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Modello 730/2024: il credito d’imposta canoni non percepiti
Nel Modello 730/2024 da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti nell'anno di imposta 2023 è possibile indicare il credito di imposta per canoni di locazione non percepiti.
Questa possibilità deriva dall’art. 26 del Tuir (come modificato dal DL n 34/2019 poi convertito in legge) che dispone che:
- per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti,
- come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità,
- è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
E' bene specificare che, il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,
istanza di rimborso.
Credito d'imposta canoni non percepiti: come indicarlo nel 730/2024
In particolare, nel Quadro G del Modello 730/2024 è presente il Rigo G2 – Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti, dove occorre indicare:
- il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti,
- come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori
imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,
apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo
con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di
convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.
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La cessione dei diritti reali di godimento diventa più onerosa dal 2024
L’articolo 1 comma 92 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024), modifica il meccanismo di tassazione della cessione onerosa dell’usufrutto e degli altri diritti reali di godimento, quali l’enfiteusi, la servitù , l’uso, e il diritto di superficie.
Con il nuovo inquadramento, la cessione dietro corrispettivo di queste situazioni giuridiche, effettuato da persone fisiche e società semplici, viene sempre considerata un’attività speculativa e, come tale, attratta ai redditi diversi, senza esclusioni, prescindendo, ad esempio, anche dal periodo di detenzione del bene principale.
Si realizza così una differenziazione di trattamento fiscale tra la cessione del bene immobile nella sua interezzaa e la cessione solo di un diritto reale di godimento relativo al bene stesso.
La nuova disciplina decorre dal giorno 1 gennaio 2024.
Le novità della Legge di bilancio 2024
La Legge di bilancio 2024, intervenendo sull’articolo 9 comma 5 del TUIR, e sull’articolo 67 comma 1 lettera h del medesimo testo unico, dispone che:
- la cessione onerosa dei diritti reali di godimento debba concorrere alla determinazione del reddito imponibile come reddito diverso;
- costituisce reddito imponibile l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta;
- l’importo percepito debba concorrere al reddito complessivo per aliquote progressive (quindi non è sottoposta a tassazione sostitutiva del 26%).
Infatti, ai fini del calcolo della plusvalenza vale quanto disposto dall’articolo 71 del TUIR, il quale dispone che, nella fattispecie esaminata, i redditi imponibili “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.
Essendo opinione comune che nel concetto di spese non possa rientrare quello che di solito viene definito dal Legislatore come “costo” o “prezzo” d’acquisto, da ciò discende che, a meno di diversi successivi chiarimenti, tale costo non possa essere decurtato dal corrispettivo percepito per la cessione del diritto di godimento; per cui, la base imponibile da sottoporsi a tassazione sarà costituita dall’intero corrispettivo percepito, meno le spese direttamente inerenti.
Il contribuente non dovrà neanche trascurare il fatto che, con il nuovo impianto normativo, la fattispecie non può godere dell’esenzione prevista dall’articolo 67 comma 1 lettera b del TUIR per il possesso del bene immobile da oltre cinque anni, perché tale beneficio, adesso, interessa solo la diversa situazione della cessione per intero del bene immobile.
La novità normativa sembra costituire il recepimento, da parte del Legislatore, della posizione assunta dalla prassi sul tema, in riferimento alla quale è possibile leggere la recente Risposta a interpello numero 381/2023.
Per le persone fisiche e le società semplici si crea quindi una differenziazione di trattamento fiscale tra cessione di un bene immobile e cessione onerosa dei collegati diritti parziali di godimento, in quanto mentre la prima situazione, in determinate condizioni, non viene considerata un’attività speculativa, la seconda è considerata sempre tale, con tutto ciò che consegue dal punto di vista fiscale, come evidenziato.
Proprio sulla legittimità di questa differenziazione di trattamento si concentrano le critiche avanzate da una parte della dottrina, ma al momento non sono in discussione effettive ipotesi di ammorbidimento della disciplina.
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ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.
Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica.
Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?
Per Zona economica speciale (ZES) si intende:
- una zona delimitata del territorio dello Stato,
- nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno
- può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale
Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.
Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico
Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto
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Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi
L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.
Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:
- Provvedimento n 68472 Modello 730/2024,
- Provvedimento n 68687 Modello Redditi PF 2024,
- Provvedimento n 68514 Modello Redditi SC 2024,
- Provvedimento n 68706 Modello Redditi SP 2024,
- Provvedimento n 68499 Modello Redditi ENC 2024,
- Provvedimento n 68702 Modello Redditi Consolidato 2024,
- Provvedimento n 68659 Modello IRAP 2024,
Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.
Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:
- Modello IVA 2024 avviando la campagna dichiarativa dal 1 febbraio scoro,
- Modello di CU 2024 per i sostituti di imposta da inviare entro il 18 marzo prossimo,
- Modello 770/2024 da presentare entro il 31 ottobre prossimo.
Scarica qui il Modello Redditi PF 2024
Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità
L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:
- tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
- ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
- rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa,
- modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale
Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.
Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità
I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.
Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.
Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità
Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
- l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico,
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
- la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.
Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità
Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?
Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.
Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.
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Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.
In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.
Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione
L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].»
Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).
In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.
Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.
Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].
L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […]
Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto.
Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente
Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.
Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
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Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone
La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.
Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.
Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.
Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.
Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone
Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.
Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.
Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.
Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.
La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.
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Modello Redditi 2024: le semplificazioni del quadro RU
Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.
Oltre a questo modello, nella giornata di ieri 29 febbraio sono pubblicati anche tutti gli altri provvedimenti per i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023, aprendo ufficialmente la stagione 2024.
Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi.
Per quando riguarda il modello redditi PF 3 si segnala la novità della compilazione del quadro RU, che l'agenzia delle entrate aveva anticipato già all'atto dell'uscita delle prime bozze dei modelli.
Modello Redditi PF 2024: le semplificazioni del Quadro RU

Come anticipato dalle Entrate, per quest'anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarda il quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.
In tale quadro non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alle Entrate i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.
Attenzione al fatto che, con riferimento ai crediti d'imposta esclusi dalla sezione I del quadro RU rimarrà l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).In dettaglio, nel quadro RU verranno eliminate le seguenti sezioni:
- Sezioni II credito "Caro Petrolio",
- Sezione III credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche"
- Sezione V "Altri crediti d'imposta", i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.
Per tutte le altre novità si rimanda alle istruzioni complete del modello.