• IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

  • Adempimenti Iva

    Aliquota IVA per cessione di prodotti oftalmici monodose

    Con Risposta a interpello n 257 del 20 marzo le Entrate chiariscono che un soggetto che commercializza un prodotto oftalmico in formato monodose può applicare l’aliquota Iva al 10% alle cessioni del bene.
    Il chiarimento è stato fornito anche sulla base del parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e monopoli in cui viene precisato che il prodotto può essere classificato tra le sostanze utilizzate per cure mediche, alla voce 3004 della nomenclatura doganale, e quindi fra i beni agevolabili.

    La società istante svolge attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici. 

    Tra gli altri, commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, il ''prodotto oftalmico in formato monodose''  confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml. 

    La Società chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare allegando il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

    Le Entrate specificano che, la  circolare  10  aprile  2019  n.  8/E  ha chiarito che  la  norma  di  interpretazione autentica  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della Legge  di Bilancio  2019  fa  rientrare  «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA

    Per il citato numero 114) sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»

    La predetta norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata

    In base alle dichiarazioni fornite dalla Società, ''il prodotto è indicato per il solo uso oftalmico, favorendo il ripristino delle naturali condizioni funzionali dell'occhio, lubrificandolo e formando un film protettivo. Inoltre, previene e attenua i fastidi caratteristici della sindrome dell'occhio secco''.

    ADM afferma che:

    • ''Poiché ''il Prodotto'' ha un contenuto, dichiarato nell'istanza di parte, di 2,5 g (quantità % ­ Peso su Volume) di sodio ialuronato crosslinkato ­ soluzione al 4% acido ialuronico ­, alla luce del recente orientamento unionale relativo ai prodotti oftalmici contenenti acido ialuronico, 
    • si può considerare tale bene come classificabile nell'ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale: ''Prodotti farmaceutici'' ed in particolare alla sottovoce 3004  90  00: 'Medicamenti (esclusi  i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto''. 

    Alla luce di queste nuove considerazioni, il prodotto può essere classificato alla voce 3004, in quanto:

    • ­è confezionato in dosi per la vendita al minuto, 
    • ­riporta in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto deve essere utilizzato, le istruzioni per l'uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione, ­
    • è utilizzato solo per un uso specifico, e ­presenta un principio attivo in concentrazione nota.

    Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento

    Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.

    Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero

    Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:

    • occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    A tali recapiti NON possono essere richieste  informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti. 

    La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato. 

    È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]

    Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023

    Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.

    In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:

    • requisiti di iscrizione,
    • obblighi formativi,
    • e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

    In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:

    • A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale” 
    • e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale, 
    • nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"

    Ti consigliamo anche: 

    Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione 

    La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”

    La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”. 

    Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019. 

    Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. 

    Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019. 

    Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.

    Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma. 

    Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:

    • non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019), 
    • ma anche quelli conferiti successivamente. 

    Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma. 

    Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

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  • Adempimenti Iva

    Rent to buy: inopponibilità nella procedura esecutiva

    Con Risposta a interpello n 250 del 16 marzo le Entrate  replicano ad un avvocato custode giudiziale nominato nella procedura esecutiva di una Banca nei confronti di una srl, chiarendo come la dichiarazione di inopponibilità dei contratti di rent to buy alla procedura esecutiva si ponga all'interno degli adempimenti in materia di fatturazione e versamento delle imposte in relazione agli immobili di proprietà dell'esecutata. 

    La società concedente deve fatturare l'importo dei canoni di godimento rideterminato a seguito di provvedimento del giudice.

    Nel dettaglio vediamo i fatti del caso di specie.

    Nella procedura è stato disposto il pignoramento di immobili di proprietà di una società esecutata da una banca.

    L'istante  comunica  che nel corso del procedimento esecutivo è emersa  l'esistenza di  due contratti di rent  to buy relativi ad immobili oggetto di pignoramento con un canone mensile di godimento e uno da imputare a prezzo di vendita.

    Gli immobili oggetto di esecuzione risultano altresì oggetto di contratti di locazione (alcuni nella forma tradizionale, altri di natura transitoria) in favore di terzi conduttori con la data di stipula in alcuni casi anteriore ai contratti di rent to buy ed in altri con data successiva. 

    Nel corso dell'esecuzione immobiliare è stato nominato il CTU a cui è stato chiesto un approfondimento dal quale è emersa una sproporzione tra i canoni di locazione stipulati con i terzi conduttori e quanto previsto nei contratti di rent to buy.

    Con provvedimento il Giudice dell'Esecuzione ha disposto: 

    • la non opponibilità alla procedura esecutiva dei contratti di rent to buy;
    • data la non opponibilità dei contratti di rent to buy, i sub­contratti di locazione ne seguono la medesima sorte; 
    • che il custode giudiziale provveda alla riscossione dei canoni dai terzi conduttori.

    L'agenzia alla luce della ricostruzione dei fatti sottolinea come, fermo restando la piena validità ai fini civilistici e ad ogni altro effetto del contratto di rent to buy, ­il Giudice dell'Esecuzione ne abbia ''rideterminato'' il ''canone di godimento'' equiparandolo a quello di locazione corrisposto dai terzi conduttori, con l'ulteriore previsione che detto canone sia direttamente incassato ­a garanzia del creditore procedente ­direttamente dal custode giudiziale, piuttosto che ''transitare'' nelle mani della società.

    Alla luce di quanto detto, con riferimento agli adempimenti tributari inerenti la fatturazione dei predetti frutti civili ed il versamento della relativa IVA l'Agenzia specifica che: 

    • il beneficiario del secondo atto continuerà a fatturare i canoni di locazione nei confronti dei terzi conduttori, evidenziando nel documento contabile, che il pagamento viene eseguito nelle mani del custode giudiziale e farà concorrere l'Iva a debito nelle proprie liquidazioni periodiche,
    • la srl concedente del primo atto, ovvero, il custode giudiziale dovrà fatturare, a titolo di canoni di godimento del contratto rent to buy, nei confronti del beneficiario, l'importo rideterminato a seguito di provvedimento del giudice e, dunque, pari ai predetti canoni di locazione, evidenziando nel documento contabile, che il pagamento viene eseguito direttamente dai terzi conduttori e verserà conseguentemente la relativa imposta in favore dell'erario.
    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Modello Redditi SC 2023: novità del quadro RQ

    Le Entrate in data 13 marzo pubblicano un chiarimento in merito al quadro RQ del Modello Redditi SC 2023 approvato con il Provvedimento n. 555523 del 28 febbraio.

    Nel dettaglio, si domandava quali siano i casi in cui l'opzione di "Affrancamento quote di OICR" possa essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC.

    La nuova sezione XXVI "Affrancamento quote di OICR" del Quadro RQ del Modello redditi SC 2023 è riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Affrancamento quote di OICR: chi esercita opzione nel quadro RQ?

    Viene specificato che, l’opzione introdotta dall’art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati:

    • i redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR)
    • e i redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR)

    derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che:

    • sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, 
    • la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

    Poiché l’opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d’impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo:

    • dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR.

    Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell’art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.

    Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.

    L’imposta sostitutiva sui redditi, di carattere opzionale, introdotta dell’articolo 1, commi 112 e 113, legge di bilancio 2023, è applicabile esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non al reddito d’impresa.

  • Regimi Contabili

    Forfettari: responsabilità per omessa ritenuta per errore

    Con Risposta a interpello n 245 dell'8 marzo l'Agenzia chiarisce che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per errore.

    In particolare, l'istante sostituto d'imposta fa presente che:

    • si avvale delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo per attività di presentatore di servizi,
    • il collaboratore in questione ha dichiarato sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. n. 190/2014 (le cui soglie sono recentemente state modificate dalla legge di bilancio 2023, in proposito leggi: Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro)
    • conseguentemente le prestazioni rese sono state fatturate:
      • senza esposizione dell'IVA 
      • e liquidate senza applicazione della ritenuta d'acconto.

    A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento del plafond di euro 65.000 annuo di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2021 e ­successivamente ha emesso: 

    • per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l'IVA nel 2022 (ex art. 26 comma 1 DPR 633/1972); 
    • per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d'acconto)

    Tutto ciò premesso, l'istante chiede nella sua funzione di sostituto d'imposta ­ «quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d'acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022».

    Le Entrate ricordano che il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

    A tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

    Nel caso di specie, per  stessa  ammissione dell'istante, «il collaboratore (…) ha dichiarato (…), sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. n. 190/2014», ritenendo erroneamente di possedere i requisiti per  l'applicazione del regime  forfetario;  conseguentemente, ha  emesso fatture senza esercitare la rivalsa dell'IVA e senza esposizione della ritenuta d'acconto e l'istante, a sua volta, ha corrisposto i compensi maturati dal collaboratore nei periodi d'imposta 2021 e senza applicare la ritenuta d'acconto.

    Secondo quanto dichiarato, l'istante sostituto è venuto a conoscenza dell'errata applicazione del regime forfetario per il 2021 e 2022 solo nel mese di novembre 2022. 

    Le Entrate ricordano che, con le risposte ad interpelli n. 499 e 500, pubblicate il 26 novembre 2019 è stato chiarito che è possibile rimediare all'indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità: ­ 

    1. emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento al fine di integrare le fatture originarie con l'IVA di rivalsa (da versare all'erario) e indicare la ritenuta d'acconto; ­ 
    2.  emettendo e  trasmettendo  al committente delle  note di variazione  in diminuzione a storno delle fatture originarie  ed  emettendo  nuove  fatture,  in sostituzione delle precedenti,  al  fine di addebitare l'IVA di rivalsa (da versare all'erario) ed indicare la ritenuta d'acconto.

    Tutto ciò premesso si ritiene che l'istante/sostituto non debba eseguire il versamento delle ritenute d'acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo (laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all'Agenzia delle entrate). 

    Con  riguardo ai  compensi  fatturati  nel  2021 e  nel  2022 in  regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di  credito  a  storno delle  predette  fatture,  e riemesso fatture in  regime  ordinario  (con esposizione di IVA e ritenuta d'acconto), si è dell'avviso che l'istante/sostituto debba operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché  rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti. 

    In merito alle  sanzioni, viene chiarito che, ferme restando quelle applicabili al collaboratore/sostituito per l'errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell'IVA dovuta,  si ritiene che il medesimo sia, altresì, responsabile delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all'errata richiesta di disapplicazione delle medesime

    La responsabilità del collaboratore/sostituito non può essere esclusa essendo responsabile ­per effetto dell'errata dichiarazione rilasciata ­della violazione in cui è incorso l'istante/sostituto, rispetto al quale, invece, sembra potersi applicare quanto disposto dall'articolo  6  del  d.lgs.  n.  472  del  1997 secondo  cui

    •  «1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. […]». 

    Concludendo le entrate a tal proposito ricordano che con la circolare 10 luglio 1998,  n. 180/E, è stato chiarito che, (…), l'art. 6, comma 1, esclude la responsabilità quando l'errore non è determinato da colpa. Il fattore discriminante è quindi costituito dalla causa dell'errore medesimo. Se esso dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità, ma se il trasgressore ha osservato la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l'errore in cui è incorso esclude la colpa richiesta dal precedente articolo 5. 

    Per contro ­si ribadisce ­l'errore evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, quella cioè che si può ragionevolmente pretendere dal soggetto agente, non influisce sulla punibilità. 

    Nel caso specifico, dunque, laddove effettivamente l'istante/sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il  collaboratore/sostituito era privo dei requisiti peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione ­ per applicare il regime in parola lo stesso può ritenersi non responsabile delle ''violazioni'' innanzi descritte (omessa  o  tardiva  esecuzione  e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.

    Allegati:
  • Operazioni Straordinarie

    Operazioni straordinarie transfrontaliere: recepita Direttiva UE

    Pubblicato in GU n. 56 del 7 marzo il DLgs n. 19 del 2 marzo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda:

    • le trasformazioni, 
    • le fusioni 
    • le scissioni 

    transfrontaliere.

    Si sottolinea che le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha  pubblicato il progetto.

    Ai sensi dell'art.2 le disposizione del decreto si applicano: 

    a) alle  operazioni  transfrontaliere riguardanti  una  o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la  sede  sociale  o  l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
    b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale nè l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla  legge applicabile  a ciascuna  delle  società  di  altro  Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

    c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  e  alle  operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31  maggio  1995,  n. 218;
     d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o  da  cui risultano, enti non societari, in quanto  compatibile, nel  rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995. 

    Tra le novità del DLgs n 19/2023 diamo evidenza a:

    • le norme che comportano modifiche e integrazioni al codice civile contenute all’art. 51 concernenti la disciplina del trasferimento della sede sociale all’estero e l’introduzione della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo. Si specifica che, le società intenzionate a trasferire la propria sede all’estero dovranno trasformarsi in enti soggetti alla legge dello Stato estero di destinazione prescelto, adottando uno delle tipologie sociali ivi previsti (art 6 e seguenti del decreto in oggetto); 
    • si attribuisce ai soci della società italiana in trasformazione che non abbiano concorso all’approvazione del progetto di trasformazione il diritto di recesso, da esercitare nei termini e con le modalità specificamente previsti,
    • si introducono con alcune integrazioni delle norme codicistiche in materia di scissione, novità con la fattispecie della scissione mediante scorporo, ossia l’operazione con la quale una società assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni non già ai suoi soci, bensì a se stessa, proseguendo la sua attività. Ciò costituisce un’alternativa, rispetto al conferimento, per le società che vogliano trasferire attività e passività ad altre società (art. 51 comma 3 lett. a), a condizione che queste ultime siano di nuova costituzione; la scissione mediante scorporo non è consentita laddove le società beneficiarie siano soggetti preesistenti.

    Per tutti i dettagli sulle novità introdotte si rimanda alla lettura integrale del testo del DLgs n 19/2023

    Allegati: