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Digitalizzazione agenzie e tour operator: il codice tributo per F24
Viene pubblicata la Risoluzione n 47 del 31 luglio con l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo del bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.
Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:
- Codice ATECO 79.1
- Codice ATECO 79.11
- Codice ATECO 79.12
è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda
Le domande per il credito d’imposta possono essere presentate con le seguenti modalità:
- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
- 5) invio della domanda;
- 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo
La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Per ulteriori info su DIGITOUR clicca qui e accedi al sito di Invitalia
Credito d'imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: la normativa
Dal 12 ottobre 2022 era possibile l'invio delle domande per il credito di imposta digitalizzazione delle agenzia di viaggio e tour operator.
Ricordiamo che con avviso del 23 settembre il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’Avviso pubblico prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, comunicava le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:
- a partire dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. Clicca qui per accedere
Ricordiamo inoltre che l'avviso n 11677 del 14 settembre 2022 ha previsto la possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator. Accedi al sito per tutta la modulistica
Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è questo credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022
La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 ha modificato il precedente provvedimento per riaprire i termini per le domande per risorse ancora disponibili.
In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa.
Allegati: -
Aste giudiziarie: le regole del Ministero per la banca dati
Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:
- le modalita' di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie,
- le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Banca dati aste giudiziarie: che cos'è
La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
- a) esecuzioni immobiliari;
- b) esecuzioni mobiliari;
- c) vendite nelle procedure concorsuali.
Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
- a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
- b) il codice IBAN del conto corrente bancario o ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
- c) la relazione di stima dei beni;
- d) il nominativo del professionista delegato;
- e) il prezzo di stima;
- f) il prezzo base;
- g) il prezzo di aggiudicazione;
- h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita' giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.
A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.
Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato.
Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
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Avviso di accertamento: illeggittimo se basato su tariffario minimo di una associazione
Con la Sentenza n. 80/2023 della Cgt d'Abruzzo si ritiene illegittimo l’accertamento presuntivo del reddito di un libero professionista basato sugli onorari minimi consigliati da un’associazione professionale.
La vicenda del ricorso riguarda la fatturazione di compensi di un commercialisti risultata inferiore ai minimi tariffari suggeriti dall’associazione nazionale dei commercialisti.
Il professionista si era difeso sostenendo che l’accertamento si basava solo sul numero di clienti e che, in mancanza di elementi presuntivi concordi, era stato assoggettato a tassazione un compenso non incassato.
I giudici di prima istanza accoglievano il ricorso, ritenendo che la pretesa dell'ufficio non si potesse fondare sul mero richiamo alle tariffe consigliate dall’associazione, in quanto le stesse dovevano intendersi quali meri “suggerimenti”.
L’ufficio aveva impugnato la sentenza in appello, sostenendo che l’accertamento analitico-presuntivo si fondava su elementi certi e, in particolare, sulla presunzione secondo cui non era possibile che un soggetto economico prestasse le proprie competenze senza alcun corrispettivo o percependo corrispettivi irrisori.
I giudici di seconda istanza hanno respinto l’appello ricordando che l’utilizzo del metodo analitico dovrebbe fondarsi su elementi di riscontro ben precisi che fanno emergere l'evasione.
Nel caso in esame, il ricorso viene respinto in quanto: "Questo Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento. L'appellante (Agenzia delle entrate) eccepisce che la sentenza di primo grado è censurabile perché: generica e vaga, senza valutare il fondamento analitico induttivo, secondo i clienti e la contabilità; e la presunzione di onerosità delle prestazioni; reiterava la inapplicabilità dell' art 12 comma 7 Legge 212/2000. L'utilizzo del metodo analitico presuntivo si fonda su elementi di riscontro ben precisi che, se ben confortati, portano ad evidenziare una condizione di evasione.
Tuttavia, nel caso in esame, l'appello si fonda su una vaga e generica ricostruzione degli elementi contabili circa le presunte gratuità delle prestazioni.
In proposito il contribuente ha fornito giustificazioni circa gli importi fatturati, non gratuiti, per cui l'attività di controllo fiscale non può appiattirsi al solo generico riferimento agli elementi della mancata parametrazione con le somme consigliate per il compenso delle attività professionali. Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato, proprio perché riferibili alle medie statistiche, non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo, in quanto l'Ufficio ha l'onere di procedere con le ulteriori attività accertative che possano confortare l'assunto indiziario della presupposta evasione. Pertanto, l'appello va respinto e compensa le spese di giudizio".
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Decreto Alluvione: confermata la sospensione rate mutui per le imprese
La legge n 100/2023 di conversione del Dl n 11/2023 (Decreto Alluvione) pubblicata in GU n 177 del 31 luglio conferma, tra le altre, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali degli ultimi mesi.
Nel dettaglio, l'art 11 comma 1 lette c) prevede che per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unita' locali nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Inoltre, con il comma 1-bis. si prevede che il comma 1, lettera c), si applica anche alle societa' e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023.
Legge anche Caro Mutui: istruzioni di ABI per affrontarlo.
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Bonus Adblue imprese di trasporto merci: ecco il codice tributo
Con Risoluzione ADE n 49 del 31 luglio si istituitsce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 del bonus ADBlue spettante alle imprese del settore trasporto merci per conto terzi.
Nel dettaglio, è istituito il seguente codice tributo:
- “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Prima di ripilogare tutte le regole, ricordiamo che in attuazione del decreto direttoriale MIT n. 446 del 25 ottobre 2022, come integrato con decreto direttoriale MIT n.192 del 11 maggio 2023, il ministero informava della possibilità per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022 entro il 7 giugno, per un ristoro per le spese sostenute nell’intero anno 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.
Credito d'imposta acquisto componente Ad blue: che cos'é
Il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2022 del Ministero delle Infrastrutture disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto del componente Ad blue nell’anno 2022, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute, al netto dell'IVA.
Con successivo decreto direttoriale n. 460 del 27 ottobre 2022 sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto per consentire la preliminare iscrizione alla piattaforma delle imprese che non lo avessero già fatto per la misura relativa al contributo gasolio.
Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: i beneficiari
I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono:
- le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente Ad blue, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: presenta la domanda
La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta è avvenuta con una prima fascia temporale, attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022.
Successivamente vi è stata una riapertura della piattaforma con la possibilità di presentare domanda entro il 7 giugno 2023.
Allegati: -
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.
In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti riguardano tra l'altro:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
- diritto annuale alle Camere di Commercio
- e altri.
Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.
Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.
Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.
Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga
Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA.
Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.
L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.
Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:
- con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.
Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.
Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati
In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.
Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:
"Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”
Si attendono unlteriori dettaglio.
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Start up innovative: pubblicati elenchi imprese ammesse ai percorsi di accelerazione
Con un comunicato del 28 luglio Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa per star-up, pubblica le graduatorie delle imprese ammesse ai percorsi di accelerazione.
Nel dettaglio, sono online le graduatorie delle 50 migliori startup che a settembre parteciperanno ai 5 programmi di accelerazione di Bravo Innovation Hub, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. Bravo è realizzato nell’ambito dell’Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU.
Le imprese sono state selezionate da Invitalia grazie a una call nazionale che si è chiusa il 3 luglio 2023 e alla quale le startup hanno risposto con 245 domande di partecipazione da tutta Italia. I business analyst dell’Agenzia hanno valutato la qualità dei progetti, le soluzioni proposte, le potenzialità dell’impresa e il team imprenditoriale.
Ricordiamo che i 5 programmi di accelerazione divisi in altrettanti percorsi tematici che si svolgeranno all’interno degli Hub di Brindisi, Cagliari e Palermo riguardano i seguenti settori:
- nuove energie
- inclusione e salute
- mobilità green
L’obiettivo è rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle nuove idee imprenditoriali.
Bravo Innovation Hub: tutti i dettagli
Invitalia col comunicato specifica che:
- a Brindisi i programmi saranno dedicati a “Tecnologie per transizione 4.0” e “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità” e realizzati da LVenture Group Spa con The QUBE Srl e CETMA;
- a Palermo riguarderanno i temi “New energy, green e clean tech” e “Inclusione, impatto sociale e salute” e saranno realizzati da Dpixel Srl con Polo Meccanotronica Valley, Socialfare Impresa Sociale Srl e Consorzio U.N.I.V.E.R. Infine,
- a Cagliari, il programma riguarderà “Mobilità green e smart cities” e sarà gestito da Nana Bianca Srl con Apply Consulting Srl e Startup Italia! Srl.
Bravo Innovation Hub: le imprese beneficiarie
Nel dettaglio, possono partecipare ai programmi di accelerazione:
- le società di piccola dimensione
- con sede operativa in Italia,
- iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione,
- in qualsiasi forma giuridica.
Invitalia provvederà a selezionare 50 imnprese in base a:
- le soluzioni proposte,
- le potenzialità dell’impresa
- il team imprenditoriale,
da inserire nel programma di accelerazione.
Bravo Innovation Hub: i vantaggi per le imprese scelte
Le imprese che parteciperanno ai programmi di “Bravo Innovation Hub” avranno la possibilità di avere:
- un grant di 20.000 euro
- assesment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del tuo progetto
- 60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del tuo prodotto/servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi
- un percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore dalla durata di circa 18 giornate
- uno spazio di lavoro all’interno del Bravo Innovation HUB di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte
- benchmark day per ascoltare e confrontarti con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di tuo interesse
- iniziative di business matching, Open Innovation e partecipazione a importanti fiere di settore
- il demo day conclusivo, durante il quale potrai presentare il tuo progetto e i suoi obiettivi a investitori nazionali e internazionali