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Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente
Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.
In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.
Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento
Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli
L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.
Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:
- si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
- i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
- si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
- si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
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Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti
Con Risoluzione n 1 del 4 gennaio 2024 le Entrate riepilogano le regole e gli importi per il pagamento del Canone RAI 2024.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio 2024, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.
Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.Canone RAI 2024: importi vecchi e nuovi abbonamenti
In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per
- il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1)
- e per i nuovi abbonamenti (tabella 2),
per l’anno 2024.
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato
Allegati:Periodicità pagamento Canone complessivo Annuale 70 Semestrale 35.73 Trimestrale 18.62 Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato
Periodo Canone complessivo Gennaio-giugno 35.73 Febbraio-giugno 30.13 Marzo-giugno 24.53 Aprile-giugno 18.93 Maggio-giugno 13.32 Giugno 7.73 Gennaio-dicembre 70.00 Febbraio-dicembre 65.75 Marzo-dicembre 60.15 Aprile-dicembre 54.55 Maggio-dicembre 48.94 Giugno-dicembre 43.35 Luglio-dicembre 34.74 Agosto-dicembre 32.14 Settembre-dicembre 26.54 Ottorbre-dicembre 20.94 Novembre-dicembre 15.33 Dicembre 9.74 Attenzione, per l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per:
- le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3)
- le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione,
si rimanda alle altre tabelle contenute sulla risolzione n 1 in oggetto.
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Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.
Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:
- per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta
I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).
Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali
E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge.
In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.
L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.
Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:
- l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
- o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,
saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi.
Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
Allegati:
A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
24 del D.M. n. 106/2020 -
Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024
Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella della diminuzione del Canone Rai 2024.
Vediamo i dettagli.
Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga
L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.
Il canone assume due forme:
- il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
- il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).
Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.
A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa.
L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.
Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Canone RAI 2023: come si paga
Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.
Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).
Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
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Impianti di rinnovabili: proroga al 2024 della garanzia ISMEA
Con decisione C(2023) 9090 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata dei regimi di aiuto SA.103166 e SA.108084, relativi alle Garanzia GR8 e U35.
Con un comunicato, ISMES fa presente che le domande di garanzia potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso i portali dedicati fino al giorno venerdì 7 giugno 2024, fatta eccezione, in relazione alle sole garanzie GR8, per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2024.Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con le precedenti circolari.
Garanzia ISMEA GR8: che cos'è
La nuova garanzia GR8 ISMEA destinata alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili:
- è rilasciata in via automatica,
- copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento,
- è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.
Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il relativo portale.
GR8 ISMEA: la nuova garanzia per le PMI per produrre energie rinnovabili
Ricordiamo che la piattaforma ISMEA per le domande a GR8 la garanzia per impianti di rinnovabili delle PMI era stata annunciata nel mese di settembre e con Circolare n 3 del 4 agosto ISMEA ha dettato le regole.
Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.
Garanzia GR8 ISMEA: chi può richiederla
Possono presentare domanda di garanzia GR8:
- le micro piccole e medie imprese,
- colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
- regolarmente iscritti al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero impresa ittica,
- che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.
Invece, NON possono accedere alla misura le imprese con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria:
- con esposizioni classificate come sofferenze,
- che presentano nei confronti delle banche esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati,
- che abbiano a carico protesti procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea,
- che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
- imprese soggette a sanzioni adottati dall'unione.
Garanzia GR8 ISMEA: presenta la domanda
Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISEMA messo a disposizione.
Attenzione al fatto che la procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:
- la prima di prenotazione durante la quale richiesto di allegare la modulistica firma dell'impresa,
- la seconda di comunicazione dell'erogazione.
Successivamente alla prenotazione, ISMEA effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto ed entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il il portale GR8 Ismea
Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data è il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione il modello di autodichiarazione "mod.gr 8" da utilizzare per la richiesta sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione garanzie e assicurazioni del sito di ISMEA
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Aiuti all’Agricoltura 2024: prestiti cambiari fino a 30mila euro
La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 e in vigore dal 1 gennaio prevede novità in tema di prestiti cambiari per gli imprenditori agricoli.
In sintesi, si prevede l’erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, fino ad un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.
Aiuti all'agricoltura 2024: cosa contiene la bozza di legge di bilancio
Nel dettaglio, al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21.
Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
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Contenzioso tributario: i dati MEF lo danno in calo
Il MEF, in data 20 dicembre, ha pubblicato i dati sul contenzioso tributario del trimestre luglio-settembre 2023.
Dal dettaglio, si denota un netto calo del processo tributario, e in particolare, il rapporto del MEF evidenzia che il terzo trimestre del 2023 registra, rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione del 23,9% dei nuovi ricorsi mentre, nel secondo grado, il raffronto rileva una diminuzione del 17% degli appelli depositati.
Inoltre viene registrato che si consolida l’utilizzo delle funzionalità per la redazione digitale delle sentenze, che si attesta al 92,4% dei provvedimenti depositati, con un tempo medio per il deposito pari a 59 giorni, notevolmente inferiore rispetto al tempo medio dei depositi analogici che è pari a 136 giorni.Contenzioso tributario: il MEF pubblica i dati del III trim 2023
Secondo il documento delle Finanze il numero dei ricorsi presentati nel trimestre in esame risulta pari a 24.327, registrando una diminuzione del 23,89% (-7.637 ricorsi) rispetto all’analogo trimestre del 2022 e un marcato aumento del 50,20% (+8.131 ricorsi) rispetto al dato riscontrato nel secondo trimestre del 2021.
Il 40,60% dei nuovi ricorsi riguarda atti impositivi emessi dall’AE-Riscossione, seguono con il 30,44% i ricorsi che coinvolgono gli Enti Territoriali e con il 28,70% i ricorsi avviati contro l’Agenzia delle Entrate.
Il confronto con il terzo trimestre del 2022 mostra un forte decremento del nuovo contenzioso verso l’AE-Riscossione (-33,86%) e gli Enti Territoriali (-28,05%), meno marcata la riduzione registrata verso gli Altri Enti (-13,45%), l’Agenzia delle Entrate (- 12,63%) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (-10,35%).
Nonostante la contrazione del numero dei contenziosi, passati da 31.964 a 24.327, il valore complessivo delle cause avviate nel terzo trimestre del 2023 aumenta dell’8,97%, passando da 2.541,05 milioni (luglio-settembre 2022) a 2.769,09 milioni.
Il valore medio dei ricorsi pervenuti è pari a 113.827,82 euro, circa il 43% in più del valore registrato nel terzo trimestre 2022 (79.497,27 euro).
In particolare:
- il 52,55% dei ricorsi pervenuti (12.783 ricorsi) è di valore inferiore/uguale a 3.000 euro, cui corrisponde un valore complessivo pari a 10,69 milioni di euro. Rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente, i ricorsi riferibili a questo scaglione diminuiscono in termini assoluti, in valore economico e nell’incidenza percentuale (anno 2022: 17.452 ricorsi, con incidenza sul totale pari al 54,60% e valore complessivo di 14,69 mln di euro);
- il 59,09% dei ricorsi pervenuti (14.375 ricorsi) è di valore inferiore/uguale a 5.000 euro, cui corrisponde un valore complessivo pari a 16,90 milioni di euro. Rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente, i ricorsi riferibili a questo scaglione diminuiscono in termini assoluti, in valore economico e nell’incidenza percentuale (anno 2022: 19.545 ricorsi, con incidenza sul totale pari al 61,15% e valore complessivo di 22,95 mln di euro);
- l’83,87% dei ricorsi pervenuti (20.404 ricorsi) è di valore inferiore/uguale a 50.000 euro, cui corrisponde un valore complessivo pari a 126,60 mln. Rispetto al terzo trimestre 2022, il numero delle controversie relative allo scaglione diminuisce così come il loro valore economico; mentre restano quasi invariati l’incidenza percentuale (anno 2022: 26.841 ricorsi con incidenza sul totale pari all’83,97%) e il valore complessivo (157,53 mln di euro);
- il 14,61% delle nuove controversie (3.553 ricorsi) è di valore superiore a 50.000 euro, cui corrisponde un valore pari a 2.642,49 mln. Il raffronto con il dato tendenziale mostra che i ricorsi riferibili a questo scaglione diminuiscono in termini assoluti ma aumentano come incidenza percentuale e nel valore complessivo (anno 2022: 4.492 ricorsi con una incidenza sul totale pari al 14,05% e valore complessivo di 2.383,52 mln di euro);
- l’1,44% del totale dei ricorsi pervenuti (350 ricorsi) rientra nella fascia economica superiore ad un milione di euro e genera il 72,60% del valore complessivo dei ricorsi presentati nel trimestre in esame, che ammonta a 2.010,24 mln di euro. Rispetto al medesimo trimestre 2022, il volume di tali ricorsi aumenta, così come il loro valore complessivo e l’incidenza percentuale (anno 2022: 322 ricorsi per una incidenza sul totale pari all’1,01%, con un valore di 1.587,13 mln di euro).
- l’1,52% è di valore indeterminabile (370 ricorsi). Rispetto allo stesso trimestre del 2022 il numero di tali ricorsi diminuisce sia in termini assoluti che percentuali (anno 2022: 631 ricorsi con una incidenza sul totale pari al 1,97%).