• Fatturazione elettronica

    E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.

    Tra le novità previste in sede di conversione del decreto vi è quella che riguarda un adempimento sulle fatture elettroniche B2C, vediamo i dettagli.

    E-fatture consultabili nel cassetto fiscale senza consenso dal 2024

    Con un emendamento approvato in sede di conversione del DL Anticipi, si prevede che il consumatore potrà accedere anche ai dati sui beni acquistati o le prestazioni ricevute, senza preventiva adesione al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.

    Le fatture B2C, ricordiamolo, sono quelle emesse nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (appunto Business to Consumer).

    Nel dettaglio con l'articolo 4-quinquies, si modifica la disciplina della fattura elettronica, prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015.

    Fin ad ora, la messa a disposizione delle fatture B2C nel cassetto fiscale del consumatore poteva avvenire solo su richiesta.

    Nelle prestazioni B2C tra soggetti italiani, qualora l’operatore non sia un dettagliante e, quindi, sia tenuto a emettere e-fattura, il documento inviato allo SDI non era automaticamente disponibile nel cassetto fiscale del destinatario.

    La nuova norma imporrà che le Entrate rendano in ogni caso disponibili a ciascun consumatore, tramite i propri servizi telematici, tutte le sue fatture elettroniche. 

    In particolare, saranno messi a disposizione i dati completi della fattura, incluse informazioni di dettaglio sulla prestazione o l'acquisto.

    Secondo l’Autorità per la privacy senza l’adesione dell’interessato, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia non sarebbe possibile, come richiesto dall’articolo 6 del Gdpr ed è per questo che la norma originaria ha previsto  l’adesione del contribuente, ma anche che questi dovesse scegliere se aderire solo per il futuro o anche per la messa a disposizione di documenti pregressi.

    La modifica ora approvata, consentirebbe ai cittadini di accedere più facilmente alle fatture ma per essere attuata dal 2024 si dovranno predisporre norme che tengano conto delle raccomandazioni del Garante privacy. 

    La norma consentirà, senza il consenso degli interessati, un trattamento massivo dei loro dati da parte dell’Agenzia, la quale non conserverà più sui propri sistemi solo i dati identificativi delle fatture (numero, data, emittente e importi totali) ma anche le informazioni di dettaglio su natura, quantità e qualità dei beni acquistati e delle prestazioni ricevute.

    Secondo le regole vigenti, infine, i dati integrali di dettaglio, per chi ha aderito al servizio, restano disponibili solo fino al secondo anno successivo all’emissione della fattura e tale previsione non dovrebbe cambiare dal 2024.

  • Contenzioso Tributario

    Gli interessi si prescrivono in cinque anni in ogni caso

    L’articolo 2948 del Codice civile al numero 4 prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni

    Secondo consolidata giurisprudenza, la norma assume rigore generale, prescindendo dalla natura dell’obbligazione principale e dalla tipologia di interessi applicati.

    È di questo che tratta la sentenza numero 13781/2023 della Corte di Cassazione, che risponde a una particolare situazione, quella in cui l’Agenzia delle Entrate “è ben conscia dell’esistenza di questo prevalente indirizzo giurisprudenziale ma ne chiede la rivisitazione”.

    L’idea non rappresenta una novità assoluta, è facile il paragone con la disciplina speciale di permanenza in vita delle società estinte, valida ai soli fini fiscali; così, in modo similare, adesso in relazione agli interessi dovuti dal contribuente, viene avanzata l’ipotesi “una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria”, che preveda una:

    • differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi”;
    • omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale”;

    Fondamentalmente viene ipotizzato che la prescrizione degli interessi derivanti da una obbligazione tributaria possa dipendere dalla specifica tipologia di interessi maturati e dal termine prescrizionale previsto per l’obbligazione tributaria da cui derivano.

    Tuttavia, è opinione della Corte di Cassazione che le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate “non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse”; per cui tutte le tipologie di interessi, anche quelle legate ad una obbligazione tributaria, si prescrivono in cinque anni, in rispetto delle previsioni del Codice civile.

    Ciò in quanto il punto 4 dell’articolo 2948 del Codice civile è esso stesso una norma speciale, che non fa differenziazioni tra le diverse tipologie di interessi, e con la quale il Legislatore ha voluto espressamente svincolare la prescrizione di una obbligazione accessoria da quella dell’obbligazione principale, rappresentata dalla quota capitale, che, di norma, gode di una prescrizione più lunga.

    Infatti, anche se è vero che l’obbligazione accessoria, rappresentata dagli interessi, sorge insieme all’obbligazione principale e non matura più nel momento in cui la seconda è estinta, è anche vero che, nel momento in cui la quota interessi è maturata, ai fini della prescrizione, assume vita autonoma rispetto alla quota capitale.

    Così, per tutti questi motivi, non può essere accettata la possibilità di legare la prescrizione della quota interessi alla prescrizione della quota capitale, neanche nel contesto di un debito tributario.

  • Bilancio

    Deposito Bilanci: novità per gli Esperti Contabili

    Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la Legge n 191/2023 di conversione del DL anticipi (Dl n145/2023) arrivano novità per il deposito dei bilanci e di altri documenti societari.

    Nel dettaglio, con l'art 8 ter viene stabilito che il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile potrà essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, da parte degli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Nel dettaglio si modificano i commi 2 quater e quinquies dell'art 31 Legge 340/2000 che attualmente prevedono che:

    • 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
    • 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio

    estendendo agli esperti contabili la possibilità di depositare i bilanci e altri documenti societari.

    Gli iscritti alla sezione B dell'Albo sono tutti coloro che, oltre ad avere i requisiti di cui all’art. 36 comma 1 del decreto legislativo n 139/2005:

    • siano in possesso di una laurea nella Classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella Classe delle lauree in Scienze economiche;
    • abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative (art. 36 comma 4 del DLgs. 139/2005).

    Ricordiamo che, già in data 5 dicembre il CNDCEC con l'informativa n 148 annunciava l'importante novità.

    Veniva evidenziato come si tratta di una misura per la quale il ruolo del Consiglio nazionale è risultato essere determinante.

    L’emendamento amplia meritoriamente l’ambito di attività professionale degli esperti contabili, riconoscendone evidentemente competenza e preparazione. 

    Nella informativa indirizzata agli ordini territoriali, viene specificato che: "è questo il motivo che ci ha spinti a sostenerlo e avallarlo convintamente, anche nella fase finale del suo percorso parlamentare, allorquando su di esso erano da alcune parti emersi dubbi che abbiamo fugato senza indugio. 

    Il nostro intervento ne ha consentito di fatto l’approvazione, a dimostrazione dell’impegno costante del Consiglio nazionale nel portare avanti un proficuo confronto con gli interlocutori istituzionali".

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative

    Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi. 

    La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:

    1. Inquadramento e finalità 
    2. Esecuzione delle iniziative
    3. Spese e costi ammissibili
    4. Rendicontazione dei costi
    5. Disposizioni finali

    Scarica qui la circolare e gli allegati

    Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi. 

    I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.

    Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione. 

    La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. 

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

    Ricordiamo le regole della misura.

    Beneficiari del Fondo IPCEI

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).

    Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:

    • a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle imprese;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
    • c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il salvataggio   e   la ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficoltà»,  come successivamente modificati od integrati.  Gli  aiuti  si  applicano, tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre 2019  non  erano  in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di aiuti di Stato;
    • d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di agevolazioni concesse  dal Ministero dello sviluppo economico;
    • e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla Commissione europea.

    Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto i soggetti:

    • a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il  decreto  di  attivazione  può  prevedere  l'ammissione  al sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti rispetto  a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte  della  Commissione  europea nel  rispetto  della  relativa decisione di autorizzazione. 

    Progetti ammissibili al Fondo IPCEI

    Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle autorità  italiane e in particolare: 

    • i progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel settore interessato.

     Ai fini dell'ammissibilità i progetti  devono  essere  attuati secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti,  in  conformità  ai  project portfolio  approvati   dalla Commissione europea.

    Le spese e i costi ammissibili sono:

    • a) le spese relative a  studi  di  fattibilità  compresi  studi preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
    •  c) i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
    • d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi necessari per il progetto;
    • e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione industriale;
    • g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   finché l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attività  di   ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per  se  una  componente  molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
    • h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

    Attenzione va prestata al fatto che non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.

    La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.

    Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse

    Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE

    Allegati:
  • Banche e Assicurazioni

    Tassi d’interesse: la BCE comunica che restano invariati

    Con comunicato stampa del 14 dicembre, la BCE informa del fatto che, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.

    L’inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo. 

    I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00% che sono quelli aumentati in settembre scorso.

    Aumento dei tassi di interesse dalla BCE: le previsioni per l'inflazione

    Il comunicato inoltre, precisa che, secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025.

    Nell’insieme gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026. 

    Gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 5,0% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026. 

    Viene evidenziato che i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore all’economia. 

    Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario.

    Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione. 

    In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.

    Concludendo la BCE sottolinea che, i tassi di interesse di riferimento rappresentano lo strumento principale per definire l’orientamento di politica monetaria.

  • Banche e Assicurazioni

    Diritto camerale: quando si prescrive?

    Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.

    Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

    Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.

    In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?

    Diritto camerale: quando si prescrive?

    Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.

    Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.

    In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.

    La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);

    L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;

    Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.

    Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.

    Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.

    Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

    Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;

    Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».

    L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».

    Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento

  • Imposta di registro

    Maggior imposta di registro liquidata solo al Notaio: è legittima

    Con la Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria statuisce che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986). 

    Inoltre, nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito che:

    • 1)  l’Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri,
    • 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Inoltre, essi hanno eventualmente titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.

    Vediamo i fatti di causa.

    Una Associazione nazionale stipulava, con un Comune un contratto di permuta immobiliare. L’atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento dell’imposta di registro.

    L’Agenzia delle entrate procedeva a notificare un avviso di liquidazione di maggiore imposta al solo notaio che pagava puntualmente.

    L’Associazione presentava un istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio, ritenendo di poter beneficiare di una norma di esenzione dall’imposta di registro.

    All'stanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, impugnato poi dall’Associazione dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e l'associazione proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima lo accoglieva sostenendo che l’Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’imposta pagata e appellarsi contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato. 

    L’Agenzia decideva di ricorrere presso la Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell’Associazione.

    I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Agenzia annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Richiamando anche una recente pronuncia della Cassazione n. 6864/2023, essi hanno ribadito che la Corte più volte si è espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

    Viene anche spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente.

    Da un punto di vista generale, si evidenzia inoltre che sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso e si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso.

    Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.

    La Corte evidenzia che tale regola vale in riferimento alla procedura di registrazione cartacea e con il sistema della registrazione telematica dove il Notaio resta il soggetto coobbligato con gli altri soggetti nell'interesse dei quali sta provvedendo al pagamento.

    L'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un’evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986.