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Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa
Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:
- IRPEF, IRES, IRAP
- per il periodo fiscale 2022 redditi 2021
Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico,
- oppure utilizzando il metodo previsionale.
Acconto IRES 2022: quanto e come si paga
L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:
- se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
- se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
- se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
- 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
- 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
- Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%
Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.
In tal caso è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza
In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.
SRL con opzione di tassazione per trasparenza
PERIODO
MODALITA’
SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE
La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES.
L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)
SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI
La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO
La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione
DECADENZA DAL REGIME
La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
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Società sportive e ASD: fac simile per richiedere fondi per spese sanitarie 2022
Con avviso pubblicato sulla propria pagina internet, il Dipartimento per lo sport informa che il 4 novembre è stato registrato dalla Corte dei Conti con n. 2756, il Dpcm 3 ottobre 2022 relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro:
- delle spese sanitarie,
- di sanificazione e prevenzione
- e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,
in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021.
SCARICA QUI:
Attenzione al fatto che, dalla data di pubblicazione del DPCM sul sito del Dipartimento per lo sport, avvenuta il 7 novembre, decorrono i termini di 30 giorni entro i quali i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti:
- Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche,
- Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante una procedura semplificata.
E' bene sottolineare che anche i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del dpcm 16 settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza.Fondo perduto spese mediche società sportive: le spese ammissibili
Ai sensi dell'art. 4 del DPCM sono oggetto del contributo le spese effettuate tra il 1 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:
- la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;
- la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
- l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, tennoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui a.Il'articolo 2;
- i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:
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- Visita medica;
- Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport; Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 02 a riposo, durante e dopo sforzo;
- Ecocardiogramma color doppler; ECG a riposo;
- ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo); Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
- Esami ematochimici;
- Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
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Bonus rottamazione TV e decoder: possibile richiederli entro il 12 novembre
Con un comunicato dll'8 novembre il MIMIT (ex MISE) informa che le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei
- Bonus TV – Decoder
- Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2
si esauriranno il prossimo 12 novembre.
In particolare, dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.
Attenzione al fatto che resta ancora attivo il Bonus Decoder casa a domicilio che prevede la fornitura, collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni:
- con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui
- titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
Facciamo un riepilogo delle regole
Bonus TV decoder: a chi spetta
Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.
Viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato.
A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus potrà essere erogato fino ad un importo massimo di 50 euro.
I cittadini che intendono beneficiare dei contributi possono presentare al venditore registrato apposita richiesta contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R n. 445 del 2000, con cui si attesta il rispetto delle condizioni ISEE e familiari richieste per ottenere lo sconto: SCARICA QUI IL MODULO
Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus TV – Decoder
Bonus rottamazione TV: a chi spetta
Il bonus può essere richiesto:
- da chi rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,
- risiede in Italia
- ed è in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.
Non prevede limiti di ISEE.
Consiste anch'esso in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto: SCARICA QUI IL MODULO per la rottamazione che può essere alternativamente utilizzato come segue:
- la rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente. - in alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.
Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus Rottamazione TV
Bonus decoder casa
Il bonus prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia e può essere richiesto dai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.
Per saperne di più vai alla pagina dedicata al Bonus Decoder a casa
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Fondo industria conciaria: domande dall’8.11
Dalle ore 10.00 del giorno 8 novembre è possibile precompilare le domande per il “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”.
Ricordiamo che, il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 MISE reca le modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.
Il decreto dà attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario" è stato pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.
Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario.
Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito.
Fondo industria conciaria: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.
In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00.
Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Fondo industria conciaria: presenta la domanda dal 15 novembre
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Fondo industria conciaria: progetti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
a) introduzione, nell'attività dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti;c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Fondo industria conciaria: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione
b) programmi informatici e licenze software;
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione.
La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessiveLe agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
Allegati: -
Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta
Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.
Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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Autoveicoli e uso esclusivo d’impresa: deducibili al 100% le spese
Con Risposta a interpello n 553 del 7 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su auto aziendali con uso esclusivo.
In particolare, nel caso di specie l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa dell'Istante che sostiene che
- dato che le sue auto devono essere appositamente attrezzate e contrassegnate
- e che le caratteristiche specifiche ne escludono un uso privato,
possa applicarsi la totale deducibilità dei costi ai sensi dell'art 164 lett a) del TUIR.
Il regime fiscale degli autoveicoli utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di imprese, arti e professioni prevede che le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette a certe condizioni.
Le Entrate nel concordare con l'istante, hanno richiamato vari documenti di prassi nei quali si è trattato il tema della strumentalità esclusiva dei veicoli che ricorre quando:
- si tratta di veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata
Ricordiamo il contenuto dell'art 164 lett. a) del Tuir qui di interesse:
"Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) delcomma 1 dell'art 54 del del DLgs 30 aprile 1992 n 285 ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"
Allegati: -
Iperammortamento: l’interconnessione tardiva dei beni
Con Risposta a interpello n 551 del 7 novembre 2022 l'Agenzia scioglie dubbi sull'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in tema di "Iper ammortamento per i beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili".
Viene chiarito che "Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'istante, la sovvenzione possa essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7 del TUIR."
Ossia viene chiarito che, la deduzione quale iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti.
Vediamo nel dettaglio il caso di specie.
La Società nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 per i quali:
- entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%;
- sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019;
- sono entrati in funzione nel processo produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020.
Per quanto descritto gli investimenti effettuati risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per cui si applicano le disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con la circolare 4/E del 2017 è stato precisato che il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40 per cento), che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.
Ai fini della determinazione dell'iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. super ammortamento per cui nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Sempre nella circolare n. 4/E del 2017 si afferma che la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, del TUIR. Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione cd. super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del TUIR , a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150 per cento: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per poter beneficiare dall'iper ammortamento gli investimenti dovranno, dunque, rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione e la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione.
Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.
La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.
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