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S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre
Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
Ricordiamo che in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)
Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.
SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.
Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o.
Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.
I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
• l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
• la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
• la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
• la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare
- alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
- e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.
Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.
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Difensore civico delle imprese: in arrivo nel nuovo MISE
Con un comunicato datato 4 novembre il Ministero dello sviluppo economico informa del fatto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che attribuisce al Ministero delle imprese e made in Italy (MIMIT) specifiche funzioni volte a rafforzare il suo a favore delle imprese e del Made in Italy.
Nel dettaglio, il decreto prevede:
- una nuova denominazione del Dicastero: da Ministero dello Sviluppo economico a Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).
- l’istituzione del Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo co-presieduto dai Ministri degli affari esteri e delle imprese e del Made in Italy, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie finalizzate a promuovere, valorizzare e tutelare il Made in Italy in Italia e nel mondo. Tra i diversi compiti del CIMIM è di particolare importanza la possibilità che il Comitato individui meccanismi di salvaguardia e di incentivazione di settori produttivi nazionali, particolarmente colpiti dall’imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali.
- a modifica delle norme relative ad ICE, SIMEST e SACE, stabilendo un maggiore coinvolgimento del MIMIT per le linee di indirizzo strategico da dare al sistema pubblico per l’internazionalizzazione.
- una delle novità è la copresidenza del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Le riunioni per elaborare le strategie energetiche per le materie legate alla politica industriale saranno presiedute dal MIMIT.
- una modifica sostanziale della norma contenuta nel decreto Aiuti ampliando il potere sostitutivo del MIMIT in caso di inerzia delle Amministrazioni Centrali nei procedimenti relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale con riferimento:
- agli investimenti di almeno 25 milioni di euro
- aventi ricadute occupazionali significative
- e prevedendo un’apposita struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese con specifici compiti volta a raccogliere e a dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e dell’inerzia della PA centrale da parte delle imprese.
Soddisfazione è stata espressa dal Ministro Adolfo Urso, il quale ha dichiarato: "Con il decreto adottato oggi si realizza un Sistema Italia che aiuta in maniera organica e compiuta le imprese nella loro attività in Italia e nel mondo, concretizzando la mission del nuovo Dicastero. Prevediamo misure compensative per le imprese che sono state maggiormente colpite dagli dalle sanzioni. E con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica condividiamo altresì la politica energetica per le imprese. Infine grazie all’istituzione del difensore civico delle imprese decliniamo in modo tangibile la mission principale del Ministero “Non disturbare chi vuole fare”.
Nello specifico, come dichiarato in un Tweet del Ministro Urso "Ove le amministrazioni competenti per la loro parte non dovessero assolvere in tempo breve alle richieste delle imprese, sarà il dicastero dedicato a imprese e Made in Italy che avrà il potere di avocare a se' questi processi autorizzativi"
Si attendono i dettagli di funzionamento di questa "figura di nuova istituzione" a tutela dei diritti delle imprese
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Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11
Con Avviso del 19 ottobre 2022 il Ministero della Cultura pubblica le regole per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:
- micro e piccole imprese,
- enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit,
operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale.
In particolare, come specificato anche dal comunicato stampa di Invitalia soggetto gestore della misura, dal 3 novembre parte il nuovo incentivo per favorire la “Transizione digitale organismi culturali e creativi” con a disposizione una dotazione finanziaria di 155 milioni di euro prevista dal PNRR.
Si tratta di una agevolazione inclusa nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale”.
Fondo perduto PMI settore cultura: le domande dal 3 novembre
Viene specificato che, le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell’80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00),
Possono presentare domanda, a partire a partire dalle ore 12.00 del giorno 3 novembre 2022 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023:
- le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile,
- le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che operano nei settori di cui all’art. 1.1 e negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 6.7, e che risultino costituiti al 31/12/2020.
I requisiti richiesti per i soggetti realizzatori, alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:
a. essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
b. risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
c. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d. trovarsi in una situazione di regolarità contributiva;
e. avere titolo a ricevere aiuti de minimis secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”);
f. avere restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 23/05/2007.
In aggiunta ai suddetti requisiti,
- le associazioni non riconosciute, costituite attraverso atto scritto registrato all’Agenzia delle Entrate, devono essere in possesso di un codice fiscale attribuito entro il 31/12/2020;
- le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit nonché gli Enti del Terzo settore proponenti, devono essere iscritti o in corso di iscrizione al Registro nazionale unico del Terzo Settore, o, nelle more dell’implementazione, ai registri equivalenti.
I soggetti realizzatori potranno partecipare con progetti a rete, ai sensi dell’art. 12 del presente Avviso.
Fondo perduto PMI settore cultura: gli interventi agevolabili e i settori interessati
Gli interventi sono finalizzati a:
a. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;
b. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);
c. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;
d. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione Europea;
e. l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based
L'agevolazione è riservata alle PMI operanti nei seguenti settori:
- musica;
- audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- moda;
- architettura e design;
- arti visive (inclusa fotografia);
- spettacolo dal vivo e festival;
- patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- artigianato artistico; editoria, libri e letteratura;
- area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Per presentare la domanda dal 3 novembre consulta qui il sito di Invitalia.
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Acquisti e ristrutturazioni navi: possibile richiedere fondi entro il 21.11
Il MIMS informa che è stato pubblicato il decreto n 290 del 21 settembre del Ministro Enrico Giovannini che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di complessivi 500 mln di euro come contributo agli armatori per:
- l’acquisto di nuove navi
- o l’ammodernamento di quelle esistenti o in costruzione,
con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta.
In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.
Fondo a sostegno della transizione ecologica delle flotte
I richiedenti sono le imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del medesimo Codice con organizzazione stabile nel territorio italiano.
Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 novembre tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]
La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione dei beneficiari.
Nel dettaglio, i contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre tipologie di intervento:
- 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea);
- 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche;
- 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative.
I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l’ammissione al contributo dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati.
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Dichiarazione Aiuti di Stato: modello semplificato dal 27 ottobre senza il dettaglio aiuti
Con Provvedimento n 398976 del 25 ottobre le Entrate modificano il modello di autodichiarazione degli aiuti di stato approvato con il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, concernente, tra l’altro, l’approvazione del modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Viene specificato che per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Dichiarazione Aiuti di stato: prevista una modalità di compilazione semplificata
Con il provvedimento di ieri si apportano modifiche al precedente modello e in particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI
Attenzione al fatto che, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo:
- 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021
- e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021
compilando l'apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Se si sceglie questa opzione andrà sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento specifica che la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a partire dal 27 ottobre 2022.
Si evidenzia che a decorrere dal 27 ottobre, va utilizzata la versione aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata è facoltativa.
Pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). In proposito leggi Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti.
Il provvedimento di ieri specifica che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.
Viene sottolineato che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.
In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI 2022.
Ricordiamo infine che l'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 233822 del 22 giugno 2022 ha disposto ufficialmente la proroga dal 30 giugno al 30 novembre della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato.
In proposito leggi Dichiarazione Aiuti di Stato: prorogata al 30 novembre.
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Frodi nell’UE: disposizioni correttive al Dlgs n 75/2020
Viene pubblicato in GU n 248 del 22 ottobre il Decreto Lgs del 4 ottobre 2022 recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede
Sinteticamente, l'approvazione del correttivo da parte del Governo ha previsto alcune modifiche riguardanti:
- la disciplina del reato di appropriazione indebita da parte del funzionario pubblico;
- il tema di congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi dei reati o di beni di valore corrispondente;
- il tema d’indebita percezione di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- i reati concernenti le dichiarazioni Iva.
Le novità saranno in vigore dal 6 novembre 2022
Nel dettaglio, il Dlgs n 156 del 4 ottobre prevede quanto segue.
All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
- b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».
All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».
All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».
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Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
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