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Piattaforma gestione deleghe: per delegare una persona di fiducia
Pubblicato in GU n 94 del 23 aprile il Decreto 23 febbraio con Disciplina delle modalita' di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe.
Il decreto disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma di gestione delle deleghe che non possono avere durata superiore ad due anni.
Il decreto prevede che il delegante, al momento del conferimento, definisce il periodo di validità della delega che, in ogni caso, non puo' essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata.
Attenzione al fatto che il delegante può in ogni momento revocare la delega tramite le funzionalità rese disponibili dal portale o recandosi presso il proprio comune di residenza.
Piattaforma gestione deleghe: chi può delegare e come
In particolare, il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili dal portale.
Le funzionalità consentono:- al delegante, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato;
- al delegato, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta dal delegante tramite documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata realizzata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la firma ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento della verifica dei documenti e della validita' delle sottoscrizioni;
- al genitore esercente la responsabilita' genitoriale e al tutore del minore, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto del minore a seguito della verifica delle relative informazioni rese disponibili dall'ANPR e all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che prevedono la perdita della responsabilita' genitoriale, la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo esercizio. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la propria qualita';
al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma mediante i servizi della PDND;
al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad operare per conto del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto, che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante.
La presentazione della delega può avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilità con i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente.
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Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderire
La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies.
La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.
Rottamazione quinquies: ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.
Ci sono due modi per presentare la domanda:
- compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
- compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area pubblica:
- riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.
Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
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Fornitori cloud e cyber security: come iscriversi al MIMIT
Con il DD 22 aprile il MIMIT ha prorogato la data del 23 aprile, termine ultimo per iscriversi all'elenco dei fornitori per servizi di digitalizzazione, al giorno 27 maggio prossimo.
Ricordiamo che questo elenco è istituito per fornire servizi alle PMI che a tal fine riceveranno secondo le regole del bonus digitalizzazione un contributo fino a 20mila euro.
Leggi qui le regole generali Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori.
Fornitori servizi cloud computing e cyber security: iscriversi all’elenco MIMIT
Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
I termini per la presentazione delle predette istanze, inizialmente previsti dal 4 marzo al 23 aprile 2026, sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026.
Il MIMIT precisa che le imprese italiane iscritta al Registro Imprese prima di inviare la domanda registra i tuoi dati nella sezione Anagrafica e deleghe.
Successivamente possono fare l'accesso alla registrazione esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia entrando nell’area riservata
Ricordiamo che l'area fornitori permette l’accreditamento delle imprese interessate a offrire servizi e prodotti finanziabili nell’ambito della misura “Voucher Cloud e Cybersecurity”
Elenco fornitori servizi cloud e cyber security: requisiti di iscrizione al MIMIT
Il MIMIT tramite FAQ ha chiarito che possono essere fornitori:
(i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1;
(ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.
Inotre ha specificato che l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.
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Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Debuta dal 2026 anni di imposta 2025 una novità. La collaborazione tra ADE e sistema TS per le spese sanitarie in caso di modifiche alla precompilata.
Vediamo una sintesi delle regole.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:
- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; - c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; - g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023; - h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
ospedaliera); - l) altre spese sanitarie.
Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade
Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..
In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE.
L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. -
Soglia del 20% di partecipazione in soc. di servizi: il CNDCEC chiarisce
Con l'informativa n 70/2026 con oggetto: "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex articolo 4 DLgs. n. 139/2005" il CNDCEC fornisce precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2.
Vediamo i dettagli di una questione piuttosto complessa.
Attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi: chiarita la soglia max
Veniva richiesto di chiarire l'interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in materia di incompatibilità ex articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con l'Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, con particolare riferimento a:
- criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED, domandando se tale percentuale debba essere rapportata al solo fatturato professionale ovvero al fatturato complessivo imputabile all'iscritto;
- corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria, con particolare riguardo al primo anno di applicazione e ai criteri di rilevazione dei fatturati ai fini delle autocertificazioni e delle verifiche successive.
Il CNDCEC con la nota n 70 in oggetto evidenzia che la disciplina dettata dall'art 4 del D.lgs. n. 139/2005, come chiarito dalle Note interpretative, consente l'esercizio dell'attività mediante società di servizi o CED solo nella misura in cui tali strutture mantengano carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all'attività professionale, senza assumere autonoma rilevanza imprenditoriale.
Con tale finilità spiega il CNDCEC si inserisce il parametro quantitativo del 20%, introdotto quale indice sintomatico del rapporto tra attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi, al fine di evitare che quest'ultima si traduca, anche indirettamente, in esercizio di impresa incompatibile.
Con riguardo al criterio di calcolo della soglia, si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista.
Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale:
- diretto e derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP,
- sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto.
Nelle Note interpretative alle pagine 32-33, si riporta un esempio utile ed esplicativo nel quale il parametro percentuale è applicato proprio sulla media del fatturato complessivo riconducibile al professionista.
Essa appare inoltre maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell'attività svolta tramite la società rispetto a quella professionale,
Per il profilo temporale, il CNDCEC chiarisce che sia condivisibile l'interpretazione secondo cui la nuova disciplina trovi applicazione a partire dall'anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative e, quindi, con riferimento ai fatturati dell'anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.
La disciplina transitoria deve quindi essere interpretata nel senso di un'applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime a decorrere dalle autocertificazioni relative all'anno 2029.
Per ulteirori approfondimenti si rimanda alla nota in oggetto.
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Transizione 5.0: codice tributo per il credito ridenominato
Con la Risoluzione n 14 del 16 aprile viene pubblicato il codice tributario necessario per beneficiare in F24 del credito di imposta approvato dal DL n 38/2026 per le imprese che investono in beni nuovi per le proprie strutture aziendali.
In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l’anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 –
“Transizione 5.0”, per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.Credito transizione 5.0: codice tributo per F24
Il credito d’imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Il GSE, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:- “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
In data 23 aprile viene pubblicata la risoluzione n 16 che ridenomina il codice tributo come segue:
- Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Praticamente, all'atto della compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato.
Allegati: -
Condono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato
Con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato introduce un importante principio innovativo in materia di condono edilizio.
La decisione supera un orientamento giurisprudenziale consolidato, ridefinendo il regime giuridico degli immobili oggetto di sanatoria e ampliando le possibilità di intervento successivo su di essi.
Condono edilizio: la piena legittimità dell’immobile sanato
La vicenda riguarda il diniego opposto da un Comune a un’istanza di sanatoria relativa a interventi edilizi eseguiti su un immobile già oggetto di condono nel 2006. Le opere, consistenti in modifiche interne e nella chiusura di una struttura già parzialmente delimitata, erano state qualificate dall’amministrazione come “nuova costruzione”, dunque non sanabile tramite SCIA in sanatoria.
Il TAR aveva confermato tale impostazione, ritenendo che un immobile condonato non potesse essere oggetto di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il principio innovativo del Consiglio di Stato è che il condono attribuisce piena legittimità urbanistica potendo essere oggetto degli stessi interventi consentiti su un immobile legittimamente edificato, inclusa la ristrutturazione edilizia
Secondo i giudici:
- il titolo in sanatoria non si limita a “tollerare” l’abuso originario;
- ma conferisce una legittimazione piena e definitiva dell’immobile;
- eliminando le cosiddette “zone grigie” incompatibili con il principio di certezza del diritto.
Il Collegio richiama espressamente:
- l’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia;
- i principi costituzionali di tutela della proprietà (art. 42) e dell’iniziativa economica (art. 41);
- il principio eurounitario di certezza giuridica.
La pronuncia prende posizione contro un orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- gli immobili condonati sarebbero utilizzabili solo per interventi manutentivi;
- senza possibilità di realizzare nuove opere o ristrutturazioni.
Secondo il Consiglio di Stato, tale lettura non è più sostenibile:
- il condono edilizio, una volta rilasciato, equipara l’immobile a uno legittimamente assentito;
- pertanto, sono ammissibili interventi più ampi, purché rispettino la disciplina urbanistica vigente.
Questo passaggio rappresenta un vero cambio di paradigma, con effetti anche sul mercato immobiliare e sulla circolazione dei beni.
Il Consiglio di Stato in merito alla qualificazione delle opere edilizie. ha chiarito che:
- interventi interni, senza aumento di volumetria o superficie;
- realizzati su un immobile già legittimato;
devono essere qualificati come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione
Nel caso concreto:
- la volumetria era già stata assentita con il condono del 2006;
- le opere non hanno comportato incremento del carico urbanistico;
- pertanto, il diniego comunale risultava privo di adeguata motivazione.
Condono e autorizzazione paesaggistica
La sentenza presenta elementi innovativi anche sotto il profilo paesaggistico.
Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che:
- in assenza di aumento di volume o superficie;
- per interventi interni che non alterano l’aspetto esteriore;
non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, rientrando tali opere tra quelle escluse ai sensi del d.P.R. 31/2017 .Ne consegue che l’amministrazione non può bloccare il procedimento ma deve eventualmente procedere alla verifica di compatibilità, anche per escluderne la necessità.
La decisione del Consiglio di Stato è molto importante e letteralmente stabilisce che: "pur se secondo una consolidata ma risalente giurisprudenza un immobile condonato può essere oggetto solo di interventi manutentivi e non di nuove opere, appare preferibile ritenere, sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, posto che il rilascio del titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio dell’ordinamento italiano ed eurounitario di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie”…”.