• Agricoltura

    Tax credit gasolio agricoltura: in attesa del decreto attuativo

    Il decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.

    Si tratta di un credito di imposta per far fronte alla emergenza del caro carburanti, vediamo a chi spetta e quali sono le regole per averlo.

    Tax credit gasolio agricoltura 2026: beneficiari e importo

    Il Tax credit fino al 20% per il carburante in agricoltura è stato introdotto dall articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl 42/2026 del 3 aprile 2026, inserendo l’articolo 8-ter nel Dl 38/2026.

    Esso destina 30 milioni alle imprese agricole per attenuare il rincaro del costo di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole sostenuto nel marzo 2026 e documentato dalle relative fatture d’acquisto. 

    Essenzialmente si tratta  di un credito d’imposta che potrà arrivare fino al 20% della spesa sostenuta al netto dell’Iva, e la variazione è in funzione del limite di spesa secondo criteri dettati da specifico decreto Masaf/Mef da adottare entro il 4 maggio prossimo.

    Lo stesso decreto dovrà stabilire le procedure di domanda per l’aiuto, gli adempimenti documentali, nonché le regole per controlli e eventuali revoche.

    Viene già precisato che il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non sarà imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e potrà cumularsi con altre agevolazioni.
    Per quanto riguarda i beneficiari non ci sono esclusioni soggettive in base ai regimi fiscali adottati e beneficeranno dell’aiuto tutti gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile che, al di là della forma giuridica rivestita, svolgono le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e a queste connesse.

  • Riforme del Governo Meloni

    Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6

    Il consiglio dei ministri del 22 aprile ha approvato tra gli altri il DFP documento di finanza pubblica per l'anno 2026.

    Vediamo il dettaglio dei numeri dello Stato secondo il comunicato stampa dell'esecutivo, diffuso dopo la conferenza stampa.

    Documento di finanza pubblica 2026: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026.

    Il documento è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente, il Governo adotta un approccio realistico e responsabile delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al prodotto interno lordo (PIL) reale indicano per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). 

    Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.

    Il quadro di finanza pubblica è basato sulle stime di consuntivo pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) lo scorso 3 aprile. 

    I dati di consuntivo per il 2025 mostrano un deficit al 3,1 per cento, un valore lievemente superiore alle stime dello scorso ottobre (3 per cento) contenute nel DPFP.

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il percorso in discesa del deficit, sebbene su valori leggermente più elevati di quelli inclusi nelle previsioni del DPFP 2025. 

    In particolare, per quest’anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. 

    Successivamente, il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029.

    Le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta pari all’1,9 per cento. 

    Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell’indicatore si porterà nel 2026 all’1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all’1,7 nel 2028.

    Il rapporto debito/PIL, a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l’incremento atteso nell’anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell’impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).

  • Dichiarazione Irap

    IRAP enti locali: specifiche tecniche per l’invio 2026

    Con il Provvedimento n 124854 del 23 aprile le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2026. 

    Ciò a completamento di quanto previsto all'atto della pubblicazione del Modello e istruzioni IRAP 2026 con il precedente Provvedimento n 71997 del 27 febbraio.

    In particolare le specifiche tecniche dell'allegato A al provvedimento in oggetto sono necessarie alle Entrate che trasmettono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni Irap, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato attualmente “Siatel v2.0 PuntoFisco”, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

    IRAP enti locali: le specifiche tecniche per l’invio

    Attenzione al fatto che le modalità operative della trasmissione sono disciplinate dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. 

    Esse sono definite in formato Xml e stabiliscono in modo puntuale:

    • la struttura dei file, 
    • i contenuti informativi 
    • le regole di colloquio tra i sistemi dell’Agenzia delle entrate e quelli delle regioni e delle province autonome. 

    In questo modo si garantisce coerenza, completezza e corretta interpretazione dei dati trasmessi.

    Eventuali correzioni o aggiornamenti alle specifiche tecniche non richiederanno l’adozione di un nuovo atto formale. 

    L’approvazione delle specifiche tecniche dà attuazione a quanto già previsto dal provvedimento dello scorso 27 febbraio, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2026” e le relative istruzioni.

    E' allora che è stato stabilito che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle regioni e alle province autonome sarebbero state definite con un successivo atto dell’Agenzia delle entrate. 

         

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei

    L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.

     Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.

     Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.

    Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra

    Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.

     A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione. 

    Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.

    Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela

    Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore. 

    Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali. 

    Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia. 

    Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.

    Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini

    Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.

     La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta. 

    Per cantieri navali e armatori, settore di  grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia. 

    Gli operatori auspicano al piu presto una  soluzione strutturale con  intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: quadro VQ per versamenti periodici omessi

    Entro il 30 aprile va inviata la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025: scarica qui Modello e istruzioni IVA 2026.

    Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.

    IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti mancanti

    I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025 entro la scadenza del 30 aprile.

    Nella dichiarazione IVA 2026 il Quadro VQ serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.

    Per la compilazione della sezione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.

    Il Quadro VQ è composto da diversi moduli a seconda del numero di versamenti periodici omessi e si compone di 11 colonne.

    Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
    Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    •  colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
    • colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    •  colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    • colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.

    Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

    IVA 2026: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa

    Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.

    Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018. 

    A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale. 

    Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.

    Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".

    Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24". 

    Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.

    Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella  dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".

    A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei" 

    L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.

    Tale chiarimento seppure datato si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.

  • Senza categoria

    730/2026: sai delegare una persona di fiducia per la precompilata?

    Dal 30 aprile l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata tanto per il Modello 730 quanto per il Modello Redditi persone fisiche.

    Nei modelli sono presenti dati precompilati appunto dal Fisco:

    • dalle spese sanitarie a quelle universitarie; 
    • dalle spese funebri ai premi assicurativi, 
    • dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

    Chi presenta il modello 730, entro il 30 settembre, può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere.

    Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali.

    Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica.

    Vediamo come delegare una persona di fiducia alla consultazione del precompilata 2026.

    Precompilata 2026: delega alla persona di fiducia

    La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate che per accedere deve essere in possesso di:

    • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID,
    • carta di identità elettronica (CIE),
    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    Attenzione al fatto che l'accesso alla precompilata può essere concesso ad un soggetto terzo, persona di fiducia, richiedendo alle Entrate una apposita abilitazione.

    II modulo può essere presentato da una persona (interessato) per richiedere di abilitare un’altra persona (persona di fiducia) all’utilizzo, nel proprio interesse, dei servizi on line disponibili nell’area riservata dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    In particolare, l’interessato può richiedere che la persona di fiducia sia abilitata ad utilizzare i servizi on line:

    • dell’Agenzia delle entrate;
    • di Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • di entrambe le Agenzie.

    Tra i servizi on line delle Entrate messi a disposizione nell’area riservata che possono essere delegati vi è appunto anche la dichiarazione precompilata.

    Il modulo di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia è presentato dall’interessato:

    • tramite il servizio on line disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • in allegato a un messaggio PEC, inviato ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate;
    • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate;
    • tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Attenzione al fatto che se, a causa di patologie, l’interessato è impossibilitato ad operare il modulo è

    presentato dalla persona di fiducia, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

    Per richiedere la disabilitazione della persona di fiducia, il modulo può essere presentato dall’interessato o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno).

    Scarica qui:

    per l'accesso alla tua precompilata 2026.

  • Rimborso Iva

    Modello IVA TR: in scadenza il rimborso del 1° trimestre

    Entro il 30 aprile scade l'invio del Modello IVA TR per il credito IVA del I trimestre.

    In generale il modello può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Si ricorda che l'ultimo aggiornamento disponibile del Modello IVA TR è quello del 21 marzo 2025, riepiloghiamo tutte le regole.

    Modello IVA TR: ultimo aggiornamento 2025

    In particolare, le Entrate evidenziano che l'ultimo aggiornamento del Modello IVA TR ha previsto quanto segue:

    a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
    b) nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è eliminata la parola “fallimentare”;
    c) i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono ristrutturati nel modo seguente:

    •  è stata numerata la colonna dove è indicata l’aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
    • nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione, sonoordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l’indicazione della percentuale di compensazione applicata;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;

    d) nelle istruzioni per la compilazione:

    • a pagina 1, paragrafo COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE, le parole “nella Sezione “Ricevute” del sito Internet” sono sostituite dalle parole “tramite la funzionalità "Ricerca ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web”;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 contenuti nei quadri TA e TB sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;
    • a pagina 5, righi da TA1 a TA19 (ex TA13), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente. “L’imposta della colonna 3 va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota di cui ai righi da TA1 a TA4 o percentuale di compensazione da riportare nella colonna 2 dei righi da TA5 a TA19.”;
    • a pagina 6, righi da TB1 a TB19 (ex TB13), le parole “, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate,” sono soppresse; dopo le parole “assoggettati ad imposta” sono inserite le seguenti “suddivisi secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata”;
    • a pagina 11, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 5 è inserito il seguente “– 6 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell’inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;
    • a pagina 14, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 3 è inserito il seguente “– 4 se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;

    e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello e descritte al punto c).

    Modello IVA TR 2026: le regole generali

    Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
    In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
    Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

    Il modello IVA TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (e quindi per il I trimestre entro il 30 aprile) esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Occorre evidenziare che per il rimborso del credito IVA del primo trimestre 2026 e per l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale sono invariati i limiti per l’apposizione del visto di conformità.
    Sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità (ai sensi dell'articolo 10 del DL n 78/2009) sul modello TR:

    • al di sopra del limite di 30.000 euro, per la presentazione dell’istanza di rimborso;
    • al di sopra del limite di 5.000 euro annui, per l’utilizzo del credito in compensazione “orizzontale”.

    Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2026, è riconosciuto ai soggetti che abbiano raggiunto specifici punteggi ISA.

    Modello IVA TR: come è composto

    l modello IVA TR è costituito da:

    • il frontespizio composto di due facciate;
    • il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
    • il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale della procedura dell’IVA di gruppo.

    Modello IVA TR: il calendario 2026

    Come specificato dalle istruzioni al Modello IVA TR il  modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.