• Dichiarazione 730

    730/2026: come correggere errori e mancanze

    Il Modello 730/2026 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.

    Per conoscere le principali novità leggi anche: 730/2026: ecco le novità di quest'anno             

    Vediamo quando presentare il 730 rettificativo o integrativo.

    730/2026: termini e modalità di correzione

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 730/2026 se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”. 

    Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
    Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

    • presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
      • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2026 relativo all’anno successivo (dichiarazione
        integrativa);
      •  oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo
        17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2026.

    Attenzione al fatto che il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:

    • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
      La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730

    730/2026: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti

    Nel frontespizione vanno indicate informazioni relative:

    1. al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), 
    2. dati dei familiari a carico
    3. e del sostituto d’imposta

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

    In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
    Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio"

  • Appalti

    Responsabilità negli appalti per la cessione crediti

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nella sezione FAQ un chiarimento per il settore appalti.

    In particolare, si replica ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

    Versamento contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario nell’appalto

    Il contribuente chiedeva se, per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, fosse possibile utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.

    L’Agenzia con FAQ pubblicata il 29 aprile chiarisce che, i versamenti di contributi e premi assicurativi devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi:

    • “50 – obbligato solidale” 
    • o “51 – stazione appaltante”, 

    come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

    In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui, pertanto non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

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    Bonus allarmi 2026: cos’è e quando spetta

    La guida delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a febbraio 2026, contiene tra le altre, informazioni sul bonus allarmi.

    E' bene precisare che non esiste un "bonus sicurezza" ma è una agevolazione contenuta nel bonus ristrutturazioni.

    Si tratta cioè di interventi agevolabili con il bonus per le ristrutturazioni della casa, aggiornato con le aliquote della Legge di Bilancio 2026. Vediamo tutti i dettagli.

    Bonus allarmi 2026: che cos’è e quando spetta

    La guida ADE contiene chiarimenti su tutte le regole relative al bonus ristrutturazioni 2026.

    Come è noto si tratta della detrazione spettante a chi, a certe condizioni, ristruttura l'abitazione principale.

    Questa agevolazione spetta a:

    • proprietari e nudi proprietari;
    • usufruttuari;
    • inquilini che decidono di migliorare la sicurezza dell’appartamento;
    • comodatari;
    • soci di cooperative;
    • imprenditori individuali, per immobili che non sono beni strumentali;
    • conviventi e familiari che vivono stabilmente nell’immobile,

    sottoposto a ristrutturazione.

    La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.

    Come chiarito dalla guida ADE 2026 tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
    Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
    In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. 

    Attenzione al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
    A titolo esemplificativo, rientrano nel bonus allarmi queste misure:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione,
    • porte blindate o rinforzate,
    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti,
    • apposizione di saracinesche,
    • tapparelle metalliche con bloccaggi,
    • vetri antisfondamento,
    • casseforti a muro,
    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,
    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

    Bonus allarmi nel 730/2026: sintesi delle regole

    Come evidenziato dalle istruzioni del Modello 730/2026 le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento.

    La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

    Il bonus allarmi di cui si tratta rientra appunto tra le spese relative al recupero del patrimonio edilizio.

    Sinteticamente nelle spese di ristrutturazione degli immobili rientrano anche ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

  • La quotazione delle PMI

    Quote dematerializzate PMI: cosa cambia dal 29 aprile

    La riforma del TUF prevede tra le altre novità per la dematerializzazione delle SRl PMI.

    In proposito ricordiamo che è andato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto Legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della  legge  5  marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali  recate  dal  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il miglior coordinamento.

    In sintesi la riforma con la dematerializzazione delle quote delle PMI introduce benefici concreti per le SRL con le caratteristiche di PMI:

    • meno spese notarili e amministrative,
    • velocità nei trasferimenti: operazioni digitali e immediate,
    • maggiore liquidità: quote più facilmente negoziabili,
    • attrattività per investitori: accesso facilitato a capitali (crowdfunding, private equity)
    • allineamento alle Spa: gestione più moderna e competitiva

    Vediamo in dettaglio cosa cambia.

    Quote dematerializzate PMI: strumenti simili a quelle delle soc di capitali

    Il legislatore ha scelto di intervenire in modo mirato sulle Srl che possiedono i requisiti di PMI, ossia quelle con:

    • meno di 250 dipendenti,
    • fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure attivo sotto i 43 milioni.

    La facoltà di dematerializzare le quote è riservata alle Srl PMI, mentre le Srl ordinarie continuano ad essere soggette alla disciplina classica del codice civile, richiedendo l'atto notarile o la firma digitale del commercialista per il trasferimento delle quote.

    Dato che, dai dati ufficiali, le Srl PMI rappresentano di molto il tessuto produttivo italiano, la riforma introduce strumenti tipici delle Spa, per queste tipologie specifiche di srl:

    • maggiore circolazione delle partecipazioni,
    • apertura a investitori esterni,
    • utilizzo di strumenti finanziari più evoluti.

    La dematerializzazione delle quote è facoltativa e richiede una condizione essenziale, ossia le quote devono essere:

    • di eguale valore,
    • con uguali diritti.

    Si parla quindi di quote standardizzate, organizzate eventualmente in categorie omogenee.

    Le quote dematerializzate sono inserite in un sistema di gestione accentrata e la loro titolarità è registrata tramite scritture contabili e intermediari autorizzati.

    Uno degli aspetti più rilevanti è il superamento dell’atto notarile per ogni cessione di quote:

    • il trasferimento avviene tramite registrazione contabile,
    • i passaggi sono più rapidi e meno costosi.

    Dematerializzazione quote SRL PMI: vantaggi operativi con il nuovo TUF

    Per le Srl PMI che adottano la dematerializzazione torna l’obbligo del libro soci, con funzione informativa e di tracciabilità 

    Esso non ha più funzione di legittimazione, sostituita dalle comunicazioni degli intermediari.

    Il trasferimento avviene:

    • tramite giroconto tra intermediari,
    • senza atto notarile,
    • con comunicazione al sistema accentrato.

    Inoltre ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, il socio:

    • non deve essere iscritto al Registro imprese,
    • partecipa esibendo la comunicazione dell’intermediario.

    Le Srl PMI possono emettere quote senza valore nominale, con importanti vantaggi quali una maggiore flessibilità nelle operazioni sul capitale; la possibilità di emettere nuove quote senza modificare lo statuto, la gestione più semplice di aumenti e riduzioni

    Ai fini del Registro imprese, si utilizza un valore nominale implicito, calcolato come:

    • capitale sociale / numero di quote,

    questo consente di mantenere coerenza con la modulistica esistente.

    Leggi qui il Dlgs n 47/2026 con tutte le altre novità.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Prodotti IGP non agri: recepite le regole UE

    Nella GU n 93/2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n 51 del 2 aprile con il recepimento delle regole UE sulla protzione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

    Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 7 maggio, vediamo una sintesi del suo contenuto.

    IGP non-agri: in GU le regole UE

    Come anche specificato dal MIMIT nella pagina preposta del proprio sito, il decreto individua l'autorità competente per la fase nazionale di registrazione nel Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM).

    Si da importante alle disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano:

    • la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti tramite il portale telematico dell'UIBM l’esame di ricevibilità e merito 
    • la fase di opposizione nazionale 
    • e la fase di decisione con il successivo inoltro delle domande all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE. 

    Viene anche precisato che nella fase istruttoria dell’esame nazionale è riservato un ruolo alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

    Inoltre il provvedimento interviente sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT – DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette (art. 20).

    Il MIMIT si avvale della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell’uso di nomi registrati e alla quale possono essere delegati compiti ispettivi.

    Il testo introduce infine un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali agli articoli 21 e 22, con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni.

    Il decreto entra in vigore il prossimo 7 maggio, consulta qui il testo del provvedimento.

  • PRIMO PIANO

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: domande dal 3 giugno

    Pubblicato in GU n 96 del 27 marzo la Delibera del MIT del 16 aprile con le regole per chiedere la riduzione dei pedaggi autostradali da parte degli autotrasportatori per il periodo 2025 a partire dal 3 giugno prossimo.

    Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet :

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: come fare domanda

    Al fine delle domande per la riduzione dei pedaggi è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la  procedura  attivabile dall'indirizzo 

    Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile sulla stessa pagina.
    Il procedimento utile a richiedere il  beneficio di  riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

    1. fase 1 – prenotazione della domanda;
    2. fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed invio della domanda

    E' possibile l'accesso alla fase 2 – inserimento  della  domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti  che  hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori la fase 1 – prenotazione della domanda.

    Nella  fase  1 –  prenotazione  della  domanda  il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se' imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

    Successivamente alla chiusura della fase 1,  i  dati  acquisiti sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione,  rilasciano  i relativi  codici supporto  di rilevazione dei  transiti ad  essi abbinati.

    Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 –  prenotazione della domanda e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro e  non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2, firma  ed  invio della domanda, il soggetto richiedente procede:

    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio, una  societa' consortile o un raggruppamento a  caricare nell'applicativo  ed inviare, con  le  opportune «operazioni», i  dati  relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della societa' consortile o  del  raggruppamento attraverso  la  funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa singola afferente – direttamente o indirettamente  –  al  richiedente stesso;

    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se trattasi di Stato non appartenente all'Unione  europea,  di  caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente, 

    ad  indicare  ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

    Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma digitale sulla domanda stessa.

    Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica  della classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio nazionale  dei  veicoli (ANAV)  presente   presso   il   CED   della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo  in forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

    d.1) se la targa e' stata  emessa  da  uno  Stato  appartenente all'Unione  europea:  alla  verifica  della classe   ecologica   ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS  accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il dato dichiarato e quello presente  nel  predetto registro,  ai  fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    d.2) se la targa e' stata emessa da uno Stato non  appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di circolazione e del titolo  abilitante  al  transito  su  territorio italiano.

    La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati  dai  fornitori  dei sistemi  per  la  riscossione  differita dei pedaggi   autostradali (service  provider)  a  seguito  della  conclusione  della   fase   1 -prenotazione della  domanda,  ed  esposti  dal  sistema  informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del richiedente.

    Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo della  firma  digitale,  può quindi,   attraverso   le   opportune «operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o modificati  nei data-base di riferimento.

    Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le anomalie alle  quali  potra' aggiungersi  la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante dovra' procedere in relazione alle stesse  come  da istruzioni  sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i  dati inseriti nella domanda.

    La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':

    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del legale rappresentante del soggetto richiedente,  ovvero  di  persona all'  uopo  delegata,  sul  documento   informatico   (file   access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi  necessario  che  il richiedente  si  doti  dell'apposito  kit  per la   firma   digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.  82  del 2005. 

    L'apposizione della firma digitale con  le  predette  modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del 2000,  in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: pagamento del bollo e calendario domande

    La  presentazione  della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. 

    Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente  ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del  portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione  ed identificativo. 

    La ricevuta  del  predetto  pagamento   deve   essere   conservata   dal richiedente,  e  non  inoltrata al Comitato  centrale,  per  essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione della sede del soggetto richiedente.

    I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

    a) fase 1 – prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;

    b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026  e  fino  alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.

    Come meglio descritto nel «manuale utente  impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona.  

    Attenzione al fatto che ciò  comporta che  il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio  2026 e' valido per la sola firma ed invio della domanda.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026: invio entro il 30 aprile

    Entro il 30 aprile è necessario inviare la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.

    A tale proposito le Entrate, con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio  hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Si tratta in particolare di: 

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Ai fini dell'invio sono necessari anche le specifiche tecniche pubblicate dalle Entrate, scarica qui il file.

    Modello IVA 2026: le principali novità

    Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio Reca le seguenti novità:

    QUADRO VA Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VE Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
    QUADRO VJ Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
    QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
    QUADRO VS Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VW Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.

    Modello IVA 2026: modalità di invio

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
    Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Dichiarazione IVA 2026: i soggetti obbligati

    Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i titolari di partita Iva in regime ordinario che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. 

    Sono invece esonerati: 

    • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Attenzione al fatto che l' esonero non si applica però se il contribuente:
      • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
      • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
      • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
    • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
    • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
    • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
    • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
    • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
    • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.