• Accertamento e controlli

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    La Cassazione con la sentenza n 24715/2025 ha specificato che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione.

    Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione […]

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    Con la recente sentenza n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un punto chiave della motivazione degli atti impositivi, affermando che la cartella esattoriale emessa per omesso versamento di rate relative a un atto di adesione non necessita di motivazione autonoma

    È sufficiente il richiamo all’atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.

    La controversia prendeva le mosse da una cartella notificata ad una società in liquidazione, per Irap, Iva, sanzioni e accessori relativo all’anno 2009. 

    La cartella derivava dal mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione.

    La Commissione tributaria regionale in sede di appello, aveva annullato parzialmente la cartella per carenza di motivazione, relativamente ad alcune voci.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 25 del DPR 602/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione come giustificazione della cartella.

    L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 stabilisce i contenuti minimi della cartella di pagamento, tra cui l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa fiscale. 

    Tuttavia, non è previsto un obbligo di esposizione analitica se il debito deriva da atti già noti al contribuente.

    La sentenza 24715/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale minimalista sulla motivazione delle cartelle. 

    Quando un debito scaturisce da un atto di adesione e viene mancato il pagamento delle rate, la cartella può legittimamente basarsi su un mero richiamo all’atto originario.

    Ciò consente agli Uffici di semplificare la redazione degli atti senza sacrificare i diritti di difesa del contribuente, il quale è già consapevole della natura e dell’origine del debito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre

    Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.

    Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.

    Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

    Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.

    Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari

    Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi

    La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica.

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre

    La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).

    Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
    L’accesso alla piattaforma informatica:

    • a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
    • b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

  • Enti no-profit

    Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre

    Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
    L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo 

    La domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID: 

    Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari

    Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:

    • Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
    • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
    • Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .

    Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso

    I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:

    • realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
    • durata compresa tra 12 e 18 mesi;
    • costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
    • quota di cofinanziamento:
      • minimo 20% per ODV e APS,
      • minimo 50% per fondazioni;
    • il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.

    Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.

    Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.

  • Ipotecaria e catastali

    Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre

    Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.

    In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.

    Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online

    A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Istanza rettifica dati catastali: modalità

    Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative

    • a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
    • b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005. 

    L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).

    Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio

    Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a). 

    La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.

    La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.

    Per tutte le regole leggi anche  PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
    Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:

    • occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
      • (i) attività di impresa 
      • e (ii) forma societaria:
    • sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

    Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

    Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

    Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

    La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

    PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare

    Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre  specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
    l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

    • indicare il proprio domicilio digitale personale;
    • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
    • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
    • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

    Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

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    Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative

    Il testo dello schema di decreto legislativo, sottoposta a parere parlamentare ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 è stato inviato il 2 settembre scorso.

    Lo chema di decreto è adottato in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

    Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative

    Lo schema di decreto costituisce il primo provvedimento di attuazione dell’ampia delega conferita dall’articolo 3 della legge precitata, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

    • “a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali” (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
    • “b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»” (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

    Come riportato nello stesso schema la revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”), da implementare in 2 step:

    •  Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
    • Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della “Legge delega” entro il 30 giugno 2026.

    Codice degli incentivi: come è composto

    Lo schema di decreto legislativo elaborato alla luce di tali disposizioni si compone di :

    • 28 articoli, suddivisi in 5 Capi, 
    • che attraversano tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:
      •  “programmazione”,
      •  “progettazione”, 
      • “attuazione”, 
      • “pubblicità e valutazione dei risultati”.

  • Reverse Charge

    Reverse charge: non spetta per alcuni prodotti in oro, vediamo quali

    Con la Consulenza giuridica n 13/2023 le Entrate replicano ad Associazione Alfa che chiedeva conferma dell'oggettivo superamento della Risoluzione n. 161/E dell'11 novembre 2005  e quindi della legittima applicazione del regime del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5, del Decreto IV anche per i manufatti auriferi di purezza pari o superiore a 325 millesimi sottoposti ad attività di assemblaggio e/o incastonatura in quanto rispettata la condizione di ''semilavorato'' imposta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. 

    L'Associazione, alla luce della normativa richiamata, ritiene che nel novero dei semilavorati rientrino anche quei prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale.

    Vediamo la replica ADE.

    Reverse charge: non spetta per alcuni prodotti in oro, vediamo quali

    Le Entrate ricordano che l'articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che «… per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. (…)».
    Per l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150 del 2002, sono da intendersi semilavorati: «i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».
    In merito all'ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020 chiarisce che ''In merito all'esatta nozione di ''materiale d'oro'' e di ''prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi'' (n.d.r. enfasi aggiunta), …., con le risoluzioni 26 ottobre 2001, n. 168/E, 28 novembre 2002, n. 375/E ed11 novembre 2005, n. 161/E prendendo a riferimento quanto detto dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) e dalla Banca d'Italia si è ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall'oro da investimento di cui all'articolo 1, comma 1,
    lettera a), della legge n. 7 del 2000.
    (…)

    L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il reverse charge si applica solo ai beni auriferi semilavorati, quelli cioè destinati a una successiva lavorazione industriale. E sono considerati tali, a titolo di esempio:

    • rottami di gioielli d’oro ceduti per fusione e affinazione
    • beni d’oro usati, anche integri, destinati alla trasformazione industriale
    • polveri e paste contenenti oro, valutate per il contenuto aurifero

    Invece non rientrano nell'ambito dei semilavorati i prodotti finiti, quelli che hanno completato il loro specifico processo produttivo e non necessitano di ulteriori lavorazioni industriali (come chiarito con la risoluzione n. 161/E/2005 dedicata al caso delle montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali), 

    L'Associazione aveva chiesto se rientrano nei semilavorati anche quei “prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale”.

    L'Agenzia non concorda con l'istante e ritiene che tali beni non rientrino nella categoria dei semilavorati perché l’attività di assemblaggio o incastonatura è distinta dalla trasformazione del metallo e non è a questa assimilabile, pertanto il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione in questi casi e l’Iva deve essere assolta secondo le modalità ordinarie.