• Pace Fiscale

    Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri

    La rottamazione quater si perfeziona sempre, sotto il profilo processuale, con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti.  La definizione di un coobligato libera anche gli altri. 

    Questa è la sintesi della pronuncia della Cassazione n 5889/2026.

    Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri

    La Cassazione n 5889 del 2026 ha chiarito tre importanti aspetti: 

    • la Rottamazione quater, sotto il profilo processuale, si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti. 
    • la sanatoria si applica anche alle entrate non tributarie, 
    • la definizione effettuata da parte di un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie. 

    Non è la prima volta che la Suprema Corte affronta questo tema e in effetti i principi statuiti non sono stati sempre concordanti. Essa ricordan che nell’Ordinanza n. 24428/2024 si è infatti sostenuto che la mera trasmissione della domanda fosse di per sé sufficiente ai fini dell’estinzione del giudizio. 

    L’Ordinanza n. 24933/2024 ha invece seguito la tesi tradizionale sopra ricordata relativa alla ultimazione dei pagamenti.

    Vi è inoltre un terzo orientamento che richiede non solo la trasmissione della domanda di rottamazione ma anche la regolarità dei versamenti alla data in cui viene richiesta l’estinzione del giudizio.

    Con l’articolo 12 bis del Dl 84/2025 è stata infine introdotta una disposizione interpretativa per la quale gli effetti processuali della rottamazione si collegano alla trasmissione di una valida domanda di sanatoria ed al puntuale pagamento della prima e unica rata. 

    Leggi anche Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale             

    La recente pronuncia ha inoltre affermato che rientrano nella definizione agevolata anche entrate non tributarie (nella specie, si trattava del recupero di somme derivanti dall’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). Ai fini della agevolazione conta che si sia in presenza di somme affidate all’agente della riscossione e che non si ricada in una delle ipotesi di esclusione tassativamente indicate nella disciplina di legge.

    Infine, aspetto più rilevante di tale pronuncia che ha un pò riepilogoato lo stato dell'arte è che le Sezioni unite hanno affermato che la posizione dei coobbligati debba essere sempre considerata sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo al debito inteso nella sua unitarietà. 

    Ne deriva che la definizione operata da uno vale anche per gli altri. 

  • Adempimenti Iva

    IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica

    L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza Giuridica n. 6 del 17 marzo chiarisce quale aliquota IVA applicare al trasporto dei rifiuti, soprattutto quando questi sono destinati a discarica o incenerimento. 

    In sintesi si chiarisce che l'aliquota agevolata Iva è per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi.

    IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica

    L’istante è una Associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

    Il dubbio nasce dalla nuova disciplina che:

    • prevede IVA ordinaria (22%) per lo smaltimento tramite discarica o incenerimento senza recupero energetico;
    • mantiene l’IVA agevolata al 10% per le altre attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio). 

    L’Associazione chiede quindi se il trasporto debba seguire la stessa aliquota dello smaltimento finale oppure essere considerato autonomamente.

    L’istanza è articolata in tre situazioni operative tipiche:

    1. Trasporto rifiuti con diverse destinazioni (recupero o smaltimento): Si chiede se applicare sempre il 10% oppure il 22% nei casi di discarica (D1).
    2. Trasporto verso operazioni di recupero (es. R13): Il dubbio riguarda se l’aliquota dipenda dalla destinazione finale del rifiuto.
    3. Trasporto misto (recupero e discarica): Si chiede se distinguere le aliquote oppure applicare un criterio uniforme. 

    In sintesi, l’istante propone una lettura secondo cui:

    • il trasporto dovrebbe essere sempre al 10%;
    • il 22% dovrebbe riguardare solo lo smaltimento in discarica o incenerimento

    L’Agenzia conferma un principio chiave ossia il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma di gestione

    Richiamando anche il parere del Ministero dell’Ambiente, viene chiarito che:

    • il trasporto rientra nella “gestione dei rifiuti” ai sensi del Testo Unico Ambientale;
    • è ontologicamente distinto dalle fasi di smaltimento o recupero;
    • quindi non segue il regime IVA delle operazioni finali

    Dopo la Legge di Bilancio 2025 l'IVA al 22% si applica solo a specifiche operazioni finali quali:

    • conferimento in discarica (D1);
    • incenerimento senza recupero energetico (D10, D11). 

    Invece l'IVA al 10% resta applicabile a:

    • raccolta, trasporto e intermediazione;
    • stoccaggio e deposito temporaneo;
    • recupero (R1–R13);
    • smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi i casi sopra). 

    Il punto centrale della risposta è netto: l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo il conferimento in discarica o incenerimento, non il trasporto.

    L’Agenzia risponde puntualmente:

    1. Trasporto verso discarica (D1): IVA 10%
    2. Trasporto verso recupero (R13): IVA 10%, senza considerare la destinazione finale
    3. Trasporti misti (recupero + discarica):  IVA 10% in ogni caso 

    La modifica normativa ha una finalità ambientale: disincentivare lo smaltimento in discarica; favorire la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare; eliminare sussidi considerati ambientalmente dannosi. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile

    La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario

    In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
    Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.

    Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile

    Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi

    Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
    Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
    domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
    Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
    Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
    I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
    Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
    Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
    Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
    comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
    Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolastiche

    In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.

    La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
    La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico. 

    La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
    L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.

    Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
    La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti.

  • Bilancio

    Impugnazione bilancio: cosa prescrive la Cassazione

    La Corte di cassazione con la Ordinanza n 5587/2026 torna a pronunciarsi sul principio di continuità dei bilanci nelle società di capitali e sui suoi effetti nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

    La Suprema Corte ha chiarito che tale principio non comporta automaticamente la trasmissione dei vizi da un bilancio ai bilanci successivi, imponendo invece all’attore uno specifico onere di allegazione.

    Chi impugna un bilancio deve sostenere e dimostrare che le irregolarità denunciate si sono riflesse anche sui documenti contabili successivi. 

    L’impugnazione del bilancio e la perdita della qualità di socio

    Una socia aveva impugnato la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2014, con cui la società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ritenendolo viziato.

    In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha completamente riformato la decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.

    La Corte territoriale ha osservato che:

    • nel 2016 la società aveva ricostituito il capitale sociale, a seguito di perdite;
    • la socia non aveva sottoscritto il nuovo capitale;
    • di conseguenza aveva perso la qualità di socio.

    Secondo i giudici di appello, tale circostanza faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del bilancio 2013, anche perché:

    • i bilanci successivi (2014 e 2015) non erano stati impugnati;
    • non era stata dimostrata la trasmissione dei vizi del bilancio 2013 agli esercizi successivi.

    La socia ha quindi proposto ricorso per Cassazione con i seguenti motivi:

    • la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la perdita della qualità di socio non eliminava l’interesse all’impugnazione
    • l’erronea interpretazione del principio di continuità dei bilanci.

    Secondo la ricorrente, infatti:

    • i vizi del bilancio 2013 si sarebbero inevitabilmente riflessi nei bilanci successivi;
    • proprio tale continuità contabile dimostrerebbe la persistenza dell’interesse ad agire.

    Inoltre, la ricorrente sosteneva di aver impugnato anche la deliberazione assembleare del 2016 che aveva determinato la perdita della qualità di socio.

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, pur correggendo parzialmente la motivazione della Corte d’appello.

    In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari non è limitata alla sola delibera che comporta la perdita della qualità di socio.

    Finché il soggetto è socio, egli può infatti esercitare tutti i diritti amministrativi riconosciuti dalla legge e dallo statuto, inclusa l’impugnazione delle deliberazioni assembleari.

    Tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato comunque respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare che i vizi del bilancio 2013 si fossero effettivamente trasmessi ai bilanci successivi.

    La Corte ha chiarito il corretto significato del principio di continuità dei bilanci, richiamando precedenti giurisprudenziali.

    Secondo tale principio, il bilancio dell’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio precedente, anche quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione giudiziaria.

    Ma questa continuità riguarda la dimensione contabile, non quella giuridica.

    In altre parole:

    • i dati contabili si trasferiscono da un esercizio all’altro;
    • i vizi giuridici non si trasmettono automaticamente.

    Perché ciò accada è necessario che l’attore alleghi espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.

    La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza.”

    Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’onere di allegazione a carico dell’attore.

    La Corte evidenzia che:

    • non esiste alcuna presunzione automatica di trasmissione del vizio da un bilancio all’altro;
    • l’impugnante deve dedurre espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.

    Se ciò non avviene, opera il meccanismo previsto dall’art. 2434-bis c.c., che introduce una presunzione relativa di autonomia e integrità del bilancio successivo.

    La norma, infatti, presuppone che gli amministratori:

    • tengano conto delle contestazioni mosse al bilancio precedente;
    • provvedano, se necessario, a correggere i dati nel bilancio successivo.

    Solo nel caso in cui l’attore alleghi la persistenza del vizio, gli amministratori saranno chiamati a dimostrare di averlo sanato.

  • Certificazione Unica

    CU 2026: la ricevuta dopo l’invio

    Le Entrate hanno messo a disposizione il Modello Certificazione Unica 2026 con le relative istruzioni provvedere agli invii delle certificazioni dei compensi erogati dai sostituti d'imposta.

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
    I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

    Il calendario delle scadenze per gli invii è reperibile qui.

    CU 2026: cosa avviene dopo l’invio

    Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
    a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    La prova della presentazione del flusso e` data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica

    La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio, essa è consultabile tramite la funzionalita` “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
    La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Attenzione al fatto che, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purche´ ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Scontrino dematerializzato: l’addio a quello cartaceo nel DL PNRR

    Il DL PNRR è in fase di conversione che dovrà concludersi entro il 20 arpile prossimo.

    Tra le disposizione vi è un emendamento che punta alla dematerializzazione degli scontrini già anticipata la scorsa estate dalla Commissione Finanze con la risoluzione numero 7-00286.

    In dettaglio essa prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.

    Vediamo ora il passaggio di questa previsione tra le norme del PNRR.

    Addio allo scontrino cartaceo: cosa contiene il DL PNRR

    Il 17 giugno 2025 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevedeva la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.

    La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.

    In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.

    A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali stanno già affrontando l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico. leggi POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo             

    La Commissione Finanze auspica che venga prevista:

    • la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
    • l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.

    Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.

    Ora, il decreto PNRR in conversione in Legge contiene appunto un emendamento in proposito e in particolare è all’esame della Commissione Bilancio della Camera il testo definitivo del provvedimento che tenta di accellerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi già anticipato nella scorsa estate con la risoluzione in oggetto.

    L’emendamento punta a mandare in soffitta gli scontrini cartacei, intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.

    Vediamo quanto della risoluzione in oggetto verrà recepito nella norma in arrivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus moto: via alla prenotazione dal 18 marzo

    Dal 18 marzo il MIMIT avvia le prenotazioni per il bonus moto 2026accedi al portale dedicato.

    A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria LE.

    Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

    Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro.

    Bonus moto: calcolo del contributo e obblighi del concessionario

    Il DPCM 20 maggio 2024 ha stabilito che i veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e e ai fini del bonus devono essere:

    • nuovo di fabbrica
    • elettrico o non elettrico
    • non elettrico di classe Euro non inferiore a 5

    Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base a:

     1) Presenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, che deve essere:

    • di categoria Le,
    • intestata da minimo 12 mesi all'intestatario della nuova auto o a un familiare convivente,
    • omologata alle classi Euro da 0 a 3e provvisto della targa a 6 caratteri ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011. 

    2) Assenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione

    In questo caso, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici

    Motocicli e ciclomotori non elettrici hanno l’obbligo di rottamazione e di uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo

    Le sottocategorie da L1e a L7e sono interscambiabili per la rottamazione

    Attenzione al fatto che il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per minimo 12 mesi.

    Il concessionario deve:

    • nell’atto di acquisto del nuovo, indicare:
      • i dati del motociclo o del ciclomotore da rottamare
      • il contributo Ecobonus DPCM 20 maggio 2024
      • entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo:
    • consegnare l'usato a un rottamatore
    • chiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista

    Clicca qui per accedere alla sezione del MIMIT e conoscEre ulteriori dettagli sul bonus.