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Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre
Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.
Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.
I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.
Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM.
Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo.
Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.
Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025.
Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.
Per info è possibile scrivere a:
- [email protected],
- mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: [email protected].
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Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è un acronimo che indica Vat Information Exchange System ossia, un sistema di scambio tra i paesi membri dell'Unione Europea per monitorare le operazioni.
In particolare, l’iscrizione al VIES è necessaria per chi intenda effettuare operazioni di vendita o acquisto con soggetti residenti in altri Paesi UE senza dover applicare l’IVA nazionale.
Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è regolato dall'’articolo 35 del DPR n. 633/72 che identifica l’obbligo di iscrizione per le operazioni intracomunitarie è stato introdotto dall’articolo 27 del D.L. n. 78/10.
Solo dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile compiere operazioni intracomunitarie, con la possibilità di revocare l’iscrizione in qualsiasi momento, oppure nel caso in cui non vi siano operazioni per un periodo prolungato.
Il vantaggio della iscrizione al VIES è quello di evitare la doppia imposizione e consente appunto di effettuare operazioni senza applicare l’IVA, la quale sarà poi versata dal destinatario nel suo Paese.
In generale, l’archivio VIES è stato istituito per evitare frodi legate all’IVA, consentendo una verifica immediata della validità delle Partite IVA dei soggetti coinvolti.
Sono obbligati ad iscriversi al VIES tutti i titolari di partita IVA che intendono emettere fatture o effettuare acquisti con soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea.
Possono iscriversi tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione“.
Chi non è iscritto al VIES e decide di effettuare operazioni intracomunitarie, sarà tenuto a applicare l’IVA italiana sui beni o servizi forniti.
Vediamo un caso specifico di una saocietà che ha un fornitore tedesco e non iscritta al VIES.
Essa ha acquistato nel 2025 delle merci dal suddetto fornitore che ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale.
La società vorrebbe registrare la fattura sorge il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l'importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva.
La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro.
In tale situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull'importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca tenendo conto che:
- l'operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al reverse charge in Italia,
- la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea
- la società deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando:
- il codice N3.6 Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti
- la relativa causale TD18 Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 dpr n 633/72
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Contraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
Con l'Informativa n 150 del 28 ottobre, il CNDCEC ha pubblicato il documento intitolato Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.
Il documento, diffuso a tutte le sedi territoriali, in premessa evidenzia che nel quadro della recente riforma fiscale, delineata dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Parlamento ha posto con chiarezza l’accento sull’esigenza di un intervento sistematico in materia di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel corso del 2024, la delega è stata attuata mediante l’introduzione dell’art. 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 o Statuto dei diritti del contribuente, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
A completamento del nuovo assetto normativo, la disposizione è stata successivamente oggetto di un intervento interpretativo (art. 7-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2024, n. 67) e di un decreto ministeriale (d.m. 24 aprile 2024).
Il contributo si propone di offrire una ricognizione delle principali novità legislative, a oltre un anno dalla loro introduzioneContraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
In sintesi, il documento sottolinea come la recente riforma fiscale abbia introdotto un cambiamento profondo nel sistema tributario, ponendo il contraddittorio endoprocedimentale al centro delle garanzie del contribuente.
Il legislatore ha infatti riconosciuto il contraddittorio anticipato come principio generale dell’ordinamento, con applicazione estesa a tutti i procedimenti fiscali, segnando così un’evoluzione storica nei rapporti tra fisco e contribuente.
Tale innovazione è stata concretamente attuata con l’introduzione dell’articolo 6- bis nello Statuto dei diritti del contribuente, che ha formalizzato anche il
diritto di accesso agli atti del fascicolo, rafforzando la trasparenza e la partecipazione del contribuente nel procedimento.
Il documento, dopo il riepilogo del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali anteriforma, offre una ricognizione delle novità in materia:- dall’esame degli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo di cui al d.m. 24 aprile 2024,
- alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7- bis del d.l. n. 39 del 2024, che è stata introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 67 del 23 maggio 2024.
Contraddittorio anticipato: la norma
L’art. 6-bis della l. n. 212/2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede, al comma 1, che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Il secondo comma introduce delle eccezioni all’obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi
motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Tale ultima disposizione è stata attuata con il d.m. 24 aprile 2024 che individua “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo”.
L’articolo 2 di quest’ultimo decreto prevede che, ai fini della disciplina in esame, “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano escluse dall’obbligo di contraddittorio alcune tipologie di atti, tra le quali meritano di essere menzionate quelle relative a:- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 maggio 1988, n. 154.
L’art. 3 del medesimo decreto include tra gli “atti di pronta liquidazione” “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della
stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio alcune categorie di atti, quali:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973;
b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972;
c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, delle c.d. “imposte d’atto”, tra cui, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, ecc..
Infine, l’art. 4 del d.m. in parola individua gli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” come “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che
attestano la correttezza dei dati dichiarati” e, “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.
Si rimanda al documento per ulteriori approfondimenti.
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Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento
La Casssazione con la Sentenza n 27017 del 2025 ha rafforzato un principio già espresso relativo al presupposto impositivo dell'IMU, chiarendo che la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità non incide sull’obbligo tributario.
Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento
La Cassazione chiarisce quando non è dovuta l’IMU su immobili inagibili.
La controversia trae origine da un accertamento ICI/IMU notificato dal Comune alla Curatela fallimentare di una società per il recupero di oltre 34.000 euro di imposta dovuta su alcuni fabbricati industriali, ritenuti soggetti a tassazione per l’anno 2014.
Il curatore impugnava l’avviso sostenendo che gli immobili:
- erano inagibili, in quanto oggetto di provvedimento di demolizione;
- non risultavano utilizzati né accatastati ai fini fiscali;
- non dovevano essere inclusi nella base imponibile ICI/IMU, né ai fini sanzionatori.
Nonostante la pronuncia favorevole della Commissione tributaria regionale, il Comune ha insistito sull’assoggettabilità all’imposta, da qui il ricorso in Cassazione.
Con la Sentenza n. 27017/2025, la Corte di Cassazione ha dato ragione al Curatore, enunciando un principio molto rilevante per la prassi professionale:
- non sono soggetti a IMU (o ICI) gli immobili privi di accatastamento e inagibili di fatto, anche se formalmente dichiarati.
In particolare, la Corte ha chiarito che non basta la destinazione urbanistica a rendere l’immobile imponibile;
- l’effettiva inagibilità e la mancanza di utilizzo sono rilevanti per escludere il presupposto impositivo;
- l’assenza di accatastamento impedisce di attribuire una rendita imponibile;
- la non risposta dell’Agenzia all’interpello genera un dubbio oggettivo sull’applicabilità della norma, che esclude le sanzioni.
Per i curatori fallimentari diventa strategico verificare lo stato urbanistico e catastale degli immobili in procedura.
In presenza di provvedimenti di demolizione o fabbricati inutilizzabili, si può contestare legittimamente l’IMU e va considerato l’uso dell’interpello tributario, specie in casi di incertezza normativa.
I professioni pertanto potranno:
- fare attenzione alla qualificazione dei fabbricati ai fini dichiarativi;
- documentare lo stato di inagibilità con elementi oggettivi (verbali tecnici, ordinanze, rilievi);
- rilevare la mancanza di accatastamento può legittimare l’esclusione dell’IMU;
- utilizzare, in caso di accertamenti retroattivi, la sentenza come precedente difensivo.
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Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato:- per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.
La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.
La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.
Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025
La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.
Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.
Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale. -
Tax credit librerie 2025: domande entro il 31.10
Entro il 31 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.
Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.
Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Vediamo come presentare domanda.
Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre
A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024.
La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.
Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale.
Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: [email protected].
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Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi
Con l’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti:
- “L’Amministrazione finanziaria può dimostrare anche in via presuntiva, sulla base di indizi oggettivi, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale”.
Elemento decisivo, nella fattispecie, in cui la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva annullato il recupero dell’Iva nei confronti di una società coinvolta in un articolato sistema di frode, è stato individuato nella retrocessione di una parte rilevante del corrispettivo a un soggetto diverso dall’emittente la fattura.
Tale circostanzaè stata definita prova determinante della consapevolezza del contribuente.
La Corte ha inoltre chiarito che la neutralità tecnica dell’Iva nel meccanismo del reverse charge non può sanare l’indetraibilità dell’imposta se l’operazione si inserisce in un contesto fraudolento.Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi
La vicenda trae origine da un processo complesso di frode Iva nel settore delle sponsorizzazioni sportive internazionali, documentato in un verbale della Guardia di finanza.
Secondo gli accertamenti, due soggetti italiani avevano creato società con sede fittizia nel Regno Unito e in Irlanda, prive di personale e struttura d’impresa, utilizzate per emettere fatture false o gonfiate relative a prestazioni di sponsorizzazione nei campionati mondiali Superbike e Supersport.Il meccanismo prevedeva che i Team Corse italiani (sponsee) cedessero spazi pubblicitari sulle moto a società estere di comodo a prezzi irrisori.
Queste ultime rivendevano poi gli spazi alle società sponsor italiane, tra cui la contribuente, a corrispettivi esorbitanti.
Dopo il pagamento delle fatture, parte delle somme veniva restituita in contanti alle società sponsorizzate, tramite conti correnti svizzeri e austriaci riconducibili al sodalizio criminale.
Sulla base del processo verbale di constatazione (PVC), l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’Iva detratta e negato la deducibilità dei costi, ritenendo le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per circa l’84% degli importi fatturati.
La Ctr aveva annullato l’accertamento, ma l’Agenzia propose ricorso per Cassazione denunciando erronea valutazione del thema decidendum e travisamento degli elementi indiziari.
Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata in materia di frodi Iva.
In particolare, ha ribadito la ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti:- l'amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche in via presuntiva e mediante indizi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode. Non è necessario provare la partecipazione diretta all’accordo criminoso.
- il contribuente: ha l’onere di fornire prova contraria, dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di essere coinvolto nella frode.
Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che la Ctr aveva trascurato elementi probatori decisivi, come:
- la retrocessione di parte del corrispettivo a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture;
- la fittizietà strutturale delle società estere;
- la sproporzione evidente dei corrispettivi rispetto a quelli applicati dai main sponsor del campionato.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il contribuente non può limitarsi a invocare la regolarità contabile o la congruità dei pagamenti, né l’assenza di vantaggi economici, poiché tali circostanze non escludono la consapevolezza della frode e sono facilmente simulabili.
Inoltre viene accolto anche il terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l’affermazione della Ctr secondo cui il reverse charge renderebbe l’operazione neutrale ai fini dell’Iva, escludendo qualsiasi danno per l’Erario.
Richiamando l’articolo 47 del D.L. n. 331/1993 e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, oltre alle Sezioni Unite (Cass. n. 22727/2022), la Cassazione ha ribadito che:- “La neutralità tecnica dell’Iva non può prevalere sui principi anti-abuso: il diritto alla detrazione è escluso quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode”.
In altre parole, anche se il meccanismo contabile del reverse charge comporta la registrazione simultanea dell’imposta a debito e a credito, l’Iva resta indetraibile se l’operazione è fittizia o fraudolenta.