• Adempimenti Iva

    Promissario acquirente non soggetto IVA: è detraibile l’IVA del preliminare?

    La Cassazione con Ordinanza n 1123/2025 ha statuito il seguente principio: «In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art 6 comma 4, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento abbia effettuato, e poiché ai sensi dell'art. 19, comma 1, del citato DPR, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA ex art 17 del DPR n. 633 del 1972».

    Compravendita immobiliare e detraibilità IVA del preliminare

    Nel caso di specie, un privato promissario acquirente versava alla società immobiliare venditrice una somma oltre IVA, all'atto del contratto preliminare.

    All’atto della stipula del definitivo vi era invece una società, in qualità di terzo nominato ex art. 1402 c.c.

    Della stessa società era divenuta socia anche la persona fisica che aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita degli immobili.

    La società acquirente aveva ritenuto spettante il diritto alla detrazione dell’IVA versata al preliminare dal privato promissario acquirente.

    L’Amministrazione finanziaria aveva contestano l'indetraibilità dell'IVA rilevando diversità tra chi aveva sottoscritto il preliminare e chi aveva stipulato il contratto definitivo.

    La Cassazione ha confermato la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito all’indetraibilità, da parte della società acquirente dell’IVA versata al preliminare dal promissario acquirente che non era un soggetto passivo IVA.

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge, infatti, quando essa diviene esigibile.

    L’esigibilità dell’imposta è determinata, nel caso di specie, a norma dell’art. 6 commi 4 e 5 del DPR 633/72

    Fermo restando che per le cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile al momento del trasferimento della proprietà del bene stesso, è prevista una deroga laddove, anteriormente, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, in tal caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo pagato, alla data in cui è avvenuto il pagamento.

    Se il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto del bene sorge nel momento in cui l’imposta è esigibile, è in tale momento che deve essere verificata la soggettività passiva IVA, e pertanto in questo caso la soggettività IVA del promissario acquirente.

    Secondo la Cassazione non possono esserci “sfasature temporali tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile e quello dell’insorgenza del diritto alla detrazione”, tali da rendere possibile l’esercizio del predetto diritto da parte di un soggetto passivo che “sia comunque diverso da quello nei confronti del quale l’imposta sia precedentemente diventata esigibile(…)”, e che all’atto del pagamento, non possedeva lo status di soggetto passivo.

    Non si può trasferire il diritto alla detrazione alla società, unitamente al conferimento del contratto preliminare.

    In sintesi la Cassazione ha statuito che il versamento di un acconto all'atto della stipula di un contratto preliminare d’acquisto di un immobile, da parte di una persona fisica non soggetto passivo IVA, non legittima la detrazione dell’imposta da parte della società che sottoscriverà il contratto definitivo.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    Pubblicato in GU n 23 del 29 gennaio il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini  della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti  i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero  a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili.

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati  riguardanti  i  proventi  derivanti  dalla cessione dell'energia  prodotta  in  esubero  a  seguito  di  utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:

    • ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei  Servizi  energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle  entrate, entro  il  termine previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre 1991, n. 413:
      • a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW,  realizzato per  soddisfare  le  necessita'   dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
      • b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli  riconosciuti  per  il servizio di «Scambio sul posto» di cui  alla  lettera  a),  derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da  un  impianto  alimentato  da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

    Le comunicazioni di cui al punto a) sono  effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e  a  partire  dai  dati  relativi all'anno  2025  nel  caso  in  cui  il  soggetto percettore  sia  un condominio.
    Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio

    Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.

    In particolare il decreto riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.

    A tal fine, il portale di “Transizione 5.0" sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.

    Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.

    Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.

    Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla

    Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto "Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese" riferendosi all'emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.

    "Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green".

    In dettaglio con i commi 427-429 dell'art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:

    • (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
    • (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
    • (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
    • (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
    • (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; 
    • (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
    • (l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

    Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

    Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).

    Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.

    Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF. 

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • per l’ISQM Italia 1,
    • e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.

    La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

    Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.

    Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.

    Nello specifico, l'Agenzia precisa che:

    • principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
    • caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo). 

    L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza

    In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.

    In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.

    Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

    Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.

    Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza

    L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.

    In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.

    Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.

    Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6

    In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.

    In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.

    In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.

  • Accertamento e controlli

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.

    Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera  d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi ­ tra l'altro ­la lettera b ­ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa  di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il  primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.

    Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''. 

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ­ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi  (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite  dei 100.000 euro dei compensi  previsto  dall'articolo  1,  comma  71,  secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.

    La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di  superamento del  limite  di cui  sopra  ''[…]  il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel  quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di  bilancio  2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte) 

    Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie. 

    Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: 

    • […] b­ ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''. 

    Con  riferimento  alla condizione ostativa  prevista  dalla riportata lettera  b ter),  unitamente  a  quella  della successiva lettera  b­ quater),  la  circolare  n.  18/E  del 17  settembre  2024 chiarisce che queste: ''[…]  da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''

    Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina ­non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il  2024 il Regime Forfetario e, che nel  corso del  medesimo periodo d'imposta,  ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024. 

    Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il  superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ­ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.   

    Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime  Forfetario a  causa  del  superamento del limite  di  100.000  euro dei compensi,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma  71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.

    L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.

    Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.

    Allegati: