• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Con Risposta a interpello n 252 del 9 dicembre le Entrate replicano a dubbi sulla detrazione in 4 o 10 rate in dichiarazione per le spese da superbonus sostenute nel 2022.

    L'interpello con oggetto art. 119, comma 8–quinquies, del decreto Rilancio e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022 chiarisce i dubbi di una istante che che in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (''trainanti'' e ''trainati'') di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) che, come dichiarato nell'istanza, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.

    Pertanto, chiede se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali prevista dall'articolo 119, comma 8 quinquies, del citato decreto legge n. 34 del 2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 119.

    Le Entrate replicano positivamente e forniscono istruzioni in merito per la dichiarazione dei redditi

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. 

    Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato

    articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».

    In merito all'applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell'8 agosto 2020 nonché con numerose risposte ad interpello cui si rinvia.

    L'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8 quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

    Con riferimento a tale disposizione, la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ''incapienza fiscale'' (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».

    Pertanto, si ritiene che, in linea con la ratio della disposizione, sia possibile optare per la predetta ripartizione della

    detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

    Nel caso in esame, pertanto, l'Istante può:

    • presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo
    • optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8 quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Con Provvedimento n 443574 del 10 dicembre le Entrate dettano le regole per  la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.  Si modifica il Provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.

    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Le Entrate stabiliscono che a rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

    Inoltre, a partire dalle informazioni relative all’anno 2024, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al provvedimento

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento.

    In pratica, con il provvedimento viene modificato quanto previsto al punto 1.1 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.

    Infatti dal confronto con le aziende di trasporto è emerso che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento. 

    Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento

    Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

    Leggi anche Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata per tutte le regole in materia.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente

    Con avviso del 6 dicembre il Ministero del Turismo informa del fatto che sono attive nuove funzionalità per la piattaforma BDSR per la richiesta del CIN affitti brevi, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2025 (leggi anche CIN Affitti brevi: da richiedere entro il 1° gennaio).

    Vediamo cosa accade se sul portale non risulta la propria struttura.

    CIN: cosa fare se non trovi la tua struttura sul BDRS

    Da martedì 10 dicembre saranno attive nuove funzionalità della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), il portale online tramite il quale il Ministero del turismo assegna il CIN alle strutture ricettive e alle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche.

    Gli utenti che hanno aperto la segnalazione di “struttura mancante” saranno contattati dal supporto tecnico e invitati, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, a collegarsi alla piattaforma per procedere autonomamente con l’ottenimento del CIN.

    Basterà accedere nuovamente alla piattaforma, individuare la segnalazione di proprio interesse e concludere la procedura con pochi click, ottenendo il CIN.

    Il Turismo aggiunge anche che più di due terzi delle strutture e delle locazioni presenti in BDSR sono già in possesso del CIN: oltre 370.000 sono i codici identificativi rilasciati e che dovranno essere esposti all’esterno degli stabili e indicati negli annunci. 

    Prosegue inoltre il lavoro con le Regioni e le Province autonome, per garantire, tramite le attività di verifica e la sinergia informativa tra dati presenti a livello territoriale e nazionale, una sempre maggiore trasparenza e legalità nel settore dell’ospitalità.

  • Agricoltura

    Marchio di agricoltore allevatore custode dell’agrobiodiversità: le regole di utilizzo

    Il Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023 segna una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica. 

    La creazione del marchio è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

    Tale norma ha istituito strumenti chiave come:

    • L’Anagrafe Nazionale della Biodiversità,
    • Il Comitato Permanente per la Biodiversità,
    • La Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche,
    • Il Portale Nazionale per il monitoraggio e la diffusione delle informazioni.

    Il marchio, operativo dal 1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità, rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del loro lavoro.

    Caratteristiche del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

    Il marchio è definito come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche. È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra le regole principali:

    • deve essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
    • non può essere integrato in denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
    • non è consentito il suo uso su prodotti, etichette o packaging.

    Modalità di utilizzo del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

    Gli agricoltori e allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.

    Scarica il testo del Regolamento di utilizzo del Marchio "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità".

    Ecco i passaggi principali: 

    1. Iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità

    Gli agricoltori e allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.

    Come fare l’iscrizione

    • Inoltrare una richiesta tramite il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura indicata.
    • Dimostrare di operare nella conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o "on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
    • Soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla Rete.

    2. Ottenimento dell’Autorizzazione

    Dopo la verifica dei requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.

    • L’autorizzazione viene comunicata ufficialmente dal MASAF.
    • Solo a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.

    3. Utilizzo conforme del Marchio

    Una volta autorizzati, gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:

    • Ambiti Consentiti: Il marchio può essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle risorse genetiche.
    • Indicazione delle Risorse: Ogni utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo stesso.
    • Limitazioni: È vietato l'uso del marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri marchi.

    Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi

    Secondo quanto disposto dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori e allevatori custodi sono:

    • Agricoltori: coloro che si impegnano nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e locali.
    • Allevatori: coloro che si dedicano alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di estinzione o erosione genetica.

    Ogni regione ha un suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194 del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome".

    Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

    1. manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; 
    2. custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
    3. allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; 
    4. conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; 
    5. contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; 
    6. contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

  • Risparmio energetico

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi

    Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.

    A chi spettano e in che misura.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

    Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

    Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo

    Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

    Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

    Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

    • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
    • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
    • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
    • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

    Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

  • PRIMO PIANO

    Codici tributo settore giochi ippica

    Con Risoluzione n 58 del 3 dicembre le Entrate istituiscono con i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative:

    • ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, 
    • per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, 
    • nonché per l’ippica d’agenzia.

    Codici tributo settore giochi ippica

    ll decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

    Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    •  “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    •  “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    •  “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
    • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
    • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

    Allegati:
  • Società di Comodo

    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    ll DLgs. di riforma di Irpef e Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e atteso in GU, stando alla bozza modificata in modo consistente dopo il passaggio alle Commissioni tecniche, apporta anche cambiamenti alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

    Sinteticamente si rideterminano le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo presunti.

    Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

    Il 4 dicembre viene approvata la Riforma Ires-Iperf che contiene anche novità per le società di comodo.

    Il testo circolato dal preconsiglio dei ministri indica che, all'art 20 rubricato Modifiche al regime delle società di comodo si prevedono modifiche alle percentuali da utilizzare per determinare i valori di redditività presunta di alcuni beni.

    Nella Relazione illustrativa al decreto, si precisa inoltre che sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all’art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023  mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato.

    L’art. 20 del DLgs. appena approvato recepisce quanto osservato nel parere individuando nuove aliquote, pur non prevedendone una revisione periodica.

    Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 1:
      • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
      • «a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 
      • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    • «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
    • b) al comma 3: 
    • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
    • «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;        
    • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
    • «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;
    • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
    • «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».