• Comunicazione spese sanitarie

    Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi

    Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

    Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

    In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

    • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
    • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

    A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

    Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

    • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
    • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

    Modalità di invio del modello SSP

    L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
    • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

    La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

    È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

    Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.

    In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

    In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: novità dal 1° aprile con il TD29

    In vigore dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione eletronica: Specifiche tecniche 1.9 pubblicate il 31 gennaio dalle Entrate.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il Sistema di Interscambio, noto come SDi è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015)

    Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile

    I principali aggiornamenti, pubblicati dalle Entrate, recepitI con le specifiche tecniche 1.9, riguardano: 

    • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
    • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285); 
    • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
    • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

    Consulta qui il documeno completo delle Specifiche tecniche 1.9 fatturazione elettronica

    Fattura mancante o omessa: il TD29 DAL 1° aprile

    Relativamente alla fattura elettronica omessa dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. 

    In particolare sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche di cui si tratta.

    Attualmente, per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.

    Con le nuove specifiche tecniche, è stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.

    Leggi anche: Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03

    Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.

    In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).

    La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.

    Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.

    Borghi Linea A: i beneficiari

    Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.

     Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

    Borghi Linea A: spese finanziabili

    Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

    Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo

    l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

    Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:

    • a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
      • il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
      • l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
      • l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
    • b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
      • l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
      • la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
      • l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
      • l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Con la Sentenza n 7948 del 25 marzo la Cassazione supera l’orientamento secondo cui per partecipare alle violazioni della società, per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.

    In dettaglio nella causa in oggetto il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente.

    Vediamo il caso concreto.

    Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Il commercialista risponde delle sanzioni anche senza vantaggio personale. 

    Questa è la sintesi della Sentenza n 7948 del 25 marzo della Cassazione che supera quanto previsto dalla pronuncia n. 23229 del 28 agosto 2024, che aveva stabilito che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, purché si dimostri il perseguimento di un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali

    Ricordiamo che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

    Tale disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003.

    L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

    Nel caso di specie il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di quest’ultima e interponente.

    Il commercialist aveva svolto il suo incarico professionale “seguendo gli incombenti fiscali e curando gli aspetti legati alla contabilità sociale, ma non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.

    La Cassazione ha stabilito che, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.

    Secondo la cassazione l'orientamento in base al quale per chi agisce in concorso è necessaria la prova di un vantaggio o un profitto personale lo metterebbe sullo stesso piano di chi agisce in forza di un rapporto organico con l’ente come l'amministratore.

    Per il concorrente, secondo la Cassazione, tale conclusione non trova un preciso fondamento normativo e pone, addirittura, “un’ulteriore restrizione nella disciplina delle sanzioni in materia di enti con personalità giuridica, cioè proprio nel settore di maggior rilievo sul piano economico e quindi fiscale”.

    Il consulente, quale soggetto terzo e concorrente, non solo è sanzionabile in concorso con la persona fisica autore materiale della violazione della società, ma per esso non occorre che vi sia un vantaggio economico specifico e/o personale, che, invece, rileva per l'amministratore.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: l’UE autorizza l’obbligo domestico

    Il Pacchetto Vida, pubblicato in Gazzetta dell'UE del 25 marzo è operativo seppur con tempistiche cadenzate a seconda del tema. La prima data di interesse è il 14 aprile prossimo dalla quale gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione dei contribuenti solo identificati a fini Iva. 

    Ricordiamo che con la Decisione n 3150 del 10 dicembre pubblicata nella Gazzetta dell'unione, l'UE aveva concesso all'Italia un' ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.

    Ora appunto subentra il Vida.

    Fatturazione elettronica: novità dal 14 aprile

    Dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025 del Pacchetto Vida. 

    I tre provvedimenti:

    • la Direttiva UE n. 516 con modifiche all’attuale Direttiva Iva
    • due Regolamenti del Consiglio n 517 e n 518 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 per la cooperazione amministrativa e n. 282/2011 per le disposizioni di applicazione. 

    Gli Stati membri, dal 14 aprile prossimo, potranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla Direttiva 516. 

    Ciò vuol dire che gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. 

    Non sono ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta. 

    A tal proposito si leggano della Direttiva n 516/2025 le novità del paragrafo 2 dell’articolo 218. 

    Ricordiamo che nell'attesa della entrata in vigore della Vida l'UE aveva già accolto la proroga richiesta dall'Italia dell'obbligo di fatture elettroniche, fino al 31 dicembre 2027.

    La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta dell'unione europea e dal quinto considerando della Decisione di esecuzione UE n. 2024/3150, si evidenziava che la fatturazione elettronica ha consentito, di “semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e di rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese”. 

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole

    Con Decreto MEF del 13 febbraio pubblicato in GU n 46/2025 si prevede l'estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.

    In particolare, per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con il Provvedimento n 153492 del 27 marzo si da attuazione a quanto previsto dallo stesso decreto prevedendo che in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

    Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso
    dall’Agenzia delle entrate.
    Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi

    Relativamente a tale novità va precisato che la novità riguarda i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni:

    • Friuli 
    • Sardegna

    che diversamente dagli altri, hanno la gestione della tassa automobilistica noto come bollo auto (di cui all'art 5 del DL 953/82) da parte delle Entrate e non dalle Regioni.

    Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole

    Con la Risoluzione n 21 del 28 marzo 2025  le Entrate Istituscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.

    Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A503” denominato “Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento”;
    •  “A504” denominato “Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento”;
    • “A505” denominato “Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento”

    Allegati: