• Rimborso Iva

    Dichiarazione IVA del Curatore: la Cassazione sul diritto al rimborso

    La Cassazione specifica che spetta il rimborso dell’IVA dopo la dichiarazione 74-bis presentata dal Curatore.

    Secondo l'Ordinanza n 18320 del 4 luglio la suprema Corte ha specificato che la dichiarazione con cui i curatori devono presentare una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento fa sorgere da quella data, come la dichiarazione di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

    Vediamo i dettaglia del caso di specie.

    Rimborso IVA e dichiarazione 74-bis: la Cassazione specifica quando spetta

    Il caso di specie riguarda un ricorso da parte della curatela fallimentare per diniego di rimborso IVA da parte delle Entrate, giustificato dal presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa.

    L'agenzia specificava che la società contribuente non aveva provveduto alla chiusura della partita IVA.

    La CTR, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha evidenziato che il credito IVA maturato dalla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento è ricompreso tra i crediti che il curatore è tenuto a riscuotere nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali volti alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione dei creditori.

    Oltre a ciò, la dichiarazione IVA presentata dal curatore fallimentare doveva essere equiparata alla cessazione dell’attività legittimando quindi il rimborso.

    L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, 35 e 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la Commissione regionale, erroneamente ritenuto la dichiarazione ex art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 depositata dal curatore fallimentare come equiparabile alla cessazione dell’attività d’impresa.

    La Corte di Cassazione ha respinto le motivazioni delle Entrate e ha rigettato il ricorso.

    Viene specificato che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, essendo quindi meramente occasionale la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e post fallimentari, cosa che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle relative alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore quale gestore del patrimonio.

    Da ciò consegue la necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento.

    Distinguendo tra la posizione IVA ante fallimento e la posizione IVA post fallimento, si giustifica l’orientamento per il quale la dichiarazione, prevista dall’art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del curatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività.

    Come la dichiarazione annuale, la dichiarazione di cui si tratta, chiudendo il rapporto tributario ante fallimento, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultano effettuati in eccedenza.

  • Imposta di registro

    Codici tributi imposta di registro: l’ADE pubblica le tabelle

    Con Risoluzione n 35 dell'11 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo relativi alla imposta di registro.

    In particolare si fa riferimento al versamento, tramite modello F24, delle somme dovute:

    • a seguito delle attività di controllo, 
    • di conciliazione giudiziale,
    • e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.

    E' utile ricordare che la risoluzione da seguito alla estensione del pagamento dei tributi tramite il modello F24 disposta dal Decreto Mef del’8 novembre 2011, tra questi tributi vi è appunto l’imposta di registro.

    Codici tributi per l’imposta di registro: l’ADE

    La Risoluzione prima di dettaglia i codici tributo in oggetto ricorda che l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha previsto l’estensione delle modalità di versamento con F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) alle entrate ivi indicate.

    Il successivo articolo 2 del medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

    Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente del 3 gennaio 2014, del 9 luglio 2018, del 27 gennaio 2020 e del 27 novembre 2020, sono state estese le modalità di versamento mediante modello F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, degli atti privati, nonché degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all’imposta sulle donazioni di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. 

    I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020. 2  

    Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito delle attività di controllo per:

    • Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
    • Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
    • Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 

    si istituiscono i codici tributo differenziati per tipologia di definizione.

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna). 

    Si rimanda alla risoluzione in oggetto per il dettaglio dei codici tributo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edicole: elenco dei beneficiari spese 2022

    Con Decreto del Dipartimento dell'editoria datato 11 luglio, viene pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus edicole spese 2022.

    Ricordiamo che le domande sono state presentate dal 15 marzo al 15 aprile 2024, e si tratta del contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2, comma 2, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

    Con il DPCM del 10 agosto 2023 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria, pari a 140 milioni per il 2023. 

    In particolare, l’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M. ha previsto come misura di sostegno alle edicole un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per:

    • IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, 
    • acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, 

    entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del regolamento UE “de minimis” vigente.

    Con successivo Decreto del 28 novembre 202  sono state definite, all’articolo 2, le modalità per la fruizione di tale agevolazione.

    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste:

    • con indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario;
    • non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale

    Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 10 agosto 2023 il contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, ove prevista, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

    Il contributo concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è erogato al netto della ritenuta fiscale.

    Si evidenzia che questo bonus è una misura differente rispetto al bonus una tantum edicole da poco conclusosi.

    Bonus edicole spese 2022: elenco dei beneficiari

    Il decreto di cui si tratta prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei soggetti cui è riconosciuto il contributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno

    Inoltre lo stesso decreto prevede che il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa
    beneficiaria, dichiarato nella domanda.

    Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES o e IRPEF, pari al 4 per cento, che sarà versata entro il 15 del mese successivo alla liquidazione del contributo stesso sul Capo della Tesoreria Centrale dello Stato.

    Consulta qui l'elenco.

    Ricordiamo infine che le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute nell’art. 2 del DPCM 28 novembre 2023 e nella Circolare n 1/2024.

    Allegati:
  • Agricoltura

    DL Agricoltura: sintesi delle misure

    Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.

    Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".

    Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

    Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

    • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
    • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
    • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
    • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
    • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
    • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.

    Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.

    Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11

    Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura,  che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a  strutture produttive  ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili alla deroga prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea, e  nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli  aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
    Per le finalità suddette sono agevolabili gli  investimenti, effettuati  fino al  15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
    nonché all'acquisto di terreni  e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di  immobili strumentali  agli investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Il valore dei terreni e degli  immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.  

    Non sono agevolabili i  progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso  al  beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito  d'imposta  e  dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del limite di spesa.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Dl Agricoltura: agevolazioni per i mutui e garanzie

    Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.

    L’articolo 1 come modificato dal Senato, è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura, vediamo i dettagli.

    Dl agricoltura: le misure sui mutui e altre proroghe

    Si prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che:

    • hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento,
    • o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento,
    • o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. 

    In particolare, viene prevista:

    • la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, 
    • la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti,
    • e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.

    Inoltre, si prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. 

    I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni.   

    Con le modifiche approvate dal Senato, sono stati aggiunti i commi da 4 bis a 4-quater, con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole (del settore olivicolo – oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro. 

    Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. 

    Si prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione. 

    Infine si prevede la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA

    Dal 15 giugno è già partito il CPB per i soggetti ISA, infatti con il Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia  relativa al concordato preventivo biennale. 

    Inoltre in data 20 giugno il Cdm aveva approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale, dal quale sono emersi due dati:

    • la conferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, 
    • lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.

    Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.

    Sinteticamente il calendario del CPB:

    • 15 luglio il software per i forfettari,
    • 31 ottobre, data per aderire,
    • 30 novembre, primo pagamento.

    Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire? 

    Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta

    Con l'art 2 del decreto MEF è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma  1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia  formula  ai contribuenti  di  minori  dimensioni,  che svolgono  attività nel territorio dello Stato e che sono  titolari  di  reddito  di  impresa ovvero  di  lavoro autonomo  derivante dall'esercizio  di  arti   e professioni, una proposta di  concordato. 

    La  predetta  metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche,  tiene conto di:

    • andamenti economici e  dei  mercati,  
    • redditività individuali e settoriali desumibili  dagli  ISA  e  delle risultanze della loro applicazione,
    • nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e  metodologica  di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

    La  proposta  di  concordato  è elaborata  sulla  base  della metodologia  approvata  dal  presente  decreto, utilizzando i dati dichiarati  dal  contribuente  e  le  informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad  annualità pregresse. 

    Ai fini dell'elaborazione della proposta  di  concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione  della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1. 

    I dati che l'Agenzia fornisce  ai contribuenti  per  l'elaborazione  della  proposta   di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel  medesimo Allegato 1. 

    Concordato preventivo biennale: individuati i redditi

    Con l'art 3 dello stesso decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

    • a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui  redditi,  di  cui all'art. 15 del decreto legislativo;
    • b. il reddito d'impresa, rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
    • c.  il  valore  della  produzione  netta,   rilevante   ai   fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

    I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

    Concordato preventivo biennale: cause di cessazione

    Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto  previsto  agli articoli 21, 22,  32  e  33  del  medesimo decreto  legislativo,  il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori  valori  della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale  prevista dai richiamati articoli 19, comma  2  e  30,  comma  2,  del  decreto legislativo, rispetto a quelli  oggetto  del  concordato  stesso,  in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

    • a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato  di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma  1, lettera  c),  e  24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    • b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
      • 1. danni ai  locali  destinati  all'attività d'impresa  o  di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
      • 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare  la sospensione del ciclo produttivo;
      • 3.  l'impossibilità di  accedere  ai  locali   di   esercizio dell'attività;
      • 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o  principale cliente sia un soggetto il quale, a  sua  volta,  a  causa  di  detti eventi, abbia interrotto l'attività;
    • c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o giudiziale;
    • d. cessione in affitto dell'unica azienda;
    • e. sospensione  dell'attività ai  fini  amministrativi  dandone comunicazione alla Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e agricoltura;
    • f. sospensione   dell'esercizio   della   professione   dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza  o  agli  enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

    CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione

    Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia  delle  entrate tiene  conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente  per  determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e b), e il valore della produzione netta di cui  al medesimo  art.  3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con  il presente decreto, relativi al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024, sono ridotti:

    • a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
    • b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
    • c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli eventi straordinari di cui al  comma  1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere  a), b),  e)  ed  f) dell'art. 4, verificatesi  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data  antecedente  all'adesione  al concordato.

  • Adempimenti Iva

    Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni

    L’applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva o l’applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta l’applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, verso il cessionario e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta. 

    Questa è una delle principali novità del Decreto Sanzioni (Pubblicato in GU n 50 del 28 giugno 2024)

    Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni

    Il Decreto sanzioni ha riscritto l'art 6 comma 6 del Dlgs n 471/97, in particolare l'art 2 del Dlgs Sanzioni n 87/2024 ha finalmente definito il perimetro applicativo della previsione contenuta nel suddetto comma 6 prevedendo che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti 19 e seguenti del DPR 633/2024 della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. 

    Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.

    Dall'intervento sul comma 6 emergono chiarimenti del perimetro della norma in vigore quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto n 87 in Gazzetta, e cioè dal 29 giugno.