• Adempimenti Iva

    Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%

    Con la Risposta n 5 del 2 settembre le entrate specificano che si applica l'IVA al 4% anche alla editoria digitale, vediamo di quali servizi editoriali si tratta nella consulenza giuridica in oggetto.

    Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%

    Sinteticamente le Entrate hanno chiarito che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici.

    Ciò nel rispetto della volontà del legislatore unionale che intende agevolare la produzione e vendita di libri anche elettronici.

    Il documento specifica che l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne e in particolare:

    • Composizione tipografica e digitale: Si tratta dell'insieme delle operazioni di trasposizione del manoscritto attraverso la scelta del font, della dimensione delle lettere, e della loro disposizione sulla pagina, ora eseguite principalmente con software di elaborazione del testo e di impaginazione.
    • Impaginazione: Questa attività, che determina l'aspetto finale di ogni pagina del libro attraverso l'accostamento del testo, delle tabelle, delle immagini e degli altri elementi grafici, è considerata parte integrante della composizione e viene anch'essa svolta tramite software dedicati.
    • Montaggio: storicamente, il montaggio delle pellicole delle singole pagine è stato sostituito dalla creazione e combinazione di file PDF delle pagine tramite software.
    • Duplicazione delle pellicole: Anche questa operazione è stata superata dalla rappresentazione delle pagine in file PDF.
    • Correzione di bozze: Sebbene il testo venga spesso corretto direttamente al computer, la correzione di bozze rimane una fase necessaria nella produzione del libro.
    • Legatoria: Anche i servizi di legatoria legati alla produzione fisica del libro sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta.
    • Stampa: La stampa finale del libro è un'altra operazione che beneficia dell'aliquota ridotta.

    L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità dell'IVA al 4%, basandosi su diversi elementi normativi e giurisprudenziali. 

    Viene richiamato il regime speciale IVA per il settore dell'editoria, previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972, la cui applicazione è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n. 23/2014.

    Successivamente, l'Agenzia fa riferimento alla normativa sovranazionale, in particolare alla direttiva UE n. 1713/2018, che ha modificato la direttiva IVA CE n. 112/2006.

    Questa modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA delle pubblicazioni su supporti fisici. 

    Tale direttiva ha quindi rappresentato il primo riconoscimento a livello europeo della necessità di agevolare la produzione e la vendita dei libri, indipendentemente dal supporto utilizzato.

    Infine la Cassazione ha fornito un contributo significativo in questo ambito.

     La sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 ha riconosciuto la necessità di un'interpretazione estensiva del termine "stampa", includendo anche le pubblicazioni elettroniche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. In particolare, la Corte ha affermato che la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale cartacea e rientra quindi nella nozione di "stampa" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 47/1948.

    Concludendo l'Agenzia delle Entrate chierisce che le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, realizzate con le moderne tecnologie, possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%. 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi con solo Frontespizio: non è omessa

    Con l'Ordinanza n 21472/2024 della Cassazione viene evidenziato un principio di rilievo secondo il quale, la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.
    Secondo la Corte di Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante in modo che il contribuente debba procedere ad altro invio. Vediamo i fatti di causa. 

    Dichiarazione dei redditi con solo frontespizio: non è omessa

    L'Agenzia delle Entrate ha eseguito un accertamento d'ufficio per l'anno d'imposta 2003, emettendo un avviso per il pagamento di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi.

    Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per quell'anno, fornendo solo il frontespizio del Modello Unico 2004, ma senza la conferma di ricezione telematica.

    Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione era incompleta e non nulla, quindi l'Agenzia doveva considerarsi decaduta dal potere impositivo per decorso del termine.

    La CTP ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando assorbite le altre censure.

    La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP ritenendo che il frontespizio presentato non equivalesse a una dichiarazione nulla o omessa, considerando l'avvenuta ricezione telematica come fatto pacifico.

    L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la dichiarazione compilata solo nel frontespizio fosse nulla e che quindi non poteva considerarsi decaduta dal potere impositivo, infatti aveva emesso l’accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa (art 43 DPR 633/72)

    Il ricorso si basa sulla presunta violazione degli articoli 1 del DLgs. n. 471 del 1997 e degli articoli 41 e 43 del DPR n. 600 del 1973. 

    L'Agenzia ha richiamato un precedente della Cassazione (Sentenza n. 10759 del 2006) per sostenere che una dichiarazione con solo il frontespizio è da considerarsi omessa (secondo la Cassazione non applicabile al caso di specie).

    La Cassazione ha affermato che nel contesto delle dichiarazioni telematiche, non può considerarsi "omessa" una dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile, poiché l'art. 1 del DPR n. 600 del 1973 considera esistente la dichiarazione anche senza questi dati, attribuendo ai redditi non indicati lo status di "non dichiarati".

    Il contribuente ha evidenziato che la dichiarazione era stata trasmessa con importi pari a zero e accettata dal software ministeriale, quindi non poteva essere considerata omessa o nulla.

    Secondo la Cassazione la presentazione del solo frontespizio, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, è equiparata a una dichiarazione "in bianco" e non omessa o nulla. 

    L'Amministrazione finanziaria doveva dimostrare l'esistenza di un errore bloccante, cosa che non è stata fatta. La giurisprudenza ritiene inoltre sanabile una dichiarazione priva di sottoscrizione. 

  • Ravvedimento

    Nuovo ravvedimento operoso dal 1 settembre 2024: cosa cambia

    Con la pubblicazione in GU n. 150 del 28 giugno 2024 del Dlgs n 87/2024 noto come decreto sanzioni, a partire dal 1° settembre 2024 viene prevista una revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale, effettuato in attuazione dei principi fissati dalla legge n. 111/2023che interessa molte disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997.

    Le modifiche puntano ad attuare i principi contenuti nell’articolo 20 della legge delega, dedicato alle sanzioni obiettivo principale della riforma è la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di renderlo più equo e proporzionato, adeguandolo anche alle regole degli altri paesi UE.

    Vediamo le modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, disciplianto dall'art 13 del Dlgs n 472/97 con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. 

    Nuovo ravvedimento operoso: cosa cambia

    Innanzitutto ricordiamo che il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti ed è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). 

    In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

    Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

    • dell’imposta dovuta,
    • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,
    • della sanzione in misura ridotta.

    Modifiche del Decreto Sanzioni al ravvedimento operoso:

    Con le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni in vigore al 29 giugno l'art 13 del Dlgs n 472/97 diventa (le novità indicate in grassetto):

    1. a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
    2. a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
    3. a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
    4. a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; 
    5. a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    6. a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. Col decreto sanzioni diventa: ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
    7. a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
    8. a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre

    Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai  sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.

    Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024

    In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.

    Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.

    Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.

    Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.

    Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:

    In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:

    • l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
    • eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
    • le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
    • gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.

    In ambito IVA:

    • riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
    • per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
    • l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.

    Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità

    In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. 

    La novità specifica che:

    • per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
    • per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

    Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. 

    Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.

    Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. 

    La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

    Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 

    La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

    La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento. 

    Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta. 

    Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 

    Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:

    Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.

  • Riforma fiscale

    Decreto sanzioni: come cambia la dichiarazione integrativa dal 1° settembre

    Dal 1° settembre la dichiarazione integrativa, presentata dopo i chiarimenti ADE, è salva dalle sanzioni in base alle novità della riforma tributaria. 

    In particolare, non vi è sanzione in caso di dichiarazione integrativa e versamento dell'imposte dovute entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti su una norma incerta.

    In altre parole, si alza il c.d. "scudo anti sanzioni" per i contribuenti che si allineano ai chirimenti di prassi delle Entrate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione presentando una dichiarazione integrativa.

    Vediamo le novità introdotte dal Dlgs n. 87/2024 con la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

    Dichiarazione integrativa: le novità dal 1° settembre

    Il decreto in oggetto modifica la disposizione sulle cause di non punibilità. In particolare, si modifica il comma 5-bis dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997, precisando che non sono punibili le violazioni che: 

    • non arrecano pregiudizio concreto all’esercizio delle azioni di controllo, e 
    • non incidono,
    • sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, nonchè,
    • sul versamento del tributo.

    Con le novità la violazione che provochi un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile, pertanto, ad esempio, un’irregolarità corretta prima che venga avviata l’attività di verifica non dovrebbe più essere contestabile.

    Viene poi introdotto un nuovo comma 5-ter, ai sensi del quale è esclusa la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica e provvede, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse: 

    • alla presentazione della dichiarazione integrativa, e 
    • al versamento dell’imposta dovuta.

    Tale causa di non punibilità ha comunque luogo sempre che la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • Redditi Diversi

    ETC: il trattamento fiscale dei titoli rappresentativi di materie prime

    Gli ETC, acronimo di Exchange Traded Commodities, sono degli strumenti finanziari emessi a fronte di un investimento diretto in materie prime o in contratti derivati su materie prime.

    Con altre parole gli ETC sono strumenti finanziari derivati, di solito quotati sui mercati dei capitali, rappresentativi di singole materie prime o di un paniere di materie prime. 

    Ciò che caratterizza questi contratti è il fatto di replicare passivamente le performance di prezzo della singola materia prima (oro, petrolio, gas naturale, altro) utilizzata come sottostante; motivo per cui questi titoli  vengono utilizzati per effettuare degli investimenti in commodities senza dover sostenere l’onere di possedere materialmente la materia prima; si comprenderà infatti che, in taluni casi, lo stoccaggio fisico di una materia prima può costituire un problema o un rischio. 

    Per altro, anche quando questo non costituisce un problema, l’acquisto di un ETC permette di investire e disinvestire facilmente sul mercato secondario ai prezzi di mercato.

    Va precisato, perché questo ha delle implicazioni anche dal punto di vista fiscale, che gli ETC non sono OICR (acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio), ma sono dei titoli senza scadenza emessi a fronte di un investimento diretto nel sottostante di riferimento; questa caratteristica rende questo strumento finanziario particolarmente adatto all’investimento di medio o lungo periodo, in quanto permette all’investitore di aprire una posizione senza i problemi di rollover legati alla scadenza dei contratti (come invece avviene sui future), oltre al fatto che gli ETC non richiedono alcun margine e presentano costi di gestione (grazie alla gestione passiva) e di intermediazione contenuti. 

    Come detto, gli ETC non sono gli unici strumenti finanziari emessi a fronte di materie prime, utili per investire o speculare sul prezzo di questi asset, ma sono quelli più adatti all’investimento. 

    Similari, ma più adatti alla speculazione sono i contratti future rappresentativi di materie prime, che quotano il prezzo futuro del sottostante di riferimento: anche questi sono quotati sul mercato dei capitali ma, grazie alla leva finanziaria e a causa della breve scadenza dei contratti, sono più adatti alla speculazione di breve periodo. 

    Esistono anche CFD, acronimo di Contract For Difference, rappresentativi di materie prime, i quali nelle quotazioni cash non scadono; ma va precisato che questi strumenti non sono quotati sui mercato dei capitali, per cui presentano un rischio emittente legato al broker, fatto che non li rende particolarmente adatti a investimenti di medio o lungo periodo.

    La tassazione

    A differenza dei più famosi ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, gli ETC, come anticipato, non sono OICR: il fatto che non siano fondi, dal punto di vista fiscale, comporta che questi strumenti non presentino il complicato trattamento fiscale previsto per gli ETF, ma più semplicemente siano produttivi di redditi diversi, come le azioni e i derivati.

    In conseguenza di ciò le plusvalenze realizzate dall’investimento in un ETC possono essere compensate con le minusvalenze conseguite con la dismissione di un altro ETC, o anche con quelle derivanti dall’investimento o dalla speculazione in azioni o in derivati. 

    Le plusvalenze realizzate possono anche essere compensate con le perdite pregresse, confluenti tra i redditi diversi, conseguite negli anni precedenti.

    Il totale delle plusvalenze realizzate, al netto delle compensazioni con minusvalenze e perdite pregresse, è sottoposto a imposta sostitutiva del 26%.

    Quando un ETC è posseduto per il tramite di un intermediario residente in Italia, il contribuente può decidere se avvalersi del regime amministrato, grazie al quale gli obblighi fiscali vengono espletati per il tramite dell’intermediario, in luogo del regime dichiarativo; quest’ultimo obbliga il contribuente ad esporre il reddito conseguito in dichiarazione annuale dei redditi, ma permette di versare le imposte nell’anno fiscale successivo in sede di dichiarazione.

    Per contro, quando un ETC è detenuto presso un intermediario non residente in Italia, il contribuente è obbligato al regime dichiarativo, oltre che sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale (consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF) e all’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.

    Da un punto di vista dichiarativo la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dall’investimento in un ETC passa attraverso al compilazione del quadro RT, dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria”, del modello Redditi PF 2024.

    Con maggiore precisione, quella interessata è la Sezione II-A, dedicata appunto alle plusvalenze sottoposte a imposta sostitutiva del 26%; qui:

    • sul rigo RT21 saranno esposte le plusvalenze realizzate nel corso dell’anno;
    • sul rigo RT22 saranno indicate le minusvalenze realizzate nel corso dell’anno;
    • sul rigo RT23 sarà indicato il netto differenziale tra plusvalenze e minusvalenze conseguite: sul campo 2 se il totale è positivo, oppure sul campo 1 se il totale è negativo;
    • sui righi RT27 e RT29 sarà esposta l’imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente al lordo e al netto di eventuali eccedenze non compensate derivanti dalla precedente dichiarazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: come varia la % spettante

    La Circolare del 16 agosto del MIMIT fornisce utili indicazioni a chi voglia richiedere il credito di imposta ormai noto come credito transizione 5.0.

    Ricordiamo che si tratta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. 

    Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0 ( Allegati A e B alla legge n 232/2016).

    Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

    Attenzione al fatto che, l’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come dalle tabelle del MIMIT.

    Credito transizione 5.0: come varia la % in funzione dell’investimento

    Come specificato anche dal sito MIMIT, il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come nelle tabelle di sintesi del GSE:

    Si ricorda infine che il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.

    L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo