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Trasformazione digitale imprese: domande di aiuti entro il 30.06
PID-Next è il Polo di Innovazione del Sistema Camerale e ha l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI).
A tal fine vengono offerti servizi finanziati con contributi pubblici da un minimo del 90% fino al 100% per le micro e piccole imprese – di first assessment e attività di orientamento a cui è possibile accedere attraverso la partecipazione all’avviso pubblico partito in dicembre 2024 e attivo fino al 30 giugno 2025.
Vediamo tutte le regole per partecipare.
PID-Next: che cos’è?
Su PID-Next di Unioncamere le imprese poranno partecipare al progetto, previa presentzione della domanda, che si sviluppa come segue:
- Analisi personalizzata maturità digitale; la prima fase prevede il First Assessment Digitale ovvero un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una prima analisi del livello di maturità digitale e soprattutto degli obbiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento.
- Orientamento e Innovazione: in questa fase le imprese ricevono un report che raccoglie gli esiti del primo incontro e suggerisce i partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione e segnalando eventuali possibilità di finanziamento ulteriori che potrebbero essere utilizzate.
- Opportunità per le Imprese: PID-Next apre la strada al trasferimento tecnologico e accesso a un network di partner pubblici e privati mirato sulle esigenze dell’impresa.
PID-Next: i beneficiari e le domande entro il 30 giugno
L'agevolazione PID-Next rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede legale o operativa in Italia prevede una partecipazione all’Avviso pubblico con domande da inviare attraverso la piattaforma restart.infocamere.it a partire dalle ore 10:00 del 16/12/2024, accedendo con SPID/CIE/CNS, e fino a ore 16:00 del 30 giugno 2025.
A tal fine Unioncamere ha pubblicato anche una apposit qui: scaricabile QUI
In data 15 aprile sul sito del suddetto Polo di Unioncamere è stato pubblicato un avviso che appunto informa della proroga al 30 giugno della data entro la quale aderire alla iniziativa e si informa di quanto segue: si autorizza la modifica dell’articolo 4, comma 1 lettera b) dell’Avviso PID NEXT, come di seguito riportata:
“siano regolarmente costituite come impresa e iscritte nel Registro Imprese (si specifica, a tal proposito, che non è sufficiente la sola iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo). Sono ammesse anche le imprese individuali, artigiane e agricole. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”.Per tutte le ulteirore regole di partecipazione si rimanda al sito del Polo di Innovazione..
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Controllo del Fisco con esito negativo: come è comunicato contribuente
Con il Provvedimento n 186444 del 17 aprile le Entrate hanno pubblicato tutte le regole di invio della comunicazione di chiusura di un controllo, con esito negativo, al contribuente interessato.
Controllo del Fisco con esito negativo: la comunicazione al contribuente
Le Entrate hanno stabilità le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l'esito negativo di un controllo fiscale, ossia la comunicazione di conclusione senza violazione di una un'attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione.
Il provvedimento di cui si tratta da attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.
In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente delle quali lo stesso sia informato, l’Amministrazione deve comunicarne l’eventuale esito negativo entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura.
La comunicazione di cui si tratta riguarda in pratica l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione previsti dall’articolo Dpr n. 600/1973, dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, dell’articolo 53-bis del Dpr n. 131/ 1986 o dell’articolo 47 Dlgs n. 346/1990, senza che siano state rilevate violazioni.
Attenzione al fatto che tale comunicazione relativa alla chiusura dell’istruttoria scaturita dal questionario o dall’invito di comparizione non impedisce all’Agenzia l'esercizio successivo dei poteri di controllo.
Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche, come quelle previste dall’articolo 36-bis del Dpr n.600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
In termini di semplificazione, come richiesto dalla Riforma Fiscale, i canali individuati per dialogare con i contribuenti sono:
- l’inoltro di messaggistica push tramite l’app "IO" al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione "IO"
- la posta elettronica certificata (pec) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, Dpr n. 600/1973.
- l’utilizzo dell’applicazione Agenzia Entrate tramite cui viene pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione, inoltre, è visibile anche nell’area riservata.
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Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario
Pubblicata sulla Gazzetta europea del 16 aprile, è in vigore la Direttiva n 2025/794 del 14 aprile del Parlamento e del Consiglio europeo con novità per la rendicontazione di sostenibilità.
Essa modifica il calendario degli obblighi dettati dalle direttive sui rendiconti di sostenibilità (2022/2464) e sul dovere di diligenza (2024/1760).
Viene fissato un rinvio di due anni per le società che sarebbero state obbligate alla rendicontazione di sostenibilità dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026
Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario
La direttiva 2025/794 con il nuovo calendario è la prima parte del pacchetto elaborato dalla Commissione Ue per "alleggerire" gli obblighi sulla sostenibilità.
Sono vincolate alla rendicontazione Esg:
- grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio
- enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.
Si attende con grande interesse quante e quali semplificazioni la Commissione Ue vorrà introdurre ma l'avvento del pacchetto Omnibus del 26 febbraio potrebbe far emergere una più ampia diffusione della rendicontazione volontaria, con un conseguente maggiore coinvolgimento dei professionisti.
Tale aspetto è stato recentemente affrontato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in un documento intitolato «ESRS VSME. Rendicontazione di sostenibilità volontaria per Pmi e microimprese».
Come evidenziato dal comunicato del CNDCEC, con il documento suddetto se ne aggiorna uno precedente del marzo 2024, rivedendolo ampiamente in base ai recenti sviluppi di prassi e di normativa, anche alla luce delle proposte dell’Omnibus simplification Package on sustainability.
Il nuovo studio vuole approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issues e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con i suoi interlocutori, soprattutto col sistema bancario e creditizio. La riflessione muove dalla considerazione della centralità della sostenibilità nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell’impresa.
Il contributo dei commercialisti comprende tre parti cui si rimanda per approfondimento, ma è bene evidenziare che sull’Omnibus Package, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato allo Sviluppo sostenibile, Gianluca Galletti, hanno sottolienato che sia “condivisibile la scelta dell’organo esecutivo europeo di confermare gli obiettivi sostanziali della sostenibilità quali elementi imprescindibili”, rimarcando però che ”quando il cambiamento non è condiviso e non è graduale, non è neanche prevedibile nelle sue conseguenze, anche quelle più immediate, e viene perciò a configurarsi, esso stesso, quale elemento di rischio da mitigare, da gestire. Ecco perché siamo convinti delle opportunità offerte da una rimodulazione e da una semplificazione normativa ma, allo stesso tempo, crediamo occorra rimarcare l’importanza di spingere verso l’integrazione volontaria della sostenibilità nei processi aziendali, per non farci trovare impreparati – e guardiamo tanto alle imprese quanto ai loro consulenti – quando si manifestino gli effetti di rischi ESG ben visibili, ad esempio, nelle possibili conseguenze generate dalla diffusione di politiche commerciali protezionistiche con relative pressioni inflazionistiche e acredini nelle relazioni internazionali”.
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Federalismo fiscale: i dati ADE
In data 2 aprile, in audizione in Parlamento presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, le Entrate hanno presentato i dati sul federalismo fiscale.
In particolare, si è parlato del ruolo delle Agenzie Entrate ed Entrate-Riscossione nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, e in particolare un approfondimento sulla gestione di tributi come:
- l’Irap,
- le addizionali e le tasse automobilistiche,
- la riscossione con F24 di Imu e Tari
- la collaborazione con i Comuni su vari fronti.
Federalismo fiscale: i dati ADE
Dai dati diffusi durante l'audizione è emerso che l’Agenzia delle entrate svolge un ruolo cruciale nella gestione dei tributi locali e nella collaborazione con le autorità regionali, garantendo assistenza, liquidazione, controllo e riscossione delle imposte.
Inoltre, collabora con Regioni e Province autonome nella gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. Questa collaborazione è regolata da convenzioni che prevedono:
- l’assistenza ai contribuenti – l’Agenzia fornisce modelli di dichiarazione e software per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni
- la liquidazione delle imposte – le imposte vengono liquidate automaticamente in base alle dichiarazioni presentate
- il controllo delle dichiarazioni – l’Amministrazione effettua controlli formali per garantire la correttezza delle dichiarazioni
- l’accertamento – l’Agenzia verifica l’imponibile non dichiarato e gestisce le sanzioni per le violazioni
- i rimborsi – gestisce la liquidazione e l’esecuzione dei rimborsi per imposte versate in eccesso
- la riscossione – si occupa della riscossione spontanea e coattiva delle imposte dovute.
Stesse modalità sono seguite anche per la gestione dell’addizionale comunale all’Irpef.
Relativamente alle tasse automobilistiche, l’Agenzia entra in gioco per quelle dovute in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (Regioni a statuto speciale), occupandosi di riscossione, accertamento e contenzioso.
Per i versamenti dei tributi locali, l'Agenzia supporta la gestione della riscossione tramite modello F24 e ha recentemente implementato nuove modalità di versamento per l’Imu e altre imposte locali, facilitando il riversamento delle risorse ai Comuni.Sempre sul tema del federalismo leggiamo le novità appena approvate in Abruzzo sul tema delle addizionali, aumentate per certa fasce di reddito al fine di contribuire alla spesa della sanità locale.
Legge Regionale Abruzzo: aumenti per le addizionali per la sanità
Con un comunicato stampa del 25 marzo della Regione Abruzzo, si informa della approvazione di una Legge regionale per aumentare le addizionali.
In dettaglio 7 abruzzesi su 10 pagheranno meno o non subiranno aumenti.
La giunta regionale ha approvato la riforma dell’addizionale regionale IRPEF che, a partire dal 2025, introduce aliquote differenziate per scaglioni di reddito.
Una misura che renderà il sistema fiscale regionale più equo e che – secondo la proiezione realizzata dal MEF, aggiornata alle tendenze demografiche e fiscali – favorirà oltre 488.000 contribuenti, pari al 72,23% della popolazione fiscale abruzzese.
Come specificato dal comunicata stampa le nuove aliquote IRPEF in Abruzzo per il 2025 sono:
- 1,63% per i redditi fino a 28.000 euro
- 3,23% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro
- 3,33% per i redditi superiori a 50.000 euro
La Regione stima un maggior gettito di circa 44,7 milioni di euro.
Il Presidente Marsilio ha commentato che “In Abruzzo pagherà di più solo chi può permetterselo. Una scelta concreta per rafforzare i principi di equità e giustizia sociale. Questa riforma dimostra che è possibile coniugare rigore e giustizia sociale. Abbiamo scelto di alleggerire la pressione fiscale su oltre il 70% degli abruzzesi, sostenendo le fasce più fragili, i lavoratori e il ceto medio. (…)”.
Lo stesso Presidente si sta facendo promotore di una riforma della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale che attualmente è pro capite e penalizza regioni come l’Abruzzo con un territorio montuoso e con una bassa densità di popolazione.
Con la nuova struttura si prevedono benefici per i redditi medio-bassi.
L’aliquota scende dal 1,73% all’1,63% per i redditi fino a 28.000 euro.
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Redditi SC: novità nel Quadro RF per redditi agricoli
Le Entrate hanno pubblicato regole e modello per la dichiarazione dei redditi delle società.
In particolare, con il provvedimento del 17 marzo si pubblicano le regole per l'anno d'imposta 2024: scarica qui Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.
Tra le novità vi sono quelle per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole introdotte dalla Riforma Fiscale.
Vediamo i dettagli del quadro RF e in particolare del rigo RF8.
Redditi SC: le novità del quadro RF per redditi agricoli
Nel Modello Redditi SC 2025, tra le novità di quest'anno figura il recepimento della novità per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole.
Essa è contenuta nel Quadro RF dove è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
In dettaglio ricordiamo che il Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires ha previsto quanto segue:
- e) all'articolo 56-bis:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»;
- 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
- f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».
Nel Quadro RF per la determinazione del reddito di imprese:

il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare.
A titolo di esempio, tale rigo va compilato:
- dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;
- e) all'articolo 56-bis:
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ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024
Le Entrate hanno pubblicato sulla pagina preposta del sito istituzionale, il Decreto Mef del 31 marzo con le novità per gli ISA 2025 e i codici ATECO in vigore dal 1° aprile.
Ricordiamo che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti .
Vediamo una sintesi dei contenuti del Decreto del 31 marzo con gli indici per l'anno d'imposta 2024.
ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024
Con il decreto in oggetto sono stati approvati, in base all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali applicabili dal periodo d’imposta 2024.
Gli indici sono in totale 100 e riguardano più specificamente:- 2 l’agricoltura;
- 22 il settore delle manifatture;
- 38 i servizi;
- 5 le attività professionali
- 33 il commercio.
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice di cui agli allegati al decreto stesso.
Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
L’articolo 2 del decreto individua poi le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre l’articolo 3 definisce le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
I criteri per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale sono fissati nell’articolo 4, l’articolo invece contempla le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Infine, l’articolo 6 prevede le modifiche ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022 e del 18 marzo 2024.
Allegati: -
Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate
In data 8 aprile viene pubblicata la Risoluzione n 24 con istruzioni per imprese e professionisti per i nuovi codici ATECO.
Leggi anche Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile
Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate
In particolare, considerato che la novità è operativa dal 1° aprile, ed è valida tanto per contribuenti quanto per le PA,
l’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione:
sia dei dati anagrafici
sia dei modelli dichiarativi
e fornisce le seguenti istruzioni.
I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata.
Per la verifica devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.
Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, dato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Identicamente devono fare per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.
Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.
In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:
AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)
ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).
Per le Dichiarazioni IVA viene confermato quanto già chiarito dall'ADE, leggi: IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO