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Fatture per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi
Con la Sentenza n 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.
Ft per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi
Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, la Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria rigettando le sentenze di merito.
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un’impresa edile individuale un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da indebite deduzioni relative a costi ed operazioni inesistenti.
Presupposto dell'accertamento è stata l’emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto reverse charge in difetto di quanto richiesto dall'articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, e in particolare in difetto rispetto alla genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili giunti sotto la lente del Fisco.
Impugnato l’atto in Commissione tributaria provinciale, quest’ultimo veniva annullato dai giudici tributari di primo e secondo grado.
I giudici di merito, sostenevano che erano da considerarsi erronei e infondati i rilievi mossi dall'ufficio all'applicazione del meccanismo del reverse charge, poiché le fatture in contestazione recavano un riferimento a "lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad Iva ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72" e questo consentiva di ricondurre le prestazioni a un rapporto di subappalto nell'ambito di attività edilizia, chiaramente soggetto all'applicazione della disciplina del reverse charge.Ricorrendo in Cassazione, l'Agenzia contestava il fatto che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento consentissero l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
Tale meccanismo costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell'Iva è posto a carico del soggetto passivo d'imposta e non è non può essere applicato per analogia.Lo stesso è stato esteso, ad opera dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006 alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Per l'agenzia l’impresa edile unipersonale aveva l’onere di far in modo che le fatture dalla stessa emesse fossero precise e dettagliate mentre le stesse risultavano generiche ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.La Cassazione concorda con la tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
La Suprema Corte ricordando che tanto in materia di accertamenti Iva quanto a in materia di accertamenti per imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, ha precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi, compreso il rapporto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Viene inoltre chiarito che spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, avendo lo stesso il preciso onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni ovvero di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che l'ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
La Corte ha specificato che il tutto vale anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione richiede proprio che l’imprenditore documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura, dimostrando altresì l'inerenza della prestazione.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate enunciando il seguente principio di diritto a mente: "Ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi". -
Certificazione Unica 2025: indicazione delle mance ai dipendenti
Entro il 17 marzo occorre inviare la Certificazione Unica e a tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio con le regole.
In dettaglio, vengono anche pubblicati:
- Modello CU 2025 e istruzioni, della CU anno di imposta 2024.
per provvedere agli adempimenti il ci termine ordinario scade il 16 marzo, che però essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 17 marzo.
Vediamo come compilare la CU 2025 per le mance dei lavoratori dipendenti soggetti ad imposta sostitutiva.
Certificazione Unica 2025: novità per le mance
Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate
dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva
espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del
5 per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, limite reddituale riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.
La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Tale importo deve essere indicato nel punto 651 della CU 2025.

Attenzione al fatto che, il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso occorre riportare il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Nel punto 652 della CU 2025 occorre riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.
L’importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per
il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.
Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.
Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.
Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti.
Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta.
In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.
Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.
Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.
Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale
del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).
Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.
Leggi anche Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025 per approfondire le novità introdotte per il prossimo anno sulla certificazione unica, in vigore dal 1° gennaio e quindi applicabili sulla CU 2026.
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Codice fiscale neonato: come richiederlo online dal 5 marzo
Con il Provvedimento n 104720/2025 le Entrate pubblicano le regole per richiedere il codice fiscale dei neoanati tramite il servizio online dal 5 marzo.
Codice fiscale neonati: come richiederlo online dal 5 marzo
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.
A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino:
- il cognome, il nome, il sesso,
- il luogo e la data di nascita del neonato.
In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la
richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta.La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.
Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.
L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.
Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa. -
Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC
Con informativa n 33 il CNDCEC, consapevole dell’importanza che gli aspetti legati alla sostenibilità rivestiranno per il futuro della professione, ha ritenuto utile mettere a disposizione dei colleghi la traduzione delle linee guida non
vincolanti, pubblicate da EFRAG, che accompagnano i Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC
In particolare, il progetto, articolato in tre documenti distinti:
- IG 1 ‘La valutazione della rilevanza’,
- IG 2 ‘La catena del valore’
- IG 3 ‘Elenco degli elementi d’informazione ESRS’,
si propone di chiarire gli aspetti più controversi legati all’attuazione degli ESRS, promuovendo la trasparenza e l’uniformità del reporting di sostenibilità e offrendo alle imprese e agli altri stakeholder un utile strumento di supporto nell’adempimento dei nuovi obblighi, con un focus sugli aspetti più rilevanti per l’attività aziendale.
Il documento completo è scaricabile dal sito del CNDCEC.
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Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio
Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:
relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.
Vediamoli in dettaglio.
Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE
Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).
Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:
- “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
- “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato
Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:
- il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.
In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.
Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.
Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".
Allegati: -
Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo
Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.
Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.
Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM
Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
- per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.
L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:
- al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120
- e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.
Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”
Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
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Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il Nuovo Decreto Energia che stanzia, tra gli altri, 1,2 miliardi per sopperire agli aumenti delle bollette delle PMI.
Per le misure per le famiglie leggi anche: Nuovo Bonus bollette in arrivo.
Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI
Il Governo con il nuovo decreto in vigore dal 1° marzo stanzia 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI
In particolare come specifica il comunicato stampa diffuso post Cdm n 116 si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.
Inoltre, ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Nuovo Decreto Energia: misure per la trasparenza del mercato
Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.
Con il provvedimento l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
In caso di inosservanza del provvedimento adottato l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.