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Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci
Con Risposta a interpello n 50/2025 le Entrate replicano a due soci di S.r.l. che hanno percepito somme corrisposte sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all'atto di cessione delle proprie quote. Come va tassata la plusvalenza.
Cessione di quote di srl: il quesito dell’interpello n 50/2025
Gli Istanti Alfa e Beta detenevano rispettivamente il 51 per cento ed il 49 per cento del capitale sociale di una
società srl.
In data 22 marzo 2022, gli Istanti hanno ceduto il 51 per cento del capitale sociale della Società ad un'altra società per un corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli Istanti in misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno trasferite.
Più precisamente:
- Alfa ha ceduto il 26,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 10.400.000,00;
- Beta ha ceduto il 24,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 5.600.000,00.
Gli Istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del capitale sociale della Società.
Essi hanno altresì convenuto con la Società acquirente la possibilità di cedere anche il restante 49 per cento del capitale, concedendo all'acquirente il relativo diritto d'opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti parametri economico-finanziari, nonché suddividendo l'esecuzione delle operazioni di cessione in due tranche:
- la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (''Opzione 2024'');
- la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (''Opzione 2028'').
Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50 per cento delle quote della Società da ciascuno possedute.
In data 18 marzo 2022, gli istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita del 49 per cento del capitale sociale della Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione 2024 e/o dell'Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.
Tale accordo prevede, in sostanza, che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli Istanti avvenga valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla Società
nei periodi successivi alla prima cessione (più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati 20212028 per l'Opzione 2028).
Con il predetto accordo, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.
Tuttavia, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5 per cento ciascuno).
Ciononostante, gli Istanti, in conformità dell'accordo dagli stessi sottoscritto nel 2022 e di un successivo accordo sottoscritto nel 2024, intendono ripartirsi l'importo complessivo che verrà corrisposto dall'Acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione del 49 per cento del capitale sociale della Società attribuendo a ciascuno un importo non
proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.
Ciò premesso, gli Istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49 per cento del capitale sociale della Società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c bis ), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), possono considerare quale corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello che deriverà dall'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi Istanti, in luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall'Acquirente.
Il dubbio interpretativo si pone in quanto l'Acquirente intende acquistare le partecipazioni suddividendo il prezzo complessivo in misura proporzionale alle partecipazioni detenute dagli Istanti e non secondo la diversa ripartizione voluta dagli stessi sulla base dei suddetti accordi.
Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci
L'Ade ricorda che l'articolo 67, comma 1, del Tuir dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […]cbis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni».
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il successivo articolo 68, comma 6, stabilisce che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
Successivamente specifica che nel caso in esame, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, detenute dagli stessi nella misura del 24,5 per cento ciascuno; pertanto, la cessione delle partecipazioni degli Istanti verrà remunerata dall'Acquirente in egual misura.
Considerato che il prezzo pagato a ciascun socio è uguale e che lo statuto della Società non attribuisce diritti particolari alle partecipazioni detenute dal Sig. Alfa, il prezzo di cessione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza è quello stabilito e percepito dagli Istanti per effetto dello stesso atto di cessione.
Il maggior importo spettante al Sig. Alfa, sulla base degli accordi con il Sig. Beta, pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis ), del Tuir.
Si ritiene, quindi, che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, del Tuir, gli Istanti dovranno confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Tuir; vale a dire, che tali minusvalenze non possono essere utilizzate in compensazione delle eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi.
Con riferimento alla possibilità che il maggior importo riconosciuto al Sig. Alfa possa costituire una donazione da parte del Sig. Beta, si osserva che ai sensi dell'articolo 769 del codice civile «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione».
Nel caso di specie, gli accordi tra i soci prevedono che il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.
Si tratta di somme che in assenza di tale contributo non sarebbero corrisposte. Tale circostanza consente di escludere l'esistenza dello spirito di liberalità tipico della donazione.
L'Accordo 2022 prevede in sostanza che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute da (…) avvenga valorizzando i risultati che (…) avranno contribuito a realizzare nei periodi considerati.
La finalità delle pattuizioni contenute nell'Accordo 2022 è evidente: siccome il valore di cessione delle residue partecipazioni detenute da (…) [ndr. Alfa e Beta nella Società] è correlato ai risultati che verranno realizzati successivamente alla Prima Cessione, gli Istanti hanno inteso pattuire tra loro una ripartizione del corrispettivo complessivo non (necessariamente) proporzionale alle quote detenute nella Società.
L'analisi di tali pattuizioni contrattuali, quindi, evidenzia che dai citati accordi tra soci scaturisce l'obbligo per uno di essi di corrispondere delle somme all'altro per il maggior contributo che quest'ultimo avrà dato alla valorizzazione della Società.
Ciò posto, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 67 del Tuir individua, tra i redditi diversi, quelli che «non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
L'elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro ma in ogni caso accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza per il contribuente pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.
Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento patrimoniale imputabile, in rapporto di causa effetto, ad una fonte produttiva.
L'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi i «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli Istanti, che sono autonomi rispetto all'atto di cessione stipulato con la Società acquirente, si ritiene che le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della citata lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.
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Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi
L'atto di indirizzo del 27 febbraio firmato dal Vice Ministro Leo con oggetto l'abuso del diritto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze.
Il documento dichiaratamente: "intende fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’articolo 10-bis che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta".
Vediamo i passaggi principali dell'atto di indirizzo sull'art 10 bis dello Statuto del Contribuente.
Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi
Il documento appena pubblicato dal Vice Ministro Leo sarà il riferimento per gli uffici della Amministrazione Finanziaria relativamente all'applicazione dell'art 10 bis sull'abuso del diritto, evidenziamone i passaggi principali.
Viene innanzitutto ricordato che con l'articolo 10 bis introdotto dalla legge numero 212 del 2000, Statuto dei Diritti del Contribuente, il legislatore ha introdotto una definizione dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto ed ha predisposto le garanzie di ordine sostanziale e procedurale necessario ad assicurare certezza e trasparenza reciproca nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti.
Attraverso quest'ultima disposizione il legislatore chiarisce che il risparmio d'imposta deve essere considerato sempre legittimo sia quando derivi dalla scelta di un regime opzionale previsto dall'ordinamento ma meno oneroso sul piano fiscale sia quando derivi da un'operazione alternativa ad un'altra parimenti legittima ma importante un diverso e più ridotto carico fiscale, ferma restando la suddetta libertà del contribuente di condurre i propri affari secondo la modalità fiscalmente più conveniente.
L'articolo 10 bis, continua l'atto del Vice Ministro Leo, traccia la linea di confine tra tale libertà e quelle condotte che pur senza violare espressamente alcuna norma tributaria e dunque senza configurare ipotesi di evasione fiscale violano lo spirito delle norme tributario i principi dell'ordinamento tributario.
L'articolo 10 bis si configura in ogni caso come una clausola residuale destinata a trovare applicazione solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione cioè violazione di disposizioni fiscali, come sottolineato dal comma 12 dell'articolo stesso, secondo cui in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie
Con tale previsione si è voluto chiarire che non si configura abuso del diritto nei casi di risparmi di imposta illeciti cioè realizzati infrangendo una disposizione fiscale, nei suddetti casi si configura più propriamente un'evasione che come tale va perseguita.
Solo il risparmio di imposta indebito cioè ottenuto rispettando formalmente la lettera della norma, ma tradendone lo spirito, determina l'abuso.
Per tale ragione, come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo 10 bis, la disciplina dell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o reati tributari in particolare l'evasione e la frode, queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre.
Devono pertanto essere esclusi dal perimetro dell'abuso del diritto per essere ricondotti nella diversa categoria dell'evasione non solo tutti i casi di aperta violazione delle norme tributarie ma anche i casi di simulazione e di frode che si caratterizzano per una manipolazione della realtà.
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Transizione 5.0: le novità sulla cumulabilità del credito di imposta
Il MIMIT ha pubblicato un nuovo fascicolo di FAQ aggiornate al 24 febbraio per il Piano Transizione 5.0 con anche un chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta in esso contenuto.
Vediamo in dettaglio cosa ha previsto in merito la Legge di Bilancio 2025.
Credito Transizione 5.0: è cumulabile con misure UE?
Veniva domandato se sia possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.
Il MIMIT ha evidenziato che l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
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Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza
Con un avviso del 26 febbraio la Commissione europea informa di aver adottato nuove proposte che ridurranno la burocrazia e semplificheranno le regole dell'UE per cittadini e aziende, si tratta del pacchetto omnibus sulla sostenibilità.
In particolare viene esposta la visione della Commissione per rendere l'economia dell'UE più prospera e competitiva, basandosi sulle raccomandazioni del rapporto Draghi.
Il comunicato specifica che per riacquistare competitività e liberare la crescita, l'UE deve promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole e garantire che le aziende possano prosperare.
I primi due cosiddetti pacchetti Omnibus di misure di semplificazione mirano a raggiungere questo obiettivo.
Attenzione al fatto che le misure concentreranno gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità sulle aziende più grandi che hanno maggiori probabilità di avere i maggiori impatti sulle persone e sull'ambiente, e assicureranno che non gravino sulle aziende più piccole.
Questo primo pacchetto comprende i passaggi per:
- rendere la rendicontazione della sostenibilità più accessibile ed efficiente,
- semplificare la due diligence per supportare pratiche aziendali responsabili,
- rafforzare il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio per un commercio più equo,
- sbloccare le opportunità nei programmi di investimento europei.
Le proposte saranno ora sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro valutazione e adozione.
Rendicontazione sostenibilità: Pacchetto Omnibus UE per maggiore efficienza
Sul sito istituzionale della Commissione UE si legge che il nuovo pacchetto di proposte mira a semplificare le norme dell'UE, stimolare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva.
La Commissione si è posta il chiaro obiettivo di realizzare uno sforzo di semplificazione riducendo gli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato.
Riunendo le proposte relative ad ambiti legislativi collegati tra loro, questi primi pacchetti "omnibus" puntano a una semplificazione di vasta portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, della tassonomia dell'UE, del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e dei programmi di investimento europei.
Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti dell'UE per tutte le imprese, e in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, e porranno al centro del nostro quadro normativo le imprese più grandi, che presumibilmente hanno un impatto maggiore sul clima e sull'ambiente, consentendo comunque alle imprese di accedere a finanziamenti sostenibili per la transizione pulita.
Se adottate e attuate come previsto oggi, secondo una stima prudenziale le proposte apporteranno risparmi complessivi in termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di € e mobiliteranno capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a a 50 miliardi di € a sostegno delle priorità politiche.
Nello specifico, le principali modifiche nel settore dell'informativa sulla sostenibilità (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e tassonomia dell'UE) consentiranno di:
- esonerare circa l'80% delle imprese dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva, concentrando gli obblighi di informativa sulla sostenibilità sulle imprese di più grandi dimensioni che hanno forti probabilità di avere gli effetti maggiori sulle persone e sull'ambiente;
- garantire che gli obblighi di informativa sulla sostenibilità per le grandi imprese non si ripercuotano sulle imprese più piccole delle loro catene del valore;
- posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di informativa per le imprese che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD e che sono tenute a comunicare le informazioni a partire dal 2026 o dal 2027;
- ridurre l'onere degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia dell'UE e limitarlo alle imprese di dimensioni maggiori (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDDD), mantenendo la possibilità di informativa su base volontaria per le altre grandi imprese nel futuro ambito di applicazione della CSRD. Si prevede che questa riduzioni comporti notevoli risparmi sui costi delle imprese, consentendo nel contempo alle imprese che desiderano accedere alla finanza sostenibile di continuare a comunicare informazioni;
- introdurre l'opzione di comunicare informazioni sulle attività parzialmente allineate alla tassonomia, promuovendo una graduale transizione ambientale delle attività nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare il finanziamento della transizione per aiutare le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità;
- introdurre una soglia di rilevanza finanziaria per la comunicazione in materia di tassonomia e ridurre di circa il 70% i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni;
- semplificare i criteri DNSH ("non arrecare un danno significativo") più complessi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in relazione all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, in particolare quelli che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nell'ambito della tassonomia dell'UE, come primo passo per rivedere e semplificare tutti i criteri suddetti;
- adeguare, tra l'altro, il principale indicatore chiave di prestazione basato sulla tassonomia per le banche, il Green Asset Ratio (GAR). Le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione futuro della CSRD (ossia imprese con meno di 1000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di €).
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: dovere di diligenza nella sostenibilità
Il comunicato evidenzia che le principali modifiche nel settore del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità mireranno a:
- semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità affinché le imprese interessate possano evitare complicazioni e costi inutili, ad esempio concentrando gli obblighi di dovuta diligenza sui partner commerciali diretti, nonché portando da uno a cinque anni la frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei partner, con valutazioni ad hoc ove necessario;
- ridurre gli oneri e gli effetti negativi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione limitando la quantità di informazioni che possono essere richieste nell'ambito della mappatura della catena del valore da parte delle grandi imprese;
- aumentare ulteriormente l'armonizzazione degli obblighi di dovuta diligenza per garantire condizioni di parità nell'UE;
- eliminare le condizioni di responsabilità civile dell'UE, preservando nel contempo il diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto delle norme e proteggendo le imprese dal dover pagare risarcimenti eccessivi, nel quadro dei regimi di responsabilità civile degli Stati membri;
- concedere alle imprese più tempo per prepararsi a conformarsi ai nuovi obblighi rinviando di un anno (al 26 luglio 2028) l'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese più grandi e anticipando contestualmente di un anno (al luglio 2026) l'adozione delle linee guida.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: modifiche al CBMA
Viene evidenziato che le principali modifiche del CBAM potrebbe essere:
- esentare i piccoli importatori dagli obblighi CBAM, per lo più PMI e persone fisiche. Si tratta di importatori di piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità molto ridotte di emissioni incorporate che entrano nell'Unione da paesi terzi. Per conseguire questo risultato viene fissata una nuova soglia annua cumulativa CBAM pari a 50 tonnellate per importatore, che elimina gli obblighi CBAM per circa 182 000 importatori ovvero il 90% di essi, per lo più PMI, pur continuando a coprire oltre il 99% delle emissioni dell'ambito di riferimento;
- semplificare le norme per le imprese che rimangono nell'ambito di applicazione del CBAM: per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei dichiaranti CBAM e le norme relative agli obblighi CBAM, compresi il calcolo delle emissioni incorporate e gli obblighi di rendicontazione;
- rendere il CBAM più efficace a lungo termine, rafforzando le norme contro le elusioni e gli abusi;
- questa semplificazione precede l'estensione del CBAM ad altri settori ETS in futuro, in particolare alle merci a valle, che sarà seguita da una nuova proposta legislativa sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM all'inizio del 2026.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: liberare opportunità di investimento
La Commissione propone inoltre una serie di modifiche per semplificare e ottimizzare il ricorso a diversi programmi di investimento, tra cui InvestEU, il FEIS e strumenti finanziari preesistenti.
InvestEU, il principale strumento di condivisione del rischio dell'UE a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione, svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare gli ostacoli finanziari e nel guidare gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale e le competenze. Attualmente quasi il 45% delle sue operazioni sostiene obiettivi climatici.
Le modifiche proposte sono:
- aumentare la capacità di investimento dell'UE utilizzando i rendimenti degli investimenti passati, nonché ottimizzare l'uso dei fondi ancora disponibili nell'ambito degli strumenti preesistenti, consentendo così di mettere a disposizione delle imprese maggiori finanziamenti. Ciò dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di € di investimenti pubblici e privati supplementari. L'aumento della capacità di InvestEU sarà utilizzato principalmente per finanziare attività più innovative a sostegno di politiche prioritarie, come la bussola per la competitività e il patto per l'industria pulita;
- mettere gli Stati membri in grado di contribuire più facilmente al programma per sostenere le proprie imprese e mobilitare investimenti privati;
- semplificare i requisiti amministrativi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali, in particolare le PMI. Si prevede che le misure di semplificazione proposte generino risparmi sui costi per 350 milioni di €.
Pacchetto Omnibus UE Sostenibilità: prossimi passaggi
Il prossimo futuro vedrà che le proposte legislative siano trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio affinché siano esaminate e adottate.
Le modifiche
- della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD),
- della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD),
- del regolamento sulla tassonomia e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
entreranno in vigore una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte e dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
In linea con la comunicazione sulla semplificazione e l'attuazione pubblicata l'11 gennaio 2024, la Commissione invita i colegislatori a dare priorità a questo pacchetto omnibus, in particolare per quanto riguarda la proposta di posticipare determinati obblighi di informativa nell'ambito della CSRD e il termine di recepimento nel quadro della CSDDD, rispondendo così alle principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi.
Il progetto di atto delegato che modifica gli atti delegati in vigore nel quadro del regolamento sulla tassonomia sarà adottato a seguito del riscontro del pubblico e sarà applicato al termine del periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Modello 770/2025: la novità della nota Q
Tra le novità che compaiono nel Modello 770/2025 vi è la nota Q
In essa vanno indicate le ritenute sulle provvigioni calcolate con errori dall’agente, e versate dal committente entro i termini.
Vediamo i dettagli dalle istruzioni al 770.
Modello 770/2025: la nota Q
La Nota Q si riferisce al caso previsto dall'art 25-bis comma 4 del DPR n 600/73 che recita testualmente: Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti
Le ritenute erroneamente calcolata andranno appunto indicate con la Nota Q nel quadro ST.

Nella nota 10, come evidenziato dalle istruzioni è inserita la nota Q se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni (di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973).
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Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati
Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir.
Vediamo il caso di specie.
Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l’integrale deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti da un’associazione professionale ai propri associati.
Si era in presenza di note spese comprovanti lo svolgimento di specifici incarichi professionali, ma ad avviso dell’ADE, i rimborsi chilometrici erano da considerarsi parzialmente deducibili, nel limite del 40 per cento, ora ridotto al 20 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir.
L’associazione professionale, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, ritenendo applicabile l’articolo 164 del Tuir solo con riferimento alle spese relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’associazione e non anche per i veicoli appartenenti a soggetti terzi, aveva presentato ricorso in Cassazione.
Nella giurisprudenza tanto i giudici di merito quanto quelli di legittimità, hanno ritenuto che, in caso di rimborsi chilometrici corrisposti agli associati professionali, la norma fiscale di riferimento fosse rappresentata dall’articolo 164 del Tuir.
Con l’Ordinanza n. 4226/2025 in questione, la Cassazione traccia una linea stabilendo che tutte le componenti negative richiamate dall’articolo 164 del Tuir sono riconducibili all’utilizzo di veicoli propri, intestati all’impresa o all’esercente l’arte o la professione.
La Corte ritiene che l'articolo 164 Tuir non costituisca l’unica forma di deduzione delle spese di trasporto, richiamando anche la previsione contenuta nell'articolo 95 comma 3 del TUIR, legata ai casi in cui il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga autorizzato all’utilizzo del veicolo di sua proprietà.
In tali casi nel rispetto dei parametri di potenza del veicolo indicati dalla norma, il rimborso chilometrico erogato dal datore di lavoro è interamente deducibile.
Dunque, secondo la Cassazione, nel caso di associazioni professionali, le spese per rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati, sono soggette al criterio di deducibilità generale, previsto dall’articolo 54 del Tuir, e non alle disposizioni dell’articolo 164 dello stesso Tuir.
Viene pertanto esposto il seguente principio di diritto: "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale."
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Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima
Il CNDCEC con il pronto ordini n 03/2025 ha pubblicato una replica ad un quesito a tema Trasformazione di società di persone – Relazione di stima ai sensi dell’art. 2500- ter c.c.
Con il quesito pervenuto in data 17 dicembre 2024 veniva chiesto se un iscritto nel nostro Albo che non sia ancora iscritto nel Registro della Revisione legale possa firmare una perizia di trasformazione da società di persone a società di capitali, precisamente da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima
Il CNDCEC osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 2500-ter, comma 2, la trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere accompagnata da una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo.
Tale stima è, pertanto, importante poiché assolve alla funzione di determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi.
Con riferimento all’individuazione del soggetto chiamato ad effettuare la stima del capitale sociale, il medesimo comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce che la stima sia redatta, per le società per azioni e in accomandita per azioni, a norma dell’art. 2343, ovvero che il capitale sociale risulti dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter, ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2465.
Nel caso del quesito, considerato che la società originariamente costituita in forma di s.n.c. intende trasformarsi in s.r.l., la disciplina relativa alla nomina dell’esperto chiamato a redigere la perizia di stima del capitale sociale è, quindi, contenuta nell’art. 2465 il quale espressamente richiede la qualifica di revisore legale e, pertanto, l’iscrizione nell’apposito Registro.