• Successioni

    Donazione con bonifico estero alla nipote: sconta l’imposta di successione

    Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Bonifico estero verso la nipote e donazione indiretta: principi della Cassazione

    La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.

    Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:

    • la donazione diretta,
    • le liberalità indirette.

    La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.

    Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. 

    Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità. 

    Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.

    la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica. 

    La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.

    La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscalicon la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.

    In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:

    1. le donazioni dirette o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma solenne di un contratto tra donante e donatario (ex articolo 769 cc)
    2. le donazioni indirette (anche se formali), di cui all’articolo 809 cc, non attuate nella forma solenne prevista per il contratto di donazione, ma attraverso un altro strumento negoziale, avente scopo tipico diverso dalla causa donandi, ma in grado di produrre l’effetto indiretto di un arricchimento di una parte, con contestuale depauperamento dell’altra. Si citano come esempi, l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia a un diritto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui.
    3.  “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (come il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari con consegna brevi manu o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario e altri) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.

    La suprema Corte segna la linea di confine tra:

    • la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione e
    • la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione.

    Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:

    1. registrazione “volontaria” della donazione indiretta non risultante “da atti soggetti alla registrazione”
    2. donazione indiretta non da atti soggetti alla registrazione “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

    A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.

    Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.

    La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.

    La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi:

    • In tema di imposta sulle donazioni, l’ art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)
    • In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’ art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’ art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.

  • Enti no-profit

    Erogazioni per ONLUS, OV, APS, ETS: deducibilità nel 730/2024

    Entro il 30 settembre occorre inviare il modello 730/2024 con i redditi conseguiti nell'anno di imposta 2023.

    Tra gli oneri deducibili dal reddito vi sono le Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di

    • ONLUS, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    • APS 
    • e altri ETS iscritti nel RUNTS.

    Vediamo come indicarle nella dichiarazione dei redditi.

    Deducibilità nel 730/2024 delle erogazioni liberali per ETS

    A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
    Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).
    È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

    Attenzione al fatto che l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 quali: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

    Rigo E36 del Modello 730: erogazioni liberali agli enti

    Le erogazioni di cui si tratta vanno indicate nel rigo E36 nel Modello 730/2024.

    In particolare, nel quadro E nella sezione II ai righi da E21 a E36 vanno indicate le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

    Nel rigo E36 vanno indicate:

    • Colonna 1 (Importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2023.
    • Colonna 2 (Residuo 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 3 (Residuo 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2023.  
    • Colonna 4 (Residuo 2020): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 5 (Residuo 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2023

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Pubblicato in GU n 151 il Decreto n 89/2024 con Disposizioni urgenti per le  infrastrutture  e  gli  investimenti  di interesse strategico, per il processo penale e in materia di  sport.

    Tra le altre norme se ne prevede una per destinare risorse alle imprese che operano nel territorio africano.

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Nel dettaglio l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel  continente africano e per  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane

    Viene evidenziato che le disponibilità del fondo  rotativo  (di  cui  all'articolo  2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)  nel limite  di euro  200  milioni,   possono  essere  utilizzate  per  concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:

    • stabilmente  sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente  africano,  
    • ovvero  che sono stabilmente  fornitrici  delle  predette  imprese,  al  fine  di sostenerne spese di investimento per il  rafforzamento  patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o  commerciali. 

    E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per  cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
    Possono accedere alla misura le  imprese  con sede legale in Italia che, alternativamente

    • a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno realizzato esportazioni verso  i  mercati  africani  o importazioni dai mercati africani in misura non  inferiore  a  soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
    •  b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione  esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate  operazioni  di fornitura a beneficio di imprese che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno  realizzato  esportazioni  verso  i  mercati  africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non  inferiore  a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

    Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo riguardanti  il continente africano  proposte  da  imprese localizzate nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.

    Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi  nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel  limite massimo  di  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  concedere finanziamenti sotto qualsiasi  forma  anche  mediante  strumenti  di debito  subordinato.

    I  finanziamenti  di  cui  al  presente  comma  sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o  di  altre istituzioni  finanziarie,  prioritariamente  a  favore   di   imprese stabilmente operative  in  Stati  del  continente  africano,  per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con  le finalita'  del  richiamato  Piano  Mattei:  

    • infrastrutture;  
    • tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento  sostenibile  delle risorse naturali, incluse  quelle  idriche  ed energetiche; 
    • salute;
    • agricoltura e sicurezza alimentare;
    • manifatturiero.

    Allegati:
  • La casa

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    La Cassazione con l'Ordinanza n 17852 depositata a giugno ha sancito un importante criterio sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili (avvenute quindi entro i 5 anni dall'acquisto).

    Il caso di specie riguarda un immobile destinato ad abitazione principale dal cedente e i suoi familiari, tale immobile è classificato in categoria A/10.

    La pronuncia sinteticamente afferma che la nozione di abitazione principale è ancorata all’accertamento di una situazione di fatto, di oggettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale, e deve essere consentito al contribuente di provare tale condizione. 

    In caso di accertamento, grava su di lui tale tale onere.

    Vediamo i fatti causa.

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    L'Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche comproprietarie di un immobile in categoria A10, due avvisi di accertamento riguardanti il presunto maggior reddito che sarebbe derivato dalla plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà.

    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata solo la censura relativa al mancato conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese documentate sostenute per l'acquisto dell'immobile successivamente ceduto, con conseguente rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

    I contribuenti proponevano appello, eccependo l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate in primo grado, con particolare riferimento a quella di nullità della notifica degli avvisi di accertamento.

    Il cuore della doglianza fatta valere dai contrbiuenti ruotava intorno all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, dal momento che, indipendentemente dalla categoria catastale A/10, l'immobile era stato adibito ad abitazione principale della famiglia e la sua vendita non era finalizzata al perseguimento di un intento speculativo, ma era stata resa necessaria, invece, dalla situazione di crisi familiare sfociata nella separazione personale tra i coniugi.

    La Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni di nullità concernenti la notifica degli atti impositivi, accoglieva il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, annullando gli atti impositivi originariamente impugnati.

    Essa osservava che la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), nell'escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infraquinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale.

    Aggiungeva che l'assegnazione di un immobile ad una categoria catastale non può assumere rilevanza probatoria assoluta in ordine all'utilizzo corrispondente alla classificazione, sicché l'inclusione di un immobile in una categoria che normalmente identifica un uso diverso da quello abitativo – come appunto la categoria A/10, che identifica la destinazione ad uso ufficio o studio privato – non precludeva la possibilità di provare, da parte del contribuente, che l'immobile stesso fosse stato effettivamente adibito ad abitazione principale e, come tale, sottratto per legge all'imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

    Riteneva quindi che tale prova fosse stata fornita dal contribuente attraverso la produzione dei certificati di residenza nell'immobile poi ceduto, delle copie delle fatture relative alla fornitura di gas, energia elettrica (per usi domestici) e servizio telefonico, delle copie dei bollettini di pagamento del canone RAI, della tassa rifiuti e delle quote condominiali. 

    Tale documentazione veniva considerata idonea a superare la presunzione di non utilizzo a fini abitativi derivante dall'assegnazione a tale unità immobiliare della categoria catastale prevista per gli uffici e gli studi privati.

    L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, ricorso respinto dalla Corte che esplicitava il seguente principio: "in caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione".
    Secondo la Cassazione la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione di tale principi 

  • Redditi Diversi

    Società di persone: i prelevamenti eccedenti gli utili costituiscono reddito

    L’ordinanza numero 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, prende in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).

    Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.

    Se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema, in quanto i prelevamenti sono rappresentativi di utili; diverso è il caso dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti dalla società: infatti, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.

    Il fondamento di questa impostazione logica risiede nel Codice civile; infatti l’articolo 2303 prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.

    L’articolo 2303 del Codice civile si riferisce alle Società in nome collettivo, ma, in conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice, può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.

    L’ordinanza 15918/2024 della Corte di Cassazione

    Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15919, pubblicata il 6 giugno 2024, interviene sul corretto inquadramento tributario delle somme prelevate che eccedono gli utili.

    La Corte chiarisce che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto. 

    Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

    La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

    Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

    Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.

  • Cooperative e Consorzi

    Commissario liquidatore coop: via alle domande dal 1 luglio

    Con avviso del 1 luglio il MIMIT informa che fatto che è possibile presentare le domande per il rinnovo dell’elenco dei professionisti idonei a ricoprire l’incarico di commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

    Vediamo come.

    Commissario liquidatore coop: via alle domande dal 1 luglio

    Viene precisato che le istanze di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online:

    I soggetti beneficiari dell'avviso sono:

    • gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione
    • e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.

    Attenzione al fatto che la scadenza per l’iscrizione è fissata per il 15 settembre 2024.

    Il decreto di riferimento pubblicato sul sito MIMIT prevede anche che, i professionisti che saranno iscritti, all’esito dell’istruttoria, sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, ogni variazione ed aggiornamento circa il permanere dei requisiti di iscrizione.

    Il MIMIT ha anche reso disponibile una guida con le procedure necessarie alla riscrizione, e tra le altre regole, viene spiegato che la funzionalità di Modifica, Rinnovo e Dettaglio precedentemente descritte presentano le stesse pagine previste per la funzionalità di Nuova iscrizione con l’unica differenza che tutti i campi presenti sono prepopolati con i dati inseriti in fase di nuova iscrizione. I

    n caso di Modifica e Rinnovo, è possibile modificare i dati presenti, ad eccezione dei dati identificativi provenienti da SPID o CIE e procedere nella lavorazione fino a terminare la variazione o rinnovo della domanda con una nuova protocollazione. In caso di Dettaglio i dati verranno solamente visualizzati.

  • Contenzioso Tributario

    Sentenze Tributarie: attiva dal 27.06 una banca dati MEF

    Il MEF con un avviso del 27 giugno informa del fatto che è attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze.

    La banca dati, che conta ad oggi 329.316 sentenze pubblicate, si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre libero accesso alla consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate depositate dal 2021 al 2023. 

    Il servizio di consultazione sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 e con quelle analogiche depositate dal 2021.

    Viene inoltre precisato che sono in corso, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.