• Versamenti delle Imposte

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    Con Risoluzione n 53 dell'11 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta di cui all’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. Ecotassa.

    Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE

    L’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l’applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. ECOTASSA). 

    Con risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in parola.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A600” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento”;
    • “A601” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – sanzioni”;
    • “A602” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – interessi”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Tax credit sponsorizzazioni sportive: in scadenza il 15 novembre

    Il Decreto Omnibus in vigore dal 10 agosto contiene una agevolazione per le ASD e SSD, relativamente alle spese di sponsorizzazione, vediamo i dettagli per presentare le domande entro il 15 novembre.

    Tax credit sponsorizzazioni sportive 2024: la proroga al 15 novembre

    Con l'art 4 del decreto si prevede, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni sul bonus sposorizzazioni sportive, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. 
    La misura è di fatto una proroga del bonus, leggi anche: Tax credit sponsorizzazioni sportive: domande entro il 10.08

    Viene precisato che per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

    Tax credit sponsorizzazioni sportive 2024: chi riguarda

    Come precisato dal decreto, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. 

    Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione.

    Attenzione al fatto che le societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche ertificano di svolgere attivita' sportiva giovanile.
    Viene previsto che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. 

    Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
    Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

    Infine, attenzione al fatto che sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' pubblicato con efficacia di pubblicita' notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia' previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

    L'avviso di cui si tratta non risulta ancora pubblicato.

  • Adempimenti Iva

    Insetticidi fitosanitari e aliquota IVA: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 22 del 7 novembre le Entrate chiariscono l'aliquota IVA dei prodotti contenenti feromoni finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti.

    Vediamo i chiarimenti.

    Insetticidi fitosanitari: quale aliquota applicare

    L'istante opera nell'ambito del settore della produzione e della vendita all'ingrosso di prodotti per la disinfestazione, commercializzando, tra l'altro, beni inquadrati come ''prodotti fitosanitari'', nonché prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche nel settore dell'agricoltura.
    Alla luce delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 4 ottobre 1999, n. 14 e nel Regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Istante chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla vendita dei prodotti contenenti feromoni che commercializza, precisando che detti prodotti non sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute, prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari.

    In particolare, chiede di sapere se il prodotto X debba essere considerato un prodotto fitosanitario, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche in assenza
    dell'autorizzazione di immissione in commercio da parte del Ministero della Salute
    .
    Al tal fine, il Contribuente ha presentato un parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha classificato il prodotto in questione tra gli ''Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri '', di cui al codice NC 3808 91 90.

    L'Amministrazione evidenzia che il numero 110), Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari. 
    Secondo l'ADE i prodotti in commento consentono di attirare l'infestante mediante l'erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo (visto anche il parere tecnico di ADM); di conseguenza, pur non essendo soggetti all'autorizzazione ministeriale, i beni in commento possono essere considerati come "prodotto fitosanitario" e potranno beneficiare dell'aliquota IVA ridotta pari al 10%, in ragione della loro finalità di salvaguardia.

    L'agenzia ritiene che il rilascio dell'AIC non sia un requisito per qualificare ''fitosanitario'' un prodotto: rappresenta piuttosto un requisito imprescindibile per la sua commercializzazione e per il suo utilizzo nel territorio dello Stato, o in altro Stato membro.
    In altri termini, se un prodotto presenta tutte le caratteristiche per essere definito ''fitosanitario'' ai sensi del citato articolo 2 del Regolamento n. 1107/2009 può essere immesso in commercio ed impiegato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

    Allegati:
  • Redditi Lavoratori autonomi

    Irpef dal 35 al 33%: calcoli del CNDCEC sul risparmio fiscale

    Il CNDCEC con un comunicato dell'8 novembre, basandosi su dati ufficiali della Fondazione nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i numeri del passaggio di aliquota Irpef dal 35% al 33%.

    In effetti viene evidenziato quali risorse sarebbero necessarie per attuare questa novità e come si ripercuoterebbe sui lavoratori autonomi e sui dipendenti, vediamo i dettagli.

    Irpef dal 35 al 33%: le risorse necessarie

    Secondo la Fondazione dei Commercialisti gli incassi derivanti dal Concordato preventivo biennale, attualmente stimati in 1,3 miliardi di euro potrebbero essere sufficienti a ridurre l’aliquota Irpef di un solo punto percentuale, dal 35% al 34%. 

    Al fine di attuare un taglio di due punti, dal 35% al 33%, i dati della Fondazione evidenziano che ne servirebbero invece circa 2,5. 

    Comunque tanto nel primo quanto nel secondo caso, la platea dei contribuenti beneficiari è pari a circa 11 milioni di soggetti.

    La Fondazione ha anche calcolato gli effetti che le due ipotesi produrrebbero per:

    • i lavoratori dipendenti (per i quali va considerato anche il nuovo taglio del cuneo fiscale contemplato nella legge di bilancio 2025), 
    • i lavoratori autonomi e pensionati, ai quali, invece, il taglio del cuneo non si applica. 

    Secondo lo studio pubblicato, per i lavoratori dipendenti i risparmi, cumulando taglio del cuneo e riduzione aliquota, scatterebbero solo a partire dalle retribuzioni lorde superiori a 35 mila euro.  Sotto questa cifra per alcuni gli effetti, secondo lo studio pubblicato, sarebbero leggermente negativi. 

    Tutti con il segno positivo invece gli effetti per autonomi e pensionati, anche se con risparmi, specie per i redditi tra i 30 e i 35mila euro, molto contenuti.

    Relativamente al nuovo cuneo fiscale dopo i calcoli effettuati i Commercialisti rilanciano la loro proposta alternativa, ossia quella di utilizzare gli incassi del concordato preventivo per alzare a 56mila euro il limite del secondo scaglione Irpef.

    Irpef dipendenti: il risparmio fiscale con aliquota al 33%

    Il comunicato evidenzia che, nell’ipotesi di taglio di un punto percentuale (dal 35% al 34%) dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF, per i lavoratori dipendenti, considerando il nuovo cuneo fiscale, i risparmi arriverebbero per quanti hanno una retribuzione lorda superiore a 35mila euro. Ad esempio, in corrispondenza di una retribuzione lorda pari a 40mila euro il risparmio è pari a 543 euro su base annua, mentre quelli tra 30 e 35mila euro farebbero registrare un segno meno (rispettivamente -101 euro e -145 euro su base annua).

    Secondo le simulazioni dei commercialisti, nell’ipotesi di un taglio di due punti dell’aliquota IRPEF (dal 35% al 33%): più 627euro per le retribuzioni lorde pari a 40mila euro e -101 e -107euro per quelle pari a 30 e 35mila euro.

    Irpef autonomi: il risparmio fiscale con aliquota al 33%

    La Fondazione nazionale dei commercialisti, nello studio diffuso in data 8 novembre, ha calcolato anche gli effetti del taglio dell’IRPEF su autonomi e pensionati, ai quali non si applica il taglio del cuneo fiscale. 

    In questo caso ci sono risparmi per tutte le fasce di reddito

    Per i redditi compresi tra 30 e a 35 mila euro, però, si tratta di cifre molto contenute: 20 euro all’anno nel caso del taglio di un punto percentuale della seconda aliquota IRPEF e 40 euro l’anno nel caso del taglio di due punti percentuali.

  • Riforma fiscale

    Nuova Autotutela tributaria: istruzioni ADE

    Con la Circolare n 21 del 7 novembre si pubblicano le istruzioni operative per gli Uffici finanziari territoriali in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Vengono forniti chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto.
    In particolare, il citato decreto legislativo ha:

    • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di:
      • autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) 
      • e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo- contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);
    • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in  particolare, l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché il  decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

    Tanto premesso, con la circolare, in ossequio al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si forniscono istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela, dando rilievo al contenuto dell'istanza di autotule e alle modalità di presentazione.

    Autotutela obbligatoria: le regole

    L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», dispone, al comma 1, che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

    • a) errore di persona;
    • b) errore di calcolo;
    • c) errore sull’individuazione del tributo;
    • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
    • e) errore sul presupposto d’imposta;
    • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
    • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    In linea con le esigenze di certezza alle quali la disposizione si ispira le ipotesi ivi richiamate devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

    In via preliminare, è opportuno chiarire che, coerentemente con la volontà del legislatore delegante di «potenziare l’esercizio del potere di autotutela», rientra nella nozione di atto di imposizione qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente.

    In tale nozione, rientrano, tra l’altro, gli «atti recanti una pretesa impositiva»6 (come, ad esempio, gli avvisi di accertamento e di rettifica) e quelli di chiusura della partita IVA.

    La disposizione normativa sopra richiamata pone, dunque, a carico dell’amministrazione finanziaria, l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione, ivi inclusi gli atti di accertamento catastale

    • (i) quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa 
    • e (ii) sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.

    Al riguardo, la Relazione al decreto che ha novellato le norme, precisa che «il riferimento alla evidente illegittimità o infondatezza si richiama espressamente al concetto di “errori manifesti” utilizzato dalla delega ed incorpora il significato attribuito dalle vigent norme di legge al profilo oggettivo dell’istituto dell’autotutela (oltre all’abrogato articolo 68 del D.P.R. n. 287/1992 anche l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 si riferisce congiuntamente agli atti “illegittimi o infondati” per individuare l’oggetto dell’autotutela)».

    Emerge, dunque, con chiarezza dai lavori preparatori della disposizione in esame e in particolare dalla Relazione, che deve escludersi «l’obbligatorietà dell’autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali».

    Si ritiene, che, in caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente sia tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’articolo 10-quater.

    Ciò non esclude, tuttavia, che, ove sussistano obiettive condizioni di incertezza relative al corretto inquadramento della fattispecie, «anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali», l’amministrazione finanziaria, in sede istruttoria, tenuto conto anche degli elementi indicati nell’istanza, può rilevare che la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle che legittimano il ricorso all’articolo 10-quater per l’assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione».

    In definitiva, alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, si ritiene che i vizi elencati dall’articolo 10- quater, configurino ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative obiettivamente incerte, come, ad esempio, per l’esistenza di contrasti

    giurisprudenziali, dovendosi tali vizi manifestare, in ogni caso, in errori rilevabili ictu oculi.

    L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione

    Tale conclusione discende dal combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 1, lettera g-bis) – che, come detto, inserisce tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo

    10-quater – e 21, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi novanta giorni dalla loro presentazione.

    Il comma 2 dell’articolo 10-quater dispone che «L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    Al riguardo, la Relazione ha fornito alcuni elementi utili a circoscrivere meglio le ipotesi di esclusione dell’obbligo di autotutela in presenza dei presupposti di cui al comma 1.

    In particolare, la stessa chiarisce che «per evidenti esigenze di certezza, al comma 2 si prevede il divieto di esercitare l’autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria», con l’ulteriore precisazione che «non è ostativo all’autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela».

    Pertanto, pur in presenza di un giudicato sostanziale, il potere di autotutela deve, comunque, essere esercitato per vizi che dimostrino la manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione diversi da quelli sui quali si è pronunciato il giudice.

    Per le medesime ragioni di certezza, il legislatore ha individuato in un anno il limite temporale dell’autotutela obbligatoria relativa ad atti definitivi e ha disposto che il termine annuale decorre «dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    In tali ipotesi, ai fini del rispetto del computo del termine di un anno dalla definitività dell’atto, rileva la data di presentazione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente. Pertanto, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere anche oltre l’anno dalla definitività dell’atto di imposizione purché l’istanza di autotutela sia stata presentata prima di tale termine.

    Tenuto conto dei principi della legge delega che hanno guidato l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies in esame, deve considerarsi, tuttavia, riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare, anche oltre la scadenza del predetto termine annuale, un’istanza di autotutela facoltativa, rappresentando quest’ultima una categoria residuale che, in quanto tale, ricomprende i casi in cui ci si trovi al di fuori del perimetro, espressamente delineato, dell’autotutela obbligatoria.

    Per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, richiamate dal legislatore delegato, l’istanza di autotutela – sia essa facoltativa che obbligatoria – non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata (ad esempio, nel caso di accertamento con adesione, conciliazione, acquiescenza).

    Ad esempio, qualora il contribuente – pur impugnando un avviso di accertamento – abbia definito in via agevolata le sanzioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, la richiesta di autotutela e l’eventuale provvedimento dell’Ufficio potranno interessare esclusivamente la pretesa avanzata a titolo d’imposta, dovendosi ritenere ferma l’irripetibilità delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni.

    Per quanto concerne l’indicazione tassativa dei vizi che configurano, nei casi di manifesta illegittimità, ipotesi di autotutela obbligatoria, l’elenco contenuto nell’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente non coincide con

    quello contenuto nel citato articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997.

    L’articolo 10-quater non contempla espressamente, infatti, le seguenti fattispecie:

    • l’evidente errore logico;
    • la doppia imposizione;
    • la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

    Al riguardo, si ritiene che tali ipotesi possano confluire nella fattispecie dell’errore sul presupposto d’imposta. In particolare, rileverà:

    • l’errore logico, qualora lo stesso determini una palese infondatezza dell’atto che si traduca nel ritenere indebitamente realizzato il presupposto d’imposta;
    • la doppia imposizione, qualora sia espressamente vietata da una norma e la cui violazione determini la mancata realizzazione del presupposto d’imposta;
    • la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni ed agevolazioni qualora l’errore riguardi i presupposti per fruire delle predette deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

    Resta inteso, comunque, che anche in tali ipotesi deve sussistere la manifesta illegittimità dell’atto di imposizione.

    L’elenco di cui all’articolo 10-quater contempla, invece, una fattispecie che l’articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997 non prevedeva expressis verbis, e cioè l’errore sull’individuazione del tributo.

    In tale ipotesi, potrebbero rientrare i casi di erronea applicazione di un’imposta in luogo di un’altra, come, ad esempio, in caso di non corretta applicazione dei principi di alternatività IVA-imposta di registro ovvero di imposta sulle donazioni – imposta di registro.

    Le fattispecie non riprodotte nell’elenco contenuto nell’articolo 10-quater e che, comunque, non integrano altre ipotesi ivi contemplate, non rilevano ai fini dell’autotutela obbligatoria e, dunque, l’amministrazione non ha l’obbligo di esercitare il relativo potere; resta ferma, in tali ipotesi, la possibilità di esercitare il potere di autotutela facoltativa.

    Leggi Autotutela tributaria: come presentare l'istanza per le istruzioni.

  • Determinazione Imposta IRES

    Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione

    La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.

    Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.

    L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.

    La sentenza 22139/2024

    La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.

    Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).

    Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.

    In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.

    Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene   quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).

    In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.