• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2024: percentuale di fruizione

    Con il Provvedimento n 305765 del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è pari al 17,6668 per cento.

    Vediamo i dettagli.

    Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione

    Lo stesso provvedimento specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale su indicata troncando il risultato all’unità di euro. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Credito ZES Unica Mezzogiorno: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”. 

    La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Infine viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24. 

    Allegati:
  • Attualità

    I servizi delle Entrate per i contribuenti: guida aggiornata a luglio

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 18 luglio, la nuova guida con tutti i servizi che mette a disposizione per i contribuenti.

    Il documento di circa 65 pagine contiene indicazioni pratiche sulle seguenti tematiche:

    • conoscere il sito delle Entrate,
    • come usare i servizi dell'Agenzia,
    • delegare persone di fiducia per l'accesso,
    • come richiedere codice fiscale e partita IVA,
    • come gestire atti e contratti di locazione,
    • i rimborsi fiscali,
    • le dichiarazioni dei redditi,
    • i certificati,
    • i dati sugli immobili,
    • i servizi per gli intermediari.

    L'agenzia specifica anche che, chi non ha dimestichezza con il PC, può utilizzare i canali tradizionali: 

    • ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).
    • e c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

    Vediamo in dettaglio come gli intermediari possono accreditarsi presso le Entrate per agire per conto dei propri clienti.

    Abilitare un intermediario per parlare col Fisco in vece del Cliente

    Gli intermediari fiscali quali:

    • professionisti, società, associazioni e enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).
    • che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, 
    • devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel. 

    A tal fine, occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.

    Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. 

    Attenzione, i documenti devono essere presentati:

    • personalmente, previo appuntamento 
    • oppure possono essere inviati via PEC.

    Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”. 

    Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Fondo Eccellenze gastronomiche: elenco ammessi per i macchinari

    Sul sito del MASAF viene pubblicato il Decreto Direttoriale 10 luglio 2024 di disposizione della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti per la misura "MACCHINARI E BENI STRUMENTALI" 

    Viene specificato che a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste con il decreto è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti individuate nell’Allegato A

    Il contributo è erogato dal Ministero nei termini e con le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale, seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

    Per il riepilogo della agevolazione leggi: Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio.

    Fondo Eccellenze gastronomiche macchinari: obblighi degli ammessi

    Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:

    • a) non richiedere altre agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale; 
    • b) mantenere nello stato patrimoniale dell’impresa i beni strumentali acquistati per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale;
    • c) presentare, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale; 
    • d) riportare nella copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, e nella causale degli ordinativi dei pagamenti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto direttoriale, la dicitura: «Spesa di euro… dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 – CUP…», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
    • e) sostenere e pagare le spese oggetto di agevolazione entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto di concessione, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto direttoriale;
    •  f) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale; 
    • g) comunicare al Soggetto gestore, ovvero Invitalia, le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata, come da articolo 10, comma 1 del decreto direttoriale;
    • h) rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, ovvero Invitalia, la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
    • i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, ovvero Invitalia;
    • j) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.

  • Fatturazione elettronica

    Retrovendite o resi: fattura o nota di credito

    Quella qui è analizzata è la situazione in cui un cliente, dopo aver acquistato un bene, lo restituisce al fornitore; la questione è se, in questa situazione, il fornitore debba emettere una nota di credito, oppure il cliente una fattura di vendita.

    Per quanto la situazione possa essere chiara e molto comune, bisogna segnalare che quella qui esaminata non costituisce necessariamente una sola fattispecie, ma può configurarne due: 

    • quella del reso della merce 
    • oppure quella della retrovendita.

    La differenza, da un punto di vista giuridico, è presto detta:

    • il reso configura la restituzione di un bene nel contesto del medesimo contratto;
    • la retrovendita è un nuovo contratto, che si realizza dopo che il primo, la cessione originaria, si è concluso e cristallizzato.

    Detto con altre parole, il reso costituisce una risoluzione consensuale dell’operazione originaria, mentre la retrovendita è una nuova operazione di vendita.

    Fattura o Nota di credito

    Il reso, che costituisce la restituzione di un bene nel contesto di uno stesso contratto, che viene sciolto per mutuo consenso ex articolo 1372 del Codice civile, richiede l’emissione di una nota di credito, secondo le disposizioni dell’articolo 26 del DPR 633/72, il cosiddetto Testo unico IVA, che nell’articolo esaminato definisce appunto quando può essere emessa una nota di credito.

    L’articolo 26 spiega infatti che una nota di credito può essere emessain conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” e “anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente”.

    Invece, una volta conclusasi e cristallizzatasi la compravendita originaria, nel caso in cui poi avvenga la restituzione al fornitore del bene ceduto, per motivazioni nuove e indipendenti da ciò che è avvenuto nella prima vendita, in questo caso si realizzerà un nuovo contratto e dovrà essere emessa una nuova fattura di vendita.

    La Corte di Cassazione

    A maggiore chiarimento del punto, l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 4552/2022 precisa che “muovendo dalla premessa che nei contratti ad effetti reali, detti effetti si sono ormai realizzati, almeno di regola, con la stipulazione, si ritiene che essi non possono essere rimossi con il mutuo consenso, in virtù della sua naturale efficacia retroattiva, ma solo attraverso un apposito, per così dire, «contronegozio», i.e., in caso di vendita, di una «retrovendita», un contrarius actus a mezzo del quale si crea un nuovo rapporto contrattuale in cui il dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa per l’altro contraente, nuova pattuizione che, tendenzialmente, ridefinisce integralmente i rapporti tra le parti”.

    La questione può essere delicata ed è da tenere sotto osservazione, specialmente per il cliente che restituisce il bene: infatti, nel momento in cui una operazione può essere configurata come una retrovendita, la mancata emissione della fattura con IVA può portare alla contestazione di diverse violazioni potenzialmente soggette a sanzioni anche onerose.

  • Agricoltura

    Terreni Agricoli all’asta da ISMEA: altri terreni dal 16 luglio

    Con un comunicato del 16 luglio ISMEA informa del fatto che il lotto permanente della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), costituito dai terreni oltre il terzo tentativo di vendita, è stato incrementato di ulteriori 218 terreni ubicati su tutto il territorio nazionale, per complessivi 5.322 ettari.

    Da tale data, si può presentare un'offerta telematica attraverso il portale della BTA, previo versamento del 10% del valore a base d'asta, a titolo di deposito cauzionale.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del giorno 29 maggio era partita la nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole. 

    In particolare, si è aperta la settima edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) che propone la vendita di 428 terreni per complessivi 11.416 ettari, già consultabili sul sito Internet ISMEA.

     Clicca qui per accedere al portale.

    Banca Terre agricole: che cos'è

    L’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la “Banca delle terre agricole” con la finalità di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili:

    • anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva
    • e di prepensionamenti, 

    raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. 

    La Banca può essere alimentata:

    • sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, 
    • sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, interessati a vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Istituto. 

    La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all’acquisto, che possono in tal modo:

    • prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita 
    • inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva

    Banca Terre agricole: i requisiti dei terreni

    L’alimentazione/aggiornamento della Banca avviene di norma con cadenza semestrale. 

    Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni ISMEA che soddisfano le seguenti condizioni:   

    • 1. terreni per i quali è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato,   
    • 2. terreni per i quali è stata annotata l’attestazione di inadempimento contrattuale di cui all’art.13, comma 4-bis, del D.L. 193/2016,   
    • 3. terreni per i quali è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell’assegnatario, o 
    • 4. terreni per i quali è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni. 

    Banca nazionale delle terre agricole: chi può accedere all'asta

    Possono partecipare alla procedura competitiva tutti i soggetti che, al momento di presentazione della manifestazione di interesse, nonché dell’offerta e fino al momento di sottoscrizione del contratto di compravendita: 

    • 1. non siano sottoposti alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
    • 2. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis del medesimo decreto; 
    • 3. non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali) con riferimento al terreno oggetto di vendita, 
    • 4. non siano risultati aggiudicatari e successivamente dichiarati decaduti ovvero rinunciatari senza diritto di restituzione del deposito cauzionale dello stesso terreno, in un precedente tentativo di vendita attraverso la Banca, 
    • 5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e 
    • 6. non siano destinatari di una sentenza di  condanna passata in giudicato, né di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18. La partecipazione è comunque consentita quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

    In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, oltre che dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, anche dai seguenti soggetti in carica alla data di presentazione della manifestazione di interesse stessa, o che assumono la carica successivamente, alla data di presentazione dell’offerta economica e fino alla sottoscrizione dell’atto di vendita: 

    • 1. dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
    • 2. dal socio amministratore o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
    • 3. dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    • 4. dai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; 
    • 5. dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
    • 6. dal direttore tecnico o dal socio unico; 
    • 7. dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

    Banca nazionale delle terre agricole: modalità operative

    I terreni sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all’aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura competitiva, è dato Avviso pubblico contenente indicazione dei terreni oggetto di vendita e del valore a base d’asta. 

    L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla BTA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Nonché sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it/ran). 

    Le informazioni relative ai terreni in vendita potranno essere aggiornate o rettificate mediante aggiornamento dei dati pubblicati sul sito di ISMEA e del Consiglio Nazionale del Notariato, restando onere di ciascun offerente la verifica degli aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta.

    È facoltà dell’Istituto pubblicare un Avviso di vendita anche riferito ad uno o più lotti di terreni. 

    Tutte le comunicazioni previste dalla procedura di vendita saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 

    Pertanto, in fase di manifestazione di interesse, di tentativo di prima offerta o di prenotazione per la fase del rilancio, i partecipanti dovranno indicare – a pena di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elettronica certificata funzionante.

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Mappe catastali: i nuovi servizi per gli utenti Sister dal 16.07

    Con un comunicato stampa di oggi 16 luglio l'ade informa del fatto che sono attivi due nuovi servizi per gli utenti Sister, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate dedicata ai professionisti abilitati e agli enti pubblici e privati. 

    Vediamo i dettagli.

    Mappe catastali: i nuovi servizi Ade dal 16 luglio

    Sulla piattaforma in oggetto si può dal 16 luglio richiedere le visure degli stadi storici delle mappe, cioè “l’istantanea” della mappa a una data precisa, e dei fogli originali di impianto, ovvero gli esemplari unici delle mappe, come disegnati nel periodo di “formazione” del Catasto, dal 1886 al 1956. 

    A questi due servizi di consultazione si aggiunge la possibilità di acquistare le immagini dei fogli originali di impianto e i file vettoriali delle mappe, anche in formato open.

    Gli utenti di Sister possono adesso ottenere l’estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, dal 2014 ad oggi. 

    Nell’archivio catastale è registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest’arco temporale.

    L’utenza professionale, inoltre, può eseguire la ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta.

    Le nuove funzionalità prevedono anche la possibilità di richiedere la visura dei fogli originali di impianto, cioè gli esemplari unici delle mappe, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto al momento dell’impianto del sistema cartografico.

    Inoltre si rendono disponibili per l’acquisto oltre 200.000 immagini dei fogli originali di impianto delle mappe per cui è stata completata la georeferenziazione, cioè l’attribuzione di coordinate

    Infine, si possono acquistare anche i files vettoriali delle mappe utilizzabili direttamente nei software GIS (Geographical Information System) e in un formato open, più adatto all’interscambio e all’archiviazione dei dati geometrici. 

    Il canale telematico consente di consultare le banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla

    Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto. 

    Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005. 

    Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

    Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla

    Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
    Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.  
    Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
    Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi

    Il CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.