• Corsi Accreditati per Commercialisti

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che  il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. 

    A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

    Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.

    In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

    Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.

    Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede

    De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

    Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. 

    Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

    La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Dati bonus edilizi 2023: la comunicazione entro il 4.04

    Giovedì 4 aprile scade il termine per l'invio dei dati per i bonus edilizi 2023 da parte degli amministratori di condominio.

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023 richiesta dal CNDCEC con con l'informativa n 12/2024 e accolgono anche la richiesta di esonero per gli amministratori in caso di cessione e sconto in fattura per gli stessi bonus.

    In dettaglio, si tratta delle comunicazioni dei dati per i bonus edilizi nei condomini in scadenza il 16 marzo (quest'anno 18 marzo).

    Il presidente De Nuccio invitava "gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse". 

    Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza al 4 aprile

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023.

    Nel dettaglio, viene previsto che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.

    I soggetti obbligati, individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

    Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto. 

    In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, i soggetti obbligati trasmettono i dati entro il 4 aprile 2024.

    Leggi anche: Opzioni bonus edilizi: proroga al 4 aprile per le comunicazioni.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Omissione del reverse charge: le sanzioni applicabili

    Il reverse charge è quel meccanismo di inversione contabile in base al quale il cedente o prestatore emette una fattura senza applicazione dell’IVA e spetta al cessionario o committente applicare l’imposta e liquidarla.

    Per il cessionario o committente ciò si configura nell’emissione di una autofattura o nell’integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore, a seconda dei casi, e nella doppia annotazione nel registro IVA degli acquisti e delle vendite.

    In conseguenza di tale meccanismo, eccezione fatta per i casi in cui l’IVA risulta indetraibile (per le caratteriste dell’operazione o per il pro-rata di detraibilità dell’impresa), di norma l’operazione, in termini di saldi IVA, risulta neutrale per il cessionario o committente.

    La recente ordinanza numero 27176 della Corte di Cassazione, pubblicata il 22 settembre 2023, illustra l’impianto sanzionatorio dell’omissione dell’applicazione del reverse charge, da parte del cedente o prestatore, una volta che questi abbia ricevuto una fattura senza applicazione dell’imposta.

    Violazione formale

    L’ordinanza 27176/2023 della Corte di Cassazione chiarisce la natura delle sanzioni che devono essere applicate al caso in cui il cedente o prestatore omette di mettere in atto il meccanismo del reverse charge; il che si configura nell’omessa emissione dell’autofattura o nell’omessa integrazione della fattura ricevuta e, in conseguenza di ciò, nella manca indicazione sui registri IVA delle vendite e degli acquisti.

    La Corte di Cassazione inizia col spiegare che “anche secondo la giurisprudenza unionale, in caso di inosservanza degli obblighi contabili nel sistema di reverse charge, pur spettando la detrazione dell’IVA, debbano essere comunque irrogate le sanzioni, potendo la violazione degli obblighi contabili generale una potenziale evasione di imposta, nell’ipotesi di detraibilità limitata”.

    Definita la necessita di irrogare sanzioni, bisognerà chiarire quali siano queste sanzioni da applicare, partendo dalla loro qualificazione.

    Infatti le sanzioni cambiano a seconda della natura delle violazioni, e queste “sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, sono formali se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, e sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo”.

    In conseguenza del fatto che tramite il meccanismo del reverse charge l’operazione per il cedente o prestatore è, dal punto di vista dell’IVA, sostanzialmente neutra, “nessun pagamento è in concreto dovuto all'erario e, dunque, non si verifica, in linea di principio, alcun omesso versamento dell’imposta”.

    Quindi, potendosi escludere la qualificazione della fattispecie come violazione sostanziale, però secondo la Corte di Cassazione la fattispecie “non ha certamente natura meramente formale”. Quindi quella in esame costituisce una violazione formale, sempre che la violazione non abbia riflessi sulla base imponibile, in conseguenza di eventuali limitazioni alla detraibilità dell’operazione o in capo all’impresa.

    Spiega la Corte infatti che queste violazioni “ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta ex ante, anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile”.

    Sanzioni

    Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall’articolo 6, comma 9 bis, del Decreto Legislativo 471/1997, nella sua forma attualmente in vigore dopo le modificazioni operate dal Decreto Legislativo 158/2015.

    L’articolo in questione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per il cessionario o committente che omette di porre in essere, in tutto o in parte, gli adempimenti connessi col meccanismo del reverse charge.

    Qualora l’operazione oggetto di inversione contabile non risulti neanche annotata nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, trova applicazione la sanzione proporzionale tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

    Inoltre, nei casi in cui il mancato assolvimento del reverse charge comporti una indebita detrazione, come visto ad esempio in caso di pro-rata o di operazione non detraibile, la violazione assumerà una connotazione sostanziale e torneranno ad essere applicabili le ordinarie sanzioni in tema di dichiarazione infedele e di illegittima detrazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Registrazione aiuti di stato 2023: in scadenza il 30 novembre

    Il Dl n 39 pubblicato in GU n 75 del 29.03 prevede al comma 4 dell'art 7 una proroga per il registro nazionale aiuti di stato, noto come RNA, i dettagli di seguito.

    Registrazione aiuti di stato 2023 nell’RNA: proroga al 30 novembre

    Il comma 4 dell'art 7 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

    La relazione illustrativa al decreto, evidenzia che l'esigenza è nata in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. 

    Inoltre la stessa relazione, evidenzia che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

    Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo

    Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui  agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a   eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

    Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.

    Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.

    Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode

    Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.

    Nel dettaglio, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni inerenti  agli interventi agevolati, quali:

    • a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di entrata in vigore del presente decreto
    • c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi  antisismici agevolabili  ai sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020, trasmettono al "Portale  nazionale delle classificazioni  sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data di entrata in vigore del presente decreto;
    • c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

    • a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui al  comma  13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data non hanno concluso i lavori;
    • b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori asseverata di cui  al  comma  13-ter dell'articolo  119  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.

    L'omessa trasmissione dei dati nei  termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. 

    In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.

  • Dichiarazione 730

    Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.  

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

    Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).

    Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esenti
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2)
    730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2)
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo è in vigore dal giorno 30, prevede una novità stringente relativa alla remissione in bonis delle comunicazioni di cessione e sconto.

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04, senza remissione in bonis

    Con l'art 2 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis si prevede che le disposizioni della remissione in bonis, di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si  applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto e cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. 

    Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti  derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del credito,  la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e   b),  del decreto-legge  19 maggio  2020,  n.  34, di cui al   provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,  inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. 

    In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.

    Il 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno, senza più possibilità di ricorrere a tempi più ampi prima preisti con la remissione.

    La relazione illustrativa al decreto specifica si vuole "consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica"