• Adempimenti Iva

    Autofattura denuncia: occorre il pagamento del servizio

    In base all’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 c’era l’obbligo, per il cessionario o committente, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza ricevere la fattura per l’acquisto di un servizio o di un bene, di emettere una autofattura per regolarizzare la posizione.

    Tale adempimento prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della mancanza del cedente o prestatore.

    La mancata emissione dell’autofattura, da parte del cessionario o committente comportava l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.

    Dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia va in soffitta e viene sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che novella l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997: un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.

    Anche in questo caso è prevista una sanzione da applicarsi per la mancata effettuazione della comunicazione denuncia, nella misura del 70% dell’imposta non versata.

    La decorrenza del termine di emissione

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 13268, pubblicata il 14 maggio 2024, prende in esame, in relazione alla contestabilità della mancata emissione dell’autofattura denuncia (ma considerazioni analoghe si possono fare per la comunicazione denuncia), i termini di emissione in caso di prestazione di servizi.

    L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la mancata effettuazione dell’adempimento perché, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione della prestazione, entro i successi 30 giorni avrebbe dovuto emettere l’autofattura.

    I giudici di legittimità però puntualizzano un punto importante: il fatto che, dato che la fattura non emessa era relativa a una prestazione di servizi, non poteva applicarsi automaticamente il periodo di decorrenza di quattro mesi, a partire dall’effettuazione dell’operazione (come invece avviene per l’acquisto di beni), in quanto l’obbligo dell’emissione del documento, per il caso dei servizi, scatta nel momento in cui il servizio viene pagato.

    E dato che, nel caso esaminato, il pagamento non era avvenuto, correttamente il contribuente non aveva emesso il documento.

    La motivazione di ciò trova fondamento semplicemente nella disciplina IVA, più precisamente nel comma 3 dell’articolo 6 del DPR 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento in cui, in base al successivo comma 5, l’imposta diviene esigibile.

    In base alla normativa IVA, infatti, il fatto generatore dell’imposta è l’effettuazione della prestazione, ma il momento in cui l’IVA diviene esigibile è il momento del pagamento; per questo l’obbligo di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, nasce nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento del servizio espletato.

    In ragione di ciò, nel momento in cui non è avvenuto il pagamento del corrispettivo, anche se la prestazione del servizio è stata espletata, non si può contestare al cessionario o committente la mancata emissione dell’autofattura denuncia, in quanto questi non ha correttamente ricevuto il documento in conseguenza proprio del fatto che il pagamento del corrispettivo non era stato effettuato.

  • Locazione immobili

    Locazioni Turistiche imprenditoriali: obbligo di SCIA

    Dal 2 novembre, a seguito della entrata in funzione della BDRS per la richiesta del CIN e di quanto previsto dall'art 13 ter del DL n 145/2023 con la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, scatta l'obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali, i dettagli dalla norma di riferimento.

    Locazioni Turistiche imprenditoria: obbligo di SCIA con sanzioni per chi non provvede

    Nel dettaglio il comma 8 dell'art 13 ter in questione prevede che chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

    Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

    L’obbligo di presentazione della SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali entrerà in vigore a partire dal prossimo 2 novembre.

    Chi non dovesse provvedere sarà soggetto a sanzione.

    Il comma 9 dello stesso articolo infatti, prevede ch Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

  • Accertamento e controlli

    PVC e firma digitale: le regole ADE

    Con il Provvedimento n 373280 del 30 settembre si dà attuazione all'art 38 bis comma 2 del DPR 600/73 previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 13/2024  al fine di disciplinare le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale.

    Il provvedimento specifica che i processi verbali o PVC redatti nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.
    Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa, secondo le modalità di seguito indicate

    PVC e firma digitale del contribuente

    ll processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale.

    A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. 

    Nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.
    Successivamente alla sottoscrizione digitale il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.
    Alla ricezione, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.
    Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici.

    In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.
    Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato al controllo procede mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico.

    PVC e firma analogica del contribuente

    Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. 

    A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.
    A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità, e apponendo la firma digitale.

    Il documento così formato costituisce l’originale informatico.
    Predisposto il documento originale informatico con le modalità suddette il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere protocollato dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo che procede, successivamente, alla consegna al contribuente, o al suo delegato della relativa copia analogica con contrassegno elettronico.

    PVC e rifiuto del documento controfirmato dall’ADE

    Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo ne dà evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi, e può procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna dello stesso con le modalità sucindicate.
    Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo procede all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico, mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC al domicilio digitale iscritto negli elenchi pubblici.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

    Il MIMIT ha pubblicato una Circolare del 24 settembre con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit.

    Prima dei dettagli ricordiamo che le prenotazioni del bonus sono state attivate lo scorso 1° luglio e riguardano contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.

    Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.

    Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto, vediamo tutte le regole.

    Leggi anche Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL

    Con il Decreto Retrofit del 3 giugno vengono stabilite le regole per la novità che riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit”, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. 

    La prenotazione dei contributi “Ecobonus – Retrofit” è partita dal 1 luglio scorso.

    Il decreto 3 giugno prevede che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del  DPCM 20 maggio 2024 si individuano le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell’articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.

    In particolare, alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:

    • a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL; 
    • b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano. 

    Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.

    I contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

    • a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione; 
    • b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti; 
    • c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale. 

    In data 24 settembre il MIMIT ha pubblicato una circolare di chiarimento della misura precisando quanto di seguito dettagliato. 

    Leggi Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno per le novità su questa misura.

    Econobus Retrofit: la ripartizione delle risorse residue

    L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, dispone che sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d’anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano”.
    Il monitoraggio delle prenotazioni al 15 settembre 2024 ha dato i seguenti esiti:

    • n. 16 contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, per un importo complessivo pari a euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), corrispondente allo 0,21% degli stanziamenti dedicati e al 0,13% delle risorse complessive;
    • n. 5.820 contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL, per un importo complessivo pari a euro 2.328.000,00 (duemilionitrecentoventottomila/00) corrispondente allo 58,2% degli stanziamenti dedicati e al 23,3% delle risorse complessive;

    Tenuto conto, pertanto, degli esiti del monitoraggio, si comunica che le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, con il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 sono state rimodulate nel modo seguente:

    • a) una quota pari al 30% (trenta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
    • b) una quota pari al 70% (settanta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.

    Si precisa che, dalle risorse ripartite, vengono sottratte le risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024.

    Ecobonus Retrofit: chiarimenti del MIMIT su ritardi dei collaudi e prenotazione bonus

    La circolare precisa inoltre quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, in merito al termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi entro cui “gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”.
    A tal proposito, occorre rilevare che a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo.
    Pertanto, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal MIMIT, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori.

  • Accise

    Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE

    Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .

    Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE

    Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:

    • sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
    • diritti di accisa;
    • codice doganale;
    • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
    • compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
    • sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

    Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.

    Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto. 

    Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento. 

  • Senza categoria

    Codice Crisi di impresa: le novità in vigore dal 28 settembre

    Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlgs n 136/2024 con Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio  2019, n. 14.

    Le novità entrano in vigore dal 28 settembre.

    Sono numerose le novità del nuovo decreto legislativo e si snocciolano in due Capi e 57 articoli.

    Il Correttivo ter persegue lo scopo di far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della Crisi d’Impresa e mira a rilevare e affrontare lo “stato di crisi” prima che divenga irreversibile.

    Ricordiamo che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stato modificato già due volte ed è in vigore dal 15 luglio 2022.

    Il D.Lgs. 14/2019 contine in un unico impianto, le norme della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e della legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), con l'introduzione di un procedimento unitario per la prevenzione anticipata della crisi.

    Il Correttivo ter risponde ad esigenze di chiarificazione sollevate dagli addetti ai lavori.

    Correttivo Codice Crisi di impresa: novità per il PRO

    L'art 64 del codice della crisi viene modificato per precisare la disciplina del P.R.O piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

    Ricordiamo che il P.R.O. ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. 

    Con le modifiche si prevede che:

    • prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il  debitore  può proporre il  pagamento  parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi  amministrati dagli  enti gestori  di  forme  di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata  la relazione del professionista indipendente incaricato, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendal la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti  ispetto all'alternativa  della liquidazione  giudiziale. La  roposta è depositata presso gli uffici indicati. L'eventuale  adesione dei  creditori deve intervenire entro novanta giorni dal  deposito  della  proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta;
    • quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su  richiesta   ell'imprenditore   il   tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale  e  alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o  uno  o  piu'  suoi  rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute  opportune,  tenuto  conto  delle istanze delle parti interessate al fine  di  tutelare  gli  interessi coinvolti;  resta  fermo  l'articolo  2112  del  codice  civile. Il tribunale  verifica   altresì  il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

    Correttivo Crisi d’impresa: i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria

    In merito all’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti si prevedono le seguenti novità.

    In particolare all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le modificazioni:

    • è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche  in  forma associata  o  societaria, destinati a svolgere, su  incarico  del  tribunale,  le  funzioni  di curatore, commissario giudiziale  o liquidatore,  nell'ambito  degli strumenti e delle procedure disciplinati dal  codice  della  crisi  e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati  dall'impresa  quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o  le  funzioni,  che  il  richiedente  intende svolgere. Il  Ministero della Giustizia esercita   la   vigilanza sull'attività degli  iscritti  all'elenco, nel  rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza  dei professionisti richiedenti;
    • possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti  dimostrano di  aver assolto gli obblighi di formazione. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione  rilasciata ai sensi dell'articolo 46  del d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non  oltre l'ultimo  quinquennio   svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale  o   liquidatore giudiziale, in  proprio  o  in collaborazione  con   professionisti iscritti  all'elenco. Costituisce condizione per  il  mantenimento dell'iscrizione  un  aggiornamento  biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata  o  in  collaborazione  con  i medesimi  enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento  biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali  possono stabilire  criteri di equipollenza tra l'aggiornamento  biennale  e  i corsi  di  formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura  elabora  le  linee guida generali per  la  definizione dei  programmi dei  corsi  di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1,  lett.  b),  devono essere  in possesso della  persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di  tutti  i  componenti dello  studio professionale associato.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Codice Crisi d’impresa: la segnalazione del revisore

    Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlsg n 136/2024 nono come Correttivo ter, con le modifiche al codice della crisi d'impresa.

    Le novità sono in vigore dal 28 settembre e apportano sostanziose modifiche alle norme previgenti tenendo anche conto delle criticità rilevate nei primi tempi di applicazione del Dlgs n 14/2019.

    Vediamo come viene modificato l'art 25 octies rubricato segnalazione dell'organo di controllo.

    Codice Crisi d’impresa: il revisore segnala lo stato di pre-crisi

    In sintesi con le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi ossia il DLgs. n 14/2019 si estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.

    Si interviene, sull’articolo 25-octies del CCII ampliando anche all’organo incaricato della revisione legale, oltre che all’organo societario ciascuno nell’esercizio delle loro funzioni e quindi dei rispettivi ambiti di competenza ed azione, la possibilità di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale segnalazione deve essere motivata da un effettivo stato di crisi ed insolvenza e non da situazioni di precrisi o difficoltà, al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate in autotutela

    Inoltre si chiarisce l’ambito più o meno elevato di responsabilità dell’organo di controllo correlato alla tempestività della suddetta segnalazione, la quale, infatti, viene valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della medesima, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie. 

    Il nuovo periodo che viene aggiunto alla presente disposizione, poi, chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. 

    Il nuovo art 25 octies reciata precisamente quanto segue:

    1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

    2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.