• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Alfabetizzazione digitale minori: quasi 2 ML per le imprese

    È on line l’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori. Le risorse complessive ammontano a 1,7 milioni di euro.  Le regole sono disciplinate con il Decreto 4 luglio del MIMIT.

    In dettaglio, il MIMIT specifica che si da il via alle domande di agevolazioni rivolte a imprese che operano come fornitori di servizi di media, in qualità di soggetti capofila di un partenariato del quale devono far parte, obbligatoriamente:

    • un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS)
    • un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    I progetti devono prevedere necessariamente la creazione di materiali educativi e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (target minori dagli 8 ai 18 anni non compiuti) e possono rivolgersi anche ad un target secondario, costituito da soggetti che operano a tutela dei minori: genitori, educatori e insegnanti, operatori.

    Il contributo rivolto alle imprese è concesso in de minimis fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto. 

    L’importo massimo del contributo per ciascun partenariato di progetto non può superare, in ogni caso, il limite di 340 mila euro.

    Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dall’impresa capofila entro le ore 12 del 30 agosto 2024.

    Alfabetizzazione minori: che cos’è

    L’intervento ha l’obiettivo strategico di selezionare, finanziare e promuovere progetti di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori, anche di carattere innovativo, che siano focalizzati su almeno una delle seguenti Linee di intervento:

    • prevenzione del fenomeno del cyberbullismo o di qualunque altra forma di violenza, molestia, ricatto e denigrazione realizzata sui minori, attraverso l’uso non appropriato delle nuove tecnologie;
    • sostegno alla genitorialità per un accrescimento delle conoscenze in merito all’utilizzo del web e dei relativi rischi;
    • prevenzione dei possibili altri abusi derivanti da un’esposizione dei minori al web, con particolare attenzione ai relativi rischi connessi alla emulazione, all’adescamento online, all’isolamento sociale, alla manipolazione digitale e alla dipendenza da social media”;
    • sviluppo delle conoscenze in materia di cittadinanza digitale per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e promozione della consapevolezza algoritmica e del senso critico da parte dei teens (soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti).

    I progetti devono garantire l’attenzione al superiore interesse dei minori, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni nell’ambiente digitale, ed essere necessariamente diretti al target primario dei minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni non compiuti. 

    In aggiunta, possono anche essere diretti al target secondario costituito da genitori, educatori e insegnanti, operatori che si occupano di minori

    Agevolazioni imprese per alfabetizzazione digitale minori: i beneficiari

    Le risorse sono rivolte alle imprese che operano come fornitori di servizi di media che possono presentare domanda in qualità di capofila di un partenariato, del quale devono far parte obbligatoriamente un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS) e un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    Nel partenariato possono essere coinvolti ulteriori soggetti partner come:

    • altre imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
    • altre imprese che operano come fornitori di servizi di media;
    • imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi;
    • pubbliche amministrazioni centrali o locali;
    • istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative.

    Agevolazioni imprese alfabetizzazione digitale minori: i progetti ammissibili

    L’intervento sostiene lo sviluppo e sperimentazione di proposte progettuali educative a tutela dei minori e di alfabetizzazione mediatica e digitale, anche con riguardo alla prevenzione dei possibili abusi e comportamenti dannosi.

    I progetti ammissibili devono prevedere necessariamente l’implementazione delle azioni di:

    • creazione di materiali educativi, quali guide, video tutorial, infografiche, quiz, giochi interattivi, podcast, format audiovisivi, fruibili sui media e sulle piattaforme web
    • realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui media audiovisivi, sulle piattaforme web per promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’alfabetizzazione mediatica e digitale.

    Possono prevedere anche l’implementazione di corsi o workshop, da offrire in presenza e/o online su piattaforme web, con il coinvolgimento di esperti settoriali e, eventualmente, in collaborazione con biblioteche, centri di aggregazione minorili e altre organizzazioni che operano nel settore di riferimento.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono avere le seguenti caratteristiche:

    • essere presentate da un partenariato con una partecipazione dell’ETS partner compresa tra il 30% e il 50% dell’importo complessivo del progetto;
    • prevedere elementi e/o soluzioni tecnologiche di tipo innovativo a supporto delle azioni progettuali;
    • prevedere che le attività siano ultimate entro e non oltre il 30 settembre 2025.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti

    Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio ha approvato il Decreto Riscossione in via definitiva.

    Obiettivo principale della Rifoma, il cui testo di DLgs è atteso ora in GU, è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) evidanto anche l'accumulo futuro.

    Tra le novità oltre al discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni e il riaffidamento all'ente creditore vediamo cosa si prevede per le dilazioni.

    Decreto Riscossione: novità per le dilazioni

    Il Decreto con larticolo 13 rubricato Disposizioni in materia di dilazione modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l’obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate», prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente:

    • fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 
    • a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
    • a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Nel nuovo comma 1.2 dell' articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

    Il nuovo comma 1.3 dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l’applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l’accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (lettere a) e b).

    In ottemperanza all’osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (lettera i) è stato specificato, alle medesime lettere a) e b), che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria. 

     

  • Successioni

    Donazione con bonifico estero alla nipote: sconta l’imposta di successione

    Con la Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, a tema di imposta di successione, ha stautito che sia rilevante per la imposizione un trasferimento in denaro con ordinativo di bonifico dall'estero da uno zio alla nipote.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Bonifico estero verso la nipote e donazione indiretta: principi della Cassazione

    La Cassazione per la sua decisione del caso di specie ha fatto richiamo alla sentenza n. 18725/2017, con cui le sezioni unite hanno chiarito che il trasferimento, con bonifico, di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante al conto del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (articolo 809 cc), ma configura una donazione tipica (articolo 769 cc) a esecuzione indiretta.

    Viene ricordato che nel diritto civile nella categoria delle liberalità caratterizzate da animus donandi rientrano:

    • la donazione diretta,
    • le liberalità indirette.

    La qualificazione del trasferimento di denaro appartenente a uno o all'altro dei due casi ha conseguenze rilevanti sul piano della relativa disciplina.

    Per la donazione diretta il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. 

    Pertanto è una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità. 

    Sulla richiamata conclusione poggia il primo motivo di ricorso della ricorrente della sentenza in esame.

    la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente a oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di stipulazione in forma pubblica. 

    La ricorrente afferma che, essendo affetta da nullità, la liberalità non poteva costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.

    La decisione di Cassazione in oggetto è rilevante poiché rafforza l’orientamento secondo cui le donazioni di denaro effettuate tramite bonifico bancario (atti di liberalità) assumono diversa connotazione ai fini civilistici e ai fini fiscalicon la conseguenza che la conclusione delle sezioni unite rileva ai soli fini civilistici.

    In sintesi, secondo giurisprudenza e dottrina, in ambito tributario si distinguono:

    1. le donazioni dirette o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma solenne di un contratto tra donante e donatario (ex articolo 769 cc)
    2. le donazioni indirette (anche se formali), di cui all’articolo 809 cc, non attuate nella forma solenne prevista per il contratto di donazione, ma attraverso un altro strumento negoziale, avente scopo tipico diverso dalla causa donandi, ma in grado di produrre l’effetto indiretto di un arricchimento di una parte, con contestuale depauperamento dell’altra. Si citano come esempi, l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia a un diritto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui.
    3.  “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (come il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari con consegna brevi manu o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario e altri) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.

    La suprema Corte segna la linea di confine tra:

    • la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione e
    • la donazione indiretta non risultante da atti soggetti alla registrazione.

    Ai sensi dell’articolo 56-bis del Dlgs n. 346/1990, la donazione indiretta informale (non risultante da atti soggetti a registrazione) è rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni in caso di:

    1. registrazione “volontaria” della donazione indiretta non risultante “da atti soggetti alla registrazione”
    2. donazione indiretta non da atti soggetti alla registrazione “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

    A tal proposito nel caso di specie, iI giudici di legittimità precisano che le dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, dalle quali deve risultare l’esistenza di tali donazioni, possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti “interesse comune” alla realizzazione della liberalità.

    Di conseguenza, anche l’istanza diretta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ex articolo. 5-quater del Dl n. 167/1990), può servire a tale scopo.

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 30/20215 ha espressamente previsto che “nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione” ritenendo che “(…) il contribuente (ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria”.

    La Corte richiarma tale circolare e evidenzia, che il preciso riferimento a liberalità consistite nell’elargizione di prelievi in contante o nella richiesta di bonifici su conti correnti esteri a favore di terzi beneficiari postula che la successiva istanza di collaborazione volontaria, idonea ad assumere rilevanza ai fini del citato articolo 56-bis, non può che essere presentata dal disponente, trattandosi dell’unico legittimato ad avvalersi della facoltà di acconsentire all’emersione dei capitali detenuti all’estero attraverso la voluntary disclosure.

    La Cassazione con la sentenza n 7742/2024 ha, pertanto, enunciato due principi:

    • In tema di imposta sulle donazioni, l’ art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)
    • In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’ art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’ art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.

  • Enti no-profit

    Erogazioni per ONLUS, OV, APS, ETS: deducibilità nel 730/2024

    Entro il 30 settembre occorre inviare il modello 730/2024 con i redditi conseguiti nell'anno di imposta 2023.

    Tra gli oneri deducibili dal reddito vi sono le Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di

    • ONLUS, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    • APS 
    • e altri ETS iscritti nel RUNTS.

    Vediamo come indicarle nella dichiarazione dei redditi.

    Deducibilità nel 730/2024 delle erogazioni liberali per ETS

    A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
    Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).
    È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

    Attenzione al fatto che l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 quali: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

    Rigo E36 del Modello 730: erogazioni liberali agli enti

    Le erogazioni di cui si tratta vanno indicate nel rigo E36 nel Modello 730/2024.

    In particolare, nel quadro E nella sezione II ai righi da E21 a E36 vanno indicate le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

    Nel rigo E36 vanno indicate:

    • Colonna 1 (Importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2023.
    • Colonna 2 (Residuo 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 3 (Residuo 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2023.  
    • Colonna 4 (Residuo 2020): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 5 (Residuo 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2023

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Pubblicato in GU n 151 il Decreto n 89/2024 con Disposizioni urgenti per le  infrastrutture  e  gli  investimenti  di interesse strategico, per il processo penale e in materia di  sport.

    Tra le altre norme se ne prevede una per destinare risorse alle imprese che operano nel territorio africano.

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Nel dettaglio l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel  continente africano e per  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane

    Viene evidenziato che le disponibilità del fondo  rotativo  (di  cui  all'articolo  2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)  nel limite  di euro  200  milioni,   possono  essere  utilizzate  per  concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:

    • stabilmente  sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente  africano,  
    • ovvero  che sono stabilmente  fornitrici  delle  predette  imprese,  al  fine  di sostenerne spese di investimento per il  rafforzamento  patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o  commerciali. 

    E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per  cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
    Possono accedere alla misura le  imprese  con sede legale in Italia che, alternativamente

    • a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno realizzato esportazioni verso  i  mercati  africani  o importazioni dai mercati africani in misura non  inferiore  a  soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
    •  b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione  esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate  operazioni  di fornitura a beneficio di imprese che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno  realizzato  esportazioni  verso  i  mercati  africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non  inferiore  a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

    Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo riguardanti  il continente africano  proposte  da  imprese localizzate nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.

    Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi  nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel  limite massimo  di  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  concedere finanziamenti sotto qualsiasi  forma  anche  mediante  strumenti  di debito  subordinato.

    I  finanziamenti  di  cui  al  presente  comma  sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o  di  altre istituzioni  finanziarie,  prioritariamente  a  favore   di   imprese stabilmente operative  in  Stati  del  continente  africano,  per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con  le finalita'  del  richiamato  Piano  Mattei:  

    • infrastrutture;  
    • tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento  sostenibile  delle risorse naturali, incluse  quelle  idriche  ed energetiche; 
    • salute;
    • agricoltura e sicurezza alimentare;
    • manifatturiero.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Sentenze Tributarie: attiva dal 27.06 una banca dati MEF

    Il MEF con un avviso del 27 giugno informa del fatto che è attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito del Ministero dell’economia e delle finanze.

    La banca dati, che conta ad oggi 329.316 sentenze pubblicate, si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre libero accesso alla consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate depositate dal 2021 al 2023. 

    Il servizio di consultazione sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 e con quelle analogiche depositate dal 2021.

    Viene inoltre precisato che sono in corso, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

  • Redditi Diversi

    Società di persone: i prelevamenti eccedenti gli utili costituiscono reddito

    L’ordinanza numero 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, prende in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).

    Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.

    Se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema, in quanto i prelevamenti sono rappresentativi di utili; diverso è il caso dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti dalla società: infatti, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.

    Il fondamento di questa impostazione logica risiede nel Codice civile; infatti l’articolo 2303 prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.

    L’articolo 2303 del Codice civile si riferisce alle Società in nome collettivo, ma, in conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice, può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.

    L’ordinanza 15918/2024 della Corte di Cassazione

    Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15919, pubblicata il 6 giugno 2024, interviene sul corretto inquadramento tributario delle somme prelevate che eccedono gli utili.

    La Corte chiarisce che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto. 

    Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

    La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

    Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

    Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.