• Adempimenti Iva

    Anomalie IVA 2021: lettere di compliance in arrivo

    Viene pubblicato Provvedimento Ade n 29534 del 15 luglio  con le regole per l'adempimento spontaneo per le anomalie IVA 2021.

    Vediamo i dettagli.

    Anomalie IVA 2021: come regolarizzare

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:

    • a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    • b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 
    • c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA; da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2021.

    L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni su indicata al domicilio digitale dei singoli contribuenti

    La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata 3 “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:  

    • a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;   
    • b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a): 
      • i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione); 
      • ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;   
    • c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi le seguenti nature: 
      • i. attive imponibili;   
      • ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972; 
    • d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;   
    • e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili; 
    • f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;   
    • g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).

    Conseguentemente, i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. 

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: il correttivo ter arriva alle Commissioni

    Comincia l'iter di approvazione definitiva dello schema di Dlgs integrativo del Dlgs n 14/2019, correttivo ter delle regole per la Crisi d'Impresa, approvato in via preliminare dal CdM lo scorso 10 maggio.

    Si evidenzia che il termine ultimo dei pareri delle Commissioni è il giorno 24 agosto.

    Il correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza contiene numerose modifiche poste anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019.

    Vediamo alcune anticipazioni.

    Correttivo ter Crisi d’impresa: le anticipazioni

    Come specificato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, lo schema di decreto legislativo è composto di oltre 50 articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. 

    Si tratta del terzo correttivo apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.

    In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. 

    Leggi: Revisore legale e obblighi segnalazione precrisi d'impresa per un approfondimento.

    Il presidente del CNDCEC de Nuccio in una nota di ieri 10 giugno dichiarava:

    “Decisamente apprezzabili  le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, per quanto di più stretto interesse dei Commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa, ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità”.

    Inoltre viene anche specificato che tra le novità di rilievo vi sono:

    • le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice.
    • la modifica alla composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari.

    Su quest'ultimo tema sempre De Nuccio ha specificato che “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario"

    Si attendono testi in bozza del provvedimento per ulteriori dettagli.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA

    Dal 15 giugno è già partito il CPB per i soggetti ISA, infatti con il Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia  relativa al concordato preventivo biennale. 

    Inoltre in data 20 giugno il Cdm aveva approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale, dal quale sono emersi due dati:

    • la conferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, 
    • lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.

    Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.

    Sinteticamente il calendario del CPB:

    • 15 luglio il software per i forfettari,
    • 31 ottobre, data per aderire,
    • 30 novembre, primo pagamento.

    Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire? 

    Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta

    Con l'art 2 del decreto MEF è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma  1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia  formula  ai contribuenti  di  minori  dimensioni,  che svolgono  attività nel territorio dello Stato e che sono  titolari  di  reddito  di  impresa ovvero  di  lavoro autonomo  derivante dall'esercizio  di  arti   e professioni, una proposta di  concordato. 

    La  predetta  metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche,  tiene conto di:

    • andamenti economici e  dei  mercati,  
    • redditività individuali e settoriali desumibili  dagli  ISA  e  delle risultanze della loro applicazione,
    • nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e  metodologica  di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

    La  proposta  di  concordato  è elaborata  sulla  base  della metodologia  approvata  dal  presente  decreto, utilizzando i dati dichiarati  dal  contribuente  e  le  informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad  annualità pregresse. 

    Ai fini dell'elaborazione della proposta  di  concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione  della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1. 

    I dati che l'Agenzia fornisce  ai contribuenti  per  l'elaborazione  della  proposta   di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel  medesimo Allegato 1. 

    Concordato preventivo biennale: individuati i redditi

    Con l'art 3 dello stesso decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

    • a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui  redditi,  di  cui all'art. 15 del decreto legislativo;
    • b. il reddito d'impresa, rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
    • c.  il  valore  della  produzione  netta,   rilevante   ai   fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

    I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

    Concordato preventivo biennale: cause di cessazione

    Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto  previsto  agli articoli 21, 22,  32  e  33  del  medesimo decreto  legislativo,  il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori  valori  della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale  prevista dai richiamati articoli 19, comma  2  e  30,  comma  2,  del  decreto legislativo, rispetto a quelli  oggetto  del  concordato  stesso,  in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

    • a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato  di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma  1, lettera  c),  e  24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    • b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
      • 1. danni ai  locali  destinati  all'attività d'impresa  o  di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
      • 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare  la sospensione del ciclo produttivo;
      • 3.  l'impossibilità di  accedere  ai  locali   di   esercizio dell'attività;
      • 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o  principale cliente sia un soggetto il quale, a  sua  volta,  a  causa  di  detti eventi, abbia interrotto l'attività;
    • c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o giudiziale;
    • d. cessione in affitto dell'unica azienda;
    • e. sospensione  dell'attività ai  fini  amministrativi  dandone comunicazione alla Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e agricoltura;
    • f. sospensione   dell'esercizio   della   professione   dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza  o  agli  enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

    CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione

    Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia  delle  entrate tiene  conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente  per  determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e b), e il valore della produzione netta di cui  al medesimo  art.  3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con  il presente decreto, relativi al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024, sono ridotti:

    • a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
    • b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
    • c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli eventi straordinari di cui al  comma  1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere  a), b),  e)  ed  f) dell'art. 4, verificatesi  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data  antecedente  all'adesione  al concordato.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Ft con sconto errate: cosa accade se ritrasmesse allo SdI oltre 12gg

    Con Risposta a interpello n 146/2024 le Entrate chiariscono che in presenza di errori su fatture inviate a dicembre 2023, se non si sana l'invio, pur sanando con ravvedimento la vilazione, la fattura non può essere retrodatata al 2023.

    Questa è la sintesi della risposta delle entrate, vediamo più dettagli in merito al caso di specie.

    Sconto in fattura erroneamente indicato: come sanarlo per il superbonus

    L'istante nella sua qualità di condòmino incaricato del «condominio  minimo» pone un quesito, concernente la fruizione dell'agevolazione da superbonus con sconto in fattura (di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020).

    In particolare, si riferisce che, il 29 dicembre 2023, la ditta BETA, avendo già  eseguito lavori per circa il 70% del totale, ha emesso 3 distinte fatture (nn. 70, 71  e 72) che non contemplavano alcun conguaglio in denaro, giacché gli importi dovuti  «[…] per accordi contrattualmente assunti con l'impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l'applicazione dello sconto ln fattura di cui all'articolo 121 del D.L.  19.05.2020, n.34.»

    Tuttavia, «ln sede di avvio delle procedure di asseverazione, […] dopo il  31.12.2023, veniva riscontrato che […] lo ''sconto in fattura'' di cui sopra, non veniva  esposto a valle dell'importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo  della stessa, così ''erroneamente'' neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi  riportati».  

    Ciò posto, l'istante chiede come sanare l'errore al fine di conservare l'agevolazione  fiscale nella misura del 110%. 

    Le Entrate ricordano che in tema di detrazioni è stato «chiarito  nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le  persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in  applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del  fornitore» Va aggiunto, che «la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo  SdI […]»

    Con la recente risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024,  sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la  fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell'agevolazione in argomento. (Leggi anche: Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT).

    Ciò detto, esaminando il caso di specie, risulta che la ditta fornitrice ha emesso,  il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile,  omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. 

    Con la circolare n. 30/E del  22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura,  al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere  espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». 

    Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per ''rettificare'' le fatture  errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ''emesse'' il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia  al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). 

    A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti  fatture errate  salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo  sconto  sicché le prime non sembrano essere state ''stornate'' con una nota di credito ma  solo duplicate, in violazione delle norme.  

    Tralasciando il trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse dalla ditta fornitrice:

    • errata fatturazione senza esercizio della rivalsa,
    • errata  liquidazione periodica/annuale dell'IVA, 
    • documentazione della medesima operazione  con più fatture, 

    che non è oggetto dell'istanza, l'agenzia evidenzia che, considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono  state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%.

    Si osserva, infine, che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta  rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta  sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire  dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%.  

    In conclusione, le entrate evidenziano che la soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa e  andranno, quindi, modificate, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente  spettante, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico

    Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024. 

    Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori

    Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.

    Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico

    L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

    • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
    • b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

    La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione

    riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

    La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex

    ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

    Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

    Le certificazioni tecniche  sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.

    Credito transizione 5.0: i certificatori

    Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

    • a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
    • b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
    • c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

    I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

    Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

  • Antiriciclaggio

    Soglia UE uso contante: tutte le regole

    Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.

    Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare è di 10.000 euro e ad occuparsi dei dettagli è l'art 80 del regolamento in oggetto, vediamoli.

    Soglia UE uso contante: 10.000 euro per certi soggetti

    L'art 80 del Regolamento UE in questione, specifica Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi, prevedendo che:

    • le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
    • gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio (47). Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    • i limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
    • il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
      • a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
      • b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366. I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.
    • gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    • il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
    • se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.

    Occorre però precisare, leggendo il regolamento che:

    • il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento, come prescrive l'art 90.
    • diversamente da quanto attualmente previsto in Italia, in cui il limite pari a 5.000 euro, riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi, mentre la nuova disposizione UE riguarderà le persone che commercino beni o forniscano servizi. 
    • i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Anomalie ISA 2020-2022: comunicazioni nel cassetto fiscale

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 281202 del 1 luglio con Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In dettaglio, con il provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale.

    Quindi, si evidenzia che ai titolari di PIVA non arriva alcune comunicazione via pec o mail, di seguito anche le istruzioni su come scaricarle dal sito ADE.

    Anomalie ISA 2020-2022: pubblicate le regole ADE

    Ricordiamo che si tratta della comunicazione che consente ogni anno ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità di rimediare agli errori o omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso, o di fornire chiarimenti e spiegazioni sull’anomalia rilevata dall’amministrazione fiscale.

    L’Agenzia, in sintesi, rende disponibili:

    • le comunicazioni su possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI”, rilevate dall’analisi degli stessi dati o da altre fonti informative di cui dispone
    • le risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche tramite l’intermediario di fiducia, relative a tali comunicazioni

    Le anomalie nei dati degli Isa sono messe a disposizione dei contribuenti interessati mediante apposita pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

    Inoltre, i dati sono trasmessi all’intermediario tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l’intermediario l’ha accettata nella stessa dichiarazione.

    Un avviso personalizzato nella sezione degli studi di settore/Isa del Cassetto fiscale del contribuente, unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche, lo avverte che è stata pubblicata la comunicazione di anomalia.

    Il contribuente verificate le anomalie potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiare così delle sanzioni ridotte (articolo 13, Dlgs n 472/1997) oppure potrà rispondere o fornire le sue valutazioni, direttamente o tramite intermediario.

    Anomalie ISA: come scaricare la lettera ADE dal cassetto fiscale

    Per scaricare dal sito delle entrate le lettere con la richiesta di chiarimento sulle anomalie riscontrate per gli ISA 2020-2022, occorre seguire poche semplici regole:

    • i contribuenti non titolari di utenza Entratel devono accedere al cassetto fiscale e poi cliccare su Consultazioni,
    • effettuato l'accesso all’area riservata, si dovrà cliccare su ISA/Studi di Settore suddivisa in:
      • Precalcolate ISA;
      • Anomalie telematiche;
      • Comunicazioni di anomalia;
      • Modelli ISA/Studi di Settore trasmessi,
    • accedendo su Comunicazioni di anomalia, l’utente potrà visualizzare le annualità disponibili.

    Attenzione al fatto che le lettere di compliance sono indirizzate ai titolari di partita IVA in caso di anomalie relative agli ISA e sono già presenti nel cassetto fiscale di intermediari e contribuenti.

     

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