• Antiriciclaggio

    Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC

    Il CNDCEC ha pubblicato in merito alla vicenda del Registro del Titolare Effettivo, una informativa datata 23 maggio con la quale oltre a riepilogare la vicenda, si forniscono utili indicazioni e prima fra tutte il fatto che:

    • "in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati."

    Ricordiamo che dopo le sentenze del Consiglio di Stato rispetto ai ricorsi di alcune fiduciarie, che hanno sospeso l'operatività del registro dei Titolari effettivi fino al  prossimo 19 settembre, su l sito del Titolare Effettivo compare un annuncio che recita testualmente: "A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati."

    Parrebbe quindi che non siano sospese le comunicazioni.

    Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione a partire dal 19 settembre data in cui è fissata la prossima udienza.

    Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre

    Il 9 aprile il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo la prima sospensione del decreto attuativo MIMIT che aveva congelato il termine dell'11 dicembre entro il quale doveva essere compiuto il primo adempimento della comunicazione dati.

    Dopo la pubblicazione delle sentenze di rigetto del TAR, l'effetto è stato quello della nuova entrata in vigore del decreto, con solo 48 ore di tempo per adempiere per tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell’attesa del giudizio non avevano proceduto all’iscrizione al registro dei titolari effettivi. 

    Nelle ore successive alla pubblicazione delle sentenze, erano state pubblicate due circolari:

    • una delle Camere di commercio,
    • una del MIMIT,

    che avvisavano della nuova decorrenze dei termini lasciando al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. 

    Assofiduciaria faceva sapere di essere ricorsa al Consiglio di Stato al fine di ottenere una nuova sospensione dell'adempimento della comunicazione dati al registro dei titolari effettivi.

    La nota informativa di Assofiduciaria evidenziava il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata. 

    In data 17 maggio il Consiglio di stato ha deciso di sospendere fino al 19 settembre prossimo l'operatività del registro  chiudendo il capitolo sanzioni per i ritardatari. 

    Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre a una possibile remissione alla Corte di Giustizia.

    Le questioni prospettate secondo il Consiglio di Stato "esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformita della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validita di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. (…)"

    Si attende il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.

    Ieri 23 maggio il CNDCEC ha diffuso una informativa (si riportano parti integrali del documento) nella quale si specifica che:

    • pur prevedendo l’art. 3, co. 3, D.M. 10 marzo 2022, n. 55 la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma, la sospensione delle sopraindicate operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all’avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività.
    • dato atto che, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato, ad oggi, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare Effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell’applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione. 
    • conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria. 
    • in attesa del termine di scadenza della sospensiva, in via interpretativa i commercialisti specificano che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni. Tale situazione parrebbe compatibile con l’esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l’intero impianto del DM 55/2022, compreso l’obbligo di conferma in esame. 
    • in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

    Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.

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  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Global minimum tax: il decreto MEF con le regole

    Il MEF ha pubblicato sul proprio sito, ora il testo è atteso in gu, il Decreto 20 maggio, emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).

    Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’articolo 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.

    Ricordiamo che il Dlgs n 209/2023 o decreto internazionalizzazione ha regolato, tra l'altro, la Global minimum tax.

    Global minimum tax: il regime transitorio semplificato

    Ai sensi dell'art 2 del dm 20 maggio su l'opzione dell’entità dichiarante, l’imposizione integrativa, inclusa l’imposizione integrativa addizionale di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione ad un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa, alternativamente;

    • il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3,
    • il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4 
    • o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Ai fini del periodo precedente, i dati rilevanti di una impresa o entità del gruppo multinazionale o nazionale sono quelli riportati nel medesimo Rendiconto Finanziario Qualificato.

    Il comma 1 si applica in via autonoma a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto sulla base degli importi rilevati nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.

    Salvo quanto disposto nell’articolo 3, comma 2, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non si tiene conto dei dati relativi alle imprese detenute per la vendita che non sono inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata o che non sarebbero stati inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata se il gruppo nazionale fosse stato obbligato a

    predisporla.

    L’imposizione integrativa si assume pari a zero, ai sensi del comma 1, anche in relazione alle imprese partecipate in misura minoritaria ed alle imprese detenute per la vendita localizzate in un Paese quando il gruppo multinazionale o nazionale rispetta, in tale Paese, almeno uno dei requisiti di cui al comma 1 ed effettua la relativa opzione.

    I Ricavi Totali, l’Utile Ante Imposte, la Perdita Ante Imposte, le Imposte Rilevanti Semplificate ed ogni altro dato o bene registrati o detenuti da una entità fiscalmente trasparente sono, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, attribuiti pro-quota alle loro stabili organizzazioni o alle loro imprese proprietarie.

    I valori dei Ricavi Totali e dell’Utile Ante Imposte contenuti nei Rendiconti Finanziari Qualificati non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli.

    Ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non rileva una Perdita Netta da Valutazione di Partecipazioni del valore superiore a 50 milioni di euro.

    Global minimum tax: recepita la Direttiva UE

    Lo scorso 16 ottobre il Governo ha recepito con Dlgs recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

    La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). 

    L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. 

    È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

    Leggi anche: Al G20 l’accordo sulla Minimum tax globale al 15% con tanti problemi applicativi .

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    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?

    Con la Risposta a interpello n 109 del 21 maggio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta 4.0 nel caso di un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato dal locatario.

    L'agenzia nega la spettanza del credito d'imposta 4.0 vediamo il perché.

    redito d’imposta 4.0: spetta per bene locato e poi acquistato?

    L'istante chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'articolo 1, commi 10511063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un bene oggetto di locazione.

    La società ha stipulato con ''Contratto di noleggio'' avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi.

    La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.

    Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento. 

    Per dettagliare i motivi dell'orientamento delle Entrate occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

    L'articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a] tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.

    Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame sono stati forniti con:

    • la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021; 
    • la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

    Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante''

    Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore.

    Conformemente, la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai […] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa […]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.

    Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.

    Sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.

    Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017 è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.

    Nel caso in esame, occorre rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che: 

    • l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
    • il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo); 
    • il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite  non è assimilabile a un ''periodo di prova'' (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della Società a pretesi '' accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale'').

    Conseguentemente, si ritiene che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare

    l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    Con la Risoluzione n 26 del 20 maggio le Entrate ri-denominano il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    Il codice tributo era stato istituito con la Risoluzione n 59/2023. Leggi anche Codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno.

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 

    Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento integrativo speciale. 

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023: 

    •  “1702” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. 

  • IMU e IVIE

    Coefficienti fabbricati D IMU 2024

    Il MEF pubblica sul proprio sito istituzionale il Decreto 8 marzo con l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile.
    In particolare agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

    ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE
    2024 1.02 2002 1,76
    2023 1.04 2001 1,80
    2022 1.17 2000 1,86
    2021 1,21 1999 1,89
    2020 1,22 1998 1,92
    2019 1,22 1997 1,96
    2018 1,24 1996 2.03
    2017 1,25 1995 2.09
    2016 1,25 1994 2,15
    2015 1.26 1993 2,20
    2014 1,26 1992 2,22
    2013 1,26 1991 2,26
    2012 1,29 1990 2,37
    2011 1,33 1989 2,47
    2010 1,35 1988 2,58
    2009 1,36 1987 2,80
    2008 1,42 1986 3.01
    2007 1,47 1985 3,23
    2006 1,51 1984 3,44
    2005 1,55 1983 3,66
    2004 1,64 1982 3,87
    2003 1,70

    Nel dettaglio,  il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato i coefficienti, relativi al 2024, per la determinazione della base imponibile IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ossia, gli immobili a destinazione speciale non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.

    Si precisa che per questi fabbricati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile ai fini IMU viene determinata prendendo a riferimento i costi storici di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare o se successiva, alla data di acquisizione, tali valori devono poi essere attualizzati, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale MEF.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta

    Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

    In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto  legislativo  8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri  e  le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica  monouso di  cui  all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro  cicli produttivi  e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

    A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

    Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari

    Soggetti  beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in  plastica monouso di  cui  all'allegato, parte  A,  del  decreto  legislativo,  che intendono realizzare  la modifica dei  loro  cicli  produttivi  e   la   riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione  di prodotti  riutilizzabili  o  alternativi  e  che,   alla   data   di presentazione  della domanda,  siano  in  possesso  dei  seguenti requisiti:

    • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
    • b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  a favore  dei  lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come  causa  di incapacità a beneficiare di  agevolazioni  finanziarie  pubbliche  o comunque a cio' ostative;
      d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    • e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e  non siano  in  liquidazione   volontaria   o   sottoposte   a   procedure concorsuali. 

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art.  3,  comma  1,  sostenute successivamente alla data  di  presentazione della  domanda di  cui all'art. 6, e relative a:

    • a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica  del  ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di  controllo  verso  la  produzione  di  prodotti  riutilizzabili  o alternativi ai prodotti in plastica  monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
    • b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;

    Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:

    • a) imposte  e  tasse,  inclusa  l'IVA  e  oneri  previdenziali  e assistenziali;
    • b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse  quelle  per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
    • c)  servizi  di  consulenza  relativi  alle  ordinarie  attività amministrative   aziendali   o   commerciali,   quali,    a    titolo esemplificativo,  quelli  relativi  a  materia  fiscale,   contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
    • d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

    Le spese di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati,  a  condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori  autorizzati  in  grado  di rilasciare le necessarie garanzie di  funzionalità  e  sicurezza.  I medesimi rivenditori devono certificare  all'acquirente che  i  beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.

    Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande

    Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il  soggetto  proponente presenta al Ministero apposita  domanda,  esclusivamente  tramite  la procedura informatica, resa accessibile dal  sito  istituzionale  del Ministero  (www.mase.gov.it),  secondo  le  modalità  indicate

    I  termini  di  presentazione  della  domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione  da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.

    In particolare, con decreto della direzione generale competente del  Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica  procedura  di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione  della  domanda  di  accesso all'agevolazione e la  documentazione  da  fornire  a  corredo della stessa.

    Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda  di ammissione  alle  agevolazioni previste  dal  presente  decreto. 

    La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal  certificato  camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato  al quale  è  stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
    Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle  agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

    • a) domanda di accesso alle agevolazioni;
    • b) descrizione  dell'intervento  finalizzato  alla  modifica  del ciclo produttivo e alla riprogettazione  di componenti,  macchine  e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
    • c) esclusivamente per le  domande  di  agevolazione  superiori  a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari  per  la  richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è  tenuto  a inviare  la  documentazione richiesta completa in ogni sua parte,  secondo  quanto  previsto  dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.

    Non  sono  comunque  ammissibili  le  domande  di  accesso  alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente  alla  data di pubblicazione del presente decreto.

    Le  domande  di  accesso   alle   agevolazioni   si   intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica. 

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Con la Risposta a interpello n 108 del 17 maggio viene chiarito come si procede per la registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

    Gli Istanti chiedono conferma dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano. 

    In particolare, vogliono sapere se l'ordinanza debba essere soggetta a tassazione.

    L'Agenzia delle Entrate conferma che sono tenuti a pagare la metà dell'imposta di registro, mentre l'altra metà è prenotata a debito a carico dell'amministrazione. Vediamo i dettagli.

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Le Entrate specificano che l'articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute

    • a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; 
    • la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.». 

    Ai sensi dell'art 158 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: […] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; […]».  

    Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

    Da tutto ciò emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione. 

    L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».  

    Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti  ha statuito anche la compensazione delle spese processuali si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti. 

    Allegati: