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Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile
Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero.
Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).
Vediamo tutte le novità.
Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile
Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:
- da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
- da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68 (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).
I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).
L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario.
Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.
Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:
- novità,
- scadenze,
- rimborsi o comunicazioni di irregolarità.
Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).
Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.
Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.
Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale.
Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back").
In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.
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Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio
Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceri, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.
l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:
- lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
• che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
• l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
• la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)
Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari
Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:
- a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
- b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori; - c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.
I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
- favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
- fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
- supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.
Sport di tutti Carceri: destinatari
L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:
- ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
- ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.
Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.
Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:
- per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
- per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS); - lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
- presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
- Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.
I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.
Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.
In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.
I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.
Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
Allegati:
mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.
I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute. - lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
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Catasto: nuovo Pregeo di cartografia, versione 10.6.3
Con la Risoluzione n 20 del 18 aprile le Entrate rendono disponibile l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Viene estesa la procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.
Viene precisato che dalla data di emanazione della risoluzione, quindi dal 18 aprile, gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10.
Invece, la versione “10.6.2 – APAG 2.12”, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.Ricordiamo che Pregeo delle Entrate (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.
La procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.
Vediamo una sintesi dei cambimenti dell'applicativo e poi dettagli sulla procedura di dematerializzazione delle lettere di incarico, precisando che il tema viene trattato al punto 2.1 della risoluzione e poi al punto 5.1 dell'Allegato tecnico con istruzioni pratiche.
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3, pubblicata il 18 aprile 2024 è stata migliorata come di seguito descritto:
- Nel modulo di compilazione delle lettere di incarico è stato inserito il campo “numero di lettere
- È stata introdotta la compilazione assistita, in relazione alla casistica selezionata, e successiva dematerializzazione completa della Lettera d’Incarico, di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996
- Nella scheda Predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati è stato inserito il comando “Frazionamento EU”
- È stata inserita la finestra di selezione della casistica del frazionamento di particella/e Ente Urbano, tra quelle previste dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
- È stata predisposta la finestra per l’inserimento delle unità immobiliari urbane (UIU) dalle quali mutuare le ditte da assegnare alle particelle derivate da frazionamento EU, in cod. 450, da censire al Catasto Terreni, mediante caricamento dell’estratto di mappa evoluto e selezione dal relativo menu, ovvero mediante inserimento manuale della UIU dalla quale mutuare la ditta, ovvero mediante creazione manuale di una ditta quadrata, nel caso di BCC e BCNC
- Nella Relazione Tecnica Strutturata dell’atto Pregeo, in caso di frazionamento EU, compare la casistica autorizzata del frazionamento al Catasto Terreni, unitamente alla particella derivata, alla UIU di provenienza della intestazione da assegnare e alla ditta stessa
- È stata implementata la gestione del nuovo estratto di mappa “evoluto” il quale integra le informazioni cartografiche e dell’archivio censuario di Catasto Terreni con quelle censuarie relative al Catasto Fabbricati
- Nella Relazione Tecnica Strutturata viene automaticamente selezionata la zona di riferimento tra quelle codificate, ai fini della tolleranza delle misurate
- È stato migliorato l’algoritmo per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari che concorre, nel caso di modello cosiddetto “blindato” in assenza di modifiche da parte del tecnico redattore, all’approvazione automatica con “esito positivo” senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio
- Nel menu Libretti Pregeo/Servizio è stato introdotto il nuovo modulo “Gestione GNSS” per il trattamento e l’elaborazione dei dati di rilievo effettuato con strumentazione satellitare sia in modalità RTK (cinematica in tempo reale) sia in modalità Elaborazione statica (post processing)
- All’interno del modulo GNSS, attraverso i corrispondenti comandi attivati in sequenza, è possibile visualizzare lo schema del rilievo sovrapposto alla cartografia catastale, salvare le coordinate ECEF (Geocentriche) del rilievo in estensione .csv, escludere eventuali punti con scarto quadratico medio elevato
- Il libretto delle misure viene predisposto ed archiviato in automatico, con un numero di protocollo, a conclusione di tutte le operazioni, di cui al punto precedente, mediante il comando “Libretto Pregeo”
- Nella riga 1 del libretto delle misure il professionista deve selezionare la metodologia del rilievo realizzato tra quelle indicate (PPS, NRTK, RTK, REALVRS)
- Nel caso di rilievo in modalità PPS o NRTK il punto “10000” sarà individuato come “Reference” con attivazione automatica del check-box: «Coord geocentriche note riferite a reti GNSS»
Dematarializzazione lettere di incarico: la nuova versione di Pregeo
Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico.
In particolare, la circolare n. 49/T definiva puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:- Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.
L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato.
Le possibili motivazioni elencate nella circolare n. 49/T del 1996 sono:
- Cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche);
- Interesse legittimo all’attivazione della procedura di aggiornamento catastale;
- Sentenza o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria.
La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.
Le modalità di compilazione, attraverso le nuove funzionalità informatiche – nei diversi casi di motivazioni di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato – sono dettagliatamente illustrate nell’allegato tecnico.
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Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.
Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.
Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2024: come è composto
Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:
- a) Modello IVA/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Modello IVA 2024: le regole di quest'anno
Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.
Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.
Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello IVA 2024: alcune novità
In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.
È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Leggi anche: IVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.
Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.
Allegati: -
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.
Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 15 relativi al comparto delle manifatture.
Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)
Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.
Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.
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Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare
La Guida 2024 Unioncamere per il deposito bilanci 2023 campagna 2024, tra l'altro, contiene gli importi per diritti di segreteria e bollo da corrispondere per il suddetto deposito.
Nel capitolo 3 del documento al punto 3.1 vengono evidenziati i diritti e bolli per il deposito di:
- bilanci ordinari,
- bilanci abbreviati,
- bilanci delle microimprese.
Per gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura integrale del capitolo 3.
Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. il bilancio va depositato entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
A tale fine con il servizio di deposito delle CCAA, occorre versare:
- diritti di segreteria:
- € 62,40, esente se start-up innovativa o incubatore certificato. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa o di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato;
- € 32,40 per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell’Albo nazionale cooperative.
- imposta di bollo:
- € 65,00, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa, di incubatore certificato o di PMI innovativa, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato e per la PMI innovativa; cooperative sociali esenti dalla Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2024
Viene anche precisato che, i documenti da presentare sono i seguenti:
- n. 1 copia del bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio per il solo bilancio ordinario) e Nota Integrativa (esclusi i bilanci delle micro-imprese – art. 2435-ter c.c.); il bilancio deve essere comparato con quello dell’anno precedente;
- n. 1 Relazione sulla Gestione, tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.);
- n. 1 Verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure, nel caso di decisione adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), Verbale della deliberazione di approvazione del bilancio redatto dagli amministratori;
- n. 1 Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente) o Relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti;
- n. 1 Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se diverso dal Collegio Sindacale).
Nel capitolo 5 della stessa guida delle camere di commercio si precisa che:
- l’importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,40 per via telematica, € 92,40 per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale, comprensivo di € 2,40 per il contributo al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità OIC;
- l’importo relativo all’imposta di bollo è pari a € 65,00.
Attenzione al fatto che i depositi a rettifica di bilanci già depositati sono soggetti agli ordinari diritti di segreteria (€ 62,40) e all’imposta di bollo (€ 65,00).
La rettifica degli elenchi soci già iscritti è soggetta al diritto di segreteria (€ 30,00) e all’imposta di bollo (€ 65,00).
Per tutti gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura intergrale del capitolo 3 della guida di unioncamere
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Crediti d’imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936
Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitaraggio per la transizione 4.0
Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si pevede una comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.
In relazione a questo nuovo adempimento, con Risoluzione n 19 dell'11.04 nelle more dell’adozione del decreto direttoriale per i crediti d’imposta in argomento (investimenti in beni nuovi, ricerca e sviluppo, innovazione e design) le Entrate prevedono che sia sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
• per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
In data 16 aprile viene fornito un ulteriore chiarimento in merito.
In particolare, viene specificato che il codice tributo 6936, nonostante il blocco appena previsto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quando questo si sia concluso.
Considerato che il codice su indicato serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco, quali:
- i crediti previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020,
- l'agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.
Con la FAQ del 16 aprile viene precisato che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, specifica l'agenzia;
- per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023,
- nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Leggi anche Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT.
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- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;