• Dichiarazione 730

    730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile

    In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.

    In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:

    •  a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
    • b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia  entrate”.

    Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.

    730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04

    Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni  (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
    Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:

    • a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine  aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del  sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
    • b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di  calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte  tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
       c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri  conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in  possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni  Uniche in cui è compilato solo il punto 651”;
    • d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi  ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima  delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre  riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13”  è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”;  e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
    • f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
      • a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
      • b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
      • c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le  spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al  30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici  10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;  
    • g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri  dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal  2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’; 
    • h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla  penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
    • i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
      • a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
      • b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati  indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
    •  j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
      • a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto  della casa di abitazione”
      • b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della  prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio  2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
    • k) a pag. 104, nelle istruzioni:
      • a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
      • b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
      •  c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono  inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
    • l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
      •  a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola  “sostenute”;
      • b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
      •  c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase  “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
      •  d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del  sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
    •  m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
    • n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte  in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice  '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
    •  o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le  parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
    •  p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
    • q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
    • r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la  frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il  modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.

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  • Studi di Settore

    ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023

    Con Provvedimento n. 205127 del 22 aprile le Entrate individuano i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    In particolare, si rinnova per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità. 

    Il provvedimento recepisce le modifiche apportate al comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).

    Benifici premiali ISA 2024 anno di imposta 2023: a chi spettano

    Relativamente alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) viene stabilito:

    1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap,
    2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui,
    3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative,
    4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici,
    5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento,
    6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

    In merito all'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto:

    • l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
      • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024,
      • alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
      • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2023.
    • l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
      • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2024,
      • alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
      • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

    In merito all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.

    In merito ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Si rimanda al provvedimento per tutti gli altri approfondimenti.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023

    L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

    Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:

    • l’inizio dell’attività;
    • la cessazione dell’attività;
    • il non normale svolgimento dell’attività;
    • il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.

    Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.

    Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati, in vario modo, all’emergenza sanitaria.

    Con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2023 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico. Allo stato attuale, quindi, le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.

    Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2024 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.

    I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:

    1. inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
    2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione
    3. ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
    4. periodo di non normale svolgimento dell’attività.
    5. contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
    6. i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
    7. esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
    8. Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
    9. Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
    10. imprese sociali.
    11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
    12. imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxicodice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
    13. corporazioni dei piloti di porto.
    14. soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.

    L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2023 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:

    • il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
    • il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
    • il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
    • il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
    • il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
    • la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
    • per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
    • il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04

    Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

    Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.

    Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione

    L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. 

    A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

    Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.

    Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.

    Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:

    • a) la censura;
    • b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni; 
    • c) la radiazione dall’Albo. 

    Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.

    Censura.

    La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. 

    Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante. 

    L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti. 

    Sospensione dall’esercizio professionale.

    La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni. 

    La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.

    La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione. 

    Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.

    La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale. 

    La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale. 

    Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.

    Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

    Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti.

    L'istante è una S.p.A., società italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici, spesso indicata come settore del "pet food". 

    Essa si occupa specificamente dell'acquisto e della commercializzazione di lettiere vegetali per gatti, che si caratterizzano per essere composte prevalentemente da tutolo di mais (86%) e da altri additivi vegetali. 

    Le lettiere prodotte da Alpha S.p.A. sono biodegradabili e compostabili, e sono progettate per assorbire i liquidi organici dei gatti e per coprire gli odori sgradevoli.

    Essendo emersi dubbi sulla sua classificazione doganale e sulla conseguente imposizione fiscale, la S.p.A. ha richiesto l'analisi e il parere dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), ma non è soddisfatta del risultato ottenuto, che suggeriva un'IVA al 4% anziché al 22%, e ha sollevato questioni relative all'interpretazione delle regole doganali e alla coerenza con la giurisprudenza recente riguardante prodotti simili.

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    L'Agenzia delle Entrate ha analizzato le interpretazioni correnti della giurisprudenza, cui si aggancia anche il soggetto istante, basati sulla destinazione d'uso e sulla funzione del prodotto.

    In tal caso l'aliquota IVA che dovrebbe essere applicata alle cessioni di questa lettiera vegetale per gatti è del 22%, nonostante la classificazione iniziale dell'ADM che suggeriva un'IVA del 4%.

    L'ADM, dopo aver effettuato analisi chimiche sul campione del prodotto fornito dall'Istante, ha emesso il proprio parere di classifica, recante prot. XXX/RU, ritenendo che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare, Regole 1, 3b e 6), nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ''Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali'' e, in particolare, al Codice NC 2302 10 10: ''Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della mollitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di granturco: aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%''. 

    Pertanto l'ADM ha attribuito al bene la voce doganale 2302 10 10, che prevede l'applicazione di dazio 0 e aliquota IVA al 4%.

    L'Istante specifica che in materia di classificazione doganale, in virtù delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e di una costante giurisprudenza unionale, i c.d. prodotti misti devono essere classificati non soltanto sulla base delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche sulla base della loro funzione e destinazione d'uso, fondamentale ai fini dell'individuazione della corretta aliquota IVA.

    L'agenzia, pur reputando corretto il parere di ADM, ritiene che occorra richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità in merito alla classificazione doganale dei prodotti misti come la lettiera oggetto della fattispecie in esame. 

    In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29181 del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: ''In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di ''prodotti misti'' non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata ''secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale'', ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato'' (Cfr, ex multis, Cass, Sez. V, n. 29537 del 2018).
    Tale principio è stato di recente specificato, con riferimento alle lettiere per gatti a composizione vegetale, nell'Ordinanza n. 24441 del 2023, dove la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui ''Rilevato che compito dell'interprete, nell'attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, è quello, non solo di individuare caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale (che, nel caso di prodotti misti, deve essere fornita in relazione alla materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità cui le merci sono destinate), ma altresì, in parallelo, di verificare che la classificazione così attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all'iva, la circostanza che le lettiere per gatti siano (come nella fattispecie) composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 ''prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento'', comportante l'applicazione del dazio di 166 €/1000 kg. e iva al 10%, giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, segnatamente quale prodotto destinato all'alimentazione umana od animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca destinazione delle lettiere ad assorbire deiezioni ed odori: ragion per cui è invece corretta la classificazione alla v.d. 1404 9000 90 ''prodotti vegetali non nominati né compresi altrove'', comportante l'applicazione di dazio 0 e iva al 22%, che, valorizzando, in ossequio ai criteri della nomenclatura combinata, natura e funzione delle lettiere, trova altresì conferma nella loro sottoposizione all'iva ordinaria e non agevolata, non costituendo in alcun modo la pur cospicua componente amidacea prodotto alimentare od ingrediente destinato ad essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari''.
    L'agenzia conclude che il principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza menzionata appare potenzialmente suscettibile di applicarsi anche nel caso di lettiere composte prevalentemente da tutolo di mais e non da amido di manioca ovvero di lettiere comunque a prevalente composizione vegetale ma non destinate a uso alimentare, con conseguente applicabilità dell'aliquota ordinaria del 22%.

  • Versamenti delle Imposte

    Codice tributo flat tax incrementale

    Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale

    Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
    Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. 

    Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.

    Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.

    Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

    Con Risposta n 94 del 19 aprile le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, vediamo maggiori dettagli sul chiarimento e riepiloghiamo con tabella e requisiti delle due agevolazioni.

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili: chiarimenti ADE

    Nell'ambito della propria attività, la Società istante riferisce per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura del 35%, relativa alle medie imprese.
    Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' […].
    La Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.

    Le entrate evidenziano che le due misure di favore:

    • il Credito d'imposta ZES:  ''[i] n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti […]''
    • il Credito d'imposta Mezzogiorno: in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
      2016 […]'' (sottolineatura aggiunta). Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione''.

    non possono  tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

    Ecco una sintesi dei requisiti principali per il Credito d'Imposta ZES e il Credito d'Imposta Mezzogiorno:

    Criterio

    Credito d'Imposta ZES

    Credito d'Imposta Mezzogiorno

    Area Geografica

    Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate e identificate, includendo aree portuali secondo regolamento UE.

    Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo nelle zone assistite secondo direttive UE.

    Tipologia di Investimenti

    Investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, terreni, e immobili strumentali agli investimenti fino al 31 dicembre 2023.

    Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite, fino al 31 dicembre 2023.

    Intensità e Limiti di Aiuto

    Limite massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento, secondo le compatibilità con il credito Mezzogiorno.

    Limiti di 3 milioni di euro per piccole imprese, 10 milioni per medie imprese, e 15 milioni per grandi imprese per progetto.

    Cumulabilità

    Non cumulabile con il Credito d'Imposta Mezzogiorno per gli stessi costi. Considerato un potenziamento del Credito Mezzogiorno.

    Cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato per gli stessi costi, rispettando i limiti di intensità degli aiuti UE.

    Allegati: