• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante

    Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.

    In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

    Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:

    • alle persone  fisiche  che, dal  1° gennaio 2022  al  31 dicembre  2022,  
    • sostengono  spese  documentate relative  all'installazione  di  sistemi  di  accumulo  integrati  in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014, n. 116.

    Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.

    Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole

    Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.

    L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile: 

    a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

    b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.

    Infine, è bene sottolineare che Il credito  d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese  agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. 

    L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di  imposta successivi.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito

    Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

    In particolare,  i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. 

    L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

    L'Ente istante  specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. 

    L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022. 

    Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la  Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management. 

    I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo pro­capite  massimo di  euro 40 mensili,  e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.  Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),  con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)

    Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel  rapporto di lavoro dipendente  in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante),  bensì  nella  promozione  da  parte  dell'amministrazione comunale  di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa ­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». 

    Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. 

    Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crisi Ucraina: domande di agevolazioni per imprese dal 3 maggio

    Con un Comunicato stampa datato 5 aprile, Simest informa della riapertura della operatività delle agevolazioni per le imprese colpite dalla crisi Ucraina.

    Nel dettaglio, sono due le misure previste per le quali è possibile candidarsi dal prossimo 3 maggio.

    Sostegno imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

    Come dettagliato nel comunicato Simest, dal 3 maggio sarà possibile richiedere un finanziamento con rimborso a tasso zero con una eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione.

    Destinatarie della misura sono:

    • le imprese italiane,
    • che hanno realizzato negli anni 2020-2021, un rapporto tra fatturato medio export verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia su fatturato medio export complessivo di almeno il 10%, 
    • subendo una flessione dei ricavi da tali aree a seguito del conflitto.

    Attenzione al fatto che, le richieste di finanziamento potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

    Dalle ore 09:00 del 3 maggio 2023 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.

    Ai fini dell'accesso al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda.

    Va segnalato che, ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare:

    • (i) le dichiarazioni IVA relative al biennio 2020-2021
    • (ii) l’asseverazione del revisore sul requisito di fatturato estere delle tre geografie, sulla base del format di gradimento SIMEST (a breve disponibile).

    Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto di allegare il contratto. 

    Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della domanda, è necessario presentare la “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze” di cui alla sezione SIMEST Allegati (a breve disponibile); ove non caricata al momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria della domanda.

    In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata al completamento dell’istruttoria SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

    Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

    Inoltre, sempre dal 3 maggio, vi sarà la possibilità di un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti – singolarmente, a livello di filiera o a livello di Gruppo – da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, a seguito della crisi in atto in Ucraina.

    Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione.

    Dalle ore 09:00 del 3 maggio 2023 sarà possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.

    Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda.

    Ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare:

    • (i) le dichiarazioni IVA relative al biennio 2020-2021
    •  e (ii) l’asseverazione del revisore sul requisito della quota di approvvigionamenti dalle tre geografie, sulla base del format di gradimento SIMEST (a breve disponibile).

    Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto di allegare il contratto. 

    Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della domanda, è necessario presentare la “Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze” di cui alla sezione Allegati (a breve disponibile); ove non caricata al momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria della domanda.

    Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata al completamento dell’istruttoria SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

  • Amministrazione e Controllo

    Società di persone: possibile l’amministratore esterno

    Se in una società di persone possa essere nominato come amministratore qualcuno di estraneo alla compagne sociale è questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

    Chi non è più giovanissimo, ed ha studiato il diritto societario prima dell’ultima riforma, ricorderà come l’impostazione prevalente considerava possibile l’amministratore esterno solo nelle società di capitali, in ragione delle espresse norme di legge, che non includevano le società di persone: a queste ultime si applicava un generale principio di personalità della conduzione.

    Oggi, dopo la riforma, il diritto societario è divenuto più fluido e i contorni di molte questioni, in passato ben definiti, sono divenuti meno rigidamente definiti.

    Con la Massima 78/2022, disponibile in libera consultazione sul sito internet ufficiale, il Consiglio notarile di Firenze analizza la questione della nomina di un amministratore non socio nelle società di persone, giungendo a delle conclusioni ed elaborando le motivazioni.

    I punti essenziali sono i seguenti:

    • nelle società in accomandita semplice (abbreviato in SAS) non è possibile affidare la conduzione della compagine sociale a una persona estranea in quanto, in base all’articolo 2318 comma 2 del Codice civile, l’amministrazione di questo tipo di società può essere affidata solo ai soci accomandatari;
    • nelle società in nome collettivo (abbreviato in SNC) è possibile affidare l’amministrazione a persona estranea alla compagine sociale in quanto “la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita”;
    • nelle società semplici (abbreviato in SS), per la medesima motivazione, la nomina di un amministratore esterno è possibilepurché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.

     A favore dell’inammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone pesa quel generale legame tra amministrazione della società, responsabilità per le obbligazioni sociali assunte e amministrazione della società.

    Infatti, se nelle società semplici l’amministrazione è preclusa ex lege ai soci limitatamente responsabili, a maggior ragione potrebbe esserlo per un amministratore non socio, il quale non può essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni di una società di persone a cui non partecipa.

    Per contro, però, spiega il Consiglio notarile di Firenze, nel momento in cui la riforma del diritto societario ha permesso la partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, anche nell’ipotesi estrema di una società di persone per intero partecipata da società di capitali, viene necessariamente meno il legame inscindibile tra amministratore e socio; senza trascurare anche il fatto che “quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente”.

    Fondamentalmente, nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l’obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe evidentemente espletare l’incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così comunque l’inevitabile dissociazione tra socio e amministratore.

    Ciò che invece dalla Legge diviene chiaro è il fatto che il legislatore prescriva, nella situazione in esame, la responsabilità illimitata per i tutti soci della società in nome collettivo e per almeno uno dei soci della società semplice, a tutela dei terzi: questa appare l’effettiva condizione di fattibilità affinché una società di persone possa nominare come amministratore una persona non partecipante alla società.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi imprese 2024: come usare il portale incentivi.gov del MIMIT

    Con un avviso del 4 aprile il MIMIT informa del fatto che il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione a imprese e cittadini,  sono oltre 1.000 gli incentivi online e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

    Particolare attenzione e partecipazione proviene dagli enti territoriali e locali:

    • il 32% dei bandi caricati sulla piattaforma sono promossi da Regioni e Province, 
    • il 31% da Comuni e il 17% da Camere di Commercio.

    Il valore delle iniziative supera i 56 miliardi di euro, di cui 19 miliardi per bandi, avvisi e agevolazioni del MIMIT e circa 37 miliardi riferiti a iniziative di altre amministrazioni, centrali e locali, mentre lo stanziamento complessivo dei bandi attivi o in arrivo ammonta a 13 miliardi di euro.

    Gli obiettivi e le finalità degli incentivi riguardano prevalentemente_

    • il sostegno agli investimenti,
    • il sostegno alla liquidità, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e startup, sviluppo di impresa, digitalizzazione, transizione ecologica.

    Tra le tipologie di soggetti beneficiari rientrano imprese, cooperative e associazioni non profit, consorzi, reti di impresa, PMI innovative, Università ed Enti di ricerca, mentre tra le forme di agevolazione, la tipologia prevalente è costituita dal contributo a fondo perduto.

    Incentivi imprese: i bandi attivi 2024 sul portale del MIMIT

    Tra le funzionalità di incentivi.gov.it dedicate agli utenti si segnalano:

    • il Calendario Incentivi, che permette di visualizzare in un’agenda le date di apertura e chiusura degli incentivi;
    • la chatBot, l’assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per guidare l’utente nell’identificazione degli incentivi di interesse;
    • la dashboard personalizzata, mediante accesso all’area riservata, che consente di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate;
    • l’area riservata alle pubbliche amministrazioni, con una sezione per la produzione di report, funzionale al monitoraggio degli incentivi e delle agevolazioni gestite dall’ente erogatore, anche per la programmazione di interventi futuri;
    • la sezione Opendata, per l’acquisizione dettagliata dei dati sugli incentivi.

    Incentivi alle imprese: che co'è il portale incetivi.gov del MIMIT

    incentivi.gov.it rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere e far conoscere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.

    Le principali novità del sito, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

    Incentivi alle imprese: le regole nel decreto di delega al Governo

    Viene Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 267 del 15.11.2023 la Legge n 160/2023 di Delega al Governo  in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni  di semplificazione delle  relative procedure nonché in materia  di  termini  di  delega per  la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

    Tra i criteri giuda generali della manovra rientrano:

    • il  principio  della pluriennalità e della   certezza dell'orizzonte temporale  delle  misure  di  incentivazione, 
    • il  principio della  misurabilità dell'impatto  nell'ambito economico oggetto di  incentivi,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il principio della  digitalizzazione,
    •  il principio della più ampia coesione  sociale,  economica  e territoriale per uno sviluppo economico armonico,
    • il   principio della valorizzazione  del contributo dell'imprenditoria femminile,
    • il principio della strategicità per l'interesse nazionale,
    • il principio secondo cui la qualificazione  di  professionista non  osta  alla  possibilità di  usufruire  di  specifiche   misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

    Legge delega per Incentivi alle imprese e professionisti: cosa contiene

    La legge n 160/2023 contenente 10 articoli  definisce le  disposizioni  per  la revisione del  sistema  degli  incentivi alle imprese  al fine  di rimuovere  gli  ostacoli  al  pieno  dispiegamento  di  efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo  mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone  le capacità di sostegno alla crescita  negli  ambiti  strategici  delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento  degli obiettivi di piena coesione sociale,  economica  e territoriale.  

    La predetta revisione include altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli  incentivi alle  imprese  aventi natura fiscale, fatta salva la  definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

    Il Governo è delegato ad  adottare,  entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno o  più decreti legislativi per la definizione di  un  sistema  organico  per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a  far  fronte  agli  specifici fallimenti  del  mercato, a  stimolare  la  crescita  negli   ambiti strategici delle politiche  industriali nazionali  ed  europee  e  a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

    Con l'art 4 della Legge in oggetto viene specificato che, nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, ai  seguenti  principi  e criteri  direttivi  specifici,  nel  rispetto  dell'autonomia programmatica delle regioni:

    • a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di  criteri che tengano  conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il  sostegno  agli investimenti, alla   ricerca,  allo  sviluppo, al  lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei  lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla  sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione  nell'accesso  al  credito  da  parte  delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la  crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o  altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
      • 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse  dimensioni  di  impresa  con  riferimento  alla  definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese  a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
      • 2) al livello di complessità e alla  dimensione  dei  progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo  anche  riguardo  alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai  soggetti beneficiari necessitino o meno di  essere  sottoposti  a  valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
      • 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo  economico  armonico  ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle  aree interne così come individuate dall'accordo di  partenariato  con  la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della  Commissione  europea  C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
      • 4) alla capacità di coprire ambiti strategici  dello  sviluppo economico,  quali  l'efficientamento  energetico  e  la   transizione ecologica, la transizione digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali,  la  competitività nei  mercati  esteri, l'attrazione di investimenti esteri,  il  sostegno  all'imprenditoria giovanile,  nonché all'imprenditoria   femminile   ai   fini   del perseguimento della parità di genere;
      • 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con  le  specificità delle singole misure;
      • 6) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie  e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle  risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga  in  un  lasso  di tempo estremamente ridotto e, in  tali  casi,  sulla  base  del  solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
    • b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta  ad  evitare la  sovrapposizione  tra  gli  interventi  e  la  frammentazione  del sostegno pubblico, mediante:
      • 1) la selezione, nell'ambito  delle  misure di  incentivazione individuate ai sensi della  lettera  a),  di  quelle  più idonee  a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia  già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei  risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da  parte  delle imprese, nonché ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
      • 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai  modelli  agevolativi selezionati ai sensi del  numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti modifiche e abrogazioni;
    • c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte  di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici  sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
      • 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
      • 2) le tipologie di interventi da  adottare  in  relazione  agli obiettivi strategici;
      • 3) il cronoprogramma di massima relativo  all'attuazione  degli obiettivi strategici;
      • 4) il quadro finanziario delle  risorse  e  dei  fabbisogni  di stanziamento.

  • Adempimenti Iva

    Prestazioni diagnosi: chiarimenti sulla emissione della fattura

    Con Risposta a interpello n 275 del 4 aprile le Entrate chiariscono che:

    • le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi 
    • devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura

    Nel dettaglio la società istante è un laboratorio analisi cliniche autorizzato per l'attività sanitaria di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche, struttura sanitaria autorizzata, aperta al  pubblico ed esegue direttamente le prestazioni sanitarie di analisi cliniche avvalendosi di professionisti sanitari abilitati quali infermieri, biologi, tecnici di laboratorio ed inquadrati come dipendenti o collaboratori.

    Riferisce, inoltre, che: «­Trattasi in definitiva di prestazione sanitaria resa dalla struttura sanitaria nei propri locali (e non da un professionista terzo nei locali medesimi). I referti delle analisi vengono rilasciati su carta intestata del laboratorio. ­ Il titolo fiscale è redatto dalla società [ALFA], in quanto servizi sanitari resi da impresa, e trasmesso come vuole la norma al Sistema Tessera Sanitaria». 

    Tanto premesso, l'istante chiede se possa emettere il cd. ''scontrino parlante'', invece della fattura con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

    Sinteticamente l'agenzia specifica che nel  caso  prospettato le  prestazioni  sanitarie  sono rese direttamente dall'istante che è un Poliambulatorio specialistico Chirurgico ed Endoscopico, nonché laboratorio di analisi cliniche e di conseguenza devono essere documentate mediante fattura ex articolo 21 del decreto IVA. 

    Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che sono esenti dall'imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»

     L'articolo 22 del decreto IVA dispone che l'emissione della  fattura non  è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 

    • per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
    • per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10

    Dunque, sottolinea l'agenzia, la norma  individua puntualmente le  operazioni esenti elencate dall'articolo 10 del decreto IVA (''da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)'') per le quali l'emissione  della  fattura  non è  obbligatoria e che,  dunque,  possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei  corrispettivi,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127, e  l'emissione  del  cd.  ''documento  commerciale''

    Tra queste non sono ricomprese le ''prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona'indicate  al  n. 18, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente. 

    L'agenzia specifica inoltre che la suddetta previsione è in linea con quando previsto dal successivo articolo 36­bis del decreto IVA, secondo cui, «Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente» 

    Prestazioni sanitarie farmacie: quando è ammesso lo scontrino parlante

    Infine, in merito ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'agenzia osserva che è stato ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. ''scontrino parlante'' (ora ''documento commerciale parlante'', integrato con il codice fiscale del destinatario) da parte delle farmacie in linea con quanto già disposto (ex articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la certificazione dei medicinali dalle medesime ceduti circoscrivendo puntualmente, secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie medesime, e valorizzando, altresì, la circostanza che, «i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima», nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate. 

    Allegati:
  • Principi Contabili Internazionali

    Codice etico revisori: applicabile dal 1 gennaio 2023

    Con avviso del 30 marzo il MEF informa del nuovo codice etico avente decorrenza 1 gennaio 2023. Esso sostituisce il precedente emanato nel 2018.

    In particolare, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti", anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Codice Etico revisori: come è composto

    Il documento si compone:

    • della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, 
    • di una Introduzione, 
    • di un Glossario,
    • del corpo dei principi.

    Attenzione al fatto che il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

    Codice Etico revisori: i principi

    Come specificato nella guida, il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, elaborato ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 10, co. 12, del D.Lgs. 39/2010, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità di agire nell’interesse generale. 

    Tali principi costituiscono lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare.

    I principi fondamentali cui attenersi sono: 

    • integrità,
    • obiettività, 
    • formazione, 
    • competenza e diligenza professionali,
    • riservatezza e comportamento professionale. 

    Tra le novità appunto, si segnala la parte relativa all'indipendenza non regolamentata prima.

    In particolare, come specificato nella Parte 4A del Codice sottosezione 400.5:

    • l'indipendenza è legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità
    • l'indipendenza comprende: 
      • (a) Indipendenza mentale – lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale. 
      • (b) Indipendenza agli occhi di terzi – l’evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione. 

    Codice Etico revisori: i compensi

    In merito al compenso da segnalare nella sezione 330 la parte R330.3 (I).

    Ai sensi dell’art. 10, comma 10 D. Lgs. 39/2010, il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. 

    A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: 

    • (a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società  del gruppo; 
    • (b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; 
    • (c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 (Principi di revisione).
    Allegati: