• Agricoltura

    Etichettatura prodotti con farine d’insetto: le regole nei decreti Masaf

    Con un comunicato del 23 marzo il MASAF, informa della firma di quattro decreti sull'etichettatura dei prodotti a base di insetti a firma del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

    Si segnala che i testi non sono ancora disponibili, pertanto si evidenzia quanto specificato nel comunicato interministeriale.

    Etichettatura prodotti con farine d'insetto: regole in arrivo

    I provvedimenti, che hanno visto l'intesa ieri in Conferenza Stato-Regioni, contengono specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti e preparati destinati al consumo umano ottenuti tramite l'utilizzo di:

    • Acheta domesticus (grillo domestico), 
    • larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), 
    • larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) 
    • e Locusta migratoria.

    Il Minstro dell'agricoltura Lollobrigida ha commentato la firma dei provvedimenti nel corso della conferenza stampa presso il Ministero, come segue:

    "Il nostro obiettivo è dare informazioni chiare e rafforzare la capacità di discernimento delle persone rispetto al tema fondamentale dell'alimentazione. Non considero gli insetti in concorrenza con i cibi della Dieta Mediterranea, ma ritengo fondamentale evitare che i prodotti del Made in Italy siano confusi con queste farine. 

    Secondo il Ministro Urso del MIMITS: "Alla base dei provvedimenti firmati oggi vi è il principio della trasparenza su cui si fonda la capacità di scelta di consumatori, che devono sapere come un prodotto è stato realizzato, da dove proviene e con cosa è fatto, per esser liberi di utilizzarlo o meno".

    Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha poi rassicurato: "Vigileremo con attenzione anche grazie al rigoroso controllo dei carabinieri dei NAS sia nell'utilizzo di queste farine sia nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutela della salute. Questo Governo vuole difendere i consumatori da eventuali commistioni, con l'utilizzo di farine da insetti nei nostri prodotti tipici come pasta e pizza".

    Infine il coordinatore nazionale delle politiche agricole Caner ha specificato che: 

    "L'utilizzo di farine provenienti da insetti va ben esplicitata, così come i possibili rischi per la salute. Occorrono informazioni chiare sulle confezioni di tutti questi prodotti, inclusa la loro esposizione al pubblico in scomparti ben identificabili e in scaffalature dedicate".

    Si attendono i testi dei decreti con tutte le regole per le imprese e a tutela dei consumatori

  • Trust e Patrimoni

    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Con una faq pubblicata in data 28 marzo le Entrate forniscono un chiarimento sul Trust.

    Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che in data 20 ottobre 2022 le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 34 dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla relativa disciplina, dopo consultazione pubblica.

    Con il documento l’Agenzia ha fatto il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Le Entrate in data 28 marzo hanno pubblicato un chiarimento specificando che, per avvalersi della procedura telematica per l’invio della dichiarazione di successione, il trust deve risultare essere l’unico beneficiario del testamento, in quanto:

    • non è possibile inserire nel quadro EA altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi, da quello del trustee – dichiarante.

    Ti consigliamo di leggere anche: Dichiarazione di successione web: guida alla compilazione e invio della precompilata.

    Inoltre, nella faq le Entrate specificano che, l’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne in alcuni casi:

    • se il beneficiario finale non è identificato o identificabile;
    • se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto;
    • se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.

    In tali ipotesi, sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica.

    Inoltre, si precisa che l’applicazione non prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.

    In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente potrà rivolgersi presso l’ufficio territoriale competente (ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4.

  • Senza categoria

    Cessione bonus edilizi 2022: remissione in bonis entro il 30.11.2023

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n.49 della Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è stato reso definitivo lo slittamento al 31 marzo 2023:

    • delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi
    • delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

    Con un emendamento approvato nella serata in data 27 marzo al DL n 11/2023 arriva la remissione in bonis per questo termine, si potrà, pagando una sanzione, far slittare la comunicazione al 30 novembre.

    Cessione credito e sconto in fattura: approvata la remissione in bonis

    Facciamo un riepilogo delle proroghe.

    Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale andava inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è slittato in avanti il termine ultimo entro cui provvedere all'invio. 

    Lo slittamento del termine al 31 marzo ha riguardato:

    • sia le spese sostenute nel 2022;
    • sia le rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

    La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti

    • sulle singole unità immobiliari, 
    • sulle parti comuni degli edifici 

    potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate, invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023 Attenzione, è stato approvato un emendamento al DL n 11/2023 in conversione contente ulteriore slittamento del termine con la remissione in bonis che consente pagando 250 euro di poter inviare la comunicazione di cui si tratta entro il 30 novembre 2023

    Ricordiamo che, secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa:

    • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,  
    • entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.

    Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:

    • Superbonus,
    • Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%, 
    • Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.

    e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. 

    Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023 e ora con la remissione in bonis al 30 novembre.

  • Agricoltura

    Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%

    Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento

    Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole

    Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

    Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

    Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.

    Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

    Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: accordo con AMCO società di gestione crediti deteriorati

    Con Informativa n. 44 del 24 marzo il CNDCEC rende nota la firma del Protocollo della durata di un anno, rinnovabile, con AMCO – Asset Management Company S.p.A in data 22 marzo.

    AMCO è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze operante nel settore finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati.

    Con il Protocollo si riconosce ai Commercialisti di poter operare a supporto dei loro clienti, nell’ambito di incarichi giudiziari o stragiudiziali, per favorire e ottimizzare accordi di ristrutturazione debiti attraverso AMCO, prevedendo l’attivazione di una interfaccia operativa a uso esclusivo degli iscritti all’Albo.

    Come da protocollo AMCO si impegna a creare un punto di accesso dedicato ai soggetti iscritti all’Ordine che, su mandato dei rispettivi clienti, intendano avvalersi dei Servizi ed a consentirne ai medesimi l’accesso attraverso le modalità tecniche descritte nell’Allegato Tecnico fornendo al CNDCEC un report periodico relativo ai dati cumulati di accesso ai Servizi per monitorare il livello di accessibilità e fruibilità degli stessi.

    Accedi qui per scaricare gli allegati 1,2,3, alla Informativa del Consiglio, per ulteriori approfondimenti.

    Il CNDCEC si impegna a favorire la conoscenza dei Servizi presso gli Ordini territoriali al fine di raggiungere gli iscritti ribadendo la disponibilità di tali Servizi ai soli iscritti sulla base delle informazioni formalmente risultanti dall’Albo.

    Inoltre, si impegna a mettere a disposizione dei soggetti che intendano richiedere l’accesso ai Servizi il Format di Mandato e, in generale, a rendere conoscibili agli stessi i requisiti generali di accesso.

  • Adempimenti Iva

    Servizi internet da residente UE: come sanare l’errore nel luogo d’imponibilità IVA

    Come regolarizzare l'IVA dovuta da un residente UE che presta servizi di teleradiodiffusione via internet.

    Con la Risposta a interpello n 253 del 17 marzo le Entrate replicano ad un istante, società stabilita in UE che offre ai propri clienti, business e privati, i seguenti servizi di organizzazione e implementazione delle infrastrutture informatiche: 

    • i) servizi di connettività; 
    • ii) server dedicati indipendenti; 
    • iii) servizi di Cloud Computing; 
    • iv) fornitura di dispositivi per il controllo del traffico entrante ed uscente (FWaaS).

    Listante precisa che:

    • ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, si considerano ''prestati tramite mezzi elettronici'' i  ''servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione'';
    • l'articolo 58 della ''direttiva IVA'', rubricato ''Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di tele­radiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi'', prevede che il luogo di effettuazione di tali servizi è il ''luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale''. 

    La Società riferisce di aver errato nell'individuare il luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi  erogate nel periodo di  imposta 2016-­2021 a committenti non soggetti passivi.  

    In particolare, ha assoggettato ad IVA nel proprio Stato di stabilimento i servizi resi ai privati consumatori applicando erroneamente alle prestazioni di servizi elettronici erogate ai clienti privati l'articolo 45 della direttiva IVA ai sensi del quale ''il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica''

    Resasi conto dell'errore, in relazione all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni rese ai committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia, l'Istante chiede di conoscere le modalità da seguire per liquidare in Italia l'IVA dovuta per il periodo 2016­2021.   

    Avendo aderito al regime OSS dal 1° gennaio 2022 chiede l'autorizzazione a pagare l'importo dovuto ai fini IVA per il periodo 2016 ­2021 mediante la prossima dichiarazione OSS.

    L'agenzia specifica che in relazione al quesito, si segnala che l'articolo 57 quinquies, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 15 marzo 2011, n. 282, disciplinante gli adempimenti gravanti sul soggetto passivo che intende avvalersi dei predetti regimi OSS/IOSS, prevede che ''Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo''

    La decorrenza temporale fissata dal legislatore per l'operatività dei regimi speciali è quindi definita in maniera precisa: l'adesione dispiega i propri effetti dall'inizio del trimestre successivo all'iscrizione al portale. 

    Analogamente, la direttiva IVA, nel disciplinare termini e contenuto delle dichiarazioni IVA (articoli 364 e ss.), fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni, rientranti nei regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d'imposta.

    Coerentemente, l'articolo 74 sexies del decreto IVA dispone che le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi che hanno aderito ai regimi in argomento riportino l'ammontare delle operazioni (prestazioni di servizi; vendite a distanza intracomunitarie di beni; cessioni di beni nazionali facilitate tramite piattaforme) ''effettuate nel periodo di riferimento''

    Pertanto ­ alla luce delle prescrizioni fissate dal legislatore, unionale e nazionale, in merito  all'ambito operativo dei regimi speciali in esame, non si ritiene percorribile la  richiesta della Società di utilizzare il regime OSS per regolarizzare il debito IVA relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo 2016-­2021 a privati consumatori stabiliti nello Stato. 

    Si segnala,  tuttavia,  che in base alla normativa italiana,  alle violazioni  commesse nell'ambito  del  regime speciale MOSS si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni generali  in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Nella circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, si è ammesso che  ''il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta inteso che, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, il soggetto passivo non residente dovrà versare l'imposta allo Stato di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte­ calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato ­ direttamente all'Italia, quale Stato membro di consumo''. 

    Pertanto,  l'Istante dovrà verificare con il  proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, nei limiti di quanto ammesso dal citato articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e quindi del ravvedimento operoso.

    Se la registrazione tardiva fosse possibile, la Società potrà versare l'imposta nel proprio Stato di stabilimento, tramite MOSS, e versare interessi e sanzioni ridotte in Italia mediante Modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (senza identificazione ai fini IVA). 

    Qualora, invece, tale opzione di registrazione tardiva non fosse possibile per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, l'Istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 3 e 35ter del decreto IVA.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rimborsi dalle Entrate: pagati in titoli di Poste se il contribuente non ha il c/c

    Con un chiarimento pubblicato in data 22 marzo le Entrate specificano che, il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.

    È vero che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato. 

    Ma nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite:

    • titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. 
    • recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario che,
    • entro 60 giorni dalla data di emissione (il termine di validità è impresso sul titolo), potrà presentare l’assegno per l’incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

    Rimborsi relativi al Modello 730/2023

    In merito ai rimborsi derivanti dal 730/2023, in base a quanto specificato dalla istruzioni della stessa Agenzia, nel prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

    In particolare, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a

    tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

    Leggi anche: Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze con tutte le date da ricordare