• Rimborso Iva

    Nota di credito: lo storno della fattura di acconto

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22996 pubblicata il 28 luglio 2023, prende in esame la situazione in cui, a fronte di un anticipo ricevuto per una futura fornitura, una società emette una fattura di acconto sottoposta a IVA.

    In una fase successiva, nel momento in cui tale operazione effettivamente non si realizza, la medesima società rimborsa all’acquirente il corrispettivo versato e recupera l’imposta emettendo una nota di credito.

    L’Agenzia delle Entrate contesta l’emissione della nota di credito con recupero dell’imposta, in quanto, ad avviso del contestatore, la fattispecie realizzava una operazione finanziaria esclusa dal perimetro dell’imposta, invece che una operazione imponibile.

    La Corte di Cassazione spiega che il versamento di un acconto sul prezzo pattuito su una operazione soggetta a IVA, costituisce una operazione imponibile ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del DPR 633/1972.

    In conseguenza di ciò, al venir meno dell’operazione, in una fase successiva, il soggetto passivo, contestualmente alla restituzione dell’importo versato alla controparte, potrà emettere una nota di credito e recuperare l’imposta, al realizzarsi dei requisiti previsti dall’articolo 26 del DPR 633/1972.

    Del resto anche l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello numero 488 del 5 ottobre 2022, spiegava che la fattura di acconto doveva essere emessa con la medesima aliquota prevista per la fattura dell’operazione principale, prevedendo la possibilità di stornare l’eventuale eccedenza di imposta con una nota di credito.

    Il punto essenziale, spiega la Corte, è la qualificazione dell’operazione sottostante, quale imponile IVA oppure fuori campo IVA.

    Se infatti, nel primo caso, il recupero dell’imposta avviene di norma attraverso l’emissione di una nota di credito recuperante l’imposta, sempre che siano realizzati i requisiti richiesti dall’articolo 26 del DPR 633/1972; nel secondo caso, invece, il contribuente avrà il diritto di chiedere l’imposta a rimborso, ma non in ogni caso, bensì entro il termine decadenziale di due anni (dalla data del pagamento o, se posteriore, dalla data in cui si è realizzato il presupposto per la restituzione, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo nero 546/1992.

    A definizione di tutto ciò, la Corte di Cassazione ha emesso il seguente Principio di diritto: “in tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell’imposta, è rilevante la qualificazione dell’operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev’essere verificata l’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 26 DPR numero 633 del 1972 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dall'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo numero 546 del 1992, salvo l’effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML

    Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

    Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.

    Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). 

    Il fondo ha una dotazione di: 

    • 3,7 milioni di euro per l'anno 2022; 
    • 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

    Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro. 

    Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. 

    Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica. 

    Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni

  • Riforma fiscale

    Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale

    Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

    Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.

    Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.

    Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva. 

    I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

    Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.

    Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

    Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. 

    Resta fermo il criterio civilistico della residenza. 

    Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.

    Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo 

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:

    • per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
      • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
      • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale

    Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società  degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

    • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
    • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

    Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

    1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
    2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.

    Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

    Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta. 

    Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

    Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Principi Contabili Internazionali

    Check list ASSIREVI 2023: pubblicate il 19 dicembre

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre, ASSIREVI Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, annuncia la pubblicazione delle check list 2023.

    Nel dettaglio, si rende noto di aver pubblicato:

    • la lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea,
    • nonché la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)
    • la lista di controllo lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127). 

    La lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea pubblicata da ASSIREVI, ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno in quanto recepisce nuovi obblighi informativi previsti dai documenti, di seguito riepilogati, entrati in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023

    Check list ASSIREVI 2023: per bilanci redatti con principi internazionali

    Il comunicato stampa di ASSIREVI evidenzia che, tra le novità degli aggiornamenti apportati, si segnalano in particolare quelle relative a: 

    • IFRS 17 – Contratti assicurativi, che sostituisce l’IFRS 4 e rappresenta una rilevante novità per il settore di riferimento nonché per tutte le aziende che si trovano a dover contabilizzare contratti di tipo assicurativo. Il principio introduce nuovi criteri di iscrizione e rilevazione dei contratti assicurativi volti, tra l’altro, al superamento dei modelli contabili previsti dalle normative locali dei singoli paesi (come accadeva con IFRS 4) e alla differente misurazione delle performance aziendali; 
    • IAS 1 e IAS 8, che introducono chiarimenti volti ad aiutare le entità a decidere quali informazioni sui principi contabili devono essere divulgate (modifiche allo IAS 1) e a distinguere tra principi contabili e stime (modifiche allo IAS 8); 
    • IAS 12 – Imposte sul reddito, in relazione alla riforma fiscale internazionale (norme del secondo pilastro dell’OCSE, anche dette “Pillar Two Model Rules”), che prevede alcune modifiche allo IAS 12 mediante l’introduzione di un’eccezione temporanea obbligatoria alla contabilizzazione delle imposte differite determinate dall’attuazione delle menzionate norme (in vigore dal 2024), nonché previsioni in materia di informazioni integrative da fornire, da parte delle società interessate, nelle situazioni infrannuali e in bilancio.
  • Versamenti delle Imposte

    Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024

    Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.

    Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.

    La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    • siano titolari di partita IVA;
    • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); 

    ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.

    Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF

    Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.

    Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
    La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:

    • ai titolari di partita Iva,
    • che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.

    Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".

    La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

    Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.

  • Ravvedimento

    Mancata detrazione IVA: è possibile sanare con integrativa?

    Con Risposta a interpello n 479 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA e dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6–bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha confermato che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa se per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.

    Vediamo il caso di specie.

    Omesso detrazione IVA: il caso di specie

    La società istante ALFA riferisce di aver effettuato ­ con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021  ­ un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il  trasferimento di un ramo d'azienda alla società BETA.

    A  tal  proposito,  comunica altresì che  «Al  ramo  di  azienda  attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori ­ successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione ­ fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori)erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria  [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse. 

    A causa della non corretta intestazione delle Fatture [BETA], la Società le ha in  un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta, complessivamente pari a euro […], pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ''Ravvedimento 2022''). Coerentemente, non ha incluso le Fatture [BETA]nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022 (la dichiarazione IVA 2022 è in Allegato 4)»

    Ciò nondimeno  «Dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le Fatture [BETA]oggetto del Ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. (…) È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le Fatture [GAMMA],  né  tantomeno  detratto  la  relativa imposta».

    Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di «chiarire, innanzitutto, l'esistenza del diritto della Società a ''recuperare'' la detrazione dell'IVA afferente alle Fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale ''recupero'' possa avvenire».

    Omesso detrazione IVA: quando è possibile l'integrativa

    Le entrate hanno ricordato che l'articolo  19,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «Il diritto  alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»

    Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ispirandosi ai principi espressi  in  proposito  dai  giudici  unionali,  ha  chiarito  che  «il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in  capo al  cessionario/committente  si  verifica  la  duplice  condizione :

    • i)  (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
    • ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. 

    É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuisisono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […] 

    L'effettività  del  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  e il  principio  di  neutralità  dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. 

    Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]». 

    Con il richiamato documento di prassi è stata, dunque, ammessa la possibilità di  ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui ­ per mero errore ­ il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato  la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente. 

    Pertanto, dato per assunto il fatto che, per errore ­ l'istante ha riversato all'erario  l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse dalla Beta nel 2021, l'assunto su indicato trova applicazione al caso in esame.

    Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di  presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni. 

    Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57  del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. 

    Per  completezza,  si  osserva  che  non  costituisce  ostacolo  all'adozione  del  comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ''Ravvedimento 2022'' con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche.

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