• Ravvedimento

    Ravvedimento speciale: unica rata in scadenza il 20 dicembre

    Pubblicata in GU n. 278 del 28 novembre la Legge n 170 di conversione del Decreto proroghe.

    Si conferma, tra le altre, la proroga inserita con un emendamento nell'iter di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022. 

    La norma prevede nel dettaglio quanto segue: Art.  3-bis Differimento  dei  termini  per  l'adesione   al ravvedimento speciale. I soggetti che, entro il termine del  30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura  di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da  174  a  178,  della legge 29 dicembre 2022,  n.  197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute  in un'unica  soluzione  entro il  20 dicembre  2023 e rimuovono   e irregolarità od omissioni entro la medesima data. 

    Per poter avere i  benefici previsti da questa norma, ossia riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e dilazione del debito in 8 rate, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre.

    La norma appena introdotta rende possibile, anche a chi non ha provveduto, di adempiere al pagamento in una unica soluzione entro il 20 dicembre prossimo

    Ravvedimento speciale: riepilogo delle regole

    E' scaduto il 2 ottobre (il 30 settembre, termine ordinario slittato perchè sabato) il termine per pagare in un' unica soluzione il dovuto per la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 nota come Ravvedimento speciale.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023.

    Il termine del 30 settembre 2023, che cadeva di sabato, è stato prorogato, in luogo del 31 marzo 2023, dal decreto bollette n. 34/2023 convertito.

    Il pagamento può avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato). La scadenza è di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe pagando al 20 dicembre quanto dovuto per il ravvedimento.

    Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.

    Ravvedimento speciale: FAQ delle Entrate

    A proposito di utilizzo della rateizzazione, ricordiamo che l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 giugno una serie di faq in risposta ad alcuni dubbi dei contribuenti, tra le quali ve ne è una che tratta di ravvedimento speciale.

    Nel dettaglio veniva domandato se i nuovi termini previsti dal decreto bollette di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

    L'agenzia dopo il riepilogo della norma di riferimento ha sottolineato che l’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174:

    • posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
    • rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
    • stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).

    L'agenzia ha chiarito che i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.  

    L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 – e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive – con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

    In data 19 dicembre l'agenzia ha aggiornato i software di compilazione e controllo dei modelli Redditi e Irap online. 

    Le nuove versioni dei prodotti informatici sono: la 1.7.0, per le persone fisiche, la 1.3.0, per le società di capitali e gli enti non commerciali, e la 1.4.0 per le società di persone e l’Irap.

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

    Viene precitato che, l’aggiornamento si è reso necessario, in particolare, riguardo all’operazione di controllo:

    • relativa alle colonne 18, del rigo LM40, e 1, del rigo, RU501, di Redditi Pf, in presenza di determinati codici credito (quelli per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2021)
    • sui crediti d’imposta presenti nei quadri TN e PN, di Redditi Sc relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
    • sui crediti d’imposta presenti nel quadro PN, di Redditi Enc, relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
    • relativa agli “Oneri detraibili” per campo 36 e 36A di Redditi Sp
    • sui codici catastali per la verifica dei comuni soppressi, del modello Irap.

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 23.10

    Precedentemente, in data 23 ottobre,  venivano apportate alcune modifiche sui modelli dei dichiarativi 2023, intervenuti a seguito di novità per i modelli Redditi SP, IRAP e Cnm 2023 da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022.

    Le motivazioni delle modifiche sono di sotto elencate:

    • compilazione e controllo modello Redditi SP 2023 Versione 1.3.0:
      • aggiornamento per recepire le modifiche inserite nelle Specifiche tecniche,
      • modifica controllo “credito imposta ceduto” per codici credito esenti alla verifica,
      • modifica controllo Zone economiche speciali,
    • compilazione e controllo modello Irap 2023 Versione 1.3.1:
      • aggiornamento controllo compilazione quadro IR in presenza di funzionario,
    • compilazione e controllo modello Cnm 2023 Versione 1.1.0:
      • aggiornato il controllo relativo al calcolo del “Importo Rata” dei righi CS20 e CS21.

    Ricordiamo che con sei distinti provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dichiarativi 2023 (anno di imposta 2022)

    In particolare, vengono approvati i seguenti Modelli Dichiarativi 2023:

    Scarica qui i modelli e le istruzioni

    Modello Redditi PF 2023

    Tra le novità di rilievo si segnalano:

    • i nuovi scaglioni di reddito;
    • l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico; 
    • la detrazione per i canoni di locazione a favore dei giovani; 
    • diversi i bonus di nuovo inserimento o prorogati (ad esempio la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche)
    • introdotta nel quadro RE con codice apposito la novità per i docenti e ricercatori relativa alla proroga dell'agevolazione fiscale loro riservata per il rientro in Italia per un ulteriore quinquennio

    Modello Redditi SC/2023

    Quadro RF vengono inserite variazioni in aumento e in diminuzione per le novità relative sulla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

    Quadro RQ  introdotta la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa entro il 30 settembre 2023 e che applicano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

    Quadro RS aggiornamento per le spese per l’efficientamento energetico in merito alla nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.

    Quadro RU con i dati relativi ai nuovi crediti d’imposta introdotti nel 2022.

    Modello Redditi SP/2023

    Quadri RT (sezione VII) ed RM (sezione III) adeguati alle nuove disposizione relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023 tassate al 16% con l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

    Quadro RS modificato per abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

    Modello Redditi ENC/2023

    Tra le novità si segnalano: 

    • Rigo RS255 inserito il prospetto relativo al tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni Its Academy,
    • Rigo RS256 inserito il social bonus ossia, le donazioni in denaro a favore degli enti del Terzo settore,
    • Quadro RS è stato rivisto, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire, nel 2023, della detrazione del 90% (articolo 119, decreto “Rilancio”),
    • Quadro RU prevista l'indicazione dei dati relativi ai nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 e inseriti i campi per consentire ai beneficiari dei crediti formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e investimenti in beni strumentali di fornire alcune informazioni relative a tali agevolazioni.

    Modello Consolidato nazionale e mondiale 2023

    Vengono aggiornati i prospetti relativi:

    • alle “Spese di riqualificazione energetica
    • alle “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti” 
    • la “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, per le spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.

    Modello IRAP/2023

    Tra le novità di rilievo:

    • nella sezione “Dati del contribuente” del Frontespizio è stata eliminata la sezione “Persone fisiche”,
    • viene rimosso il Quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche in quanto dal 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che, pertanto, non dovranno presentare la dichiarazione relativa all’imposta regionale,
    • nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6. La deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato «confluisce» nel nuovo rigo IS7.
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    Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF

    Con la nota n. 281018 dell’11/12/2023 del MEF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare, entro il prossimo 31 dicembre l’eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell’8 agosto 2023.

    Viene precisato che, i revisori che operano esclusivamente nell’ambito di società di revisione NON sono tenuti alla comunicazione poiché si avvalgono del sistema interno di controllo della qualità delle stesse società in cui operano.

    Ricordiamo che a proposito della comunicazione, il MEF tramite nota del 23 novembre informava del fatto che, gli iscritti al registro che intendessero avvalersi della facoltà di applicazione anticipata (ed esclusivamente tali iscritti) sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

    A tal fine, le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti sono tenuti ad informarne il Ministero dell’economia e delle finanze mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

    Nella comunicazione altresì dovranno essere indicati, per le persone fisiche:

    • il nome, cognome, luogo e data di nascita;
    • il numero di iscrizione al registro; per le persone giuridiche:
      • la denominazione o ragione sociale;
    • il numero di iscrizione al registro.

    Principi revisione internazionali: nuova adozione dal MEF

    Con Determina della Ragioneria Generali n. RR 184 dell'8 agosto il MEF ha adottato nuovi principi professionali internazionali.

    Nel dettaglio, con la determina viene stabilito che i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali:

    • ISQM (Italia) 1,
    • ISQM (Italia) 2 
    • e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato,

    preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. 

    Viene specificato che:

    • tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220,
    • salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220. 

    La determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale.

    Scarica qui la determina.

    Attenzione, i revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell’IFAC.

    Principi revisione internazionali: chiarimenti MEF del 11.12

    Con la recente nota Prot. n. 281018 dell’11/12/2023 è anche stato evidenziato che i principi professionali comprendono:

    • I principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"(Luglio 2006);
    • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarifieded aventi ad oggetto:
      • le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");
      • l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza");
      • i compiti riguardanti il formato elettronico unico del bilancio (Esef – European Single Electronic Format) (principio di revisione SA Italia 700B; "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)";

    E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. 

    I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. 

    Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori mentre l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contieneulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.

    La versione aggiornata dei suddetti principi professionali si applica alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente. 

    Allegati:
  • Redditi Fondiari

    Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.

    Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di  parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:

    • ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ­ ,    
    •  ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
    • ''indennità di occupazione temporanea'',
    • ''indennità di occupazione d'urgenza''.

    Ciò  premesso, chiede  se  sia corretto assoggettare a  tassazione anche  l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.

    Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Le entrate ricordano che l'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 in  cui  sono  confluite  le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite  dagli strumenti urbanistici.»

    Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),  del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto  che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di  imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.». 

    Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione  delle indennità  di  esproprio  è subordinato  alla  verifica  della  collocazione  del  terreno  oggetto  del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla  rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con  specifico  riferimento alla  determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  l'articolo  32,  comma  1,  del  TUEPU  stabilisce  che  «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

    Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore». 

    Al  riguardo, appare  opportuno  osservare che  secondo il costante  orientamento  della  giurisprudenza  civile  della  Corte di  cassazione, «nel caso di espropriazione parziale  (che  si configura  quando la vicenda  ablativa investa  parte  di  un complesso  immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano  negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). 

    La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.

    Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il  deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di  esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere  assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU. 

    Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura  ablativa  con  atti  di  parziale esproprio  e  occupazione  per  la  realizzazione  di  un  collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.

    Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche  l'''indennità per deprezzamento'',  su cui  è  stata  applicata la  ritenuta  del  20  per  cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei  redditi, per la tassazione ordinaria, col  computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze  di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è  determinata ai sensi del successivo articolo 68.

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Imposta sostitutiva rimpatrio utili esteri: i codici tributo per ravvedersi

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva sugli utili esteri.

    Nel dettaglio, vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    L'agenzia ricorda che, con risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: 

    • “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento riferiti alla predetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Imposta sostitutiva utili esteri: le regole della agevolazione

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 197 del 2022, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva (di cui al successivo comma 88).

    Si prevede infatti che:

    • i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87;
    • i contribuenti assoggettati, invece, all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

    Il successivo comma 89 dispone, altresì, la riduzione di tali aliquote nelle misure ivi indicate in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

    Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89. 

    Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

    Imposta sostitutiva utili esteri: il DM MEF 26.06.2023

    Con Decreto MEF del 26 giugno 2023, pubblicato in GU n 147/2023, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri.

    Sinteticamente si evidenzia che il DM, pubblicato anche sul sito del Mef, corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica, consta di 8 articoli.

    Come specificato nella relazione illustrativa, il regime in esame è un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

    La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. 

    Inoltre viene precisato che che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili. 

    Di conseguenza, il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.

    In ogni caso, il contribuente, come specificato dal Dm, deve mantenere traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera, quali, ad esempio, delibere o atti di distribuzione, delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.

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    Elenco revisori Comuni: entro oggi le domande

    Entro oggi 18 dicembre scade l'invio delle domande o il rinnovo delle stesse per l'elenco dei Revisori dei Comuni.

    Ricordiamo che, il CNDCEC ha trasmesso ai propri ordini territoriali copia dell’avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2024, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

    Nel dettaglio con l'informativa n.141 del 21 novembre si evidenzia sinteticamente che:

    • la richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco da parte dei soggetti già iscritti,
    • e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, 

    potranno essere presentate esclusivamente per via telematica entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2023, secondo le modalità stabilite nell’avviso.

    Elenco revisori Comuni: come confermare o presentare domanda 2024

    L'avviso, in allegato alla informatica, clicca qui per scaricarlo, rende noto che:

    • a decorrere dalle ore 12.00 del 2 novembre 2023, 
    • i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, 
    • sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco;
    • dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento.

    Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario. 

    Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento, in relazione ai requisiti per l'iscrizione viene evidenziato che:

    • i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2023 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno; 
    • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.

    In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.

    La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale procedendo come segue:

    • accedere alla sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” 
    • quindi di quella “Accedi alle banche dati” 
    • e infine “Accedi all’area personale”.

    L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.

    Tra le novità previste in sede di conversione del decreto vi è quella che riguarda un adempimento sulle fatture elettroniche B2C, vediamo i dettagli.

    E-fatture consultabili nel cassetto fiscale senza consenso dal 2024

    Con un emendamento approvato in sede di conversione del DL Anticipi, si prevede che il consumatore potrà accedere anche ai dati sui beni acquistati o le prestazioni ricevute, senza preventiva adesione al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.

    Le fatture B2C, ricordiamolo, sono quelle emesse nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (appunto Business to Consumer).

    Nel dettaglio con l'articolo 4-quinquies, si modifica la disciplina della fattura elettronica, prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015.

    Fin ad ora, la messa a disposizione delle fatture B2C nel cassetto fiscale del consumatore poteva avvenire solo su richiesta.

    Nelle prestazioni B2C tra soggetti italiani, qualora l’operatore non sia un dettagliante e, quindi, sia tenuto a emettere e-fattura, il documento inviato allo SDI non era automaticamente disponibile nel cassetto fiscale del destinatario.

    La nuova norma imporrà che le Entrate rendano in ogni caso disponibili a ciascun consumatore, tramite i propri servizi telematici, tutte le sue fatture elettroniche. 

    In particolare, saranno messi a disposizione i dati completi della fattura, incluse informazioni di dettaglio sulla prestazione o l'acquisto.

    Secondo l’Autorità per la privacy senza l’adesione dell’interessato, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia non sarebbe possibile, come richiesto dall’articolo 6 del Gdpr ed è per questo che la norma originaria ha previsto  l’adesione del contribuente, ma anche che questi dovesse scegliere se aderire solo per il futuro o anche per la messa a disposizione di documenti pregressi.

    La modifica ora approvata, consentirebbe ai cittadini di accedere più facilmente alle fatture ma per essere attuata dal 2024 si dovranno predisporre norme che tengano conto delle raccomandazioni del Garante privacy. 

    La norma consentirà, senza il consenso degli interessati, un trattamento massivo dei loro dati da parte dell’Agenzia, la quale non conserverà più sui propri sistemi solo i dati identificativi delle fatture (numero, data, emittente e importi totali) ma anche le informazioni di dettaglio su natura, quantità e qualità dei beni acquistati e delle prestazioni ricevute.

    Secondo le regole vigenti, infine, i dati integrali di dettaglio, per chi ha aderito al servizio, restano disponibili solo fino al secondo anno successivo all’emissione della fattura e tale previsione non dovrebbe cambiare dal 2024.