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Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle
ABI Associazione Bancaria Italiana diffonde consigli pratici agli uternti per contrastare i crimini informatici e le truffe.
Nel dettaglio, vengono pubblicate alcune avvertenze per operare in sicurezza online o allo sportello ATM.Operare on line in sicurezza
ABI specifica che per operare online in modo comodo e sicuro è importante seguire alcune semplici regole:
- usare password diverse e sufficientemente lunghe, con caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
- accedere a Internet tramite i propri dispositivi evitando reti pubbliche e/o aperte;
- installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato;
- limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online;
- verificare l’attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati
- in caso di telefonate “sospette”, verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca. In ogni caso, non fidarsi se vengono chiesti dati bancari o altri dati riservati;
- se si pensa di essere rimasti vittima di una truffa o di aver condiviso i propri dati bancari o delle carte di pagamento, contattare immediatamente la propria banca.
Pagamenti e prelievi contanti in sicurezza allo sportello ATM
L’ABI fornisce inoltre suggerimenti per effettuare pagamenti con carte e prelevare contanti allo sportello automatico (Atm) senza correre rischi.
I comportamenti da seguire:
- controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente e conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto e il codice di sicurezza (Pin) delle proprie carte di pagamento, strettamente personale,
- prediligere servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale, quali l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione delle utenze,
- evitare, ad esempio, di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso;
- non lasciarsi avvicinare da sconosciuti;
- non lasciare mai incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore.
Utilizzando lo sportello automatico (Atm):
- Occorre prelevare solo il denaro necessario e riponilo subito al sicuro.
- Assicurarsi di non essere visti durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini, contatta la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stato ‘spiato’.
- Verificare che l’apparecchio non presenti anomalie o irregolarità.
- Custodire sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.
- Attenzione alle truffe telefoniche.
- Non prendere assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere.
- Non fornire alcun tipo di informazione finanziaria ad operatori telefonici, nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiedere telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie.
- In caso di dubbi, contattare la banca e chiedere ragguagli.
Cosa fare se si ipotizzia di aver subito una truffa:
- Sporgere querela verso ignoti alle Autorità competenti, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie che sono state illegittimamente attribuite.
- In caso di frodi su carte di pagamento, bloccare immediatamente la propria carta chiamando il servizio clienti della propria banca o emittente.
- Inviare una raccomandata alla propria banca evidenziando i fatti ed allegando sempre copia della denuncia e di un documento di identità.
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Modello Redditi PF 2023: cartaceo tardivo entro il 28.09
Entro il 28 settembre 2023 è possibile sanare l'omessa presentazione agli uffici postali del Modello redditi PF 2023 in forma cartacea.
Questa scadenza riguarda nel dettaglio:
- dipendenti,
- pensionati,
- persone fisiche non titolari di partita Iva,
- collaboratori coordinati e continuativi,
- lavoratori occasionali
Modello Redditti PF 2023 cartaceo: quando si presenta
Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica, e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Modello Redditti PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro il 28.09
I soggetti che non hanno provveduto a presentare il Modello cartaceo PF 2023 entro il 30 giugno scorso, per sanare la loro posizione, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo.
Oltre al formato cartaceo della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", ricordiamolo, i ritardatari devono presentare la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Attenzione al fatto che. contesutalmente alla presentazione dei modelli su indicati, per sanare la propria posizone, occorre effettuare contestualmente il versamento della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice Tributo: 8911 Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
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730/2023: tassazione compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Come sono tassati i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche nella dichiarazione dei redditi 730/2023? I dettagli per il modello 730/2023
730/2023: tassazione dei compensi per attività sportive dilettantistiche
Anche quest'anno sono previste particolari modalità di tassazione per le attività sportive dilettantistiche.
Nel dettaglio la particolarità riguarda:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Di seguito una tabella di riepilogo.
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 10.000 euro non concorrono alla formazione del reddito da 10.001 a 30.658,28 euro ritenuta 23% a titolo d'imposta somme eccedenti
ritenuta 23% a titolo d'acconto 730/2023: compensi attività sportive dilettantistiche dove indicarli
Come specificato dalle istruzioni al modello 730, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche vanno indicati nel "Quadro D altri redditi" e in particolare nella prima sezione, al rigo D4 tra i redditi diversi.
Nel rigo D4 nella colonna 3 "tipo di reddito" va indicato il codice "7":- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2023 – Lavoro autonomo;
- per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro.
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Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale
Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.
Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
I dettagli del quesito.
Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che
“L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che “ Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:
- uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
- un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 2 agosto
Il 30 settembre è una data da ricordare per la Rottamazione quater, tanto per chi ha già presentato la richiesta di adesione, quanto per chi, gli alluvionati, può ancora fare domanda.
Nel dettaglio, entro il 30 settembre la Riscossione provvede ad inviare a chi ha già presentato la domanda di adesione il prospetto informativo con tutti i dettagli per i pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater: quali sono le prossime scadenze?
Mentre per i soggetti residenti o con domicilio nelle zone alluvionate la stessa data del 30 settembre è il termine ultimo per le domande di adesione.
La Riscossione ha continuato ad aggiornare le FAQ e in particolare, l'ultimo aggiornamento, con risposte specifiche per chi ha ancora tempo per aderire, è datato 2 agosto.
Di seguito alcune delle principali faq.
Rottamazione quater: cosa accade dopo l'adesione
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater: chi risiede nei territori alluvionati come verifica i debiti?
Tali soggetti possono richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 31 dicembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 61/2023 “Decreto Alluvione”), ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.
Rottamazione quater: cosa riguarda
La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Per tutti i dettagli leggi Rottamazione quater 2023: dal 3 luglio riapre il portale per gli alluvionati
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti aggiornate al 19 aprile con le risposte ai dubbi frequenti, di seguito le principali.
Rottamazione quater: può aderire chi ha aderito alla Rottamazione ter?
Con un comunicato del 10 febbraio rispondeva ad un "dubbio frequente" dei contribuenti.
In particolare, la Riscossione specificava che "a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio"
Veniva sottolineato che possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.
Ricordiamo inoltre che in data 20 gennaio prendeva il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023 con la pubblicazione delle modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
La richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 (entro il 2 maggio a causa della domenica e della festività).
Rottamazione quater 2023: come si può pagare
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dallunedì al venerdì.
Rottamazione quater: cosa accade se si salta una rata
Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Rottamazione quater 2023: cosa accade in caso di precedente rateizzazione
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.Scarica qui il file completo delle FAQ della Riscossione sulla Rottamazione quater aggiornate al 2 agosto.
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Commissari liquidatori cooperative: domande entro il 15 settembre
Scade il 15 settembre il termine per iscriversi all'elenco per i commissari liquidatori delle società cooperative fiduciarie e fiduciarie e di revisione, rivolto a Commercialisti, Avvocati e altri professionisti.
Prima di leggere i dettagli per l'invio della domanda, ricordiamo che con un comunicato stampa del 3 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informava della pubblicazione di due avvisi finalizzati alla costituzione di due elenchi di professionisti idonei a ricoprire i seguenti incarichi:
- commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione,
- componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.
Incarichi cooperative: domande entro il 15 settembre
Il MIMIT specifica che:
- le istanze di iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online: https://commissariliquidatori.mise.gov.it, possono fare domanda a tale elenco gli iscritti agli albi professionali:
- degli avvocati,
- dei dottori commercialisti,
- degli esperti contabili
- dei consulenti in materia di lavoro,
- dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione
- e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
- le istanze di iscrizione all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected], possono fare domanda:
Elenchi incarichi per cooperative: i termini per le domande
L'avviso MIMIT specifica che i termini per i due elenchi sono differenti, ossia:
- per i commissari liquidatori la scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2023,
- per i componenti dei comitati di sorveglianza non è invece prevista alcuna scadenza: l'iscrizione è sempre aperta.
Accedi da qui alla pagina preposta per consultare maggiori dettagli.
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Reato di Riciclaggio: uso del c/c per accogliere denaro sporco di terzi
Con Sentenza n 29346 del 6 luglio 2023 la Cassazione afferma che "integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi senza aver concorso al delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito dal reato di frode informatica consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari."
Ciò vuol dire che lasciare versare sul proprio conto denaro altrui frutto di una frode, mancando il concorso al reato vero e proprio, determina il reato di riciclaggio.
Nel dettaglio, il reato di riciclaggio si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.
Per la giurisprudenza prevalente di legittimità, il reato di riciclaggio ricorre anche con la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, pur non essendo tale condotta un atto dispositivo, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari di un tribunale Piemontese con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ha applicato la pena prevista dall’articolo 648-bis del codice penale nei confronti di soggetti che avevano messo a disposizione, di altre persone, il proprio conto corrente per farvi transitare i profitti di una frode informatica.
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha chiarito che il perfezionamento del reato relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto profitto.
Il reato presupposto, quindi, si è perfezionato senza nessuna attività o contributo dei titolari dei conti correnti bancari.Solo successivamente il profitto della frode veniva trasferito sul conto corrente di altri soggetti.
Tale versamento sul conto corrente di altri estranei al reato, la cui finalità era però quella di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è da considerare come una condotta oggettivamente successiva e ulteriore, riconducibile al reato di riciclaggio.
L'attività dei soggetti terzi estranei alla frode informatica, è riconducibile all’esigenza di pulire il denaro derivante dall’attività fraudolenta.
Secondo la Cassazione, far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti è un’attività ulteriore e successiva rispetto alla frode, e mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio.