• Turismo

    Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione

    Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19

    L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).

    Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per: 

    • agenzie di viaggio,
    • tour operator,
    • alberghi,
    • accompagnatori turistici,
    • musei, siti archeologici ecc.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione

    Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa. 

    Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni. 

    In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.

    Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione

    Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi

    Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;

    • pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 
    • pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 
    • e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

    L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:

    La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di: 

    • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE); 
    • b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto; 
    • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    • d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema. 

    Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023. 

    La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma. 

    Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.

    Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: termine ultimo il 30.11

    Scade il 30 novembre la possibilità di usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie. 

    Ricordiamo che con la Circolare n. 27 del 7 settembre le Entrate hanno pubblicato chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni pur valendo, per quanto compatibili, tutti i chiarimenti già resi in argomento con le precedenti circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    La Circolare n 27/2023, a parte il riepilogo delle novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni con relative conferme di chiarimenti, ne fornisce sul tema della Remissione in bonis.

    Remissione in bonis cessioni: 250 euro ogni omessa comunicazione

    Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi entro il 30.11 della remissione in bonis.
    A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
    La circolare in oggetto precisa che la somma di 250 euro da versare come sanzione è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. 

    Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. 

    Qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste. 

    Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

    Leggi anche: Bonus edilizi 2022: la comunicazione di cessione al 30.11.03 con remissione in bonis 

    Decreto blocca cessioni: riepilogo delle Entrate

    Sinteticamente, la circolare ricorda che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121)«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta.

    Nel dettaglio:

    • a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 per il superbonus e tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121 per le quali è possibile aderire all’opzione
    • le deroghe previste al divieto suddetto di cessione riguardano:
      • gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi,
      • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%,
      • gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.

    Si ricorda che è possibile ancora optare per cessione/sconto in in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per il superbonus se, in data anteriore al 17 febbraio 2023:

    • risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
    • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini,
    • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Ai fini dell’opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 viene ribadito che l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS.

  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024

    Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.

    Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario

    Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto

    Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco. 

    In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

    Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.

    Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:

    • diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
    • l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni  "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite" 
    • non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.
  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023

    In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende  suinicole  italiane,  che  hanno subito  danni  indiretti  a  seguito  delle   misure   sanitarie   di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

    Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese

    Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue  pari ad  euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure  sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.  

    E' fatta  salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto ministeriale  n.   336168   del 28   luglio   2022, in funzione dell'evoluzione  dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

    Le risorse sono ripartite come segue:

    • a) Il  60%  è destinato  alle  piccole-medio  imprese (PMI)  e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
    • b) Il 40% è destinato al  settore  della  macellazione  e  della trasformazione.

    Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli  articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali.

    Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

    Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione (regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed alla macellazio

    Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione

    Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le  imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi  di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei  comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a  seguito  delle  disposizioni emanate  dal  Ministero  della  salute  e/o   dalle   ordinanze   del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
    • b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti  in  una  o piu' delle seguenti condizioni:
      • ubicati nei territori  sottoposti  a  restrizione  sanitaria  a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di  esecuzione   (UE)   2023/594   modificato   successivamente   dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
      • a partire dal 1° luglio 2022 e sino  al  31  luglio  2023,  non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
      • gli stabilimenti aventi  l'autorizzazione  ad  esportare  verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di  carni  suine  a  causa  dei  bandi  sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati  dal Ministero della salute italiano.

    Le  aziende ammissibili  al  sostegno sono impegnate  nella produzione agricola primaria e nella  trasformazione delle  seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri;
    • b) scrofe;
    • c) scrofette;
    • d) suini da ingrasso;
    • e) suinetti;
    • f) prosciutti;
    • g) prodotti di salumeria;
    • h) tagli di carne suina. 

    Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023

    I beneficiari che  intendono  usufruire  dei   sostegni   del provvedimento  in  parola  presentano  in  via  informatica apposita domanda all'organismo  pagatore  riconosciuto  territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo

    Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

    Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali

    Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. 

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione. 

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. 

    Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024

    Come è ormai noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che novella l’accertamento, il cui titolo III presenta la disciplina del concordato preventivo biennale.

    Il nuovo strumento dedicato a imprese e lavoratori autonomi di minore dimensione, ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo, in modo tale da permettere agli uffici di concentrare le attività di controllo nei confronti di coloro che non vi aderiscono.

    Anche se ancora in bozza, il decreto legislativo ha preso forma e la disciplina sulla materia è chiaramente delineata.

    Il punto essenziale è il perimetro dei contribuenti di minore dimensione che possono accedere al concordato preventivo biennale; costoro sono le imprese e i lavoratori autonomi:

    • soggetti a ISA, che ottengono con punteggio uguale o maggiore di 8;
    • in regime forfetario.

    La sorpresa, rispetto alle previsioni, che non davano per certa l’estensione del procedimento ai soggetti in regime forfetario, è proprio il fatto che alla fine questi contribuenti, numeri alla mano (dato che sono circa due milioni di partite IVA), rappresentano invece i principali destinatari del provvedimento.

    Altra importante novità, rispetto a quanto previsto, è il fatto che il legislatore, per elaborare la proposta di concordato, ha abbandonato l’idea di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente, per quanto in modalità semplificata, in ragione, è possibile immaginare, della difficoltà pratica a gestire un numeri così elevato di destinatari.

    Per i contribuenti in regime forfetario il concordato preventivo funzionerà in modo sensibilmente diverso rispetto a quanto previsto per i soggetti ISA, in ragione del minor dettaglio informativo già nelle mani del fisco. 

    Le procedure operative saranno definite quando verrà emanato il provvedimento dell’Agenzie delle Entrate con il quale si definiranno i dati che dovrà comunicare il contribuente, il decreto del MEF con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo della proposta di concordato, e l’eventuale parere del Garante della privacy; ma, già adesso, basandosi sulle disposizioni previste dal decreto legislativo istituente l’istituto, è possibile avere una idea di massima del funzionamento del sistema:

    • entro il 15 marzo di ogni anno (entro il mese di aprile nel primo anno di applicazione) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici con i quali trasmettere (entro il decimo giorno precedente alla scadenza del versamento del saldo delle imposte delle imposte dirette, che di solito è il 30 giugno, data che slitta di un mese nel primo anno di applicazione) i dati richiesti per l’elaborazione della proposta da parte del fisco; i dati da fornire, per i contribuenti in regime forfetario, saranno diversi da quelli richiesti ai soggetti ISA, i quali, in conseguenza dell’elaborazione degli indici, già forniscono una non trascurabile quantità di informazioni;
    • l’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni elabora la proposta incrociando i dati forniti dal contribuente, il dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria e i dati presenti in altre banche dati;
    • il contribuente che vorrà accettare la proposta di concordato, potrà farlo entro il medesimo termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi;
    • chi accetterà il concordato verserà le imposte e i contributi previdenziali derivanti dalla base imponibile concordata, a nulla rilevando eventuali e possibili maggiori o minori ricavi rispetto al previsto; il reddito imponibile risulterà quindi fissato, imposte e contributi saranno preventivamente definiti e il contribuente non sarà oggetto di accertamento;
    • resta fermo l’adempimento degli ordinari obblighi dichiarativi.

    Il termine per accettare il concordato è tassativo, non essendo prevista la remissione in bonis. 

    Proprio in ragione di ciò, la scadenza prevista dal decreto legislativo, a tutti gli effetti costretta in un arco temporale decisamente limitato, è possibile che venga modificata nel più dilatato termine della trasmissione della dichiarazione dei redditi.

    Trascorso il biennio oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrare formulerà una nuova proposta, che potrà essere nuovamente accolta dal contribuente.

    Il concordato decade se il contribuente cessa o modifica l’attività esercitata. 

    Non potranno accedere al concordato i contribuenti che:

    • hanno iniziato l’attività nel periodo precedente alla proposta;
    • hanno debiti tributari oppure non hanno estinto i debiti previdenziali o tributari definitivi di importo superiore ai 5.000 euro, eccezione fatta per quelli oggetto di rateizzazione o di provvedimento di sospensione;
    • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi di uno dei tre anni fiscali precedenti a quelli di applicazione del concordato;
    • sono stati condannati per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo 74/2000, e per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, impiego di risorse di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

    Infine va precisato che, per godere di agevolazioni, detrazioni, o anche ai fini dell’ISEE, il reddito di riferimento continuerà a essere quello effettivamente dichiarato dal contribuente, rilevando il concordato solo in termini di liquidazione dell’imposta e dei contributi.