• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Professione abusiva Commercialista: le regole dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione con sentenza n. 4673/23, sinteticamente, ha stabilito che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comportano la condanna per esercizio abusivo della professione di Commercialista.

    Vediamo maggiori dettagli del caso di specie giunto in Cassazione.

    Professione abusiva commercialista: sentenza n 4673/2023 della Cassazione

    Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputata per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile.

    Nel dettaglio, si addebita di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e di avere indotto in errore il cliente trattenendo indebitamente somme che questi le versava per il pagamento di debiti  tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.

    Il ricorso dell'imputata è stato considerato inammissibile, vediamo il perchè.

    La Cassazione sottoliena che nel caso di specie, la prima censura proposta è generica in quanto risulta reiterativa del motivo di appello cui la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all'imputata e da costei non versati, che costituiscono l'ingiusto profitto del reato.                  

    La Corte ha osservato che le accuse hanno trovato significativo riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.

    Le Sezioni Unite della Corte, con la pronunzia richiamata dal difensore hanno affermato che integra il reato di               esercizio abusivo di una professione (art 348 cp) , il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. 

    Il Dlgs n 139/2005 sostituendo i D.P.R. n. 1067 1068 del 1953, ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti:

    • "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
    • b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulteriori adempimenti tributari. 

    La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art 348 cp.

    E' di tutta evidenza che la Corte ha fatto corretta applicazione di queste norme e  della suindicata pronunzia, evidenziando nel caso in esame gli indici sintomatici di una falsa apparenza che integra la condotta penalmente rilevante: 

    • il carattere oneroso della prestazione;
    • la durata e risalenza del rapporto con lo studio di contabilità iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l'imputata, radiata dall'albo nell'anno 2012; 
    • lo svolgimento dell'attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze.

    Concludendo, si evidenzia che il CNDCEC ha commentato la sentenza sul proprio sito istituzionale dal quale si evince che secondo il Presidente De Nuccio si tratta di Una sentenza importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista.

  • Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Bando Marchi+: risorse esaurite al 22.11

    Dal 21.11 sono partite le domande, fino ad esaurimento risorse, per il bando marchi+.

    In data 22 novembre il MIMIT informa che a causa del consistente numero di progetti è stata chiusa la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2023. 

    Ricordiamo che con Avviso n 359 di agosto 2023 il MIMT pubblicava le regole per la misura agevolativa nota come Marchi + per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

    • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
    • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

    Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.

    Bando Marchi+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
    • b. avere sede legale e operativa in Italia;
    • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
    • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
    • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
    • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
    • h. per la misura A:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
        nonché
      • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
    • i. per la Misura B:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        nonché
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI(Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione delladomanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

    Bando Marchi+: presenta la domanda

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Attenzione al fatto che si tratta di una procedura a sportello.

    La domanda di partecipazione è così articolata:

    • Liberatoria privacy;
    • Sezione anagrafica impresa richiedente;
    • Oggetto dell’agevolazione;
    • Titolari;
    • Servizi specialistici;
    • Importo dell’agevolazione;
    • Allegati.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 20 novembre

    Con Avviso del 15 novembre della Direzione Cinema del Ministero della Cultura si informa della apertura per i Tax credit della sessione ricognitiva per produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip – Anno 2023

    Viene precisato che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della cultura, recante "Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e al fine di avere contezza delle possibili richieste rispetto alle risorse stanziate e per approntare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle attività istruttorie, si comunica che dalle ore 10.00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 relative alle seguenti linee di intervento:

    • TAX CREDIT SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE (TCSF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (TCPF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV (TCAVTV2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB (TCAVW2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE (TCORF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP (TCVC2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA – RICHIESTA DEFINITIVA (TCPF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVTV3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVW3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE – RICHIESTA DEFINITIVA (TCORF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP – RICHIESTA DEFINITIVA (TCVC3)

    Viene precisato che le domande potranno essere inviate per le opere che

    • hanno completato le riprese dell'opera, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la copia campione, secondo le specifiche previste agli articoli 17, 20 e 21 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta "Richiesta definitiva" (codice TC3);
    • hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista agli articoli 16, comma 5, e 20, comma 4 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii.In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che congiuntamente:

    • hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi, come definiti all'articolo 1, comma 3, lettere h) e h-bis) del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. e soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
    • sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell'avviso, clicca qui

  • Cooperative e Consorzi

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il CNDCEC in data 15.11 ha pubblicato un documento di interpretazione dei "nuovi" principi contabili OIC per le Coorperative.

    Nel dettaglio, l’Alleanza delle Cooperative Italiane e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto e pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.

    Ricordiamo che, l’approvazione dei principi da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è avvenuto circa un anno fa, e in prossimità della entrata in vigore, fissata per la fine del 2023, viene pubblicato il chiarimento congiunto di cu si tratta, atteso daglio operatori di settore.

    Il documento evidenzia che: "il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il documento datato 9 novembre, in premessa ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva approvato in via definitiva nel giugno 2022 il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
    L’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
    Attenzione al fatto che, dato il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc.
    Le materie trattate sono le seguenti:

    • i. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
    • ii. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
    • iii. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
    • iv. i ristorni

    Il documento congiunto di interpretazione illustra il contenuto dei nuovi principi relativamente agli aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio:

    • gli strumenti finanziari tipici delle cooperative,
    • la valutazione di alcune peculiari attività,
    • le informazioni specifiche di bilancio
    • e il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.

    Viene sottolienato che, tanto l’intervento di OIC quanto il chiarimento costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.

  • Accise

    Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023

    Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative  alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre 2023.

    Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le  modalità ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:

    • i pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
      • il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali crediti;
      • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma  digitale pagoPA. 

    Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità della Delega Fiscale

    Il 16 novembre il consiglio dei Ministri, tra l'altro, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega per la Riforma Fiscale.

    Diverse le novità che potrebbero riguardare questa materia, se venisse confermato il testo del Dlgs che passa al vaglio della Commissione competente.

    Vediamo le modifiche all'art 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante norme sulle prove in appello.

    Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità in arrivo

    L'attuale formulaizone dell'art 58 prevede che:

    • il giudice d'appello non puo' disporre nuove  prove,  salvo  che non   le  ritenga  necessarie  ai  fini della decisione o che la parte dimostri di non averle  potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
    • è fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

    La nuova formulazione che si vorrebbe introdurre con la riforma fiscale, secondo le previsioni del Dlgs approvato ieri prevede di sostituire quanto suddetto con un nuovo art.58 che recita quanto segue: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati"

    Come sottoliena la relazione al Dlgs,  la novità legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo. 19, comma. 1, lettera d), concernente il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell’ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. 

    Resta eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.