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Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale
Con la Circolare n 29 del 19 ottobre con oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni – Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Coacervo “successorio” e “donativo” le Entrate forniscono un quadro d'insieme su:
- Normativa e prassi di riferimento,
- Evoluzione della giurisprudenza di legittimità,
- Indicazioni di prassi e gestione del contenzioso pendente.
al fine di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Leggi anche: Le donazioni fatte in vita del defunto non entrano nell'imponibile della successione
Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale ultimi chiarimenti ADE
Sinteticamente, con la circolare in commento l’Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi, chiarisce che:
- ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
- ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Coacervo successorio e donativo: la circolare ADE del 19.10.2023
Come specificato in premessa del documento, l’istituto del c.d. coacervo (o cumulo) “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il coacervo “successorio” comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La richiamata disposizione non ha subito modificazioni in occasione del “ripristino” dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2861, pure a fronte delle modifiche alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni apportate dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha fatto venire meno il riferimento al valore globale netto dell’asse ereditario e alla tassazione dello stesso con aliquote progressive per scaglioni.
Tenuto conto delle predette modifiche apportate alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni, sull’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, del TUS, si è consolidato, nel tempo, un orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nei propri documenti di prassi, come più ampiamente illustrato nei paragrafi che seguono.
Aderendo a tale orientamento, con la presente circolare si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che:
- lo stesso non può essere applicato,
- né per determinare le aliquote,
- né ai fini del calcolo delle franchigie.
Inoltre, si forniscono indicazioni con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo” tra donatum e donatum di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (c.d. donatum).
In particolare, con la presente circolare, in considerazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Allegati: -
Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF
Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:
- dati del Quadro RS forfettari (Per apprfondire leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario)
- Concordato preventivo biennale Forfettari della Riforma Fiscale.
Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF
Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti
Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.
In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.
In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)
La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione. -
Codice appalti: banca dati digitale ANAC
Appalti digitali dal 1° gennaio 2024, si rafforza la collaborazione tra Anac e Consip, è quanto specifica ANAC in un comunicato del 17 ottobre.
La collaborazione istituzionale di Consip con l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) cresce e si rafforza con l’obiettivo di contribuire al consolidamento di un sistema nazionale di procurement pubblico sempre più trasparente, efficiente e innovativo.
Anac, ricordiamolo, è l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, che gestisce la Banca dati degli Appalti, fulcro dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e quindi della digitalizzazione dell’intero sistema degli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.
Consip, centro di eccellenza nazionale nel procurement, attua in sinergia con il Ministero dell’Economia e Finanze i più rilevanti programmi di riqualificazione, efficienza e innovazione della spesa pubblica del Paese.
Entrambe, sottoliena il comunicato, stanno lavorando insieme in stretto raccordo sul complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici: uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici operativo dal 1° luglio 2023.
Codice degli appalti: la normativa
Ricordiamo che in data 13 aprile è stato ripubblicato con note in GU n. 87 supplemento ordinario n. 14 il Codice degli appalti ovvero Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023.
Il decreto legislativo n. 36 reca il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con delega al Governo in vigore dal 1 aprile.
Le nuove regole "a burocrazia semplificata" sono operative dal 1 luglio l'operatività, mentre per la digitalizzazione degli appalti si dovrà attendere il 1 gennaio 2024.
Codice degli appalti: la banca dati digitale
Con l'art 23 si disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:
- le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
- il portale dei soggetti aggregatori per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici,
- nonché con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.
I soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25.
Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.
L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, nel rispetto delle relative regole tecniche.
L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,
Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
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Agevolazioni imprese marittime: il nuovo incentivo Sea Modal Shift
“Sea Modal Shift” è il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese marittime per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell’integrazione del trasporto marittimo a corto-medio raggio nella catena intermodale.
Il MIT ministero dei trasporti spiega le modalità per richiedre l'incetivo in continuità col precedente regime di aiuti meglio conosciuto come Marebonus.
Il comunicato stampa del MIT datato 12 ottobre informa del fatto che le somme disponibili ammontano a:
- 39 ML di euro per l’anno 2022,
- 21,5 ML di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
e sono stabilite dal decreto interministeriale firmato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
“Sea Modal Shift”: che cos'è
Il “Sea Modal Shift” che sostituisce il precedente marebonus è un incentivo che ha l'obiettivo decongestionare la rete viaria e ridurre le impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi:
- Ro-Ro
- e Ro-Pax
in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.
Su domanda, ai singoli beneficiari è riconosciuto un contributo massimo di 30 centesimi di euro per veicolo per ogni chilometro di percorso stradale evitato, riconosciuti all’esito della rendicontazione a consuntivo.
“Sea Modal Shift”: le regole per averlo
Il decreto interministeriale MIT-MEF che stabilisce le modalità di erogazione degli incentivi previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 è in corso di pubblicazione sulla G.U. e sarà disponibile su questo sito non appena avuta notizia dell'avvenuta pubblicazione.
Si procederà successivamente anche alla pubblicazione del bando recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e relativa modulistica.Ricordiamo che il 20 dicembre 2016 la Commissione Europea aveva approvato il "Marebonus", l'incentivo a sostegno del trasporto merci via mare, inserito nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 647 legge 28 dicembre 2015, n. 208) su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel tempo la misura di aiuto "Marebonus" viene disciplinata da successivi provvedimenti attuativi aventi come base quelli originariamente concepiti come strumenti di finanziamento per progetti pluriennali di sostegno del trasporto intermodale.
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Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero
Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.
Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:
- valanghe;
- frane;
- inondazioni/alluvioni;
- trombe d'aria;
- uragani;
- incendi boschivi di origine naturale;
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano
Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.
Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.
Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili
Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
- b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; - f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
Allegati: -
Contributi alle Scuole: domande di agevolazioni dal 16.10 per acquisto riviste
Con un avviso il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024 le istituzioni scolastiche possono presentare domanda, per l’anno 2023, per:
- un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
- un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Contributi Scuole abbonamenti riveste e periodici: la domanda
La domanda può essere presentata accedendo al SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico alle Istituzioni scolastiche con nota 4323 del 16 ottobre che integra la precedente nota 2382 del 21 luglio 2023 e con lo specifico manuale.
Attenzione al fatto che, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.
La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito.
Sono ammesse al contributo le spese per l’acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche,periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che sianoiscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all’articolo 1, comma 6, letteraa), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.
Ricordiamo che con i decreti del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2023 (bando 2023 comma 389, bando 2023 comma 390) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.
Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nell’anno di riferimento dei bandi; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e fatturate entro il medesimo anno.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento relative ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected]