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Imprese sociali: quando sono esenti IVA gli alloggi e servizi per disabili
Con Risposta a interpello n 221 del 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla esenzione IVA per prestazioni proprie case di riposo e simili e gestione globale (articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633 del 1972).
In particolare, viene chiarito che, stante il carattere oggettivo dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA, nel caso di specie si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall'Istante
- per i servizi di alloggio,
- per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona
- per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi,
che la società rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.
L'istante è un'impresa sociale (srl) senza scopo di lucro la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici.
La Società intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di "abitare supportato", che non prevedono l'assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell'appartamento assegnato all'utente.
All'utente verrà addebitata dalla Società una retta che include:
- sia l'utilizzo dell'appartamento all'interno del quale risiederà,
- sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane
- nonché l'utilizzo delle strutture comuni ("Club House").
Nel dettaglio i servizi forniti sono i seguenti:
- Accoglienza presso Unità Abitativa
- Utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia)
- Servizi e funzionamento secondo il DGR 564/00
- Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08
- Assicurazione a copertura dell'immobile e del suo contenuto 6. Assicurazione Rct/Rco
- Manutenzioni ordinarie dell'immobile
- Presenza notturna 12h 7 giorni su 7 dell'Operatore in appartamento
- Management domestico
- Management della cura di sé
- Management farmacologico
- Management delle visite mediche
- Accompagnamento a visite mediche ordinarie max 1 al mese 14. Accoglienza 12h 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Pranzo e Cena 7/7 giorni/settimanali presso Club House 16. Socializzazione 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Attività pomeridiane 7/7 giorni/settimanali presso Club House
- Servizi amministrativi di supporto
- Gestione delle urgenze e dell'emergenze
- Reperibilità telefonica h24 La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Le Entrate hanno chiarito che con la Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E si affronta il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che riguarda prestazioni similari a quelle del presente interpello.
Pertanto, poiché la società istante offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani, con la risoluzione si è riconosciuta l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 21, del Decreto IVA anche ai servizi resi da una RSD ai propri ospiti.
Quando, infatti, l'Amministrazione finanziaria "è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha chiarito che l'elencazione contenuta non è da intendersi tassativa e … che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura…".
Le Entrate con le risposte n. 221 del 2019 e n. 240 del 2020 affermano il principio della c.d. gestione globale, valevole per la predetta "assimilazione" anche per le RSD, secondo cui per applicare l'esenzione IVA in commento occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della casa di riposo.
Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 21 gennaio 2016 (causa C-335/14), ha osservato che "le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone … un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all'IVA alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall'altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all'IVA."
Pertanto, i giudici unionali hanno statuito che "l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, …, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio (…), quelle consistenti nel mettere a disposizione alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da tale centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte e a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di risposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale in questione".
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Pensionati esteri: imposta sostitutiva al 7% anche sui c/c esteri
Con Risposta a interpello n 766 del 9 novembre 2021 le Entrate si occupano dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all'estero (articolo 24-ter del DPR 22 dicembre1986, n. 917).
L'Istante, persona fisica residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni del mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti.
A partire dal mese di settembre/ottobre 2021, l'Istante percepirà una pensione che sarà "erogata dallo Stato Federale della Germania "HESSEN", quindi da un ente pubblico per la sua attività di avvocato".
L'Istante dichiara di detenere:
- conti correnti/depositi che producono interessi
- una partecipazione pari al 95 per cento di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale lo stesso Istante percepisce dividendi
- dei lingotti d'oro che sono depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti.
Egli chiede di sapere:
a) se possa accedere al regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui all'art 24-ter del TUIR e con quali modalità;
b) se gli altri redditi prodotti all'estero (interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari nonché i dividendi percepiti) sono soggetti all'applicazione dello stesso regime;
c) quali siano gli effetti, ai fini dell'accesso al regime opzionale, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva.
Pensionati esteri: imposta sostitutiva al 7% anche sui c/c esteri
Le Entrate riepilogano la normativa dettata dall'articolo 24-ter del TUIR che prevede un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera e in particolare prevede che: «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».
Successivamente rispondono quanto segue:
- con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, sono stati forniti i chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina in esame,
- l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Tuir.
- quest'ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Inoltre, come chiarito nella citata circolare n. 21/E del 2020, viene ripreso l'approccio già adottato dall'ordinamento ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, basato sulla lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, applicati con un metodo rovesciato.
In base all'articolo 23, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.
Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all'estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che l'Istante, dal periodo d'imposta 2022 ed al ricorrere delle altre condizioni previste dal citato articolo 24-ter del Tuir, possa beneficiare del regime in argomento, esercitando la relativa opzione nel Modello Redditi PF 2023.
Nel caso di specie, sulla base di quanto già chiarito dalla prassi, rientrano, quindi, nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 7 per cento gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le descritte banche estere nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d'oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella Società estera.
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Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%
Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.
L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.
Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:
- il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
- la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:
- meno sviluppate
- in transizione
Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:
- Sicilia
- Calabria
- Basilicata
- Puglia
- Campania
Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:
- Sardegna
- Abruzzo
- Molise
La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Importante specificare che:
- le modalità per l'istituzione di una ZES,
- la durata,
- i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,
- i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno,
- il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,
sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.
Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.
Le zone ZES attualmente istituite sono:
- la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
- la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).
Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero
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Accesso ai documenti dell’Agenzia: le procedure da seguire
Definiti i diversi iter per accedere ai documenti dell'Agenzia. Con provvedimento del 04.08.2020 n. 0280693 sono stati delineati i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia, dei seguenti tre tipi di accesso:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.
E' possibile esercitare l'accesso con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta, di conseguenza l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Accesso documentale
L'Accesso documentale fa riferimento al diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dal Dpr n. 184/2006. Possono presentare richiesta di accesso:
- i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- le pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.
La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda:
- i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell’interessato, quelli del delegante;
- l’interesse diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso;
- in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l’individuazione.
e può essere presentata all’Agenzia in via:
- informale, se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
- formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa). La richiesta può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o a mano alla struttura dell’Agenzia che ha formato e detiene il documento.
L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato
L'Accesso civico semplice e l'Accesso civico generalizzato sono due forme di accessibilità che si basano sul principio di trasparenza come definito nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per effetto del quale va garantita accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del Dlgs n. 33/2013) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.
Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa, e la richiesta può essere esercitata gratuitamente attraverso una domanda che non necessita di motivazione, e deve consentire l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi indicati dall’Agenzia nella citata sezione.
L'Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 33/2013) è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 33/2013).
La richiesta va presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio. Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono indicati sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina “Altri contenuti – Accesso Civico – Accesso civico generalizzato” della sezione “Amministrazione Trasparente”.Tutte le richieste di accesso civico pervenute all’Agenzia sono inserite nel registro degli accessi civici, soggetto ad aggiornamento trimestrale, consultabile alla pagina “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronica
Il reverse charge nel settore edile trova applicazione tra subappaltatore ed appaltatore entrambi con codice Ateco sezione F – costruzioni.
Dal 2007 trova applicazione il reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/1972, per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio.
Tale meccanismo prevede che l’appaltatore sia il debitore d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti).
La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal 2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972: trattasi, in particolare, delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA.
Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili
Il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:
- l’operazione deve interessare almeno tre soggetti, vale a dire il committente, l’appaltatore e almeno un subappaltatore;
- si è in presenza di contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d’opera (ad eccezione delle forniture con posa in opera);
- appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO (settore costruzioni).
In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.
L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.
Fatturazione elettronica
Il subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile.
Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica –versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione”.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”.
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Codici tributo per il recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili
Con Risoluzione n 42/E del 16 luglio l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili secondo la Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015.
La Commissione Europea ha ingiunto alle Autorità italiane il decupero di quanto concesso come agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo.
I codici tributo da utilizzare nei modelli di pagamento “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP) sono:
- “5061”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – CAPITALE”;
- “5062”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – INTERESSI”.
In sede di compilazione del modello “F24”, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.”; le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno reperibile nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, sono esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “sezione”, il valore F (erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, i codici tributo “5061” e “5062”;
- nel campo “riferimento A”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”
- nel campo “riferimento B”, l’anno indicato nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA)
Qualora invece il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti verso la pubblica amministrazione italiana, dovrà utilizzare l’apposito modello “F24 crediti PP.AA.”, indicando:
- gli importi da versare, utilizzando i suddetti codici tributo “5061” e “5062” e seguendo le relative istruzioni di compilazione sopra riportate;
- gli estremi identificativi della certificazione del credito, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Ministero l’importo del credito compensato, utilizzando il codice tributo “PPAA” istituito con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014.
Si ricorda che a seguito di questa ingiunzione, con DPCM del 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 57/2018) è stato nominato un Commissario Straordinario per l’adozione di provvedimenti necessari alla esecuzione della decisione e il Commissario con nota n.903 del 13 luglio 2020 ha richiesto l’istituzione dei codici tributo ai quali si provvede con la Risoluzione n 42/E in oggetto.
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Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità
L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:
- "3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.
Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:
“3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:
- “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.
La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

con le seguenti istruzioni operative:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
- indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.
Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”
Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Allegati: