• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Prodotti IGP non agri: recepite le regole UE

    Nella GU n 93/2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n 51 del 2 aprile con il recepimento delle regole UE sulla protzione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

    Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 7 maggio, vediamo una sintesi del suo contenuto.

    IGP non-agri: in GU le regole UE

    Come anche specificato dal MIMIT nella pagina preposta del proprio sito, il decreto individua l'autorità competente per la fase nazionale di registrazione nel Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM).

    Si da importante alle disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano:

    • la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti tramite il portale telematico dell'UIBM l’esame di ricevibilità e merito 
    • la fase di opposizione nazionale 
    • e la fase di decisione con il successivo inoltro delle domande all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE. 

    Viene anche precisato che nella fase istruttoria dell’esame nazionale è riservato un ruolo alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

    Inoltre il provvedimento interviente sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT – DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette (art. 20).

    Il MIMIT si avvale della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell’uso di nomi registrati e alla quale possono essere delegati compiti ispettivi.

    Il testo introduce infine un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali agli articoli 21 e 22, con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni.

    Il decreto entra in vigore il prossimo 7 maggio, consulta qui il testo del provvedimento.

  • PRIMO PIANO

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: domande dal 3 giugno

    Pubblicato in GU n 96 del 27 marzo la Delibera del MIT del 16 aprile con le regole per chiedere la riduzione dei pedaggi autostradali da parte degli autotrasportatori per il periodo 2025 a partire dal 3 giugno prossimo.

    Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet :

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: come fare domanda

    Al fine delle domande per la riduzione dei pedaggi è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la  procedura  attivabile dall'indirizzo 

    Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile sulla stessa pagina.
    Il procedimento utile a richiedere il  beneficio di  riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

    1. fase 1 – prenotazione della domanda;
    2. fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed invio della domanda

    E' possibile l'accesso alla fase 2 – inserimento  della  domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti  che  hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori la fase 1 – prenotazione della domanda.

    Nella  fase  1 –  prenotazione  della  domanda  il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se' imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

    Successivamente alla chiusura della fase 1,  i  dati  acquisiti sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione,  rilasciano  i relativi  codici supporto  di rilevazione dei  transiti ad  essi abbinati.

    Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 –  prenotazione della domanda e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro e  non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2, firma  ed  invio della domanda, il soggetto richiedente procede:

    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio, una  societa' consortile o un raggruppamento a  caricare nell'applicativo  ed inviare, con  le  opportune «operazioni», i  dati  relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della societa' consortile o  del  raggruppamento attraverso  la  funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa singola afferente – direttamente o indirettamente  –  al  richiedente stesso;

    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se trattasi di Stato non appartenente all'Unione  europea,  di  caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente, 

    ad  indicare  ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

    Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma digitale sulla domanda stessa.

    Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica  della classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio nazionale  dei  veicoli (ANAV)  presente   presso   il   CED   della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo  in forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

    d.1) se la targa e' stata  emessa  da  uno  Stato  appartenente all'Unione  europea:  alla  verifica  della classe   ecologica   ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS  accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il dato dichiarato e quello presente  nel  predetto registro,  ai  fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    d.2) se la targa e' stata emessa da uno Stato non  appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di circolazione e del titolo  abilitante  al  transito  su  territorio italiano.

    La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati  dai  fornitori  dei sistemi  per  la  riscossione  differita dei pedaggi   autostradali (service  provider)  a  seguito  della  conclusione  della   fase   1 -prenotazione della  domanda,  ed  esposti  dal  sistema  informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del richiedente.

    Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo della  firma  digitale,  può quindi,   attraverso   le   opportune «operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o modificati  nei data-base di riferimento.

    Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le anomalie alle  quali  potra' aggiungersi  la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante dovra' procedere in relazione alle stesse  come  da istruzioni  sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i  dati inseriti nella domanda.

    La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':

    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del legale rappresentante del soggetto richiedente,  ovvero  di  persona all'  uopo  delegata,  sul  documento   informatico   (file   access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi  necessario  che  il richiedente  si  doti  dell'apposito  kit  per la   firma   digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.  82  del 2005. 

    L'apposizione della firma digitale con  le  predette  modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del 2000,  in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: pagamento del bollo e calendario domande

    La  presentazione  della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. 

    Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente  ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del  portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione  ed identificativo. 

    La ricevuta  del  predetto  pagamento   deve   essere   conservata   dal richiedente,  e  non  inoltrata al Comitato  centrale,  per  essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione della sede del soggetto richiedente.

    I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

    a) fase 1 – prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;

    b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026  e  fino  alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.

    Come meglio descritto nel «manuale utente  impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona.  

    Attenzione al fatto che ciò  comporta che  il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio  2026 e' valido per la sola firma ed invio della domanda.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fornitori cloud e cyber security: come iscriversi al MIMIT

    Con il DD 22 aprile il MIMIT ha prorogato la data del 23 aprile, termine ultimo per iscriversi all'elenco dei fornitori per servizi di digitalizzazione, al giorno 27 maggio prossimo.

    Ricordiamo che questo elenco è istituito per fornire servizi alle PMI che a tal fine riceveranno secondo le regole del bonus digitalizzazione un contributo fino a 20mila euro.

    Leggi qui le regole generali Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori.    

    Fornitori servizi cloud computing e cyber security: iscriversi all’elenco MIMIT

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso. 

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. 

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

     Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    I termini per la presentazione delle predette istanze, inizialmente previsti dal 4 marzo al 23 aprile 2026, sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026.

    Il MIMIT precisa che le imprese italiane iscritta al Registro Imprese prima di inviare la domanda registra i tuoi dati nella sezione Anagrafica e deleghe

    Successivamente possono fare l'accesso alla registrazione esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia entrando nell’area riservata 

    Ricordiamo che l'area fornitori permette l’accreditamento delle imprese interessate a offrire servizi e prodotti finanziabili nell’ambito della misura “Voucher Cloud e Cybersecurity”

    Elenco fornitori servizi cloud e cyber security: requisiti di iscrizione al MIMIT

    Il MIMIT tramite FAQ ha chiarito che possono essere fornitori: 

    (i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1; 

    (ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.
    Inotre ha specificato che l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
    Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.
     

  • PRIMO PIANO

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Debuta dal 2026 anni di imposta 2025 una novità. La collaborazione tra ADE e sistema TS per le spese sanitarie in caso di modifiche alla precompilata.

    Vediamo una sintesi delle regole.

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:

    • a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
    • b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate

    Le tipologie di spesa sono le seguenti:

    • a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
      b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
    • c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
    • d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
    • e) farmaci per uso veterinario;
    • f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
      specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
    • g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
      modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
    • h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
      i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
      j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
      k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
      medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
      ospedaliera);
    • l) altre spese sanitarie.

    Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade

    Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
    erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..

    In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:

    • a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
    • b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

    L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

    Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. 

    L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
    da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

  • Redditi Lavoratori autonomi

    Soglia del 20% di partecipazione in soc. di servizi: il CNDCEC chiarisce

    Con l'informativa n 70/2026  con oggetto: "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex articolo 4 DLgs. n. 139/2005"  il CNDCEC fornisce precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2.

    Vediamo i dettagli di una questione piuttosto complessa.

    Attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi: chiarita la soglia max

    Veniva richiesto di chiarire l'interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in materia di incompatibilità ex articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con l'Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, con particolare riferimento a:

    • criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED, domandando se tale percentuale debba essere rapportata al solo fatturato professionale ovvero al fatturato complessivo imputabile all'iscritto;
    • corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria, con particolare riguardo al primo anno di applicazione e ai criteri di rilevazione dei fatturati ai fini delle autocertificazioni e delle verifiche successive.

    Il CNDCEC con la nota n 70 in oggetto evidenzia che la disciplina dettata dall'art 4 del D.lgs. n. 139/2005, come chiarito dalle Note interpretative, consente l'esercizio dell'attività mediante società di servizi o CED solo nella misura in cui tali strutture mantengano carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all'attività professionale, senza assumere autonoma rilevanza imprenditoriale. 

    Con tale finilità spiega il CNDCEC si inserisce il parametro quantitativo del 20%, introdotto quale indice sintomatico del rapporto tra attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi, al fine di evitare che quest'ultima si traduca, anche indirettamente, in esercizio di impresa incompatibile.

    Con riguardo al criterio di calcolo della soglia, si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. 

    Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale:

    • diretto e derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP, 
    • sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto. 

    Nelle Note interpretative alle pagine 32-33, si riporta un esempio utile ed esplicativo nel quale il parametro percentuale è applicato proprio sulla media del fatturato complessivo riconducibile al professionista. 

    Essa appare inoltre maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell'attività svolta tramite la società rispetto a quella professionale,

    Per il profilo temporale, il CNDCEC chiarisce che sia condivisibile l'interpretazione secondo cui la nuova disciplina trovi applicazione a partire dall'anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative e, quindi, con riferimento ai fatturati dell'anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.

    La disciplina transitoria deve quindi essere interpretata nel senso di un'applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime a decorrere dalle autocertificazioni relative all'anno 2029. 

    Per ulteirori approfondimenti si rimanda alla nota in oggetto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: codice tributo per il credito ridenominato

    Con la Risoluzione n 14 del 16 aprile viene pubblicato il codice tributario necessario per beneficiare in F24 del credito di imposta approvato dal DL n 38/2026 per le imprese che investono in beni nuovi per le proprie strutture aziendali.

    In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l’anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 –
    “Transizione 5.0”, per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

    Credito transizione 5.0: codice tributo per F24

    Il credito d’imposta transizione 5.0  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
    Il GSE, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

    In data 23 aprile viene pubblicata la risoluzione n 16 che ridenomina il codice tributo come segue:

    • Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

    Praticamente, all'atto della compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6

    Il consiglio dei ministri del 22 aprile ha approvato tra gli altri il DFP documento di finanza pubblica per l'anno 2026.

    Vediamo il dettaglio dei numeri dello Stato secondo il comunicato stampa dell'esecutivo, diffuso dopo la conferenza stampa.

    Documento di finanza pubblica 2026: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026.

    Il documento è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente, il Governo adotta un approccio realistico e responsabile delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al prodotto interno lordo (PIL) reale indicano per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). 

    Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.

    Il quadro di finanza pubblica è basato sulle stime di consuntivo pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) lo scorso 3 aprile. 

    I dati di consuntivo per il 2025 mostrano un deficit al 3,1 per cento, un valore lievemente superiore alle stime dello scorso ottobre (3 per cento) contenute nel DPFP.

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il percorso in discesa del deficit, sebbene su valori leggermente più elevati di quelli inclusi nelle previsioni del DPFP 2025. 

    In particolare, per quest’anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. 

    Successivamente, il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029.

    Le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell’indicatore della spesa netta pari all’1,9 per cento. 

    Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell’indicatore si porterà nel 2026 all’1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all’1,7 nel 2028.

    Il rapporto debito/PIL, a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l’incremento atteso nell’anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell’impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).