• Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati

    Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
    Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
    Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.

    CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati

    Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
    A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
    Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
    Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
    Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
    delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
    Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Iscrizione AIRE: le nuove regole 2026

    L'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

    Essa viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.

    Recentemente la Legge n 11 del 19 gennaio 2026 e in vigore dal 19 febbraio introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.

    L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

    AIRE: le nuove regole in vigore dal 2026

    L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022. 

    L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.

    Come specificato dal MInistero degli esteri il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia. 

    Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).

    L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:

    • votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
    • votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
    • ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio
    • richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
    • rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Patente di guida

    Chi è obbligato ad iscriversi all’AIRE

    Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
    • i cittadini che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;

    Attenzione al fatto che NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
    • i lavoratori stagionali;
    • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
    • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi  che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
    • Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e familiari conviventi;
    • IL personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.

    Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia. 

    Gli stessi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.

    L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:

    • i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

    Iscrizione all’AIRE: come fare

    La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”

    Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.

    È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.

    La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale e verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.

    L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni. 

    L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)  da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.

    L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.

    Cancellazione dall’A.I.R.E.

    La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):

    • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio,
    • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata,
    • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo,
    • per perdita della cittadinanza italiana

  • Certificazione Unica

    CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso

    Scaduto il termine "ordinario" del 16 marzo per l'invio della CU 2026 dei sostituti di imposta, si può ancora rimediare se non si è provveduto.

    Leggi: CU 2026: il calendario degli invii con tutte le scadenze a secondo del tipo di certificazione.

    Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

    Le Entrate a tale proposito hanno pubblicato la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.

    Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.

    In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

    La risposta delle Entrate è stata  affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.

    Per ulteriore approfondimento leggi anche Omissioni,errori e ritardi per i modelli CU    

    Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi

    Le Entrate hanno evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    In merito, viene chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000». 

    Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

    Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.

    Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

    Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2026

            

    Percipiente  Trasmissione ADE

    Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi

    assimilati

    16 marzo 

    Lavoratori autonomi esercenti arti o

    professioni abituali

    30 aprile  

    Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione

    precompilata

    31 ottobre

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Attribuzione rendita catastale: quali regole valgono

    La Cassazione con l’Ordinanza n. 3606/2026 interviene su un caso concreto particolarmente significativo per il classamento catastale degli immobili.
    Di fatto si rispondere al seguente quesito: per il classamento conta l’attività svolta al loro interno oppure le caratteristiche oggettive del bene?

    Vediamo il principio enunciato dalla Cassazione.

    Rendite catastali: conta l’uso o le caratteristiche dell’immobile?

    La controversia nasceva da una ristrutturazione immobiliare con creazione di due nuove unità destinate a formazione professionale accreditata dalla Regione.

    La società contribuente aveva proposto il classamento in categoria B/5 (scuole e laboratori scientifici), con rendite molto basse. L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva rettificato:

    • attribuendo la categoria A/10 (uffici e studi privati),
    • determinando rendite significativamente più elevate.

    Secondo la contribuente e i giudici regionali, l’attività svolta era:

    • priva di fine di lucro,
    • finanziata con fondi pubblici,
    • gratuita per gli utenti.

    Da qui la conclusione della CTR: non si tratta di attività economica, quindi il classamento più “leggero” era corretto.

    L’Agenzia impugnava la decisione sostenendo una tesi chiara:

    • il classamento catastale non può dipendere dall’attività svolta in concreto,
    • le unità immobiliari non presentano caratteristiche tipologiche di una scuola,
    • la categoria B/5 richiede requisiti oggettivi specifici,

    In sostanza, l’errore dei giudici sarebbe stato quello di adottare un criterio soggettivo, legato alla funzione sociale dell’attività. La Cassazione accoglie il ricorso e ribalta l’impostazione della CTR.

    Secondo i giudici di legittimità, il punto decisivo è che il classamento catastale è legato al bene, non all’attività svolta.

    La sentenza censura infatti la decisione regionale perché fondata esclusivamente:

    • sull’attività concretamente esercitata,
    • sulla sua presunta assenza di lucro,

    trascurando invece le caratteristiche strutturali e funzionali dell’immobile.

    La Corte di Cassazione enuncia un principio destinato ad avere impatto operativo rilevante: “il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene […] accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto” 

    E ancora: “senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato […] né le eventuali funzioni latamente sociali svolte” 

    Uno dei passaggi più interessanti riguarda il ruolo del fine di lucro.

    La Cassazione chiarisce che:

    • il lucro non è irrilevante, ma
    • deve essere valutato in termini oggettivi, cioè:
      • desunto dalle caratteristiche strutturali dell’immobile,
      • non dalla concreta modalità di utilizzo,

    Inoltre: l’attività svolta nell’immobile può essere considerata solo come criterio complementare, non decisivo.

    Questo passaggio è cruciale perché evita interpretazioni “elastiche” del classamento basate su elementi variabili nel tempo.

    La Cassazione ribadisce un principio chiave: la rendita catastale dipende dalle caratteristiche dell’immobile, non dall’uso concreto.

  • Dichiarazione 730

    Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026

    Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.

    Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.

    730/2026: la detrazione del bonus mobili

    Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

    La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. 

    Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
    Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.

    Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026

    Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026

    In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

    La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

    Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

    Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

    La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

    Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

    In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

    È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.

    La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

    Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

    È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

  • Contribuenti minimi

    Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari

    Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.

    Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari. 

    Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.

    L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.

    Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.

    L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.

    Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
    Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
    • i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
      • ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario

    Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede

    Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.

  • Accertamento e controlli

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.

    Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.

    Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. 

    La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

    L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.  

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