• Enti no-profit

    Modello E ETS: alternativo a quello ordinario

    Con la Circolare n /2026 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità per il rendiconto aggregato o Modello E per gli ETS.

    Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.
    Il Ministero replica a dubbi inerenti vediamo il commento.

    Modello E enti del terzo settore: alternativo a quello ordinario

    Il Ministero riepiloga che sotto il profilo contenutistico il nuovo modello per cassa Modello E in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” identificato come modello “D” adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione.

    Esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. 

    In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello “E” lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.
    Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella circolare n.6/2024 di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.
    Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis del Codice (“il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”): infatti, l’ETS,
    versando nella condizione dimensionale prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario 
    o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico- patrimoniale. 

    Se il ricorso all’opzione di cui all’articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

    Rendiconto per cassa ETS: da quando si applica?

    L’articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l’esposta assenza di novità dei contenuti del modello “E”, rispetto al rendiconto per cassa ordinario, prevede che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. 

    Il D.M. rende quindi agibile la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2-bis del CTS, pertanto:

    • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello ” E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; 
    • per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

    Attenzione al fatto che, specifica il Ministero, un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario.

    Si deve ritenere che questi enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello “D” allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti

    Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.

    Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate. 

    Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti

    A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:

    • incongruenze riscontrate, 
    • costi non documentati 
    • antieconomicità pluriennale dell'attività, 

    con ricostruzione indiretta dei valori imponibili.  Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.

    I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.

    In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".

    Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.

    La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

    Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "… l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

  • Certificazione Unica

    CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari

    Con il Provvedimento n 121321/2026 le Entrate prorogano le modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche.

    In sintesi si estende il periodo sperimentale previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 390142 del 20 ottobre 2025, relativamente anche alle CU 2026 anno di imposta 2025.

    Gli intermediari potranno richiedere in modalità massiva anche i dati delle Certificazioni uniche 2026 relative all’anno d’imposta 2025, dei propri deleganti. 

    Verrà resa nota la data di partenza del servizio. 

    CU 2026: proroga delle richeiste massive per gli intermediari

    Il provvedimento ricorda che l’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante l’ampliamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.
    Il Provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 23, ha definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale, prevedendo che, in via sperimentale, venissero messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
    Con il provvedimento del 20 aprile 2026 il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, relative all’anno d’imposta 2025; sono, di conseguenza, allegate le relative specifiche tecniche.
    Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data a partire dalla quale potranno essere richieste ed acquisite le CU 2026.

    Le specifiche tecniche per la richiesta delle CU 2026 in modalità massiva e per la relativa acquisizione sono riportate, rispettivamente, negli allegati A e B al presente provvedimento.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mutui agrari: regole per il 730/2026

    Nel Modello 730/2026 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari. 

    In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11, 47, e 56.

    Le istruzioni al Modello evidenziano che occorre utilizzare il codice:

    • "11" per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021. 
    • "47" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui, in tale periodo, è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
    • "56" gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2025 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

    Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:

    • gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
    • nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

    La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

    Mutui agrari: regole per il 730/2026

    Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:

    • finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; 
    • il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.

    Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

    L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

    A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. 

    Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
    La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere  dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR). 

    Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a  condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per detrazione interessi passivi

    Ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:

    • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale,
    • Contratto di prestito o mutuo.

  • Dichiarazione 730

    Come cambiano le detrazioni nel 730/2026

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento con le regole per il Modello 730/2026 anno di imposta 2025: scarica il Modello 730/2026 con le realtive istruzioni.

    Tra le novità più importanti vi è quella del riordino delle detrazioni per i titolari di redditi complessivi superiori a 75.000 euro.

    Attenzione al fatto che:

    • per i titolari di redditi tra 75.000 e 100.000 euro, il valore massimo delle spese ammesse in detrazione sarà pari a 14.000 euro;
    • per i redditi superiori a 100.000 euro, l'importo scende a 8.000 euro.

    L’importo base delle detrazioni sarà modulato in base alla situazione familiare e dovrà essere moltiplicato in base a specifici coefficienti, sulla base del numero di figli a carico:

    • 0,50 se non ci sono figli a carico,
    • 0,70 se c’è 1 figlio a carico,
    • 0,85 se ci sono 2 figli a carico,
    • 1,00 se ci sono 3 o più figli o un figlio con disabilità.

    Il riordino potrà essere automatizzato o a scelta del contribuente e la scelta si effettua appunto in dichiarazione.

    Leggi anche Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate con i chiarimenti della circolare n 6/2025.

    730/2026: il riordino delle detrazioni

    Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
    Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare, in questo caso si parla appunto di detrazioni. 

    La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:

    • 19 per cento per le spese sanitarie, 
    • 36 per cento o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.

    Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. 

    Da questa'anno vi è il riodino delle detrazioni previsto dalla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (articolo 16-ter del Tuir, cd. Riordino delle detrazioni).
    In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.


    Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese oggetto di “riordino”, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
    Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è necessario determinare preliminarmente, in ragione del reddito complessivo posseduto, il cd. “importo base” sul quale, poi, applicare il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
    Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
    Al riguardo, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo detraibile, rileva solo la rata di spesa riferita all’anno oggetto della dichiarazione.
    Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, nonché:

    • gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
    • i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
    • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    In ogni caso, che rimane ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

    Ne consegue che, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo. 

    Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro” nella sezione I del quadro E) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

    Nelle istruzioni del Modello 73072026 vi è una ulteriore novità su queste detrazioni.

    Nel Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, è necessario barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E,  fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato, 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

    Il Decreto PNRR convertito in Legge n 50/2026 pubblicata in GU n 91 del 20 aprile conferma la novità per le ricevute dei pagamenti POS e altro inizialmente previsto.

    Vediamo tutti i dettagli per la conservazione delle scritture contabili e cosa introduce la Lagge di conversione del Decreto in oggetto.

    In sintesi, per imprese e cittadini viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione cartacea

    L’articolo 8, comma 1, dispone l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

    In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

    Più precisamente, l’articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, nell’ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.

    Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
    Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Silenzio assenso: requisiti necessari per il Consiglio di Stato

    Il Consiglio di Stato con un'altra sentenza la n 2179/2026 inizia a consolidare il principio secondo cui si può bloccare il silenzio-assenso solo in presenza di ragioni gravi e strutturali.

    Ricordiamo appunto che già un'altra recente sentenza  la n 1878/2026  aveva statuito che il silenzio assenso su un permesso di costruire può scattare anche in presenza di difformità urbanistiche. 

    Vediamo i due casi specifici in cui il Consiglio di stata si è espresso a maglie larghe per tale istituto.

    Silenzio assenso: due pronuncie del Consiglio di Stato

    Il Consiglio di Stato con la pronuncia n 1878/2026 replicavano al Comune affermando che non può annullare la domanda decorsi 90 giorni, a meno che non ci siano ragioni gravi e strutturali, come ad esempio la mancanza del progetto ma non sono incluse nelle ragioni gravi le difformità urbanistiche.

    La pronuncia ha di fatto ampliato la portata del silenzio assenso norma che semplifica di molto le procedure per i cittadini.

    In sintesi ricordiamo che il silenzio assenso è disciplinato dalla Legge n 241/90 ed è l'istituto da considerare la più rilevante ipotesi di silenzio significativo, concretizzando uno strumento di semplificazione amministrativa. 

    Il caso di specie riguardava una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto per la quale il Comune decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, aveva richiesto una integrazione della documentazione, respingendo il rilascio di un’attestazione per il decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso. 

    I giudici del Consiglio di Stato ricordano le regole generali sul silenzio assenso, contenute nella legge n. 241/1990, e poi quelle specifiche per l’edilizia, del DPR n. 380/2001. 

    In particoalre, la sentenza spiega che per i permessi di costruire "in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda", non si forma in presenza di vincoli.

    Ai fini del silenzio assenso secondo un orientamento giurisprudenziale devono solo esserci i requisiti formali per la presentazione della domanda, ad esempio il richiedente deve essere legittimato alla istanza e "non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica" o la difformità rispetto alla legge. 

    Secondo un altro orientamento, il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione e pertanto "la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione" e non basta il semplice trascorrere del tempo. 

    Il Consiglio di Stato ha però specificato che il secondo orientamento presenta aspetti di incoerenza sistematica poichè:

    • la pretesa di una istanza sia pienamente conforme presuppone che per il silenzio assenso, siano necessarie: "tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l’accoglimento dell’istanza", non risultando quindi una semplificazione per i cittadini, 
    • in materia di silenzio assenso è già prevista la possibilità di attivare l'annullamento d’ufficio, concessa in casi espressamente disciplinati. 

    Nella sentenza, per il Consiglio di Stato la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso che appunto "non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto". 

    La nuova pronuncia la n 2179/2026 va nella stessa direzione.

    La vicenda partiva da una richiesta di permesso di costruire per una zona di espansione con un piano attuativo, pur se non ancora approvato. 

    Il cittadino decorsi tre mesi chiedeva al Comune di certificare la maturazione del silenzio assenso.

    Il Comune rifiutava replicando che mancavano le condizioni basilari per arrivare a un provvedimento positivo, dal momento che l’intervento non era compatibile con i piani urbanistici. 

    Il Consiglio di Stato ha replicato dando torto al Comune poichè secondo i giudici anche se l’intervento riguarda una zona di espansione non lottizzata e non urbanizzata e soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione l’istanza è conforme al modello normativo astratto il quale prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso.

    Si rimanda alla consultazione delle due pronunce per tutti i dettagli.