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Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La Corte di Cassazione interviene in modo definitivo sulla controversa disciplina del rimborso IVA previsto per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009, stabilendo, alla luce del diritto unionale, l’incompatibilità della normativa nazionale che consentiva la restituzione del 60% dell’imposta versata.
Questa è la conclusione sintetica della Pronuncia n 9266 del 13 aprile della Cassazione.
Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza i principi europei in materia di IVA e aiuti di Stato, con rilevanti conseguenze per professionisti e imprese che avevano beneficiato o richiesto tali agevolazioni.
La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, esercente la professione di notaio, relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010.
Il credito richiesto, pari a oltre 100 mila euro, derivava dall’applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che aveva previsto, per i soggetti colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, la possibilità di recuperare il 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva riconosciuto il diritto al rimborso.
Secondo i giudici regionali, la norma citata aveva “regolato ex post” il carico fiscale, stabilendo in via definitiva che l’imposta dovesse essere versata solo nella misura del 40%, senza distinzione tra somme già pagate e ancora dovute.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando, tra gli altri motivi, la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sul sistema IVA.
La questione centrale della controversia riguarda la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la Cassazione ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo se la norma nazionale potesse essere considerata legittima alla luce dei principi già affermati in materia di aiuti di Stato e IVA.
La risposta della Corte di giustizia (causa C37/23) è stata netta: la disposizione italiana è incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/CE), in particolare con gli articoli 2, 206 e 273.
Secondo i giudici europei, la misura non si limita ad alleggerire il carico fiscale, ma consente ai soggetti passivi di trattenere una parte dell’IVA riscossa dal consumatore finale, che dovrebbe invece essere integralmente versata all’Erario.
Questo meccanismo altera il funzionamento dell’imposta e determina una violazione del principio di neutralità, creando una disparità di trattamento tra operatori economici.
Inoltre, la Commissione europea aveva già qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, evidenziando come le agevolazioni fiscali concesse in relazione a calamità naturali debbano comunque rispettare le regole europee in materia di concorrenza.
Recependo integralmente le indicazioni della Corte di giustizia, la Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualificazione della contribuente come “impresa” ai fini del diritto UE.
La Corte ribadisce che la nozione unionale di impresa è ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.
Di conseguenza, anche un professionista, come nel caso di specie un notaio, rientra in tale categoria, in quanto offre servizi sul mercato.
Questo aspetto è decisivo, perché le norme sugli aiuti di Stato si applicano proprio alle attività economiche. Ne deriva che i soggetti che operano sul mercato non possono beneficiare di misure che alterano la concorrenza, come nel caso del rimborso IVA in esame.
La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto di particolare importanza: la disciplina prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 è incompatibile con la direttiva IVA e non può costituire fondamento per il riconoscimento del rimborso.
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Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio
Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.
In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.
Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".
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Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Entro il 16 marzo scorso i lavoratori hanno ricevuto avrebbero dovuto ricevere la CU 2026 redditi 2025.
Chi non l'han ricevuta può chiederla al datore di lavoro oppure alle Entrate. Leggi qui per sapere come.
Vediamo in quali casi e a quali condizione la CU esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Come indicato nelle istruzioni al Modello di Certificazione Unica 2026 relativamente all'utilizzo della certificazione della stessa:
- il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU 2026 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;
- è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Occorre però evidenziare che il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione unica che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
Invece, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite.Di contro, se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto. -
Omessa dichiarazione IVA: spetta il rimborso?
Il credito IVA che origina da una dichiarazione omessa non può essere disconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza su base documentale.
E' il principio che riguarda non solo il disconoscimento della compensazione del credito, ma anche il caso in cui il credito venga domandato a rimborso.
Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8979 del 9 aprile 2026.Il rimborso, quindi, non può automaticamente essere negato solo perché è stata omessa la dichiarazione.
Dichiarazione IVA: spetta il rimborso se è omessa?
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella prassi tributaria: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali del diritto alla detrazione e al rimborso IVA, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può negare il credito in presenza di sospetti di frode.
La decisione riguarda un caso complesso, caratterizzato da rapporti societari e da elementi indiziari di possibile evasione, ma si conclude con un principio di grande rilievo operativo: in assenza di prova della frode, il diritto al rimborso IVA non può essere negato se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali.
La controversia nasceva dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, presentata dal fallimento di una società in liquidazione.
Il credito IVA traeva origine da un’operazione risalente al 2004:
- acquisto di un complesso immobiliare da un’altra società,
- successivi lavori di ristrutturazione fatturati dalla stessa cedente.
Secondo l’Ufficio, il rimborso non spettava perché:
- la società venditrice non aveva versato l’IVA,
- esistevano rapporti personali tra cedente e cessionaria,
- la contribuente avrebbe dovuto essere consapevole della partecipazione a un meccanismo evasivo
In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.
L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha insistito su una serie di elementi indiziari che, a suo avviso, dimostravano la natura fraudolenta dell’operazione:
- la società venditrice era stata costituita pochi giorni prima della compravendita,
- l’immobile era stato acquistato e rivenduto nello stesso giorno,
- vi erano legami societari rilevanti tra cedente e cessionaria,
- la società venditrice aveva successivamente trasferito la sede all’estero (Gibilterra),
Secondo l’Agenzia, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere dimostrata:
- l’inesistenza soggettiva dell’operazione,
- oppure, quantomeno, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, richiamando un principio ormai consolidato, anche a livello europeo: nel sistema IVA prevalgono i requisiti sostanziali su quelli formali.
Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ribadisce che: il diritto alla detrazione (e, per estensione, al rimborso) non può essere negato per mere irregolarità formali, se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali.
In particolare, i requisiti sostanziali sono:
- l’esistenza di un’operazione reale,
- la soggettività passiva IVA del contribuente,
- l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.
Diversamente, gli obblighi formali (dichiarazioni, registrazioni, ecc.) hanno funzione meramente strumentale e di controllo.
Un passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova.
La Corte chiarisce che:
- se il contribuente rispetta gli obblighi contabili è l’Amministrazione a dover dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode,
- se invece vi sono irregolarità formali spetta al contribuente dimostrare i requisiti sostanziali.
Nel caso concreto, la società:
- ha prodotto tutta la documentazione contabile dal 2004,
- ha dimostrato la formazione e il riporto del credito negli anni,
- ha documentato l’effettività dell’acquisto immobiliare con atto notarile,
Pertanto, secondo i giudici, il diritto al rimborso risultava adeguatamente provato sotto il profilo sostanziale.
La prevalenza dei requisiti sostanziali incontra tuttavia un limite ben preciso: la partecipazione, anche solo consapevole, a una frode fiscale.
La giurisprudenza unionale è costante:
- il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode.
Nel caso in esame, però, la Corte conferma la valutazione del giudice di merito, secondo cui:
- gli elementi addotti dall’Agenzia erano solo presuntivi,
- non presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza,
- non dimostravano la partecipazione intenzionale della contribuente
In particolare, il mero intreccio societario tra cedente e cessionaria:
- non è vietato,
- non è sufficiente, da solo, a dimostrare un comportamento fraudolento
La Corte evidenzia inoltre che l’operazione immobiliare è stata effettivamente realizzata infatti esiste un atto notarile che ne prova la realtà, pertanto non vi è inesistenza oggettiva (operazione fittizia) né inesistenza soggettiva (interposizione fittizia di soggetti)
Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità del credito IVA.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione IVA in uno degli anni intermedi.
La Cassazione conferma che tali irregolarità non sono decisive, ciò che conta è la prova concreta del credito
In linea con la giurisprudenza UE, il diritto alla detrazione non può essere sacrificato per violazioni meramente formali, salvo che queste impediscano di accertare i requisiti sostanziali o nascondano una frode.
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TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
La Cassazione con la Ordinanza n 9133/2026 sancise che in caso di immobile locato, la TARI pagata dal proprietario libera l'inquilino, vediamo maggiori dettagli della pronuncia.
TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
L'inquilino, secondo la recente Ordinanza n 9133/2026 è responsabile della omessa dichiarazione per la TARI, ma non deve versare il tributo se già versato dal proprietario di casa.
Nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare, in base a tale norma se viene accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore ossia il proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, vista condizione di maggiore "vicinanza" rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti. Non si verifica una coobbligazione tra proprietario e utilizzatore, ma è solo l'inquilino che deve ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.
Nel caso di specie pur essendoci un contratto registrato di locazione, il proprietario aveva continuato a versare la tassa sui rifiuti e l'inquilino non aveva presentato denuncia di occupazione e quindi produzione dei rifiuti.
Il comun aveva richiesto il pagamento ex novo della tassa in capo al locatario, oltre alla sanzione per l’omessa dichiarazione, preuspponendo che il proprietario avrebbe dovuto a sua volta chiedere il rimborso, entro cinque anni dal pagamento.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione imponendo una sorta di compensazione di fatto tra quanto versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, sulla base delle sue condizioni soggettive.
Secondo la suprema corte è rimasta ferma l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia unicamente nei riguardi dell’inquilino.
La soluzione applicata dai giudici è senz'altro atipica ma risolve problemi di equità sostanziale, qualora il proprietario non fosse più in tempo per chiedere il rimborso della tassa e si verifichi così una duplicazione di tassazione.
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IVA 2026: rimborso e società di comodo
Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.
Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22.
Vediamo maggiori dettagli.
Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA
Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.
Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.
La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione.
Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30, legge 724/1994.
Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.
Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’ art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso.
Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.
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CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati
Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
Allegati:
A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta.