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Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
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Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.
Detassazione mance: novità 2025
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
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CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
Dal 2 gennaio 2025, chi non ha provveduto a richiedere il CIN dovrebbe essere soggetto a sanzioni.
Il condizionale è d'obbligo in quanto vista la proroga, concessa per le richieste del codice identificativo, con la quale si indicava il 1° gennaio come data ultima per adempiere, non è risultato chiaro come di conseguenza si debba applicare la norma sulle relative sanzioni per chi non ha provveduto.
Facciamo un riepilogo dei passaggi susseguitisi, dal 3 di settembre scorso, quando è scattato il termine normativo per le richieste del CIN.
CIN affitti brevi: richieste entro il 1° gennaio
Veniva pubblicato in GU del 3 settembre l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell'art 13 ter comma 15 del DL 145/2023, iniziava a decorrere il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo abbia il compito assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN a:
- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
L'avviso era molto atteso in quanto dalla pubblicazione in GU dello stesso, dal 3 settembre, decorrono i 60 giorni entro cui mettersi in regole con il CIN richiedendolo sulla piattaforma preposta BDRS, progressivamente attivata in tutta Italia durante il periodo estivo.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR apposita istanza con anche:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Chi non provvede sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, decorsi 60 giorni 2 novembre.
Successivamente il Ministero del Turismo ha disposto una proroga di questo termine facendolo slittare al 1° gennaio 2025 ma non chiarendo esplicitamente i termini del decorso delle sanzioni.
CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
- la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
- la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni previsti dalla normativa per mettersi in regola.
Leggi anche CIN affitti brevi: quali sono le sanzioni per chi non provvede?
Ricordiamo che per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle leggi regionali in materia, con procedure autorizzative e requisiti diversi da regione a regione.
Gli adempimenti per la locazione breve e turistica previsti dalle normative regionali restano infatti in vigore e a queste si aggiungono quelle nazionali.
Il debutto della Banca dati delle strutture ricettive voluta dal ministero del Turismo, entrata in funzione lo scorso 3 settembre su tutto il territorio nazionale prevede l’iscrizione obbligatoria entro il 2 novembre (termine slittato al 1° gennaio 2025) per ottenere il Cin e continuare a operare, come disposto dal Dl 145/2023, ma può essere presentata solo da coloro che già hanno ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale, in base alle regole stabilite sul territorio di appartenenza.
Leggi qui per sapere come richiedere il CIN: CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere.
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Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta
Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).
Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa.
In proposito leggi anche: Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.
Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:
- Sorveglianza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza.
- Sostituzione e reintegro dei dispositivi di emergenza.
- Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua corrente) e tributi.
Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.
A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.
In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.
L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.
L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.
L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:
- la concessione in uso del Palasport.
- la gestione di servizi accessori.
- l’autorizzazione alla pubblicità commerciale da parte dell’ASD.
Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).
Pertanto, si conclude che:
- non è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis per i corrispettivi derivanti dall’accordo e non è possibile l’emissione di note di credito per rettificare le fatture già emesse dal Comune con aliquota IVA al 22%
Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?
Allegati: -
Reverge Charge: doppia registrazione per far emergere le op. imponibili
Con Ordinanza n 31274 depositata il 6 dicembre 2024 la Cassazione statuisce il seguente importante principio:
“reverse charge” – di acquisti intracomunitari, nel caso di registrazione, ai fini dell’IVA, delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisiti, senza integrazione dell’imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un’ipotesi di minore gravità, la circostanza che l’Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura previa integrazione dell’imposta persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l’esperimento dei controlli in capo a questi”.
Vediamo il caso di specie.
Reverge Charge: doppia registrazione per far emergere le op. imponibili
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni inviato da parte dell’Agenzia riguardante violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2007 e 2008, per omessa o inesatta annotazione, sui registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Iva, di fatture relative a prestazioni imponibili o ad acquisti intracomunitari di beni da parte di una società in nome collettivo.
La società contribuente impugnava l'atto presso la Ctp che dichiarava dovute unicamente le sanzioni per le violazioni di carattere formale inerenti all’omessa doppia registrazione delle autofatture negli appositi registri.
L’ufficio proponeva appello che veniva accolto integralmente dai giudici di secondo grado, ritenendo essi che, pur non essendo stata contestata una maggiore imposta, per le operazioni poste in essere, la società ricorrente, comunque, risultava aver violato le disposizioni normative Iva per gli acquisti intracomunitari, essendosi limitata a registrare le fatture d’acquisto esclusivamente nel registro degli acquisti, senza integrazione dell’Iva.
I giudici spiegano che il contribuente avrebbe dovuto procedere prima all’integrazione Iva delle fatture e poi alla successiva annotazione delle stesse, sia nel registro vendite che nel registro acquisti, così da neutralizzare l’imposta.
Secondo i giudici l’incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili, per cui sono state configurate le violazioni contestate, legittimamente sono state sanzionate dall’ufficio, a norma del richiamato articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
La società proponeva ricorso per Cassazione contestando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo numero 471/1997, in relazione ai numeri 3) e 5) dell’articolo 360 del codice di procedura civile, in quanto, in caso di “reverse charge” secondo il contribuente: “in assenza di limiti, oggettivi o soggettivi, all’esercizio della detrazione, l’operazione è fiscalmente neutrale in quanto l’imposta a debito è esattamente pari a quella a credito”.
L’Amministrazione inoltre, secondo la stessa società ricorrente, disponeva di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza di detti requisiti sostanziali; non potendosi il diritto alla detrazione negare nei casi in cui l’operatore nazionale non ha applicato – o non ha applicato correttamente – la procedura dell’inversione contabile.
L’ordinanza di Cassazione di cui si tratta smentisce del tutto la tesi del contribuente affermando il principio su indicato.
La doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell’imposta, ha lo scopo di garantire la corretta gestione dell’Iva nei casi di autofatturazione o di reverse charge, rispettando sia gli obblighi contabili che quelli fiscali. Questa procedura è prevista per adeguarsi alle normative italiane e comunitarie sull’imposta.
È di fondamentale importanza la corretta liquidazione dell’imposta: la doppia registrazione consente di integrare l’importo dell’Iva dovuta, calcolandola sull’acquisto di beni o servizi, per poi evidenziarla sia come Iva a debito (nel registro vendite) sia come Iva a credito (nel registro acquisti).
La Cassazione evidenzia che: scopo principale della doppia registrazione della fattura previa integrazione dell’imposta è assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, garantendo la corretta liquidazione e detrazione dell’imposta, oltre a mantenere la trasparenza nella contabilità.
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Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Con Risoluzione n 2 del 10 gennaio le Entrate hanno pubblicato i codici tributo per autoliquidare l'imposta di successione secondo le nuove regole.
Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Viene innanzitutto ricordato che il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
In particolare, viene modificato l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”.
Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.
È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si prevede che il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33”.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la ridenominazione dei relativi codici tributo instituiti con risoluzione n 16 del 2016.
Autoliquidazione imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:
• “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.
Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il seguente codice tributo:
• “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso; nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”;
- per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).
Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20 per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”.
Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Versamento delle sanzioni per ravvedimento tardiva successione
In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del TUS1 , per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
- nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravIl versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”. vedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
Versamento somme da avvisi di liquidazione per imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”
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Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio 2025 è attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cosiddetti influencer.
Istat ed Eurostat lo hanno predisposto con l'associazione italiane Content & Digitale Creators del MIMIT.
Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Ricordiamo che il Codice Ateco è formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa:
- con le lettere si individua il macro settore economico di appartenenza,
- con i numeri, le categorie dei settori di riferimento.
Inoltre, il Codice ATECO è uno strumento essenziale per chiunque intenda aprire una PIVA per la propria attività.
Per questa categoria di professionisti emergenti, dal 1° gennaio 2025 ci sarà il codice Ateco 73.11.03 denominato
Attività di influencer marketing.
Leggi anche Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile per tutte le novità introdotte anche per altri settori.
Tale nuovo codice è uno strumento essenziale per contraddistinguere coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge a livello amatoriale.
Il risultato raggiunto grazie a:
- MIMIT
- Associazione Italiana Content & Digital Creators
- Assoinfluencer,
- Confcommercio Professioni
rende più chiaro l’inquadramento dei professionisti del settore e si inserisce nella volontà di individuare e definire una chiara regolamentazione fiscale e previdenziale per i lavoratori interessati.