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Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda
Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025)
Ricordiamo che il Decreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
- A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
- I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
- Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.
Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
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Pensionato estero: il caso del regime opzionale per i redditi da liquidazione
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 292 del 2025, ha chiarito un tema molto rilevante per i pensionati esteri che intendono rientrare in Italia beneficiando del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.
Il quesito riguarda in particolare la tassazione applicabile all’avanzo di liquidazione derivante dallo scioglimento di società estere partecipate dal contribuente.
La questione tratta la riconducibilità dell’utile da liquidazione tra i “redditi prodotti all’estero” assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7%, prevista per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno.
Vediamo i chiarimenti Ade.
Tassazione sostitutiva al 7% e liquidazione di partecipazioni estere
L’Agenzia ricorda innanzitutto che il regime opzionale previsto dall'articolo 24ter del Tuir prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».
Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.
La circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente” ed ha anche chiarito che “l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero…”.
L'agenzia richiama in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, con cui è stato precisato che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.
Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.
Il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.
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Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC
A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine. Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale.
Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.
Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico.
Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.
Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC
Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso. Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema. Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato. Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.
I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo.
Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.
Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati.
I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.
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Contributi per ASD e SSD per eventi sportivi: domande fino al 15 dicembre
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.
Possono presentare la domanda di accesso al contributo:
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande entro dicembre
Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dal giorno 8 maggio 2025 al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/
In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
- capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.
Attenzione al fatto che l’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.
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Bando Brevetti+ 2025: risorse esaurite al 21 novembre
Con il decreto direttoriale 20 novembre 2025, il Mimit informa del fatto che per intervenuto esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta, a partire dal giorno 21 novembre 2025, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni note come Brevetti+
Ricordiamo che il MIMIT con un avviso del 29 settembre aveva pubblicato il caldendario con le regole, già anticipate in agosto con il decreto di ripartizione delle risorse, per le seguenti misure agevolative:
- Bando Brevetti+
- Bando Marchi+
- Bando Disegni+
Ricordiamo comunque le regole del bando brevetti+
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Il Bando Brevetti+ contiene le modalità e termini di apertura dello sportello, per la concessione della misura agevolativa al fine di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, incluse imprese di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i
brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda; - b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2023 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- c) siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 oppure titolari di un brevetto concesso dall’EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2024, comprendente l’Italia tra gli stati designati;
- d) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2023, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la
domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi. La domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda è quella domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della citata Convenzione e dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo. n. 30 del 2005).
Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui al precedente comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sono iscritte nel Registro delle imprese;
- b) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
- c) sono in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
- b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar Bando Brevetti+: chiuso lo sportello al 21 novembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore Invitalia e potevano essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 20 novembre 2025.Le risorse sono state esaurite al 21 novembre.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente era rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso.Il Soggetto Gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC e inoltre provvede a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. In assenza di economie rinvenienti entro 6 mesi dalla data di comunicazione di sospensione di cui sopra, le domande si considereranno decadute.
Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione. Inoltre, il brevetto da valorizzare non deve essere oggetto di un’altra domanda presentata a valere sul presente sportello.La domanda di agevolazione deve essere relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione nei precedenti sportelli.
Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni:- a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. sezione anagrafica;
- c. presentazione dell’impresa;
- d. descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter brevettuale;
- e. obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;
- f. piano dei servizi specialistici richiesti;
- g. risultati attesi.
Alla documentazione devono essere, altresì, allegati:
- a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti il requisito di PMI, gli aiuti già ricevuti in regime de minimis, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, di non avere procedimenti
amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
- c. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
- d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori;
- e. business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto;
- f. eventuale certificazione che attesti la parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.
Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
Allegati: -
Legge sulla semplificazione: cosa contiene
Viene pubblicata in GU n 265 del 14 novembre la Legge n 167/2025 con Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
La legge in vigore dal 29 novembre prossimo consta di 23 articoli divisi in quattro Capi.
L'articolo 1 prevede che il Governo entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate.La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Vediamo la delega per la digitalizzazione.Legge sulla semplificazione: delega al Governo per la digitalizzazione
Tra le deleghe contenute nella Legge n 167/2025 vi è quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale.
Ai sensi dell'art 11 per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. n 82/2005.Il Governo dovrà adempiente osservando seguenti principi e criteri direttivi specifici
- aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
- garantire e rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l’accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.
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Deducibilità costi sponsorizzazione: presunzione e inerenza
Con Ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.
In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, la "inerenza" di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività d’impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, si chiarisce che essi sono deducibili dal reddito d’impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l’attività imprenditoriale.
Deducibilità costi sponsorizzazione: preseunzione e inerenza dalla Cassazione
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione e della corretta applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
L’ordinanza n. 30036/2025 offre un’analisi importante: chiarisce quando opera la presunzione assoluta di inerenza in favore delle società sportive dilettantistiche e ribadisce il criterio qualitativo dell’inerenza per le sponsorizzazioni prive dei requisiti soggettivi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2015 da una Srl.
Secondo l’Ufficio, tali costi non erano inerenti né congrui, contestandone sia la natura pubblicitaria sia, in subordine, l’effettiva esistenza delle prestazioni.La Corte di giustizia tributaria regionale in secondo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata l’inerenza e la realtà delle operazioni.
L’Agenzia proponeva così ricorso per Cassazion sostenendo che:
- l’inerenza non discende automaticamente dall’esistenza del costo o dall’assolvimento dell’IVA;
- nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, che disciplina la presunzione di deducibilità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- i soggetti percettori della sponsorizzazione non avrebbero entrambi posseduto tali requisiti.
La Suprema Corte traccia una distinzione fondamentale tra i due contratti di sponsorizzazione contestati.
Per la ASD destinataria di € 30.000, la Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. 4612/2023):- le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità;
- tale presunzione deriva dalla finalizzazione della spesa alla “promozione dell’immagine o dei prodotti” del soggetto erogante, a fronte di una verificabile attività promozionale da parte del beneficiario;
- il costo diventa integralmente deducibile, senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente.
La Corte precisa però che il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro, come chiarito da Cass. 9614/2019.
Diverso il discorso per la sponsorizzazione da € 70.000 alle Srl, società di capitali ordinaria, priva dei requisiti delle società sportive dilettantistiche, qui non opera la presunzione di cui sopra.
La deducibilità deve essere valutata secondo i criteri generali previsti per l’inerenza, ai sensi dell’art. 108 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/1972 (IVA).Per la parte dei costi non coperti dalla presunzione, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui:
- L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo. Un costo è inerente se correlato all’attività imprenditoriale, anche indirettamente o in proiezione futura, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
Il contribuente deve dimostrare:
- l’esistenza del costo;
- la natura dell'operazione;
- la correlazione con l’attività d’impresa.
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’utilizzo del marchio e la visibilità derivante dalle sponsorizzazioni (anche tramite adesivi sulle vetture) generavano potenziale utilità promozionale, ritenuta sufficiente ai fini dell’inerenza.
L’Agenzia sosteneva che mancassero cartelloni, banner, hospitality e altre forme di promozione previste contrattualmente.
La Corte però osserva che la contestazione rileva solo in ambito civilistico (inadempimento), non fiscale: se un minimo di promozione è avvenuto, la spesa può essere considerata inerente.La sentenza ribadisce in modo chiaro due principi:
- la presunzione ex art. 90 L. 289/2002 è assoluta e riguarda soltanto:
- sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche;
- costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e in tali casi, i costi sono integralmente deducibili, senza ulteriori prove.
Per il criterio generale di inerenza per le altre sponsorizzazioni, quando la presunzione non opera:
- l’inerenza deve essere valutata qualitativamente;
- la promozione può anche essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro;
- non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna pubblicitaria;
- è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.
La pronuncia offre indicazioni utili per la gestione dei contratti di sponsorizzazione:
- verificare la natura del soggetto sponsorizzato: solo le ASD costituite come società di capitali senza scopo di lucro godono della presunzione;
- conservare prove documentali della promozione: anche minime (foto, adesivi, menzioni, pubblicazioni).
- curare la coerenza tra attività promozionale e business aziendale: la “proiezione futura” è sufficiente, ma la correlazione deve essere rintracciabile.
- attenzione alle clausole contrattuali: eventuali inadempimenti del soggetto sponsorizzato non incidono automaticamente sulla deducibilità, ma possono essere rilevanti sul piano civilistico.
Cocludendo le sponsorizzazioni verso ASD possono beneficiare di presunzione di inerenza solo se rispettano pienamente i requisiti dell’art. 90.
Le spese verso soggetti con fini di lucro devono essere documentate e giustificate nella loro utilità per l’attività d’impresa.
Il principio è chiaro: non conta solo il nome del soggetto sponsorizzato, ma la sua reale natura giuridica e la coerenza fiscale dell’operazione.