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Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
Entro il 30 novembre va versato l'accondo irpef. Essendo il giorno 30 una domenica il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 1° dicembre.
Prima di riepilogare le regole generali del pagamento ricordiamo che il Ministro Giorgetti, in question time, ha recentemente replicato sulla possibilità di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre, specificando che non sarà possibile avere proroghe ne rate come l'anno scorso, i dettagli nel botta e risposta del question time.
Leggi anche Acconto di novembre aderenti CPB
Acconto di novembre 2025: no alle rate da Giorgetti
Il ministro Giorgetti in un Question time dei primi di novembre, replicava sul secondo acconto Irpef in scadenza il giorno 30.11.
In particolare, il secondo acconto, deve essere pagato in unica soluzione, e a quanto pare, stando alle ultime novità dal Ministro non ci saranno rate, nè slittamenti a gennaio del versamento.
Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i titolari di partita IVA hanno potuto fruire della rateizzazione del secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.
Il ministro Giorgetti intervenendo al Question time alla Camera dei deputati ha purtroppo evidenziato che non sarà possibile avere il beneficio degli altri anni per motivi di cassa.
Le esigenze di gettito, ha spiegato il Ministro Giorgetti, non consentono di applicare anche quest’anno lo slittamento del versamento e la rateizzazione degli importi.
Riepiloghiamo le regole.
Acconto di novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
In generale il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto, in una o due rate, e un saldo.
In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, quest'anno 1° dicembre.
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno (sempre 1° dicembre poichè il 30 novembre è domenica)
I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano
- un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro
- l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).
Salvo proroghe:
- il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%,
- la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24 .
Acconto di novembre: i metodi di calcolo
I metodi per il calcolo dell’acconto sono due:
- il metodo storico
- il metodo previsionale.
Il metodo storico permette di determinare l’acconto tenendo conto dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Con questo metodo, l’acconto per l’anno in corso è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute d’acconto.
Il metodo previsionale permette di calcolare l’acconto tenendo conto dell’imposta che si presume di dover versare, senza tener conto di quella dell’anno precedente, ma considerando i redditi si ipotizzano per l'anno, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
Tale metodo è conveniente nel caso in cui il contribuente sa di dover sostenere oneri che incideranno sul reddito imponibile oppure sull’imposta lorda o ancora che percepirà minori redditi.
La scelta va valutata attentamente poiché può esporre il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
La sanzione dovuta sarà quella di cui all’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 pari al 25% dell’importo non versato , ma si riduce alla metà se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza originaria.
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Superbonus ed errore nella comunicazione: è permessa la compensazione?
Con la Risposta n 295 del 24 novembre le Entrate chiariscono che, relativamente alle comunicazioni per il superbonus, se per uno sconto in fattura è stata inviata all’agenzia delle Entrate una comunicazione con errata indicazione dell’opzione per la cessione del credito, il cessionario mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d’imposta ricevuto, ma non può cederlo a soggetti non qualificati in quanto risultano irrilevanti sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente sia l’avere indicato in fattura lo sconto applicato.
Nonostante l’errore nella casella della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per il fornitore (istante) di utilizzare il credito in compensazione oppure di cederlo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), ma non secondo le regole previste per lo sconto in fattura.
Vediamo il dettaglio del caso trattato dall'interpello.
Superbonus ed errore nella comunicazione: è permessa la compensazione?
Il soggetto istante è la società edile ALFA, che ha eseguito interventi agevolabili su un immobile condominiale, beneficiando del bonus facciate e del superbonus ai sensi degli articoli 1 della L. 160/2019 e 119 del D.L. 34/2020.
Per le fatture emesse nel 2023 e 2024, ha applicato lo sconto in fattura, ma in fase di trasmissione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate, l’intermediario incaricato dal condominio ha erroneamente barrato la casella relativa alla cessione del credito, anziché quella per lo sconto in fattura.
Nel 2023, ALFA ha accettato nel proprio cassetto fiscale il credito relativo alle fatture emesse, ma non ha ancora accettato quello del 2024, accorgendosi nel frattempo dell’errore nella comunicazione.
L’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se tale errore, compiuto dall’intermediario, possa essere considerato “formale”, e quindi sanabile, o se comporti la perdita della possibilità di usare il credito.
Secondo la società, poiché sussistono tutti i requisiti sostanziali, la volontà espressa nelle fatture e negli accordi è coerente con l’opzione dello sconto in fattura.
Inoltre, si richiama la risposta a interpello n. 590/2020, in cui l’Agenzia ha ammesso la correzione di errori prima dell’utilizzo del credito.
L’Agenzia ha ripercorso l’art. 121 del D.L. 34/2020, che consente ai beneficiari dei bonus edilizi di optare, in alternativa alla detrazione, per:
- lo sconto in fattura (lett. a),
- la cessione del credito (lett. b).
Le due opzioni sono mutualmente esclusive, ed è fondamentale che vengano comunicate correttamente con l’apposito modello dell’Agenzia, barrando in modo preciso la casella corrispondente.
Nel caso in esame, l’errore è stato commesso dal condominio tramite il proprio intermediario, ma la società istante ha comunque accettato il credito, sia pure per la quota del 2023.
L’Agenzia chiarisce che non si può procedere alla rettifica dell’errore attraverso una semplice segnalazione, infatti, la modifica dell’opzione è consentita solo entro il termine di trasmissione delle comunicazioni: ovvero il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa.
Dopo tale data, non è più possibile inviare una nuova comunicazione, né avvalersi della remissione in bonis, strumento che era stato precedentemente consentito ma che è stato abrogato dal D.L. 39/2024, art. 2.
Inoltre, non rilevano gli accordi privatistici (es. la dicitura “sconto in fattura” nelle fatture stesse), se la comunicazione all’Agenzia risulta errata e già accettata.
Secondo la circolare n. 33/E/2022, l’errore è “formale” e rettificabile solo se non incide su elementi essenziali del credito, come:
- tipologia dell’opzione;
- soggetto cedente;
- codice fiscale;
- codice intervento.
In tali casi, basta una segnalazione via PEC all’indirizzo dell’Agenzia.
Quando l'errore è sostanziale (come in questo caso), se riguarda l’opzione “sconto/cessione”, ed è già stato accettato il credito, non è più possibile rettificare. Resta valida solo la rinuncia alla detrazione, ma non si applicano le regole agevolate dello sconto in fattura.
Il caso analizzato nella risposta n. 295/2025 rappresenta un chiaro monito operativo per i fornitori e gli amministratori: l’errore formale nella scelta tra sconto e cessione può trasformarsi in una conseguenza sostanziale irreversibile, se non rilevato in tempo.
La corretta gestione della comunicazione delle opzioni resta quindi cruciale, anche in presenza di accordi contrattuali chiari. La conferma dell’Agenzia rafforza l’approccio rigoroso post-riforma: nessuna rettifica oltre i termini, anche se la volontà delle parti era diversa.
È il chiarimento della risposta a interpello 295/2025 delle Entrate.
La società istante, per dei lavori agevolati con il superbonus, ha emesso a un condominio tre fatture nel 2023 e due nel 2024, tutte recanti la dicitura «sconto in fattura». Successivamente, il condominio ha inviato all’agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per la rinuncia della detrazione dell’imposta dall’Irpef da parte dei condòmini e per il trasferimento dei relativi crediti alla società. Quest’ultima ha accettato, nel proprio cassetto fiscale, il credito maturato per le fatture emesse nel 2023 e nel corso del 2024 ha compensato in F24 la quota del credito compensabile nel 2024, corrispondente alla prima rata annuale di 4. Poi, però, non ha accettato il credito relativo alle fatture emesse nel 2024, in quanto ha appreso che nelle comunicazioni inviate dall’intermediario del condominio risulta erroneamente barrata la casella prevista per la cessione del credito, in luogo di quella riferita allo sconto in fattura.
L’agenzia delle Entrate ha confermato che il cedente non può ora modificare o sostituire le comunicazioni inviate, né per le fatture emesse nel 2023, per le quali, peraltro, il cessionario ha già accettato il credito e compensato la quota di credito relativa al 2024, né per le spese sostenute nel 2024 (cioè, per le fatture emesse nel 2024), per le quali il cessionario non ha ancora accettato il credito nel proprio cassetto fiscale. Queste correzioni, infatti, non sono più possibili, perché l’articolo 2 del Dl 39/2024 ha soppresso la possibilità di avvalersi, in questi casi, della remissione in bonis. Pertanto, non è più possibile l’invio di una nuova comunicazione una volta decorsi i termini di legge (16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa). Nel caso specifico, peraltro, anche se fosse ancora possibile la remissione in bonis, oggi i relativi termini sarebbero comunque scaduti (per le fatture emesse nel 2024 sarebbe scaduto lo scorso 31 ottobre 2025).
Ciò nonostante, l’agenzia delle Entrate ha concesso all’istante, nella sua qualità di cessionario (non di impresa fornitrice), la possibilità di continuare a compensare le quote residue (per il 2025, 2026 e 2027) del credito generato dalle fatture emesse nel 2023 e di accettare il credito generato dalle fatture del 2024 (con sconto in fattura e senza il pagamento della parte scontata), il quale potrà essere compensato in F24 negli anni dal 2025 al 2028 ovvero potrà essere ceduto solo a «soggetti qualificati» (articolo 121, comma 1, lettera b, del Dl 34 del 2020) e non ad altri soggetti. Anche se i documenti del caso trattato dalle Entrate dimostrano l’intenzione dei contraenti di optare per lo sconto in fattura e non per la cessione del credito, quindi, non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura, che, a differenza della cessione del credito, consentono all’impresa che ha eseguito i lavori la cessione del credito ricevuto con lo sconto in fattura a soggetti diversi da quelli «qualificati», tramite la piattaforma cessione crediti.
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Titolare effettivo nella PA
In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare effettivo nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica"
Il Documento già nella premessa evidenzia che la crescente attenzione del Legislatore e delle autorità di vigilanza ai temi della trasparenza e della
tracciabilità dei flussi finanziari ha reso la corretta individuazione del titolare effettivo uno snodo centrale dell’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.Titolare effettivo nella PA
Il documento in oggetto offre ai Commercialisti uno strumento di analisi e orientamento specificamente rivolto al tema, complesso e ancora poco esplorato, dell’individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica, favorendo riflessioni sulla rilevanza
della tematica in termini sostanziali e con riguardo alle finalità che il sistema di prevenzione persegue con riferimento all’individuazione del titolare effettivo.
L’evoluzione normativa e interpretativa in materia, di matrice internazionale ed europea, ha progressivamente ampliato la nozione di “titolare effettivo” sino a farne un concetto sostanziale, destinato a individuare la persona fisica che, in ultima istanza, possiede, controlla o beneficia dell’attività di un ente, anche laddove la struttura giuridica o organizzativa tenda a occultarne la responsabilità reale.Le raccomandazioni del GAFI e le direttive europee antiriciclaggio hanno fissato i criteri di trasparenza, recepiti nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 231/2007 e le successive modifiche, fino all’istituzione del Registro dei titolari effettivi, attualmente sospeso in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Tuttavia, se per le società di capitali e per gli enti di diritto privato i criteri di proprietà e di controllo consentono, pur con difficoltà applicative, di pervenire a un’identificazione compiuta del titolare effettivo, diversa e più articolata è la questione con riferimento agli enti pubblici e, ancor più, con riferimento alle società a partecipazione pubblica nelle loro molteplici declinazioni.Tali fattispecie, infatti, non perseguono finalità economiche di lucro e sono caratterizzate da assetti proprietari e gestionali che riflettono principi di diritto pubblico, di rappresentanza istituzionale e di funzione amministrativa, più che di controllo economico in senso stretto.
L’individuazione di un “titolare effettivo” all’interno di una pubblica amministrazione sembra in contrasto con la natura stessa di tali soggetti, eppure, le logiche di prevenzione del rischio di riciclaggio e di utilizzo distorto di risorse pubbliche richiedono che anche in questo ambito si individui, se
non un dominus in senso proprietario, almeno la persona fisica che esercita poteri di indirizzo, decisione o gestione tali da poter incidere sull’utilizzo dei fondi e sull’assunzione delle decisioni economiche rilevanti.Tali aspetti, considerati in passato marginali, impongono una rinnovata attenzione alla luce delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiede anche per gli Enti pubblici destinatari dei fondi la necessità di dichiarare il titolare effettivo al fine di garantire la trasparenza e
la sana gestione delle risorse e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Il documento quindi analizza, con taglio sistematico, i criteri applicabili ai diversi modelli organizzativi pubblici, evidenziando gli ambiti di criticità e le possibili soluzioni operative per i professionisti chiamati a svolgere gli adempimenti di adeguata verifica.A tal fine, si affrontano le
problematiche derivanti dall’eterogeneità delle forme giuridiche degli enti pubblici, dalla pluralità dei centri decisionali e dalla frequente sovrapposizione di funzioni politiche, amministrative e gestionali, che impongono un’analisi “a scalare” dei poteri di rappresentanza e controllo.Il documento è scaricabile dal sito del CNDCEC.
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Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.
Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.
In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.
Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo
La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti
- fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
- oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
- e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro
- in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027,
- a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
3) impianti di produzione dell'aria compressa;
4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
5) sistemi per l'illuminazione;6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
7) sistemi di isolamento termico di componenti;8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
10) trasformatori BT/MT.
Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10.Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 3,975 miliardi di euro.
Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.
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Deducibilità costi sponsorizzazione: presunzione e inerenza
Con Ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.
In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, la "inerenza" di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività d’impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, si chiarisce che essi sono deducibili dal reddito d’impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l’attività imprenditoriale.
Deducibilità costi sponsorizzazione: preseunzione e inerenza dalla Cassazione
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione e della corretta applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
L’ordinanza n. 30036/2025 offre un’analisi importante: chiarisce quando opera la presunzione assoluta di inerenza in favore delle società sportive dilettantistiche e ribadisce il criterio qualitativo dell’inerenza per le sponsorizzazioni prive dei requisiti soggettivi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2015 da una Srl.
Secondo l’Ufficio, tali costi non erano inerenti né congrui, contestandone sia la natura pubblicitaria sia, in subordine, l’effettiva esistenza delle prestazioni.La Corte di giustizia tributaria regionale in secondo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata l’inerenza e la realtà delle operazioni.
L’Agenzia proponeva così ricorso per Cassazion sostenendo che:
- l’inerenza non discende automaticamente dall’esistenza del costo o dall’assolvimento dell’IVA;
- nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, che disciplina la presunzione di deducibilità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- i soggetti percettori della sponsorizzazione non avrebbero entrambi posseduto tali requisiti.
La Suprema Corte traccia una distinzione fondamentale tra i due contratti di sponsorizzazione contestati.
Per la ASD destinataria di € 30.000, la Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. 4612/2023):- le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità;
- tale presunzione deriva dalla finalizzazione della spesa alla “promozione dell’immagine o dei prodotti” del soggetto erogante, a fronte di una verificabile attività promozionale da parte del beneficiario;
- il costo diventa integralmente deducibile, senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente.
La Corte precisa però che il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro, come chiarito da Cass. 9614/2019.
Diverso il discorso per la sponsorizzazione da € 70.000 alle Srl, società di capitali ordinaria, priva dei requisiti delle società sportive dilettantistiche, qui non opera la presunzione di cui sopra.
La deducibilità deve essere valutata secondo i criteri generali previsti per l’inerenza, ai sensi dell’art. 108 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/1972 (IVA).Per la parte dei costi non coperti dalla presunzione, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui:
- L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo. Un costo è inerente se correlato all’attività imprenditoriale, anche indirettamente o in proiezione futura, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
Il contribuente deve dimostrare:
- l’esistenza del costo;
- la natura dell'operazione;
- la correlazione con l’attività d’impresa.
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’utilizzo del marchio e la visibilità derivante dalle sponsorizzazioni (anche tramite adesivi sulle vetture) generavano potenziale utilità promozionale, ritenuta sufficiente ai fini dell’inerenza.
L’Agenzia sosteneva che mancassero cartelloni, banner, hospitality e altre forme di promozione previste contrattualmente.
La Corte però osserva che la contestazione rileva solo in ambito civilistico (inadempimento), non fiscale: se un minimo di promozione è avvenuto, la spesa può essere considerata inerente.La sentenza ribadisce in modo chiaro due principi:
- la presunzione ex art. 90 L. 289/2002 è assoluta e riguarda soltanto:
- sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche;
- costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e in tali casi, i costi sono integralmente deducibili, senza ulteriori prove.
Per il criterio generale di inerenza per le altre sponsorizzazioni, quando la presunzione non opera:
- l’inerenza deve essere valutata qualitativamente;
- la promozione può anche essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro;
- non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna pubblicitaria;
- è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.
La pronuncia offre indicazioni utili per la gestione dei contratti di sponsorizzazione:
- verificare la natura del soggetto sponsorizzato: solo le ASD costituite come società di capitali senza scopo di lucro godono della presunzione;
- conservare prove documentali della promozione: anche minime (foto, adesivi, menzioni, pubblicazioni).
- curare la coerenza tra attività promozionale e business aziendale: la “proiezione futura” è sufficiente, ma la correlazione deve essere rintracciabile.
- attenzione alle clausole contrattuali: eventuali inadempimenti del soggetto sponsorizzato non incidono automaticamente sulla deducibilità, ma possono essere rilevanti sul piano civilistico.
Cocludendo le sponsorizzazioni verso ASD possono beneficiare di presunzione di inerenza solo se rispettano pienamente i requisiti dell’art. 90.
Le spese verso soggetti con fini di lucro devono essere documentate e giustificate nella loro utilità per l’attività d’impresa.
Il principio è chiaro: non conta solo il nome del soggetto sponsorizzato, ma la sua reale natura giuridica e la coerenza fiscale dell’operazione.
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STP e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC
Il CNDCEC con il pronto ordini n 88/2025 risponde alla richiesta di chiarimenti sul possesso della PEC da parte delle STP.
Vediamo il contenuto della delucidazione a vantaggio dei professionisti facenti parte di società.
STP e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC
Con il quesito formulato si domandava se le STP, società tra professionisti, siano tenute ad attivare e comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC della società; oppure, se possa essere utilizzata dalla società la PEC di uno dei professionisti che risultano essere soci della STP.
Viene intanto ricordato che le STP, in a quanto tenute a iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle presso la Camera di Commercio competente sono tenute a dotarsi di PEC/domicilio digitale.-L'articolo 16 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 prevede, infatti, che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …".
In quanto soggetti giuridici autonomi tenute ad iscriversi in apposita sezione dell'albo tenuto dall'Ordine professionale di riferimento, come previsto dall'articolo 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, le STP sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche e quindi dovranno a comunicare all'Ordine il domicilio digitale della società comunicato al Registro delle Imprese. -
Cedolare secca locazioni: Ordinanza interlocutoria per chiarire l’applicabilità
Con l'Ordinanza n 30016 la sezione tributaria della Cassazione ha chiesto alle sezioni Unite di risolvere una questione di difformità interpretativa sulla applicazione della cedolare secca nella locazione ad uso foresteria quando il conduttore è una società.
Cedolare secca locazioni: ordinanza interlocutoria per chiarire il perimetro
Il caso nasce da contratti di locazione che una persona fisica proprietaria di immobili aveva stipulato con una Università private “con previsione di destinazione delle unità immobiliari ad abitazione ed alloggio temporaneo a favore di soggetti legati all’Università da rapporto di lavoro e/o collaborazione”.
L'agenzia delle Entrate nel caso di specie aveva negato l'applicazione della cedolare secca, conformemente all'orientamento prevalente che nega la tassa piatta sia quando il locatore svolga attività d'impresa, sia quando è il conduttore sia soggetto imprenditoriale.
La contribuente usciva vittoriosa dal primo contenzioso mentre nel secodno era l'agenzia ad avere ragione.
La Cassazione cui la contribuente ricorrreva, in primo luogo ha ricorda che l’art. 3 del DLgs. 23/2011 ha introdotto, in “alternativa facoltativa al regime ordinario”, la possibilità di applicare, su opzione del locatore, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Successivamente ricordava le tre regole necessarie per beneficiarne:
- è il locatore a scegliere la cedolare secca,
- il contratto deve avere ad oggetto “una locazione di unità immobiliare ad uso abitativo”,
- la cedolare non si applica alle locazioni “effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni”.
La Cassazione ricorda anche che Altri due elementi il comma 6-bis dell art 3 del DLgs. 23/2011 ammette alla cedolare secca “le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro … purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”;
Inoltre ricorda anche che la ratio del regime è da individuarsi “nell’esigenza di contrastare l’evasione fiscale, applicando un regime di tassazione favorevole e di facilitare la movimentazione del mercato locatizio abitativo e con esso sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare”.La cassazione ricorda anche le recenti sentenza in base alle quali è stato affermato che la cedolare secca può essere applicata dal locatore anche qualora il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale.
Nell’ordinanza n. 30016/2025, tuttavia è la stessa Cassazione ad avere espresso delle perplessità su quest’ultima impostazione.
I giudici di legittimità spostano l’attenzione sulla condizione oggettiva di applicazione della cedolare secca, ponendo in dubbio la possibilità di considerare “ad uso abitativo” una locazione ad uso foresteria.In particolare, alla locazione ad uso abitativo è connaturale l’utilizzazione diretta del bene da parte del conduttore che, invece, con riferimento all'uso foresteria non sussiste.
Anche la sublocazione o la concessione in comodato dell’immobile, da parte del conduttore, assumono, nel caso che si osserva, una configurazione peculiare, in quanto il bene locato viene destinato ad alloggio temporaneo di dipendenti, collaboratori od ospiti, ovvero ad una finalità legata a soddisfare le esigenze produttive od organizzative legate all’esercizio dell’attività professionale o d’impresa del locatore.
In conclusione, secondo l’ordinanza, un’interpretazione sistematica suggerisce che la tassa piatta possa applicarsi solo a locazioni che intervengano tra soggetti che non esercitino entrambi attività d’impresa.
Avendo evidenziato il contrasto interpretativo, la Suprema Corte chiede l’intervento delle Sezioni Unite a cui spetterà il compito di dirimere la questione.