• Accise

    Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

    Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.

    Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo

    Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
     La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

    Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

    Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

    L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

    Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
    Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

    Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

    • imprese dotate di personalità giuridica,
    • persone giuridiche private,
    • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 
    • e istituti giuridici affini al trust.

    Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese quali: 

    • società per azioni, 
    • società a responsabilità limitata, 
    • società a responsabilità limitata semplificata, 
    • società in accomandita per azioni, 
    • società cooperative, 
    • società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

    I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

    Il Consiglio di stato, dopo diverse sentenze, in ultimo aveva sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Ieri 15 ottobre, ha notificato ai ricorrenti l’ordinanza di trasmissione del contenzioso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale, chiedendo il  binario veloce perché "allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della Direttiva nell’ordinamento italiano risulta congelata".

    Per il riepilogo dei provvedimenti susseguitivi nel 2023 leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.

    Vediamo in cosa consiste la Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e come provvedervi.

    Comunicazione Titolare effettivo: obbligatorietà tra le sospensioni del Consiglio di Stato

    Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema avvenuta con il DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023.

    Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto, era il giorno 11 dicembre 2023, e per le vicende giudiziarie presso il TAR tra sospensioni varie è scaduto lo scorso 11 aprile 2024.

    Successivamente, è stata disposta la sospensione dell'operatività del registro fino al 19 settembre scorso, pertanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare notizie in merito alla ulteriore provvedimento dal Consiglio di Stato.

    Nell'attesa ricordiamo che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

    Vedremo appunto se il termine entro cui provvedere alla comunicazione dei dati del titolare effettivo, sarà chiarito in modo definitivo.

    Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

    Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicazione provvedere a dare conferma dei dati comunicati.

    Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?

    Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati

    Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

    Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:

    •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
    •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
    •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,

    possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

    • si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
    • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
    • si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
    • si firma con Firma Digitale.

    Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatoreove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

    Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
    commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
    dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
    registro delle imprese.

    Titolare effettivo: quali dati comunicare

    Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

    • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
    • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 
      • 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione dell'ente; 
      • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 
      • 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      • 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; 
    • e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
    • f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

    Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

    Titolare effettivo: riepilogo della normativa

    Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

    • il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
    • il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
    • il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

    Il 9 ottobre 2023 viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023 

  • Locazione immobili 2024

    Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

    In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, visto che l'esclusione di cui all' art 3, comma 6, del Dlgs n 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

    Questo è il principio enunciato dalla Cassazione n 12395/2024, vediamo il caso di specie.

    Spetta la cedolare se l’immobile è adibito ad abitazione dell’amministratore di SAS

    Una Commissione tributaria regionale riformava la prima decisione, resa sui ricorsi riuniti del contribuente, che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, notificati dall'Agenzia delle Entrate per omesso integrale versamento dell'imposta di registro, relativamente alle annualità 2012 e 2013, in ordine al contratto di locazione, stipulato nel 2010 con una Sas, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione).

    La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il comma 6 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23 del 2011 esclude l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione (c.d. "cedolare secca") previsto dal comma 1, a favore del locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, "alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o arti e professioni", perché in tale esclusione rientra anche l'ipotesi in cui sia il conduttore ad esercitare attività d'impresa o arti o professioni.

    Il contribuente nel ricorso in Cassazione ha prospettato, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. 

    Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della "cedolare secca" sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.

    La Cassazione, con la sentenza di cui si tratta, ha ritenuto fondato il ricorso.

    Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato.

    La base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21%.

    Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone.

     Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

    Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).

    La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non può certo giustificare un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.

    La Cassazione specifica anche l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto Conseguentemente, la Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.

    In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

  • Successioni

    Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025

    Il Decreto successioni e donazioni pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre ha introdotto molte novità sull’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

    Vediamo le novità sull’autoliquidazione dell'imposta sulle successioni.

    Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025

    Il Decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.

    Con la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), si è appunto intervenuti sulle procedure di liquidazione e versamento dell’imposta.

    Secondo la norma attuale in caso di successione si procede come segue:

    • a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all’ufficio competente, quest’ultimo provvede a liquidarne l’imposta principale;
    • il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
    • qualora l’ufficio ritenga che la dichiarazione sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, con avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale;
    • se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio.

    Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato come segue:

    • l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione; 
    • in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata;
    • il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in alternativa, è possibile procedere al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito rateizzare importi inferiori a 1.000 euro;
    • resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

    Il Dlgs n 139 ha anche previsto che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni, e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

    Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione. 

    L’ufficio provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.

    Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento.

    Secondo le novità normative quindi devono pertanto considerarsi:

    • “imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
    • “imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.

    In ragione del nuovo procedimenti di autoliquidazione è stata eliminata la definizione di “imposta suppletiva".

    Inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

    E' consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione) ai soggetti non residenti, e in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione.

    Infine i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione, poichè essi dovranno essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli

    I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

    • l’effettivo sostenimento,
    • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.

    Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

    Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.

    Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali

    Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio: 

    • la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo); 
    • la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

    • la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
    • le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.

    Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico

    Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:

    • a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
    • b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).

    Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione

    dell’ultima agevolazione.

    Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.

    A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

    L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

    Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione

    Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:

    • a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
    • b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
      assicurative.

    Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.

    Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

  • Riforma fiscale

    Irpef autonomi: il decreto di riforma riprende il suo iter di approvazione

    In primavera il testo del Decreto legislativo di riforma Irpef/Ires è stato rinviato in quando necessitava di cambiamenti.

    Oggi 15 ottobre risulta che il Decreto bollinato ha ripreso il suo iter verso le commissioni tecniche parlamentari al fine di continuare il percorso di definitiva approvazione.

    Molte delle misure in esso contenute dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 e pertanto il tempo a disposizione per modifiche si assottiglia.

    Il decreto contiene modifiche alle disposizioni su redditi:

    • da lavoro autonomo e dipendente,
    • agrari e diversi,
    • d’impresa.

    Vediamo cosa contiene la bozza dell'art 6 rubricato Revisone della disciplina dei redditi di lavoro autonomo relativamente al nuovo art 54 del TUIR per la determinazione dei redditi da lavoro autonomo.

    Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo

    Il bollinato consegnato alle Commissioni tecniche del Parlamento, contine previsioni di modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    In particolare, per il reddito di lavoro autonomo si prevede un nuovo art 54 del TUIR.

    Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. 

    Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

    Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

    • a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
    • b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
    • c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

    Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

    Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

    • a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
    • b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
    • c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a
    • finalità estranee all’arte o professione.

    La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

    In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati,

    indeducibile in quanto riferibile al terreno.

    Relativamente ai rimborsi e riaddebiti le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.

    Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

    • a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
    • b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
    • c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

    Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:

    • a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della
    • sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
    • b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
    • c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
    • d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
    • e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
    • f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
    • g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
    • h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
    • i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
    • l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.

    Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

    Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).

    Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta.

    È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, è

    ammessa:

    • a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni; 
    • b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo; 
    • c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

    Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

    Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.

    Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

    Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

    Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.

    Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

    Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o

    l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

    Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi

    occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

    Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

    I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.

    Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 7, anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall’articolo 95, comma 3.

    Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: tutte le regole

    Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

    Salvo proroghe, possibili ad esempio con la prossima legge di bilancio 2025, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta.

    Dal 2025 è bene evidenziare che, se nulla cambia per i beni materiali 4.0, invece per gli investimenti in beni immateriali la misura del credito d’imposta scende dall’attuale 15% al 10%. 

    Ricordiamo che le condizioni per avere il credito in oggetto sono disciplinate nei seguinti allegati:

    1. Beni strumentali – Allegato A
    2. Beni strumentali – Allegato B

    Credito di imposta per i beni materiali: regole 2025

    Per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) le condizioni di fruizione del credito di imposta, sono riepilogate dal MIMIT, e dal 2023 al 2025 spetta per il:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro,
    • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Attenzione però al fatto che, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    Credito di imposta per i beni immateriali: regole 2025

    Per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) le condizioni di fruisùzione sono riepilogate dal MIMIT che sinteticamente specifica che per il 2025 spetta per il:

    • 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 

    Attenzione al fatto che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    Attenzione al fatto che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: come si accede

    Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali possono fruire del credito d'imposta in oggetto.

    Il credito per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

    Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
    Attenzinoe al fatto che la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

    Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

    Credito d’imposta beni strumentali nuovi: i modelli da utilizzare dal 30.03.2024

    Con un comunicato il MIMIT ha annunciato che sono disponibili i nuovi moduli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ai fini della compensazione del credito d’imposta.

    In particolare, la richiesta di compensazione va inviata:

    • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
    • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

    A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE: Piattaforma GSE

    Nella piattaforma, previa registrazione all'Area Clienti, l’utente potrà accedere all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.