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Ai fini IMU gli uffici non possono essere considerati abitazione principale
Se ai fini del regime di esenzione dalle plusvalenze immobiliari, come visto di recente (a riguardo si veda l’articolo Ai fini fiscali anche gli uffici possono essere destinati ad abitazione principale), ciò che rileva per qualificazione di un immobile come abitazione principale è l’effettività dell’utilizzo, a prescindere dalla categoria catastale d’appartenenza dell’immobile, la stessa cosa non vale ai fini IMU.
Di tale questione si occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9496 del 9 aprile 2024. Ciò che differenzia le valutazioni ai fini IMU dalle medesime valutazioni ai fini delle plusvalenze imponibili è ovviamente la normativa di riferimento.
Per quanto riguarda l’IMU, infatti, l’articolo 13 comma 2 del DL 201/2011 fissa il presupposto dell’IMU al possesso di un immobile ma esime dall’imposta le abitazioni (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha la dimora abituale e principale.
Il comma 4 della stessa norma stabilisce che il calcolo dell’IMU deve avvenire attraverso l’applicazione di specifici moltiplicatori, diversificati a seconda della categoria catastale dell’immobile, da applicarsi alle rispettive rendite catastali.
Come nota la Corte di Cassazione, ciò che caratterizza la normativa IMU, a differenza di altre situazioni fiscali similari, è il fatto che questa faccia esplicito riferimento alle categorie catastali, prevendo specifici moltiplicatori differenziati; per cui, per l’applicazione della disciplina, non si può prescindere dall’inquadrare catastalmente l’immobile.
Non è infatti un caso che le norme del TUIR che disciplinano le plusvalenze immobiliari, a differenza della normativa IMU, non nominano affatto le categorie catastali, e che, per tale motivo, la rilevanza di queste ultime, ai fini dell’applicazione della disciplina, non è la medesima.
Abitazione principale in immobile con categoria catastale A10
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9496/2024 il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale e principale in un immobile con categoria catastale A10, un ufficio.
Come rileva la Corte, il punto centrale della questione è se per l’IMU, fermo restando l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di esenzione prevista per l’abitazione principale, rilevi o meno la categoria catastale dell’immobile.
Secondo la Corte “rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile”, con la conseguenza “che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento”.
Con maggiore profondità, la Corte di Cassazione rileva anche che “non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale”, in quanto “la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta”, “non è un caso, infatti, […] che il metodo di determinazione della base imponibile è differente per gli immobili iscritti alla categoria A10, proprio in virtù della peculiare destinazione ”, “né si ritiene possa avere rilevanza che l’immobile sia comunque classificato all’interno della categoria A”.
In definitiva quindi, secondo la Corte di Cassazione, ai fini IMU, un ufficio, come tale appartenente alla categoria catasta A10, non può usufruire dell’esonero dall’imposta previsto per l’abitazione principale del contribuente, previsto dalla normativa di riferimento solo per gli immobili catastalmente considerati ad uso abitativo.
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Adempimento collaborativo: il mef semplifica il codice di condotta
Il decreto MEF del 3 ottobre in GU n 234 del 5 ottobre apporta novità al decreto del 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132, concernente «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo», vediamo i dettagli di cosa cambia.
Leggi anche Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta
Adempimento collaborativo: modifiche al codice di condotta
La relazione illustrativa al Decreto chiarisce che le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
In particolare, nella versione del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132, l’articolo 1 prevede che il codice di condotta venga sottoscritto dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data dell'8 giugno (data di vigore del decreto n 132/2024) all’articolo 2 è stato, invece, previsto che il suddetto codice venga sottoscritto entro i 120 giorni successivi e quindi entro il 5 ottobre.
Considerato che le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale hanno diretta efficacia nei confronti delle parti per tutti gli anni di permanenza nel regime, in quanto riepilogative dei doveri previsti dagli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 128 del 2015, si ritiene che la sottoscrizione del codice, entro i termini indicati dal decreto, comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l’Agenzia delle entrate, e che è, pertanto, opportuno eliminare tale adempimento.
Viene, dunque, eliminata la previsione:
- contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
- contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.
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Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo
Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.
Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.
Domicilio Digitale speciale: che cos’è
Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente.
L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.
Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso
affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo
Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:
- le persone fisiche,
- i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).
Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.
Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD
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Fondo impianti di risalita: domande entro il 15 ottobre
Il termine per inviare le domande per l'agevolazione a valere sul Fondo impianti di risalita riservata a determinati codici ateco è prorogata fino al 15 ottobre.
Ricordiamo che l'avviso n 791 del 3 giugno si intendeva sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
Le risorse stanziate sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.
L'Avviso prevede la concessione degli aiuti sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
La domanda può essere trasmessa entro le ore 12 del giorno 15 ottobre (il termine inizialmente fissato al 27 settembre è stato prorogato con avviso del Turismo n 421 del 16.09) sull’apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID/CIE da questo link del sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Ricordiamo prima di ricapitolare le caratteristiche del fondo che il Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Fondo impianti di risalita: i beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale.
Con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:
- 49.39.01 » Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 93.11.30 » Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 » Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
Si precisa che:
- con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico;
- con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.
Scarica qui l'avviso con tutte le regole 2024
Fondo impianti di risalita: riepilogo delle norme
Ricordiamo che la misura di cui si tratta è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di:
- 30 milioni di euro per l'anno 2023,
- 50 milioni per l'anno 2024,
- 70 milioni per l'anno 2025
- 50 milioni per l'anno 2026,
da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti.E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.
Che cos'è lo snow farming
Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.
In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:
- la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili,
- la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento,
- il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.
Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche
Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.
Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.
Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.
In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.
Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.
La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.
Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale
Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale
In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
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Tassa di 5 euro sulle sigarette: ipotesi al vaglio per la manovra 2025
L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha presentato in Senato la campagna ’SOStenereSSN’, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità per allertare sui numeri dei tumori da fumo.
Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, annuncia emendamenti contro il fumo nella Manovra 2025.
Vediamo di cosa si tratta.
Leggi anche Legge di Bilancio 2025: le anticipazioni.
Tassa di scopo sulle sigarette: è allarme di Aiom sui numeri dei tumori
Come spiegato durante la conferenza dal presidente di Aiom Perrone, "il fumo è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, pari a 40mila nuove diagnosi nel 2023. Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo sulle sigarette. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie"
La Vicepresidente Castellone, replica all'appello annunciando in manovra finanziaria, di prossima approvazione, un emendamento in proposito.
Si potrebbe già prevedere una norma n merito nel Decreto contro le violenze ai sanitari appena arrivato al Senato. La Castellone ha anche specificato che ci sarebbe una terza strada per approvare la Tassa di scopo sulle sigarette, specificando che: "Ho proposto pure di utilizzare la possibilità che oggi c’è, grazie ad un cambio di regolamento del Senato, che prevede che se ci sono proposte di iniziativa popolare che raccolgono 50mila firme, queste vengano discusse in Aula al Senato entro tre mesi dalla data in cui sono depositate. Possiamo coinvolgere i cittadini su questo argomento».
La tassa di scopo sul tabacco ha riscosso anche l'appoggio del Pd che auspica un accordo per questa misura.
Peraltro, non è vero che Italia le sigarette costino "troppo" anzi, secondo i dati pubblicati da Ilsole24ore i prezzi delle sigarette italiane sarebbero tra i più bassi, in particolare risulterebbe che nel 2021 i prezzi sarebbero:
- in Italia circa 6 euro a pacchetto,
- in Inghilterra 12 euro a pacchetto,
- in Francia 9 euro a pacchetto,
- in Romania 8,euro a pacchetto,
- in Olanda 6,90 euro a pacchetto,
- in Polonia e Germania 6,46 euro a pacchetto,
- in Spagna 5,54 euro a pacchetto.
Nel 2024 lo stesso studio ha evidenziato che un pacchetto di sigarette dei maggiori marchi in Italia ha costo 6,20 euro contro 12,50 euro della Francia.
Vedremo se la Legge di Bilancio 2025 conterrà anche la promessa tassa di scopo sulle sigarette.
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ONLUS e affitto ramo d’azienda: come si applica il superbonus
Le Entrate hanno specificato che per la ONLUS che affitta un ramo d'azienda per i suoi scopi istituzionali, ossia gestione di residenze per anziani, il superbonus è potenziato.
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 188 del 1 ottobre.
Prima dei dettagli, si evidenzia che l'istante è un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna, che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro.
Il consorzio risulta ONLUS di diritto e, dal 21 marzo 2022, è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La sua attività principale consiste nella gestione e amministrazione di residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere, con relative attività connesse.
L'Istante, intende effettuare su immobili affittati, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)
Pertanto, chiede se, per effetto dell'affitto o dell'acquisto del ramo di azienda di una ''Fondazione" possa fruire del Superbonus con l'applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ossia superbonus potenziato, nonché della facoltà di optare per la cessione del credito.
Infine, per l'applicazione del superbonus potenziato, chiede se gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
Vediamo la replica ADE.
Onlus e affitto ramo d’azienda: quando spetta il superbonus potenziato
L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 188 del 1 ottobre fornisce i seguenti chiarimenti:
- si conferma che il consorzio può beneficiare del Superbonus per gli immobili di categoria catastale B/1, ma specifica che i requisiti previsti dall'articolo 119, comma 10-bis, devono essere rispettati sin dall'inizio dei lavori o dal momento di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine del periodo di fruizione della detrazione. Tali requisiti includono, tra l'altro, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.
- per quanto riguarda i contratti di comodato, l'Agenzia precisa che solo i contratti registrati in data certa prima del 1° giugno 2021 possono consentire l'accesso al Superbonus tramite la modalità di calcolo agevolata prevista dal comma 10-bis. Tuttavia, poiché i contratti di comodato relativi agli immobili gestiti dalla Fondazione non soddisfano questo requisito (non essendo stati registrati prima del 1° giugno 2021), il consorzio non potrà applicare il Superbonus tramite il comma 10-bis per quegli immobili.
- per uno degli immobili, l'Agenzia dichiara che il consorzio potrebbe applicare il Superbonus con la modalità agevolata del comma 10-bis, a condizione che il consorzio risulti usufruttuario dell'immobile sin dall'avvio dei lavori o dal sostenimento delle spese, e che tale condizione permanga per l'intero periodo di fruizione del beneficio.
- l'Agenzia conferma che i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica durante tutto il periodo di fruizione della detrazione. La gratuità della carica deve essere dimostrata tramite prove o dichiarazioni formali.
- in merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate specifica che, essendo il consorzio una ONLUS, può esercitare queste opzioni, ma solo se risulta già costituito prima del 17 febbraio 2023 e se i lavori o le spese sono stati avviati prima del 30 marzo 2024
Vediamo tutto il dettaglio del chiarimento dell'Ade.
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera dbis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».
Come chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, a detti soggetti (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, salvo quella per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della ''natura'' degli immobili e del ''tipo di intervento'' da realizzare.
Con la circolare n. 3/E del 2023 è stato chiarito che: la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera dbis, del decreto Rilancio, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, alle APS e alle OdV; il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il detentore inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Con riferimento alle disposizioni di cui al citato comma 10bis, inoltre, la medesima circolare n. 3/E del 2023 precisa che l'elencazione dei titoli che consentono al proprietario o al possessore degli immobili l'applicazione di tali disposizioni è da considerarsi tassativa.
L'articolo 2, comma 3bis, del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 stabilisce che «tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10bis […] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10bis».
Il successivo comma 3ter prevede, inoltre, che «il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale […] è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni (…) che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.»
In base alle disposizioni sopra riportate, dunque, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese
Fa eccezione la detenzione dell'immobile a titolo di comodato gratuito atteso che, in tale caso, la norma espressamente prevede che il predetto titolo è idoneo all'applicazione del comma 10bis «a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore» al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.
In sostanza, nel caso in cui l'immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, registrato prima del 1° giugno 2021, può applicare le disposizioni contenute nel predetto comma 10bis (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta) il comodatario del contratto registrato prima della predetta data.
Ciò premesso, poiché nel caso in esame, i contratti di comodato registrati in data anteriore al 1° giugno 2021, sono stati stipulati tra la ''Fondazione'' e le parrocchie proprietarie degli immobili oggetto degli interventi agevolati, l'Istante non può applicare le particolari modalità di calcolo previste dal citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Diversamente, l'Istante potrà applicare il citato comma 10bis con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili di cui al punto 3 del quesito, qualora risulti usufruttuario dei predetti immobili «sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese» e tale condizione permanga «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10bis dell'articolo 119, è necessario, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica «fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese.
La gratuità della carica deve sussistere «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Indipendentemente da quanto previsto nello statuto, va dimostrato «con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Con riferimento alla possibilità che le ONLUS, APS e ODV optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni si prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche.
In particolare, l'esercizio delle opzioni è consentito, tra l'altro, per le ONLUS, le ODV e le APS che risultino già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023).
L'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è intervenuto ridefinendo il perimetro di operatività delle deroghe al generale divieto di cessione o sconto in fattura di cui al decreto legge n. 11 del 2023.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 39 del 2024, stabilisce per determinati soggetti, tra i quali le ONLUS, le ODV e le APS (già costituite alla data del 17 febbraio 2023), che le deroghe al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024):
- «a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13ter, del citato decretolegge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; […];
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.».
Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'Istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
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