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Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 203 del 15 ottobre le Entrate rispondono ad un contribuente che vorrebbe rinunciare unilateralmente ad un credito IVA vantato verso un fallimento.
La società fa presente di vantare un credito senza alcuna possibilità di recupero.
Essa intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura, ossia vorrebbe rinunciare per emettere nota di variazione IVA, (…) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, e le Entrate replicano che non è possibile, vediamo il perché.
Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE
L'agenzia ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA.
Più in dettaglio, quando un'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno, in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'ammontare imponibile a seguito di eventi come dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o eventi simili, il cedente o prestatore del servizio ha il diritto di ridurre la base imponibile e, quindi, l'IVA. Questo si ottiene emettendo una "nota di variazione" che corregge l'operazione precedente.
La nota di variazione non può essere emessa se sono passati più di 12 mesi dall'operazione originale, tranne in casi di errori di fatturazione o accordi tra le parti che modificano l'operazione.
La variazione è consentita anche nel caso in cui il cessionario o committente non paghi il corrispettivo dovuto, ma solo se questi è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento) o altre procedure esecutive rimaste infruttuose.
Le Entrate specificano quindi che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile.
In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.
Allegati: -
CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie
Con il Decreto legislativo n. 13 del 2024 è stato introdotto nell’ordinamento l’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB).
Con l’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, successivamente, è stata prevista la possibilità di adottare un nuovo regime di ravvedimento riservato a coloro che aderiscono al CPB.
In proposito sono intervenute anche delle FAQ delle Entrate al fine di replicare ai dubbi frequenti dei contibuenti.Ieri 15 ottobre, le faq, pubblicate sul sito ADE, sono state aggiornate, e tra queste si replica ad un contribuente forfettario con dubbi sulla possibile adesione al CPB.
Il contribuente non supera il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro, ma fuoriesce dal regime agevolato dal 2024, per effetto di una causa ostativa verificatasi nel 2023 ossia per il conseguimento di redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro o al possesso di quote di partecipazione in società di persone.
Vediamo il quesito e la replica delle entrate.
CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie
Veniva domandato se può accedere al CPB, per l'anno d'imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
ossia che abbia superto i limiti previsti per la fuoriuscita dal regime.
L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata "per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a:
- "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro".
Le Entrate chiariscono inoltre che, per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.
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Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:
- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- e istituti giuridici affini al trust.
Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese quali:
- società per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società a responsabilità limitata semplificata,
- società in accomandita per azioni,
- società cooperative,
- società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.
Il Consiglio di stato, dopo diverse sentenze, in ultimo aveva sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Ieri 15 ottobre, ha notificato ai ricorrenti l’ordinanza di trasmissione del contenzioso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale, chiedendo il binario veloce perché "allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della Direttiva nell’ordinamento italiano risulta congelata".
Per il riepilogo dei provvedimenti susseguitivi nel 2023 leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.
Vediamo in cosa consiste la Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e come provvedervi.
Comunicazione Titolare effettivo: obbligatorietà tra le sospensioni del Consiglio di Stato
Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema avvenuta con il DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023.
Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto, era il giorno 11 dicembre 2023, e per le vicende giudiziarie presso il TAR tra sospensioni varie è scaduto lo scorso 11 aprile 2024.
Successivamente, è stata disposta la sospensione dell'operatività del registro fino al 19 settembre scorso, pertanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare notizie in merito alla ulteriore provvedimento dal Consiglio di Stato.
Nell'attesa ricordiamo che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
Vedremo appunto se il termine entro cui provvedere alla comunicazione dei dati del titolare effettivo, sarà chiarito in modo definitivo.
Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.
Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicazione provvedere a dare conferma dei dati comunicati.
Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,
possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
- si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
- si firma con Firma Digitale.
Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.Titolare effettivo: quali dati comunicare
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione dell'ente;
- 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Titolare effettivo: riepilogo della normativa
Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:
- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Il 9 ottobre 2023 viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023
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Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative
Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.
Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo.
Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.
Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.
Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.
L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.
Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati. -
Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore
Il MIMIT informa della disponibilità di un documento PDF con tutte le faq sul credito transizione 5.0.
In dettaglio, il documento con una recente risposta, replica ad un quesito sulla terzietà del certificatore nell'ambito della misura.
Si chiedeva cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere, vediamo la risposta del Gestore GSE.
Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore
In particolare, il quesito domandava se nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, egli risulti incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza.
Il GSE con FAQ aggiornata all'8 ottobre, specifica che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:
- indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
- imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.
Questo NON significa, specifica il GSE, che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.
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Irpef autonomi: il decreto di riforma riprende il suo iter di approvazione
In primavera il testo del Decreto legislativo di riforma Irpef/Ires è stato rinviato in quando necessitava di cambiamenti.
Oggi 15 ottobre risulta che il Decreto bollinato ha ripreso il suo iter verso le commissioni tecniche parlamentari al fine di continuare il percorso di definitiva approvazione.
Molte delle misure in esso contenute dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 e pertanto il tempo a disposizione per modifiche si assottiglia.
Il decreto contiene modifiche alle disposizioni su redditi:
- da lavoro autonomo e dipendente,
- agrari e diversi,
- d’impresa.
Vediamo cosa contiene la bozza dell'art 6 rubricato Revisone della disciplina dei redditi di lavoro autonomo relativamente al nuovo art 54 del TUIR per la determinazione dei redditi da lavoro autonomo.
Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo
Il bollinato consegnato alle Commissioni tecniche del Parlamento, contine previsioni di modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, per il reddito di lavoro autonomo si prevede un nuovo art 54 del TUIR.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:
- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a
- finalità estranee all’arte o professione.
La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati,
indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Relativamente ai rimborsi e riaddebiti le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
- a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della
- sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
- f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
- h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
- i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
- l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta.
È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, è
ammessa:
- a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
- b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
- c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.
Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 7, anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall’articolo 95, comma 3.
Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
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Modello 770/2024: tutte le regole per l’invio entro il 31.10
Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2024.
A tal proposito ricordiamo che:
- con il Provvedimento n. 68511 del 28 febbraio,
- e con Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio,
le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 da inviare e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file.
Nel dettaglio, è approvato il modello 770/2024 per l’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti
- nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il Modello 770/2024 è composto da:
- frontespizio,
- quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Leggi anche Modello 770: termini per il 2024 e novità per il 2025.
Modello 770/2024: modalità e termini di invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello 770/2024. sintesi delle novità
Per la la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai redditi percepiti dai lavoratori e alle ritenute versate nel 2023, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre, occorre specificare che:
- nel quadro SG, relativo ai dati dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’all’articolo 6, della legge 482/1985, o all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter, del Dpr 600/1973, è stato aggiunto un quinto prospetto, relativo all’imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V,
- nel quadro SK, tra i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, è stata aggiunta la casella Tipo regime da barrare se la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022,
- nel quadro SM vi è un secondo prospetto dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), in presenza di rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto,
- nel quadro quadro ST, al punto 10 (per le note) vanno indicati i codici che consentono di qualificare situazioni particolari e in particolare, i codici 1, 2, 3 servono per evidenziare la sospensione dei versamenti e conseguente non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti effettuati a seguito di sospensione per i sostituti d’imposta con residenza o sede legale o sede operativa nei territori alluvionati,
- nel quadro SX1, al nuovo punto 6 si riporta il credito maturato dai sostituti per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023.