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False comunicazioni a nome del Fisco per pagare imposte per recupero fondi
False comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi.
Avviso del 29 agosto 2024 – False richieste di pagamento di imposte per recupero fondi
False richieste di pagamento di imposte per recupero fondi
È in corso una campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi.
Lo schema della truffa parrebbe seguire un modello in cui, attraverso l’inganno, si induce la vittima a versare fondi per presunti investimenti. Successivamente, viene richiesto un ulteriore pagamento, sotto forma di imposte, promettendo la restituzione parziale dei fondi iniziali. In questa seconda fase, i truffatori inviano un falso documento, che riporta il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta, attribuita al Direttore di un ufficio dell’Agenzia, il quale può anche esistere realmente.
Riportiamo di seguito un esempio di documento fraudolento che viene inviato

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate consiglia di esercitare la massima cautela e, nel caso si ricevano e-mail con un allegato contenente un documento simile a quello descritto, di non rispondere in alcun modo al mittente e di non effettuare i pagamenti richiesti, né per investimenti né per presunte imposte.
L’Agenzia delle Entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.
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Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK
Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.
Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.
Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.
Modello 770/2024: le novità del quadro SK
Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)
La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.
Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento.
Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.
Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.
Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo.
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ETC: il trattamento fiscale dei titoli rappresentativi di materie prime
Gli ETC, acronimo di Exchange Traded Commodities, sono degli strumenti finanziari emessi a fronte di un investimento diretto in materie prime o in contratti derivati su materie prime.
Con altre parole gli ETC sono strumenti finanziari derivati, di solito quotati sui mercati dei capitali, rappresentativi di singole materie prime o di un paniere di materie prime.
Ciò che caratterizza questi contratti è il fatto di replicare passivamente le performance di prezzo della singola materia prima (oro, petrolio, gas naturale, altro) utilizzata come sottostante; motivo per cui questi titoli vengono utilizzati per effettuare degli investimenti in commodities senza dover sostenere l’onere di possedere materialmente la materia prima; si comprenderà infatti che, in taluni casi, lo stoccaggio fisico di una materia prima può costituire un problema o un rischio.
Per altro, anche quando questo non costituisce un problema, l’acquisto di un ETC permette di investire e disinvestire facilmente sul mercato secondario ai prezzi di mercato.
Va precisato, perché questo ha delle implicazioni anche dal punto di vista fiscale, che gli ETC non sono OICR (acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio), ma sono dei titoli senza scadenza emessi a fronte di un investimento diretto nel sottostante di riferimento; questa caratteristica rende questo strumento finanziario particolarmente adatto all’investimento di medio o lungo periodo, in quanto permette all’investitore di aprire una posizione senza i problemi di rollover legati alla scadenza dei contratti (come invece avviene sui future), oltre al fatto che gli ETC non richiedono alcun margine e presentano costi di gestione (grazie alla gestione passiva) e di intermediazione contenuti.
Come detto, gli ETC non sono gli unici strumenti finanziari emessi a fronte di materie prime, utili per investire o speculare sul prezzo di questi asset, ma sono quelli più adatti all’investimento.
Similari, ma più adatti alla speculazione sono i contratti future rappresentativi di materie prime, che quotano il prezzo futuro del sottostante di riferimento: anche questi sono quotati sul mercato dei capitali ma, grazie alla leva finanziaria e a causa della breve scadenza dei contratti, sono più adatti alla speculazione di breve periodo.
Esistono anche CFD, acronimo di Contract For Difference, rappresentativi di materie prime, i quali nelle quotazioni cash non scadono; ma va precisato che questi strumenti non sono quotati sui mercato dei capitali, per cui presentano un rischio emittente legato al broker, fatto che non li rende particolarmente adatti a investimenti di medio o lungo periodo.
La tassazione
A differenza dei più famosi ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, gli ETC, come anticipato, non sono OICR: il fatto che non siano fondi, dal punto di vista fiscale, comporta che questi strumenti non presentino il complicato trattamento fiscale previsto per gli ETF, ma più semplicemente siano produttivi di redditi diversi, come le azioni e i derivati.
In conseguenza di ciò le plusvalenze realizzate dall’investimento in un ETC possono essere compensate con le minusvalenze conseguite con la dismissione di un altro ETC, o anche con quelle derivanti dall’investimento o dalla speculazione in azioni o in derivati.
Le plusvalenze realizzate possono anche essere compensate con le perdite pregresse, confluenti tra i redditi diversi, conseguite negli anni precedenti.
Il totale delle plusvalenze realizzate, al netto delle compensazioni con minusvalenze e perdite pregresse, è sottoposto a imposta sostitutiva del 26%.
Quando un ETC è posseduto per il tramite di un intermediario residente in Italia, il contribuente può decidere se avvalersi del regime amministrato, grazie al quale gli obblighi fiscali vengono espletati per il tramite dell’intermediario, in luogo del regime dichiarativo; quest’ultimo obbliga il contribuente ad esporre il reddito conseguito in dichiarazione annuale dei redditi, ma permette di versare le imposte nell’anno fiscale successivo in sede di dichiarazione.
Per contro, quando un ETC è detenuto presso un intermediario non residente in Italia, il contribuente è obbligato al regime dichiarativo, oltre che sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale (consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF) e all’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.
Da un punto di vista dichiarativo la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dall’investimento in un ETC passa attraverso al compilazione del quadro RT, dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria”, del modello Redditi PF 2024.

Con maggiore precisione, quella interessata è la Sezione II-A, dedicata appunto alle plusvalenze sottoposte a imposta sostitutiva del 26%; qui:
- sul rigo RT21 saranno esposte le plusvalenze realizzate nel corso dell’anno;
- sul rigo RT22 saranno indicate le minusvalenze realizzate nel corso dell’anno;
- sul rigo RT23 sarà indicato il netto differenziale tra plusvalenze e minusvalenze conseguite: sul campo 2 se il totale è positivo, oppure sul campo 1 se il totale è negativo;
- sui righi RT27 e RT29 sarà esposta l’imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente al lordo e al netto di eventuali eccedenze non compensate derivanti dalla precedente dichiarazione.
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Credito transizione 5.0: come varia la % spettante
La Circolare del 16 agosto del MIMIT fornisce utili indicazioni a chi voglia richiedere il credito di imposta ormai noto come credito transizione 5.0.
Ricordiamo che si tratta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.
Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” ( Allegati A e B alla legge n 232/2016).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Attenzione al fatto che, l’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come dalle tabelle del MIMIT.
Credito transizione 5.0: come varia la % in funzione dell’investimento
Come specificato anche dal sito MIMIT, il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come nelle tabelle di sintesi del GSE:

Si ricorda infine che il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
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Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Il MIMIT ha pubblicato gli strumenti utili per orientarsi nell'universo della Transizione 5.0 e relativo credito di imposta (Dl n 19/2024 art 38) fruibile dalle imprese site nel territorio dello stato.
Si tratta della Circolare 16 agosto e di un file pdf di riepilogo sotto forma di slide per chi abbia intenzione di richiedere il credito di imposta 5.0.
Oltre a questo credito di imposta, sempre relativamente a determinati investimenti effettuati dalle imprese italiane vi è il credito di imposta spettante alle imprese operanti nella ZES unica del Mezzogiorno (Dl n 124/2023)
Vediamo di seguito una tabella di sintesi, dove si specificano tra gli altri:
- i beneficiari,
- le tipologie di investimenti,
- l'orizzonte temporale,
e che consenta di mettere rapidamente a confronto le due agevolazioni.
Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Tabella di sintesi per il confronto tra il credito di imposta transizione 5.0 e quello spettante nella ZES Unica.
Tipologia di credito di imposta Transizione 5.0 ZES Unica Mezzogiorno Beneficiari imprese e stabili organizzazione residenti imprese e stabili organizzazione residenti con esclusione di alcuni settori di sotto elencati Prerequisiti Rispetto normativa sicurezza sul lavoro no Cause esclusione - imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali,
- imprese in difficoltà per norme UE e imprese operanti in:
- industria siderurgica,
- carbonifera e della lignite,
- produzione,
- stoccaggio,
- trasmissione e distribuzione di energia
- infrastrutture energetiche,
- banda larga,
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Tipologia costi e investimenti Beni materiali Allegato A, Beni immateriali Allegato B (legge n 232/2016) e ulteriori software e impianti fotovoltaici Investimenti in: immobili, macchinari, impianti, attrezzature e terreni Misura del credito percentuale dal 5 al 45% con tre scaglioni percentuale dal 5 al 60% differenziate per investimento, Regione, dimensione impresa Scadenza investimenti fino al 31 dicembre 2025 dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 Cumulabilità no con industria 4.0 e Zes Per tutti gli altri requisiti si rimanda alla normativa di riferimento, leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative
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Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole
Con la pronuncia n 20557/2024 della Cassazione si evidenzia in sintesi il perimetro entro cui poter applicare le cause di forza maggiore.
In particolare, l'ordinanza in questione affronta il tema dell'applicabilità della forza maggiore in relazione alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, in particolare riguardo all'obbligo, del caso di specie, di rivendere un immobile entro tre anni per mantenere il beneficio dell'imposta di registro ridotta all'1%.
La Corte ha ribadito che, affinché la forza maggiore possa essere invocata, l'impedimento deve essere imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
Nel caso specifico, la Corte ha concluso che tali condizioni non erano presenti e ha confermato la decadenza dal beneficio fiscale.
Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole
Il caso sottoposto alla Corte riguardava un contribuente che non era riuscito a rivendere l'immobile entro il termine triennale previsto, e che invocava la forza maggiore per evitare la decadenza dall'agevolazione.
La Corte, richiamando i principi consolidati in materia, ha ribadito che la forza maggiore si configura come una situazione caratterizzata da imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità all'obbligato.
Se tali condizioni sono soddisfatte, l'inadempimento di un obbligo fiscale non può comportare la decadenza dal beneficio concesso.
Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso la presenza di forza maggiore, rilevando che le circostanze che avevano impedito la rivendita dell'immobile entro il termine triennale non erano né imprevedibili né inevitabili, ma, al contrario, riconducibili a situazioni che il contribuente avrebbe potuto prevedere e gestire con la dovuta diligenza.
Ricordiamo che il concetto di forza maggiore, così come codificato dall’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/1997, rappresenta una causa di non punibilità in ambito tributario per il contribuente che commetta una violazione per cause a lui non imputabili.
Tale concetto, oltre a essere applicato nell'ambito delle sanzioni amministrative, è stato progressivamente riconosciuto dalla giurisprudenza come idoneo a evitare la decadenza da agevolazioni tributarie.
Un esempio rilevante riguarda l'agevolazione "prima casa" (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986), che prevede l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto per mantenere il beneficio fiscale. La giurisprudenza in varie pronunce della stessa Cassazione, ha riconosciuto che, in presenza di situazioni di forza maggiore, l’inadempimento di tale obbligo non può comportare la decadenza dal beneficio.
Un principio generale emerge da questi orientamenti giurisprudenziali: non si può richiedere l'adempimento di un obbligo quando questo è divenuto impossibile per cause non imputabili al soggetto tenuto all'obbligazione.
Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla recente ordinanza n. 20557/2024, che ha riconosciuto l’applicabilità della forza maggiore anche alla decadenza dal regime agevolativo previsto dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, relativamente all'obbligo di rivendita dell'immobile entro tre anni.
In sintesi, la forza maggiore si configura come un principio trasversale e immanente nell’ordinamento giuridico italiano, in grado di influenzare non solo l’applicazione delle sanzioni tributarie, ma anche il mantenimento di specifici benefici fiscali, a condizione che l’impedimento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
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Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up
Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.
Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.
Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione
Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.
Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.
L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.
L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.
La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva.
La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.
In conclusione, l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.