-
Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria
La dichiarazione Irap 2025 è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997.
In particoalare, presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Scarica il Modello Irap 2025 con le relative istruzioni per provvedere all'invio della Dichiarazione Irap 2025 entro il 31 ottobre.
Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria
Come specificato dalle istruzioni al modello Irap 2025, la dichiarazione per l'anno di imposta 2024 va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.
Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
Nella liquidazione volontaria, nel Modello Irap va compilato il campo Dichiarante diverso dal contribuente:

In generale, il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
- del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,
- del codice di carica corrispondente
- nonché dei dati anagrafici richiesti.
A tal fine, nell’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
Nel caso della liquidazione volontaria occorre utilizzare:
- il codice carica 8 per il liquidatore
- il codice carica 12 liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)
-
Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Con il Decreto MIMIT 5 marzo si disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.
Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto l'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.
La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.
La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.
Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.
Revisione cooperative e consorzi: il verbale di revisione
Ai sensi dell'art 6 del decreto prevede che le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del presente Decreto.
Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.
In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato.
Quest’ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
L’ Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l’eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell’attività revisionale.
Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.
Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
Entro 15 giorni, l’ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all’Autorità di vigilanza o all’Associazione.
In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.
-
Diritti edificatori: il trasferimento con registro al 3%
La Circolare n 2/2025 tra gli altri chiarimenti evidenzia che dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale al 3 per cento, mentre l’imposta ipotecaria è versata nella misura fissa di 200 euro.
Vediamo gli approfondimenti della circolare in oggetto.
Diritti edificatori: trasferimento con registro al 3% le novità
La Circolare n 2/2025 evidenzia innanzitutto l’articolo 2, comma 1, lettera ff), Dlgs n. 139/2024 che ha modificato l’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).
I contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono inseriti nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.
La pronuncia aveva stabilito che l’atto di cessione di cubatura è “immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; trascrivibile ex art. 2643 c.c., n. 2 bis; assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (…)”.
L’atto di cessione di cubatura è definito dalla Corte di legittimità come il contratto con il quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo.
Dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3 per cento.
In coerenza con le modifiche apportate al Tur, l’articolo 3 del Dlgs n. 139/2024 interviene altresì sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale inserendo i contratti che trasferiscono diritti edificatori all’articolo 4 della Tariffa allegata al citato testo unico.
Vista la qualificazione di tali contratti quali atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale per tali contratti trova applicazione l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, da corrispondersi ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic).
Come già chiarito dalle Entrate l'atto di cessione di cubatura deve ricondursi alla disposizione di carattere residuale contenuta nel comma 1 dell’articolo 3 del Dpr n. 633/1972 e, pertanto, ai fini Iva, costituiscono prestazioni di servizi (in particolare, rientrano tra le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte).
In attuazione del principio di alternatività Iva – registro (disciplinato dall’articolo 40 del Tur), l’atto di cessione di cessione di cubatura soggetto a IVA sconta l'imposta fissa di 200 euro.
-
Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
Allegati: -
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro. -
Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.
-
Autofattura: come regolarizzare col TD20
Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)
Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro aggiornata al 1° aprile 2025, recepiscono le modifiche introdotte con le nuove specifiche tecniche 1.9, modificando la descrizione del tipo documento TD20.
Prima dei dettagli ricordiamo che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
- nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.
Autofattura TD20: quando utilizzarla
Nella nuova guida ADE viene specificato che:
- 1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
- 2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.