• Lavoro Dipendente

    Alluvione Emilia maggio 2023: al via la cassa integrazione

    INPS ha emanato con  il messaggio 1699  del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso  ai trattamenti di integrazione salariale  garantiti  per i datori di lavoro  nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza,  per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

    Si tratta in particolare di 

    1. trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
    2. assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà 
    3. cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 

    Domande di CIGO o  assegno EONE

    Le causali da utilizzare sono :

    1. la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o 
    2. se il caso anche la causale  “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,

     per le quali : 

    •   non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni  dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva 
    •   i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
    •   le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
    •   l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente  che  i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività  comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali  le cause ,  la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento  e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo   non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.

    Tenuto conto dell’entità dell’evento  i datori di lavoro  non sono tenuti a dimostrare gli effetti  sull’attività produttiva  per cui  nella relazione è sufficiente  una descrizione sintetica  delll' attivita e la dichiarazione di sospensione 

    Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità  o fornire una autocertificazione  . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .

    Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni  e che  se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga 

    ATTENZIONE 

    I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda  con  differente causale, dovranno annullarla e  la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni  I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella  nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”. 

     Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) 

    il trattamento di CISOA  per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato  alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

    Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

     i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

  • Rubrica del lavoro

    Informative trasparenza contratti di lavoro: le nuove regole

    Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023   pubblicato  in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio 

    Le  novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a  quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna  ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica  di tutti gli aspetti del rapporto.

    Con il nuovo decreto lavoro si  prevede un alleggerimento del documento  consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai  testi dei contratti collettivi  applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio 

    Le nuove regole per la trasparenza nel decreto Lavoro

    L'attuale art . 25 del decreto introduce  semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione  in tutte le realtà lavorative.

    Si consente  in particolare la possibilità di :

    • comunicare al lavoratore alcune informazioni (art. 1 comma 1 del D. Lgs. 152/97) con  semplice rimando al riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, 
    • mettere a disposizione dei dipendenti  i contratti collettivi e i regolamenti applicabili al rapporto di lavoro sul sito web aziendale.

    Inoltre si   ridimensiona   l'obbligo di informativa riguardante le modalità  di assunzione, di conferimento degli incarichi   gestione amministrativa,  sorveglianza e valutazione delle prestazioni  in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

    Nello specifico  l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro  per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo  se "particolarmente rilevanti " ,  come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)

    Infine al comma 8 si specifica che tali  obblighi  non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

    Qui il testo ufficiale del decreto-legge  

    Informative trasparenza semplificate  

    elementi rinviabili al ccnl  elementi  obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata
    durata del periodo di prova dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda
     diritto alla formazione aziendale  inquadramento contrattuale 
    durata congedi retribuiti : ferie permessi  mansioni da svolgere 
    preavviso licenziamento o dimissioni  durata del contratto 
    dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità tipologia del contratto
    orario di lavoro programmazione  straordinari
    enti incaricati dei contributi previdenziali 

    Decreto Trasparenza  la circolare di istruzioni 2022

    Il  ministero del lavoro  aveva emanato la circolare 19-2022   di chiarimenti sul decreto Trasparenza  e  in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata  rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni  che devono riguardare: 

    FERIE E CONGEDI

    Va specificata la  durata del congedo per ferie e degli altri permessi e  congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti

    RETRIBUZIONE 

    Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili  come premi di produttività o buoni pasto;

    ORARIO DI LAVORO

    devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno  dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.

    SISTEMA PREVIDENZIALE 

    Riguardo  l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio  sulle possibili adesioni  a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

    SISTEMI AUTOMATIZZATI 

    In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati  vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri  controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.

    La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti  «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e  geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti

    Il bonus da 200 o 350 euro  previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi  ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS  entro il 30 aprile 2023 .

    Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.

    L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare  iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di  euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.

    Bonus 200 euro i requisiti

    Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

    • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
    • b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
    • c)  di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
    • d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; 
    • e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
    • f)  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
    • g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

    Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi

    La domanda all’INPS  va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:

    1.  sul portale web dell’Istituto  accedendo con SPID, CIE o CNS  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
    2.  In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
    3.  attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     ATTENZIONE :

    •  i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
    • i lavoratori  iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

    La normativa  sul bonus 200 euro

     Il decreto interministeriale Lavoro -Economia  del 7 dicembre era intervenuto  a modificare il decreto attuativo  D.M. 19 agosto 2022 che indicava come  beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

    L'ampliamento  dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale  interessa  complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui  30mila  autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben  30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.

    Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità  esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia  e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori  autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC  e di indennità COVID.

    Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis  l'indennità una tantum di 200 euro  è stata poi riconosciuta anche:

    1.  ai collaboratori  sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
    2. ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS.   Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
    3.  dottorandi e  assegnisti di ricerca e 
    4. lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30  giugno 2022)

    La cassa  Enpam  dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre  dopo la notizia della firma del decreto.

  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni agevolate: ok con contratto di espansione

    Con il messaggio 1450 del 18 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative sulle assunzioni agevolate nell'ambito dei contratti di espansione,  istituiti  dal  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  e prorogato con modifiche dalla legge 234 2021 con applicazione fino al 31 dicembre 2023.

    Ricordiamo di seguito in breve la disciplina  vigente del contratto di espansione e vediamo le  nuove indicazioni INPS in tema di  assunzioni agevolate.

    Contratto di espansione  2023 come funziona

    Come già chiarito con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022  i datori di lavoro  con un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura per la  stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o RSA-RSU.

    La disciplina si applica nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese “che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”.

    L'accordo per l'applicazione del contratto di espansione consente al datore di lavoro alcune agevolazioni tra cui:

    1. possibilità di  periodi di di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente,  con  trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alla normativa ordinaria) e con esonero dalla contribuzione addizionale (v. circolare INPS 143 2020)
    2. il pensionamento anticipato per il personale cui manchino al massimo  cinque anni dal raggiungimento della pensione, per i quali il datore di lavoro  provvede a garantire una 'indennità mensile di accompagnamento alla pensione.  

    Contratto di espansione e agevolazioni per le assunzioni

    In merito al riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni , che in generale è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , Inps chiarisce nel nuovo messaggio l'applicabilità, nell'ambito dei contratti di espansione,  malgrado due condizioni apparentemente ostative.

    1.   l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,  prevede espressamente, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. Sul punto , su parere concorde del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che  l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31.  Ciò perché, in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili  e l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.
    • Inoltre l'inps precisa  che non si applica  neppure l’articolo 31, comma 1, lettera c), dello stesso decreto n. 150/2015, che dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso ..”. Cio in quanto  la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione anche attraverso l’acquisizione di nuove figure professionali coerenti : Quindi per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.
  • Sicurezza sul Lavoro

    Protocollo sicurezza Porti italiani con MIT e INAIL

    E' stato firmato  il 12 aprile  e pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito INAIL un nuovo   Protocollo d’intesa   tra Ministero delle infrastrutture, INAIL e Assoporti, l'associazione delle strutture portuali italiane, per la realizzazione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione  della cultura della sicurezza .

    Il documento è stato elaborato dopo una fase di approfondita indagine sulla situazione da parte di  Infor.MO, sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro. E' emerso  che  i lavoratori portuali che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità più frequenti sono: 

    • gli investimenti, in quanto è ancora necessaria la presenza del lavoratore pur  in cicli produttivi ad automazione crescente, 
    • le cadute dall’alto di gravi e 
    • le cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato.

    Il protocollo ha durata triennale dalla data della stipula e ha  le seguenti finalità 

    1. – implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli  incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
    2. – azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di  prevenzione nelle imprese;
    3. – iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti prevedono il coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle  Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni  di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a   Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

    Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, che dovranno indicare:

    – gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;

    – la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi

    rappresentanti dell’Inail, che condividerà i risultati raggiunti  con il Comitato di coordinamento;

    – gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la  realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime  di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;

    – gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il  diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;

    – la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del   Protocollo d’intesa.

  • Rubrica del lavoro

    Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni

    Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la  Gestione previdenziale INPGI 2 

    Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente  si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che  a decorrere dal 1° luglio 2022  ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti     per effetto della legge 234/2021 

    CU Giornalisti dipendenti 

     i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della  Gestione sostitutiva  INPGI  e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022  – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS 

    ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni  dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche  essere richiesta dagli interessati tramite la  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. 

    La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.

    Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI

    INPGI informa  inoltre che  come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:

    1. Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province):  dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
    2. CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale):  dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi);  dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).