• Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Pensioni

    Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano

    La  legge di bilancio  2024  pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre,   prevede come noto numerose modifiche  in tema di pensioni :  dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti ,  ma ancora una volta non procede  alla riforma complessiva  del sistema previdenziale annunciata  da anni.

    Per quanto riguarda l'accesso alla  pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare  su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995,  (verosimilmente i contribuenti  più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio  modifica la disciplina precedente: 

    • sia sui requisiti   per il trattamento pensionistico di vecchiaia che 
    • il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.

    Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per  pensioni con sistema contributivo.

    Pensione con calcolo contributivo 

    Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e  si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente  metodo retributivo  invece calcolava la pensione sulla base  delle ultime retribuzioni percepite.

    Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione  che viene rivalutata  annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età  di uscita dal lavoro

    Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato

     pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):

    • dal 1° gennaio 1996  per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi; 
    • solo  dal 1 gennaio 2012 per chi a  quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,

    Le novità della legge di bilancio 2024

    Alla pensione di vecchiaia  con sistema contributivo, a partire  dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi  e 67 anni di età purché   l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece  un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)

    Il diritto alla pensione anticipata  invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito  al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che 

    1. risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
    2.  l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato,   pari  a 3 volte  l'importo mensile dell'assegno sociale  ridotto a
    •  2,8 volte per le donne con un figlio e a
    •  2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

    In  questi casi  comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo  per tutto il periodo che precede il  raggiungimento dei requisiti  per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).

    La nuova norma introduce infine un  periodo di finestra  di tre mesi  ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo  trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

  • PRIMO PIANO

    Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate

     La valutazione dell'invalidità può essere richiesta  sulla base della documentazione medica  allegata online  senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio  3315 del 1 ottobre 2021.

     II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”,   introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari  per la richiesta di invalidità INPS  anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti  sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre  2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo  paragrafo)

    La commissione INPS  valuta i documenti e solo  nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva,  convoca l'interessato a  visita diretta.

    Il   servizio  online consente  quindi di:

     – snellire il procedimento di verifica sanitaria

     – agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere  disagevole.

    Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023  l'istituto   ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.   Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu  presa in considerazione.

    ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024  si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

    In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione   per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.

     A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

    Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile 

    Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” 

    Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini  possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria  per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:

    •  di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
    •  o di revisione 

    ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. 

    Il cittadino deve dare  il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta    viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

    Tutti i cittadini, che 

    • hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità  oppure che 
    • hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione

    potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).

    La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.

     La documentazione  sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda,  fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.

    Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere  del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

    La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

     Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta. 

    Documenti  caricabili online anche da medici, patronati, associazioni 

    Dal 1 ottobre 2022  il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da 

    •  medici certificatori e 
    •  operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino 

    Il servizio  interessa:

    1. le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
    2. tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile

    Il messaggio 3574-2022  INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

    Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si  che:

    •  alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
    •  non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
    •  al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.

    Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS.   Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria

    Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).

    La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.

    Invio domanda invalidità minori

    Nel messaggio  4212 del 22.11.2022   si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia  dati sanitari che  dati  per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:

    •  la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato  dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
    • per la  modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando  l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente   al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

    Nel messaggio 892-2023  è stata annunciata l'apertura anche  alle  associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso  tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

    Per  ulteriore  approfondimento   si ricorda che è  disponibile il  manuale “Domande di invalidità civile” tramite  l'apposito link presente sulle schermate della procedura.

  • Agricoltura

    Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

    L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

    Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

    L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

    • per ciascun lavoratore dipendente da 
    • impresa adibita alla pesca marittima,
    •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

    La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

    La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

    Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

    Indennità fermo pesca, a chi spetta

    L’indennità  viene assicurata a  

    • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
    • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

     in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    NON è riconosciuta invece 

    • agli armatori 
    • ai proprietari armatori imbarcati
    • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

    Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

    Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

     L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

     L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

    ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda

    Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

    L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

    Nell’istanza  vanno indicate:

    1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
    2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
    3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
    4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
    5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
    6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
    7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

    Vanno inoltre allegati:

    1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
    2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
  • Agricoltura

    Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): le istruzioni

     Dopo la circolare INPS 102-2023  con le prime, attese  istruzioni  sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di  trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri  per i  lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).

    Con il messaggio 4688  del 28 dicembre 2023  è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)

     Si ricorda che il contratto LOAGRI è  un regime sperimentale per il 2023-2024  per rapporti a tempo determinato con  un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.

    Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi

    Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e  chiarisce in particolare  gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri  e le sanzioni in caso di violazione.

    Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che 

    • operano nel settore economico dell’agricoltura 
    • iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
    • che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.

    Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:

    •  persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
    • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
    • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
    •  titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  Non possono  accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
    • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità 
    •  detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e  soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    Contratto occasionale agricoltura  adempimenti semplificati 

    I datori di lavoro agricolo  con i requisiti  per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

    •  verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione  resa dal lavoratore  sulla  condizione soggettiva 
    • inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

    L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione 

    ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro  può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

    Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ,  che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo  mediante strumenti di pagamento tracciabili.

    Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento 

     Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .

    NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:

    • dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID  dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
    • utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
    •   effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.

    Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio

    Voci contributive
     
     
    Aliquota
    Totale
    Contributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
    lavoratore
    Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84
    Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84

    Inps precisa innanzitutto che il  numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. 

     A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione

    Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.

    Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata  con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso  comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.

    A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.

    Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate

    Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. 

    Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.

    Lavoro occasionale agricoltura codici contratto 

    Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:

    • “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
    •  “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
    •  “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
    •  “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
    •  “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
    •  “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

    Inoltre :

    • potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
    •  si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
    • deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.  
  • Pensioni

    Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo

    Nell’ambito della  realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS  sta realizzando il servizio  “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi   da parte dei pensionati titolari di  prestazioni di carattere assistenziale  o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione  o del nucleo reddituale rilevante.

    La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Red precompilato 2024

    Il servizio “RED Precompilato”  fornirà già al titolare i dati  conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico  i redditi rilevanti .

    Il pensionato interessato  dovrà autenticarsi  con  (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata  confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati

    Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale,  con l’obiettivo  di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED 

    Il  nuovo servizio   sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:

    •  della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e 
    • della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).

    le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato”  saranno comunicate con un ulteriore messaggio  INPS dopo  la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso,  e che termina  il  29 febbraio 2024.

    A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)

    Red semplificato  sollecito modello 2022: la videoguida 

    Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :

    • tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati 
    • accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.

    La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.