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Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 58 del 9-3-2023 la delibera COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riconferma l'aliquota dello 0,5 per mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo nel 2022 dalle forme pensionistiche complementari attive al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il decreto specifica che vanno esclusi
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno
La scadenza del versamento resta confermata al 31 maggio 2023
Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i relativi dati
Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti secondo le modalità' previste comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR
Il decreto PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale DL 13 del 24.2.2023.
All'art. 26, tra le Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca, viene previsto un esonero contributivo riservato a dottori e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo.
La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.
Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR
L'agevolazione consiste nello sgravio contributivo:
- nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
- riparametrato e applicato su base mensile, per 24 mesi
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .
Resta inalterata l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il riferimento allo sgravio per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.
Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "
Beneficiari, come detto, sono :
- dottori di ricerca
- personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge 240 2010 sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato.
Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.
L'obiettivo è quello di ampliare la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come
- eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR
- possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI
- coinvolgimento degli atenei per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
- possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .
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INPGI 2: contributi 2023 per giornalisti collaboratori
L’INPGI, con circolare 30 gennaio 2023, n. 1, ha comunicato le aliquote contributive relative ai giornalisti che svolgono attività lavorativa come collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPGI 2. Vengono forniti anche i minimali e i massimali e le istruzioni per l’eventuale rateazione dei debiti contributivi.
Vediamo meglio.
Aliquote contributive giornalisti Collaboratori e assicurazione infortuni
1 – La contribuzione dovuta sui compensi dei giornalisti che svolgono attività lavorativa sotto forma di CO.CO.CO., non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatoria è cosi composta
- Aliquota IVS 26%;
- Prestazioni temporanee 2%;
Il totale è quindi 28% di cui il
- 18,67% a carico del committente e
- il 9,33% a carico del giornalista.
2 – L'’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei CO.CO.CO. titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati è pari a
17%; di cui l’11,33% a carico del committente e il 5,67% a carico del giornalista.
Per entrambe le categorie resta fisso il contributo integrativo del 4% , a carico del committente
ATTENZIONE Si ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori per prestazioni effettuate entro il 31 12 2022 ma con compensi erogati entro il 12 gennaio 2023 si fa riferimento alle aliquote 2022 . Tali compensi vanno dichiarati nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.
Il premio assicurativo 2023 resta fissato a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI, a carico del committente.
Minimali e massimali di reddito imponibile
A seguito dell'aggiornamento dell'indice ISTAT sono determinati
- Il limite massimale in € 113.520,00,
- il minimo annuo in € 17.504,00.
Qualora a fine anno non sia stato raggiunto questo minimale l’Istituto limita l'accredito dei contributi mensili in proporzione a quanto versato
Rateazione dei debiti contributivi
Il committente può richiedere una dilazione del debito contributivo e delle sanzioni inviando la domanda mediante il modulo DIL-02. disponibile su sito INPGI
Possono essere oggetto di pagamento dilazionato, fino a 24 mesi le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.
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Certificazione Unica 2023: disponibile il software di compilazione
In data 7 febbraio l’Agenzia delle entrate, informa della disponibilità sul proprio sito dei software di compilazione e controllo della Certificazione unica 2023.
In particolare,
- il primo software consente a sostituti d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi dei loro dipendenti,
- il secondo software segnala le incongruenze riscontrate consentendo di correggere eventuali errori.
Viene specificato che la procedura non richiede alcuna installazione di pacchetti informatici sul proprio computer, perché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software e, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. È richiesta l'installazione di un’applicazione in grado di leggere e stampare i file prodotti in formato Pdf.
Certificazione Unica 2023: i modelli approvati
Ricordiamo che con Provvedimento n 14392 del 17 gennaio è stato approvato il modello delle CU 2023 con le relative istruzioni.
Scarica qui: Certificazione Unica 2023
In particolare, viene approvata la Certificazione Unica “CU 2023” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione 3 del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Certificazione Unica 2023: alcune novità
Per quest'anno si prevede in particolare:
- inseriti i campi per il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
- viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poichè a seguito dell’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
- introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro
- inoltre relative alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).
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Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi
Con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali con Libretto Familia Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).
Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono stati ridefiniti a 3,84 euro.
Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore
Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.
In particolare si può scegliere tra:
- accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
- pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata validata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.
Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, per ogni singolo mandato di pagamento, trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.
Prestazioni occasionali: altre novità 2023
Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023 il massimo dei compensi erogabili e percepibili dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.
Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.
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Decontribuzione SUD 2023: massimali e istruzioni INPS
L'agevolazione per i contratti di lavoro subordinato “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevista dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stata di nuovo autorizzata dalla UE con decisione del 6 dicembre scorso, fino al 31 dicembre 2023.
La Commissione ritiene infatti che " misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione." Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 4593 del 21 dicembre 2022.
La precedente autorizzazione per lo sgravio contributivo sarebbe scaduta a dicembre 2022 mentre la legge di bilancio 2021 aveva già previsto i finanziamenti per far proseguire il beneficio fino al 2029 , anche se in misura progressivamente decrescente.
Decontribuzione Sud 2023 nuovi massimali
Nel messaggio di ieri l'INPS ha confermato che per l'utilizzo si puo fare riferimento alle istruzioni operative fornite con la circolare 90 2022 pubblicata in occasione dell'autorizzazione per il 2022.
L' INPS ricorda anche che la recente decisione della Commissione ha innalzato massimali applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontano a:
- – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Decontribuzione SUD: come si applica
Lo sgravio applicabile dal 2022 al 2025 è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi, quindi conveniente anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte) per i dipendenti in forza nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.
Si applica quindi NON solo alle nuove assunzioni ma a tutti i contratti di lavoro subordinato in essere nel periodo autorizzato .
Non è applicabile nel settore agricolo, del settore finanziario e del lavoro domestico.
La legge di bilancio 2021 (L. 178-2020) ne ha prorogato l'applicazione con uno stanziamento di risorse fino al 2029, ma con riduzione dell'aliquota:
- al 20% per gli anni 2026-2027 e
- al 10% per il 2028-2029.
Va ricordato che non essendo un' incentivo all’assunzione questa agevolazione non prevede il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, ma, ATTENZIONE : restano applicabili ai datori di lavoro i seguenti requisiti
- siano in possesso del Durc,
- rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e
- le regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale.
Si ricorda infine che alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni, lo sgravio viene accordato anche per i lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
Decontribuzione Sud: i soggetti esclusi
Nella circolare 90 del 27 luglio 2022 l'istituto specifica riguardo all'ambito soggettivo che l’agevolazione non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Inoltre , tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura
– le imprese operanti nel settore finanziario[1];
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni, OPPURE . imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; OPPURE. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Decontribuzione Sud: comunicazioni Uniemens 2022
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente allaposizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A),dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
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FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario
Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .
Causali e criteri di valutazione per le prestazioni di integrazione straordinaria
Si ricorda che le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :
- riorganizzazione che comprende ora anche processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed energetica o di sicurezza ;
- crisi aziendale;
- crisi per evento improvviso e imprevisto;
- accordi per contratti di solidarietà,
La circolare precisa tutti gli elementi necessari per la valutazione positiva, per ciascuna causale.
Con riferimento alla causale di riorganizzazione va segnalato che non sussiste l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente e che soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano
Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita
L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari per le aziende tutelate sia dal Fis che dalla CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.
Fondi di solidarietà bilaterali
In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.
e che i criteri illustrati si applicano per le istanze con causali straordinarie relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.